Con offerte differenziate, le formazioni transitorie devono preparare i giovani con formazioni scolastiche preliminari diverse a entrare con successo nel mondo del lavoro.
Per raggiungere questo obiettivo, le formazioni transitorie approfondiscono, consolidano e ampliano le competenze apprese dai giovani nella scuola popolare.
Art. 2 Profili, 1. Formazione transitoria scolastica
La formazione transitoria scolastica trasmette nozioni teoriche e pratiche di cultura generale e di preparazione al mondo del lavoro. Essa si rivolge a giovani desiderosi di consolidare e approfondire le loro competenze scolastiche e li sostiene nel processo di scelta professionale.
Art. 3 2. Formazione transitoria combinata
La formazione transitoria combinata propone attività pratiche in aziende e trasmette nozioni teoriche e pratiche di cultura generale. Essa si rivolge ai giovani desiderosi di conoscere più da vicino uno o più settori professionali.
L'insegnamento nella formazione transitoria combinata può essere proposto a giornata o in blocchi settimanali. Gli offerenti di formazioni transitorie combinate provvedono affinché vi sia un numero sufficiente di posti di pratica idonei.
Art. 4 3. Formazione transitoria di integrazione
La formazione transitoria di integrazione propone nozioni teoriche e pratiche di cultura generale e di preparazione al mondo del lavoro incentrate sulla promozione delle competenze linguistiche e sociali. Si rivolge a giovani che necessitano di sostegno nella scelta professionale e nell'integrazione sociale.
2. Organizzazione
Art. 5 Programma d'insegnamento
L'insegnamento nelle formazioni transitorie va impartito per classi. Esso può venire completato con l'insegnamento in gruppi di livello o con l'insegnamento in gruppi incentrato su temi diversificati.
L'insegnamento scolastico nelle formazioni transitorie comprende principalmente i settori lingue e matematica. Viene inoltre proposto l'insegnamento nei seguenti settori: scienze naturali, scienze sociali e umane, attività espressive, sport e salute, competenze interdisciplinari e metaspecifiche. A seconda del profilo, i settori di formazione principali vanno fissati nel quadro dei mandati di prestazioni.
Art. 6 Condizioni per il conferimento di un mandato di prestazioni
I contratti quadro e annuali possono essere conferiti se:
la formazione transitoria prevede l'insegnamento durante 40 settimane sull'arco di un anno scolastico e da un minimo di 40 a un massimo di 45 ore di studio assistito per settimana. La ripartizione delle ore di studio tra i diversi settori, rispettivamente sulla parte pratica è disciplinata nei mandati di prestazioni;
gli insegnanti dispongono di una formazione che li autorizzi almeno a insegnare a livello secondario I;
almeno un insegnante ha seguito la formazione di docente di scuola d'orientamento.
Art. 7 Attribuzione di profili
Sentiti gli offerenti, il Governo stabilisce nei contratti quadro quali profili di formazioni transitorie vengono proposti in quali luoghi.
3. Disposizioni finali
Art. 8 Abrogazione del diritto previgente
L'ordinanza per il riconoscimento di istituzioni di pretirocinio del 2 luglio 1996 è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.