Direttive per le commissioni dei comprensori nominate dal Governo

803.210Law1 gen 2008

Del 01.12.1980 (stato 01.01.2008)

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

  1. Le presenti direttive valgono per le commissioni dei comprensori nominate dal Governo.

Art. 2 Finalità

  1. Le direttive hanno per scopo l'equa ripartizione dei costi e lo svolgimento ordinato, senza difficoltà e rapido della procedura di comprensorio.

2. Organizzazione delle commissioni dei comprensori

Art. 3 Nomina

  1. Di regola come membri delle commissioni dei comprensori vanno nominate a maggioranza persone con cognizioni tecniche, giuridiche e agrarie o con particolare esperienza nel campo dei comprensori, che non possiedono fondi nel territorio del comprensorio.

Art. 4 Motivi di esclusione e di ricusa

  1. Per l'esclusione e la ricusa fanno stato per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 5 Amministrazione

  1. Il presidente convoca la commissione e dirige i dibattiti.
  2. Qualora il presidente fosse tenuto a ricusarsi oppure fosse impedito a causa di altri motivi importanti a svolgere le proprie funzioni, egli trasmetterà gli atti ad un altro membro della commissione per il disbrigo.

Art. 6 Protocollo

  1. Di tutti i dibattiti dev'essere steso un protocollo delle decisioni.
  2. L'attuariato dev'essere svolto dal presidente o da un altro membro.
  3. La commissione può incaricare in casi motivati un apposito protocollista, il quale deve controfirmare il protocollo.

Art. 7 Rapporto

  1. La commissione deve presentare all'ente dell'opera pubblica alla fine di ogni anno civile un rapporto sulla propria attività.

Art. 8 Indennità, a) Principio

  1. Il presidente, i membri delle commissioni dei comprensori e gli eventuali protocollisti percepiscono le stesse indennità di lavoro e di spese come le commissioni di espropriazione.

Art. 9 b) Eccezioni

  1. Per lavori che richiedono particolari conoscenze tecniche, su decisione della commissione possono essere conteggiati degli adeguati supplementi.

3. Calcolo dei contributi di comprensorio

Art. 10 Cointeressenza pubblica, a) Per impianti infrastrutturali di pianificazione territoriale

  1. Per impianti dell'infrastruttura di massima, la cointeressenza pubblica comporta dal 50 al 100 percento e per quelli particolareggiati dallo 0 al 50 percento.
  2. L'aliquota dell'ente pubblico per gli impianti del traffico comporta di regola: | strade cantonali | 70-100% | 50-100% | | strade collettrici | 40-60% | 40-60% | | strade pubbliche di quartiere | 10-40% | 10-40% | | strade private di quartiere | 0% | 0% |

Art. 11 b) Per arginature nonché per impianti agricoli e forestali

  1. Per arginature nonché per impianti agricoli e forestali la cointeressenza pubblica comporta dal 50 al 100 percento.

Art. 12 Cointeressenza privata, a) Principio

  1. I costi con obbligo di contributo per principio vengono calcolati secondo le superfici dei fondi e le cifre di sfruttamento.
  2. Inoltre quali parametri schematici possono essere considerati anche altri criteri quali la lunghezza del confine, la cubatura dell'edificio, il valore assicurativo del fabbricato, oppure una combinazione di questi valori.

Art. 13 b) Zone di comprensorio

  1. Si può tener conto di un interesse differenziato all'opera tramite la creazione di diverse zone di comprensorio.

Art. 14 c) Condizioni particolari

  1. Se nel caso specifico a causa di condizioni particolari l'ammontare accertato in base alle regole di cui sopra dovesse manifestamente non corrispondere al vantaggio del fondo risultante dall'opera pubblica, la commissione di comprensorio può ridurre o aumentare il contributo corrispondentemente alle condizioni.

4. Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione

  1. Le direttive per le commissioni dei comprensori del 18 dicembre 1953 vengono abrogate per tutti i casi che rientrano nell'articolo 16.

Art. 16 Entrata in vigore

  1. Le presenti direttive valgono per tutte le commissioni dei comprensori istituite dal Governo in base alla nuova legge cantonale sui comprensori.

Art. 17 Disposizioni transitorie

  1. Le presenti direttive entrano in vigore insieme con la legge cantonale sui comprensori.

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