Ordinanza concernente il mandato e la colletta della Festa federale di preghiera

520.200Ordinance1 mar 1971

Del 24.02.1971 (stato 01.03.1971)

Art. 1 Mandato

  1. Il Governo emana annualmente un mandato per la Festa federale di preghiera, di pentimento e di ringraziamento, in cui sottolinea l'importanza di questa festività.
  2. Il mandato della Festa federale di preghiera viene letto nelle chiese.

Art. 2 Colletta

  1. Nel giorno federale di preghiera, di pentimento e di ringraziamento si effettua in tutte le chiese del Cantone una colletta per scopi di utilità pubblica.
  2. Il Governo decide l'impiego della colletta e informa della sua destinazione in annesso al mandato.

Art. 3 Organizzazione

  1. La sovrastanza comunale organizza la colletta d'intesa con le autorità ecclesiastiche e spedisce il ricavo alla Ragioneria di Stato.

Art. 4 Esecuzione

  1. Il Governo eseguisce la presente ordinanza ed emana istruzioni eventualmente necessarie.

Art. 5 Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1o marzo 1971 e sostituisce il decreto circa la pubblicazione di un mandato relativo alla Festa federale di ringraziamento, emanato dal Gran Consiglio il 27 giugno 1846, e l'ordinanza concernente la colletta in occasione della Festa federale di preghiera, emanata dal Gran Consiglio il 30 novembre 1916.

Art. 6

  1. L'articolo 19 del regolamento organico del Gran Consiglio, del 29 maggio 1956/30 novembre 1966, viene così nuovamente formulato:

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