La Centrale cantonale per l'approvvigionamento economico del Paese (Centrale) è attribuita all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIML).
I rispettivi membri della Centrale vengono nominati dal Governo.
Art. 2 Comuni
La Centrale può delegare a comuni e a privati compiti dell'approvvigionamento economico del Paese.
L'organizzazione dell'ufficio comunale per l'approvvigionamento economico del Paese spetta ai comuni.
Il comune notifica regolarmente alla Centrale la rispettiva organizzazione ed eventuali cambiamenti.
Art. 3 Compiti
La Centrale provvede alla pianificazione, alla preparazione, alla disposizione e all'esecuzione di tutti i compiti e provvedimenti in tutti i settori dell'approvvigionamento economico del Paese che la Confederazione delega ai Cantoni.
La Centrale esercita la vigilanza sui compiti delegati ai comuni o a privati.
La Centrale coordina la collaborazione tra gli organi dell'approvvigionamento economico del Paese. Essa provvede ad un'adeguata formazione e ad un adeguato perfezionamento delle persone incaricate dei compiti dell'approvvigionamento economico del Paese.
Art. 4 Spese
Le spese per l'organizzazione della Centrale vengono assunte dal Cantone.
I comuni si assumono le spese per i compiti loro assegnati.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2006, dopo la scadenza del termine di referendum.