Ordinanza sulle tasse della Cancelleria di Stato

170.360Ordinance1 lug 1998

Del 18.10.1982 (stato 01.07.1998)

Art. 1 Legalizzazioni

  1. La Cancelleria di Stato riscuote le seguenti tasse di cancelleria per legalizzazioni:
    1. di documenti di stato civile quali atti di nascita, di matrimonio, di famiglia, attestazione di cittadinanza, atti di adozione, ecc.: fr. 10.–
    2. di atti quali estratti del registro di commercio: da fr. 20.– a fr. 35.– certificati che attestano la frequenza di una scuola, pagelle, conteggi, ecc.: fr. 10.– licenze di condurre internazionali, carta di passo per salme, attestazioni di vita e di residenza, inviti di stranieri: fr. 10.– documenti di brevetti, contratti, atti pubblici di fondazioni, statuti, deleghe, sentenze di divorzio, testamenti, atti di successione: da fr. 20.– a fr. 30.– per provvedere alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale di atti d'origine smarriti: fr. 10.–

Art. 2 Copie fotostatiche

  1. Per le copie fotostatiche la Cancelleria di Stato mette in conto una tassa di un franco per copia.

Art. 3 Altri atti d'ufficio

  1. Per altri atti d'ufficio semplici che non richiedono molto tempo può essere riscossa una tassa di cancelleria da cinque a 100 franchi.

Art. 4 Casi speciali

  1. Se sussistono circostanze particolari, le tasse di cui sopra possono essere aumentate oppure condonate del tutto.

Art. 5 Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1983.