Disposizioni di attuazione della legge sugli assegni maternità

548.210Law1 dic 1998

Del 17.12.1991 (stato 01.12.1998)

Art. 1 Competenza

  1. Il chiarimento del diritto e la consulenza del richiedente spettano ai servizi pubblici regionali rispettivamente comunali di assistenza sociale.
  2. La determinazione e il versamento degli assegni spettano al Servizio cantonale di assistenza sociale.

Art. 2 Diritto

  1. Se entrambi i genitori hanno un orario di lavoro differente, viene considerato genitore assistente quello con l'orario minore.

Art. 3 Documentazione

  1. Il genitore avente diritto deve allegare alla domanda la seguente documentazione:
    1. un certificato medico attestante la prevista data della nascita o l'attestato di nascita;
    2. l'atto d'origine o un attestato di domicilio;
    3. un attestato sul totale delle entrate e sulla sostanza netta dell'ultima dichiarazione d'imposta confermato dall'ufficio fiscale comunale e altri certificati sulla situazione economica del genitore assistente rispettivamente dei genitori sposati o conviventi, per quanto essi siano determinanti per il diritto all'assegno;
    4. il contratto di locazione oppure la pezza giustificativa degli oneri degli interessi ipotecari;
    5. una dichiarazione che i presupposti per l'assegno ai sensi dell'articolo 2 lettere c)-e) della legge sono adempiti;
    6. il certificato assicurativo della cassa malati.

Art. 4 Calcolo dell'assegno

  1. Per il calcolo degli importi patrimoniali non tassati la quota del bambino non viene inclusa.
  2. Per le spese di locazione ci si basa sulle aliquote delle prestazioni complementari per coniugi; la franchigia non viene aggiunta.

Art. 5 Genitore solo convivente in coabitazioni o unioni economiche

  1. Per il calcolo delle quote di locazione e dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica valgono le direttive per la strutturazione e il calcolo dell'aiuto sociale emanate dalla Conferenza svizzera per l'aiuto sociale.

Art. 6 Reddito computabile

  1. Quale reddito computabile valgono tutte le entrate regolari e una tantum giusta la legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni nonché il consumo da aggiungersi della sostanza giusta l'articolo 5 capoverso 4 della legge.
  2. Il reddito che viene costituito durante la percezione dell'assegno (alimenti, rendite, sussidiamenti ecc.), ma che viene versato solo dopo la durata del versamento dell'assegno, deve essere incluso pro rata nel calcolo del reddito.

Art. 7 Sostanza computabile

  1. Viene considerata sostanza computabile la sostanza netta al momento dell'inoltro della domanda.

Art. 8 Modo di versamento

  1. La prima rata dell'assegno viene versata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la nascita.

Art. 9 Casi di rigore

  1. Per giudicare se sussiste un caso di rigore, ci si deve basare sull'interesse del bambino.
  2. E' dato un caso di rigore specialmente quando sussiste un'elevata necessità di assistenza, causata da malattia o da una menomazione del bambino.

Art. 10

Art. 11

Art. 11a

Art. 12 Entrata in vigore

  1. Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore insieme con la legge sugli assegni maternità.