Il decreto riguardo al convento di Monastero del 5 luglio 1828 e riguardo al convento di Poschiavo del 6 luglio 1853 e il regolamento per il convento di Disentis del 5 luglio 1880 sono abrogati.
Art. 2
Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 della Costituzione cantonale si affida al Corpus Catholicum la vigilanza sulle amministrazioni conventuali.
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