0.982.1
CS 14 338; FF 1946 II 714 ediz. ted. 1946 710 ediz. franc.
Traduzione
Scambio di lettere 25 maggio 1946
Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 19461
Entrato in vigore il 27 giugno 1946
(Stato 27 giugno 1946)
Con Scambio di lettere 25 maggio 1946, fra una Delegazione svizzera, da una parte, e Delegazioni alleate della Francia, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, e degli Stati Uniti d’America, dall’altra, è stato conchiuso un Accordo. Facciamo seguire il testo della lettera della Delegazione svizzera; il contenuto delle due lettere è identico, salvo che per il N.V il cui testo differente è riprodotto nella nota al N.V qui appresso.
Washington, D.C., 25 maggio 1946 Ai Capi delle Delegazioni alleate, Washington, D.C. Signori, Nel corso delle trattative testè conchiuso, i Governi alleati, riconoscendo pienamente la sovranità svizzera, hanno fatto valere i loro diritti sui beni germanici nella Svizzera, fondandosi sulla capitolazione della Germania e l’esercizio da parte loro della suprema autorità su questo paese; d’altra parte essi hanno chiesto la restituzione di oro che pretendono essere stato sottratto contro qualsiasi diritto dalla Germania ai paesi occupati, durante la guerra, e da essa trasferito nella Svizzera. Il Governo svizzero ha dichiarato di non poter riconoscere la fondatezza giuridica di queste pretese, ma di essere suo desiderio contribuire, da parte sua, alla pacificazione e alla ricostruzione dell’Europa, compreso l’approvvigionamento dei territori devastati. In queste circostanze, noi siamo addivenuti all’Accordo seguente:
1. L’Ufficio svizzero di compensazione proseguirà e completerà le ricerche concernenti i beni di ogni specie che si trovano nella Svizzera, appartenenti o controllati da cittadini Germanici che si trovano in Germania, ed a procedere alla loro liquidazione. Questa disposizione è applicabile anche nel caso di persone di nazionalità germanica che fossero rimpatriate. 2. I cittadini germanici a cui si applica questa provvedimento saranno risarciti in moneta germanica, ad un corso fisso applicabile a tutti i casi, in contropartita dei loro beni liquidati nella Svizzera. 3. La Svizzera fornirà sui fondi a sua disposizione in Germania, la metà della somme in moneta germanica necessarie a questo scopo. 4. L’Ufficio svizzero di compensazione eseguirà i compiti che gli sono affidati in stretto contatto con una Commissione mista, in seno alla quale ciascuno dei tre Governi alleati avrà un rappresentante e di cui farà egualmente parte un rappresentante del Governo svizzero. Essa potrà come qualsiasi persona privata interessata, ricorrere contro le decisioni dell’Ufficio di compensazione. 5. Il Governo svizzero prenderà a suo carico le spese d’amministrazione e di liquidazione dei beni germanici.
1. Del prodotto della liquidazione dei beni situati nella Svizzera e appartenenti a cittadini germanici che si trovano in Germania, una quota del 50 % sarà bonificata alla Svizzera ed una quota uguale sarà messa a disposizione degli Alleati perché serva alla ricostruzione dei paesi alleati devastati o impoveriti dalla guerra e all’approvvigionamento delle popolazioni affamate. 2. Il Governo svizzero s’impegna a mettere a disposizione dei tre Governi alleati un importo di 250 milioni di franchi svizzeri, pagabili a vista, in oro, a Nuova York. I Governi alleati, da parte loro, dichiarano che, accettando questo importo, essi rinunciano, per sé e per le loro banche d’emissione, a qualsiasi rivendicazione contro il Governo Svizzero o la Banca Nazionale Svizzera concernente l’oro acquistato dalla Svizzera alla Germania durante la guerra. Sono in tale modo regolate tutte le questioni relative a detto oro.
Le modalità d’applicazione delle disposizioni che precedono sono indicate nell’Allegato.
1. Il Governo degli Stati Uniti sbloccherà gli averi svizzeri negli Stati Uniti. La necessaria procedura sarà stabilità senza indugio.2 2. Gli Alleati sopprimeranno senza indugio le «liste nere» per quanto concernono la Svizzera.
Il sottoscritto rappresentante del Governo Svizzero dichiara di agire anche in nome del Principato del Liechtenstein.
In caso di disparità d’opinioni circa l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, e qualora non si potessero risolvere altrimenti, si ricorrerà all’arbitrato.
Il presente Accordo e il suo Allegato entreranno in vigore non appena saranno approvati dal Parlamento svizzero. Il presente Accordo e il suo Allegato sono redatti nel testo inglese e francese; questi due testi fanno parimente fede. Gradite, Signori, i sensi della mia alta considerazione. (Segue la firma del delegato svizzero)
B. L’Ufficio svizzero di compensazione farà del suo meglio, con l’assistenza della Commissione mista, per scoprire e sventare tutte le manovre, come costituzione di pegno, privilegi, ipoteche od altre, atte a celare fraudolentemente beni germanici.
C. L’Ufficio svizzero di compensazione comunicherà alla Commissione mista, perché ne dia notizia alle competenti autorità in Germania, l’importo della liquidazione dei beni germanici in ogni singolo caso, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’avente diritto. Le autorità competenti in Germania prenderanno i provvedimenti necessari per registrare il titolo legale degli interessati germanici ai beni liquidati, per riceverne la controparte in moneta germanica, calcolata ad un aliquota uniforme di cambio. Un importo uguale alla metà delle indennità complessive che spettano agli interessati germanici, sarà addebitato al credito esistente al conto del Governo svizzero presso la «Verrechnungskasse» a Berlino. Nessuna delle Parti contraenti potrà invocare in avvenire alcunché di quanto concerne questo modo di liquidazione, come un precedente per il regolamento dei crediti svizzeri verso la Germania, né potrà allegare che i Governi alleati abbiano con ciò riconosciuto un diritto qualsiasi alla Svizzera di disporre del credito sopra menzionato.
