Disposizioni esecutive cantonali del regolamento federale del 30 ottobre 1917 concernente il pegno sul bestiame

219.400Ordinance1 ott 1994

Del 28.05.1918 (stato 01.10.1994)

Art. 1

  1. La Banca cantonale grigione è competente a stipulare contratti di pegno sul bestiame.
  2. Il Governo può autorizzarne altri istituti di prestito o consorzi.

Art. 2

  1. Gli ispettorati del bestiame tengono l'ufficio di iscrizione.
  2. Essi sottostanno alla vigilanza del Governo.

Art. 3

  1. Le tasse spettano ai funzionari interessati.

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

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