Regolamento della Commissione tripartita

545.265Regulation1 dic 1998

Del 27.10.1998 (stato 01.12.1998)

Art. 1 Composizione

  1. Fanno parte della Commissione tripartita:
    1. tre rappresentanti dell'Ufficio cantonale competente;
    2. tre rappresentanti dei datori di lavoro;
    3. tre rappresentanti dei lavoratori;
    4. un rappresentante della Cassa pubblica con voto consultivo.
  2. Il Dipartimento nomina i membri e designa il presidente tra i rappresentanti dell'Ufficio cantonale.

Art. 2 Compiti e competenze

  1. Il Dipartimento emana, dopo consultazione della Commissione tripartita, il progetto quadro annuale ai sensi di una decisione preliminare all'attenzione dell'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.
  2. All'atto di aggiudicare commesse nel campo delle misure relative al mercato del lavoro che vengono messe in atto periodicamente per un lasso di tempo piuttosto lungo o che comportano spese elevate, la Commissione tripartita deve essere precedentemente consultata. Questa ha il diritto di proporre degli offerenti.

Art. 3 Organizzazione

  1. I membri possono farsi rappresentare.
  2. Per avere capacità di deliberare, deve essere presente almeno la metà dei membri. Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti il presidente decide.
  3. Un rappresentante dell'Ufficio cantonale stende il protocollo e gestisce la segreteria.

Art. 4 Segretezza

  1. I membri della Commissione sono tenuti a mantenere il silenzio su quanto sono venuti a sapere.
  2. Nella misura in cui non si opponga alcun interesse privato o pubblico, il presidente può ammettere delle eccezioni.

Art. 5 Entrata in vigore, abrogazione del diritto finora vigente

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1998.
  2. A tale data è abrogato il regolamento della Commissione tripartita del 1° ottobre 1996.