Aumento dei sussidi del Cantone dei Grigioni alla Fondazione Istituto Svizzero di climatologia alpina e di ricerche sulla medicina a Davos

500.700Law14 mar 1988

Del 25.11.1987 (stato 14.03.1988)

Art. 1

  1. Alla Fondazione «Istituto svizzero di climatologia alpina e di ricerche sulla medicina a Davos» con il suo «Reparto medicina» e l'«Osservatorio di fisica-meteorologica/Centro mondiale della radiazione» per gli anni dal 1988 al 1991 viene versato, a prosecuzione dei sussidi finora versati, un sussidio d'esercizio annuo di complessivi 152 000 franchi. Di questi, 80 000 franchi concernono il «Reparto medicina» e 72 000 franchi l'«Osservatorio di fisica-meteorologica/Centro mondiale della radiazione». Il sussidio del Cantone di 80 000 franchi al «Reparto medicina» di cui alla cifra 1 viene aumentato di altri 40 000 franchi a 120 000 franchi, a condizione che il Comune di Landschaft Davos aumenti il proprio contributo di 150 000 franchi di altri 30 000 franchi portandolo a 180 000 franchi e che le Cliniche con sede a Davos versino adeguati aiuti al fondo di ricerca.

Art. 2

  1. Il sussidio aumentato viene versato per la prima volta a carico del consuntivo 1988.

Art. 3

  1. Il versamento di detto sussidio è subordinato alla condizione che la Confederazione e il Comune di Landschaft Davos aumentino a loro volta adeguatamente i loro contributi finanziari.

Art. 4

  1. Se il Governo dovesse ritenere che le premesse per il versamento del sussidio d'esercizio alla Fondazione non sono più adempite del tutto o solo in parte, esso può ridurlo oppure disdirlo con un anno di preavviso.

Art. 5

  1. Il Governo viene incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 6

  1. Con il presente decreto viene abrogato quello del Gran Consiglio sull'aumento dei sussidi d'esercizio all'Istituto svizzero di climatologia alpina e di ricerche sulla medicina a Davos del 25 febbraio 1986.

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