Ordinanza concernente la Biblioteca cantonale dei Grigioni

490.200Ordinance1 gen 2007

Del 20.12.1994 (stato 01.01.2007)

1. Scopo e oggetto

Art. 1 Scopo

  1. Onde promuovere scienza, cultura e formazione generale, il Cantone finanzia la Biblioteca cantonale.

Art. 2 Oggetto

  1. La presente ordinanza disciplina i compiti e l'organizzazione della Biblioteca cantonale dei Grigioni.

2. Attività della Biblioteca cantonale

Art. 3 Compiti

  1. I compiti della Biblioteca cantonale sono:
    1. quale biblioteca d'archivio, collezionare, rendere accessibili, conservare e procurare media aventi una relazione con il Grigioni;
    2. quale biblioteca di studio e di formazione, facilitare l'attività scientifica e culturale nel Cantone mediante l'acquisizione, il rendere accessibile e la fornitura dei relativi media;
    3. quale ufficio di consulenza per biblioteche pubbliche nel Cantone, promuovere lo sviluppo e il coordinamento dell'attività bibliotecaria grigionese.

Art. 4 Biblioteca d'archivio

  1. Quale biblioteca d'archivio grigione, la Biblioteca cantonale colleziona e si procura tutti i media prodotti nei Grigioni come pure tutti quelli prodotti al di fuori del Cantone, che per il loro contenuto o la loro paternità concernono il Grigioni, in particolare:
    1. stampati (libri, riviste, giornali, rapporti annuali, carte geografiche, programmi, prospetti e simili);
    2. manifesti;
    3. cartoline illustrate, grafici e riproduzioni di immagini;
    4. media audiovisivi e multimediali.

Art. 5 Depositi

  1. La Biblioteca cantonale può prendere in consegna interi effettivi di libri e lasciti, che hanno un'importanza per la vita culturale e spirituale dei Grigioni e che non rientrano nella sfera di collezione di un'altra istituzione. La presa in consegna deve avvenire nell'interesse pubblico ed essere accettabile per l'amministrazione della Biblioteca cantonale.

Art. 6

Art. 7 Decisione d'acquisizione

  1. La Direzione della Biblioteca e gli organi specialistici decidono in merito all'acquisizione dei media nell'ambito del credito di acquisizione.

Art. 8

Art. 9 Formazione

  1. Entro i limiti delle sue possibilità, la Biblioteca cantonale forma personale specializzato conformemente alle istruzioni dell'Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri (BBS), della legge sulle scuole universitarie professionali e dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).
  2. Essa mette a disposizione i suoi servizi per la formazione di personale grigionese specializzato destinato alle biblioteche comunali.

3. Collaborazione con altre istituzioni

Art. 10 Unione con altre biblioteche

  1. La Biblioteca cantonale serve quale ponte di collegamento tra le grandi biblioteche della Svizzera e le piccole biblioteche del Cantone dei Grigioni. Essa è rappresentata nelle Associazioni professionali svizzere.

Art. 11 Ufficio di consulenza

  1. La Biblioteca cantonale presta consulenza alle biblioteche scolastiche, comunali e regionali del Cantone dei Grigioni. A tale scopo essa lavora in stretta collaborazione con la Comunità di lavoro grigione del libro per la gioventù e con la Biblioteca popolare grigione.

Art. 12 Collaborazione

  1. La Biblioteca cantonale promuove la collaborazione tra biblioteche, in special modo nel settore dell'automazione delle biblioteche. Essa s'impegna a suddividere il lavoro con quelle biblioteche e istituzioni pubbliche del Cantone dei Grigioni, che ai sensi dell'articolo 3 lettera a) e dell'articolo 4 forniscono servizi analoghi.

Art. 13 Accesso a banche dati esterne

  1. La Biblioteca cantonale concede, se possibile, l'accesso a banche dati esterne.

Art. 14

4. Tasse

Art. 15 Consultazione

  1. In linea di principio la consultazione della Biblioteca cantonale è soggetta a tassa.

Art. 16 Servizi particolari

  1. Per servizi particolari viene conteggiato l'esborso secondo i principi della legislazione sulla gestione finanziaria.

5. Sorveglianza e amministrazione

Art. 17 Subordinazione

  1. La Biblioteca cantonale sottostà al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

Art. 18 Commissione della Biblioteca

  1. La Commissione della Biblioteca serve al sostegno ed allo sviluppo delle biblioteche cantonali.
  2. Essa è composta da cinque fino a nove membri designati dal Dipartimento su proposta della Direzione della Biblioteca ed è presieduta dal direttore della Biblioteca o dall'incaricato delle biblioteche.

Art. 19 Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e sostituisce l'ordinanza concernente la Biblioteca cantonale del 12 luglio 1967.