La Cancelleria di Stato riscuote le seguenti tasse di cancelleria per legalizzazioni:
di documenti di stato civile quali atti di nascita, di matrimonio, di famiglia, attestazione di cittadinanza, atti di adozione, ecc.: fr. 10.–
…
di atti quali
estratti del registro di commercio: da fr. 20.– a fr. 35.–
certificati che attestano la frequenza di una scuola, pagelle, conteggi, ecc.: fr. 10.–
licenze di condurre internazionali, carta di passo per salme, attestazioni di vita e di residenza, inviti di stranieri: fr. 10.–
documenti di brevetti, contratti, atti pubblici di fondazioni, statuti, deleghe, sentenze di divorzio, testamenti, atti di successione: da fr. 20.– a fr. 30.–
per provvedere alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale di atti d'origine smarriti: fr. 10.–
Art. 2 Copie fotostatiche
Per le copie fotostatiche la Cancelleria di Stato mette in conto una tassa di un franco per copia.
Art. 3 Altri atti d'ufficio
Per altri atti d'ufficio semplici che non richiedono molto tempo può essere riscossa una tassa di cancelleria da cinque a 100 franchi.
Art. 4 Casi speciali
Se sussistono circostanze particolari, le tasse di cui sopra possono essere aumentate oppure condonate del tutto.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1983.