Ordinanza concernente le imposte sulla circolazione per veicoli a motore e rimorchi

870.120Ordinance1 gen 2009

Del 02.10.1995 (stato 01.01.2009)

Art. 1 Aliquote d'imposta

  1. Per veicoli a motore e rimorchi nel Cantone dei Grigioni si riscuotono le seguenti imposte sulla circolazione:
    1. Autovetture fino a 685 ccm: fr. 311,70 da 686 fino a 1078 ccm: fr. 331,80 da 1079 ccm per ogni ulteriori 196.35 ccm: fr. 47,70
    2. Autoveicoli abitabili oltre i 3500 kg, autofurgoni, furgoncini, torpedoni, autosnodati e filobus vengono tassati in base al loro peso totale e giusta le seguenti aliquote: fino a 2000 kg: fr. 450,50 oltre 2000 kg e fino a 16 000 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 15,10 in più a partire da 16 001 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 11,30 Trattori a sella e trattori vengono tassati con la metà di queste aliquote.
    3. Autocarri e veicoli articolati vengono tassati in base al loro peso totale e giusta le seguenti aliquote: fino a 3500 kg: fr. 595,80 oltre 3500 kg e fino a 6500 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 12,00 oltre 6500 kg e fino a 16 000 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 9,30 in più a partire da 16 001 kg per ogni ulteriore 100 kg: fr. 8,50
    4. I veicoli per i quali, per via della loro tecnologia di propulsione, non può essere determinata una cilindrata, come i veicoli a propulsione elettrica, ibrida, con pila a combustibile, ecc., vengono tassati, corrispondentemente al loro peso totale, in base alle aliquote di cui al numero 2. … … … …
    5. Rimorchi e rimorchi speciali nonché semirimorchi vengono tassati secondo le seguenti aliquote in base al loro peso totale: fino ad un peso totale di 500 kg: fr. 87,20 oltre 500 kg e fino a 3500 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 34,60 rimorchi e rimorchi speciali oltre 3 500 kg e fino a 6500 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 28,00 oltre 6500 kg e fino a 18 000 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 18,50 oltre 18 000 kg, in più per ogni ulteriore 1000 kg: fr. 18,00 semirimorchi oltre 3 500 kg e fino a 22 000 kg, in più per ogni ulteriore 500 kg: fr. 34,60 oltre 22 000 kg, in più per ogni ulteriore 1000 kg: fr. 17,30
    6. Motoveicoli e motoleggere per i primi e i successivi 196.35 ccm: fr. 56,70
    7. Rimorchi per motoveicoli e motoleggere: fr. 21,50
    8. Targhe professionali per autoveicoli: fr. 796.50 per motoveicoli a due e tre ruote, rimorchi, veicoli a motore agricoli, macchine semoventi e rimorchi da lavoro fr. 198,80
    9. Targhe collettive con restrizione per motoveicoli: fr. 397,50 per rimorchi: fr. 198,80
    10. Macchine semoventi, carri da lavoro fino a 3 500 kg di peso totale: fr. 104,40 oltre i 3 500 kg di peso totale: fr. 198,80
    11. Rimorchi da lavoro fino a 500 kg di peso totale: fr. 42,90 oltre i 500 kg di peso totale: fr. 85,80
    12. Carri da lavoro industriali, monoassi nonché veicoli combinati con una velocità massima di 30 km/h: 50% dell'imposta sulla circolazione per automobili
    13. Veicoli a motore agricoli fino a 489 ccm: fr. 37,20 da 490 fino a 882ccm: fr. 60,10 da 883 fino a 1863 ccm: fr. 104,40 da 1864 fino a 2845 ccm: fr. 125,80 da 2846 fino a 3827 ccm: fr. 147,30 3828 ccm e oltre: fr. 168,70
    14. Rimorchi agricoli: esenti da imposta
    15. Licenze temporanee per autoveicoli leggeri e pesanti, trattori industriali e macchine semoventi per il primo giorno: fr. 15,70 per veicoli a motore agricoli, motoveicoli e rimorchi per il primo giorno: fr. 7,90 tutte le categorie per ogni ulteriore giorno: fr. 7,90 Per il rilascio di licenze temporanee va depositato un importo da: fr. 50.–: a fr. 500.– quale garanzia per eventuali pagamenti successivi.

Art. 2 Abrogazione del diritto finora vigente

  1. Il decreto sulle imposte sulla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi nel Cantone dei Grigioni del 29 settembre 1993 è abrogato.

Art. 3 Entrata in vigore

  1. La presente revisione entra in vigore unitamente alla revisione parziale della legge sul finanziamento stradale.

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