Regolamento concernente il fondo per i rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni

170.480Regulation1 gen 2009

Del 21.08.1963 (stato 01.01.2009)

Art. 1 Scopo

  1. Il Cantone dispone di un fondo (Voce 997.000) destinato alla copertura parziale o intera di danni derivanti da rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni, danni che il Cantone o i Servizi psichiatrici dei Grigioni devono assumersi o si assumono volontariamente.

Art. 2 Amministrazione e investimenti

  1. La Ragioneria di Stato provvede ad amministrare il fondo, il cui patrimonio va investito al tasso medio per investimenti di lunga durata.

Art. 3 Mezzi a disposizione

  1. Per la copertura di danni ai sensi dell'articolo 1 possono essere usati gli interessi e parte del patrimonio. Gli interessi non usati vengono aggiunti al patrimonio.

Art. 4 Autorità competenti

  1. Le domande di erogazione dal fondo vanno presentate per iscritto al Dipartimento delle finanze e dei comuni.
  2. La competenza di decisione circa il danno totale fatto valere per un evento spetta alle seguenti autorità:
    1. al Dipartimento delle finanze e dei comuni fino all'importo di 50 000 franchi;
    2. al Governo per importi superiori ai 50 000 franchi.
  3. È riservata una sentenza giudiziaria a norma della legge sulla responsabilità.

Art. 5 Calcolo

  1. Nell'assumere danni ai sensi dell'articolo 1 e nel calcolare il risarcimento si dovrà tener giusto conto della colpa del danneggiato e delle speciali circostanze dell'evento.

Art. 6 Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1963.

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