Legge cantonale d'applicazione sull'approvvigionamento economico del Paese

630.200Law1 feb 2006

Del 19.10.2005 (stato 01.02.2006)

Art. 1 Organizzazione

  1. La Centrale cantonale per l'approvvigionamento economico del Paese (Centrale) è attribuita all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIML).
  2. I rispettivi membri della Centrale vengono nominati dal Governo.

Art. 2 Comuni

  1. La Centrale può delegare a comuni e a privati compiti dell'approvvigionamento economico del Paese.
  2. L'organizzazione dell'ufficio comunale per l'approvvigionamento economico del Paese spetta ai comuni.
  3. Il comune notifica regolarmente alla Centrale la rispettiva organizzazione ed eventuali cambiamenti.

Art. 3 Compiti

  1. La Centrale provvede alla pianificazione, alla preparazione, alla disposizione e all'esecuzione di tutti i compiti e provvedimenti in tutti i settori dell'approvvigionamento economico del Paese che la Confederazione delega ai Cantoni.
  2. La Centrale esercita la vigilanza sui compiti delegati ai comuni o a privati.
  3. La Centrale coordina la collaborazione tra gli organi dell'approvvigionamento economico del Paese. Essa provvede ad un'adeguata formazione e ad un adeguato perfezionamento delle persone incaricate dei compiti dell'approvvigionamento economico del Paese.

Art. 4 Spese

  1. Le spese per l'organizzazione della Centrale vengono assunte dal Cantone.
  2. I comuni si assumono le spese per i compiti loro assegnati.

Art. 5 Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2006, dopo la scadenza del termine di referendum.