A. L’Ufficio di compensazione è incaricato di ricercare, di prendere in possesso e di liquidare gli averi germanici.
B. Il Governo svizzero, di concerto con i Governi degli Stati Uniti, della Francia e del Regno Unito, provvederà all’applicazione del presente Accordo. A tal uopo verrà costituita una Commissione mista con sede a Berna o a Zurigo, e composta di un rappresentante di ognuno dei quattro Governi. Questo Commissione, i cui compiti saranno indicati qui appresso, deciderà a maggioranza dei voti.
C. L’Ufficio di compensazione e la Commissione mista entreranno in funzione più presto possibile dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
D. L’Ufficio di compensazione svolgerà la sua attività in collaborazione con la Commissione mista. Esso terrà quest’ultima periodicamente al corrente della sua attività; risponderà alle questioni che gli saranno poste dalla Commissione, relative allo scopo comune, cioè alla ricerca, al censimento ed alla liquidazione degli averi germanici. L’Ufficio non prenderà nessuna decisione importante senza consultare, precedentemente, la Commissione mista. L’Ufficio di compensazione e la Commissione mista si metteranno reciprocamente a disposizione ogni informazione ed ogni documento atti a facilitare il raggiungimento dei loro scopi.
E. L’Ufficio di compensazione, come in passato, continuerà a far tutte le inchieste utili, in relazione alla situazione ed allo statuto degli averi, che esso ha ragione di considerare come beni germanici, o che la Commissione mista gli avrà segnalati come tali o di cui la proprietà svizzera di buona fede fosse sospettata o contestata. Saranno discusse con la Commissione mista, le conclusioni alle quali giungerà l’Ufficio.
F. L’Ufficio di compensazione, dopo aver consultato la Commissione mista, fisserà le modalità e le condizioni di vendita degli averi germanici, in generale o in casi particolari, tenendo ragionevolmente conto degli interessi nazionali dei Governi firmatari e di quelli dell’economia svizzera, nonché dell’opportunità di ottenere il miglior prezzo e di favorire la libertà del commercio. Saranno ammesse a partecipare all’acquisto degli averi in questione, unicamente le persone di nazionalità non germanica che offriranno le garanzie volute; saranno inoltre prese tutte le misure atte ad evitare l’ulteriore riscatto di questi beni da parte di cittadini germanici.
Se la Commissione mista, dopo aver consultato l’Ufficio di compensazione, non potrà dichiararsi d’accordo con la decisione di questo Ufficio, o se la parte in questione lo desidera, la faccenda può essere sottoposta, entro il termine di un mese, ad un’istanza svizzera di ricorso. Questa istanza sarà composta di tre membri e presieduta da un giudice. Essa statuirà in forma amministrativa, entro il termine più breve e seguendo la procedura più semplice. La decisione dell’Ufficio di compensazione o, a seconda dei casi, dell’Autorità svizzera di ricorso, sarà definitiva.
Tuttavia, se la Commissione mista non è d’accordo con una decisione dell’Autorità svizzera di ricorso, i tre Governi alleati potranno sottoporre la controversia, entro il termine di un mese, se questa porta su punti contemplati dall’Accordo o dal suo Allegato o se concerne l’interpretazione degli stessi, ad un Tribunale arbitrale composto di un membro designato dai tre Governi alleati, di un membro designato dal Governo svizzero e di un terzo arbitro nominato, di comune accordo dai quattro Governi. Per gli affari che non sono di primaria importanza, la Commissione mista e l’Ufficio di compensazione potranno accordarsi per sottoporre la questione al terzo arbitro, il quale deciderà solo, in luogo del Tribunale arbitrale.
Davanti al Tribunale arbitrale potranno essere prodotti tutti i mezzi di prova; esso statuirà liberamente su tutti i punti di fatto e di diritto che gli saranno sottoposti.
Le decisioni del Tribunale arbitrale sono inappellabili.
Le spese del Tribunale arbitrale saranno prelevate sul prodotto della liquidazione degli averi germanici, prima di ogni spartizione.
A. Il termine «averi», come è impiegato nell’Accordo e nel suo Allegato, comprenderà tutti i beni , diritti ed interessi di qualsiasi natura, acquisiti innanzi il 1° gennaio 1948. Le somme di danaro che delle persone in Svizzera hanno dovuto o devono pagare pel tramite del clearing germano-svizzero, non saranno considerate come averi germanici nell’applicazione dell’Accordo.
B. L’espressione «Germanici, in Germania» si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche con sede, o costituite, in Germania, o aventi la loro sede d’affari in Germania, eccettuate le organizzazioni, di qualsiasi natura, appartenenti a persone o controllate da persone che non sono di nazionalità germanica. Provvedimenti appropriati saranno presi per liquidare gli interessi che Germanici in Germania hanno in Svizzera pel tramite di tali organizzazioni, nonché per salvaguardare gli interessi essenziali di persone di nazionalità non germanica, i quali, in mancanza di ciò, sarebbero liquidati.
I Germanici, i quali saranno stati rimpatriati innanzi il 1° gennaio 1948 o contro i quali, anteriormente a questa data, sarà stata presa da parte delle autorità svizzere una decisione di rimpatrio, saranno equiparati ai «Germanici in Germania».
Il Governo svizzero, in considerazione delle circostanze speciali del caso, si impegna ad autorizzare i tre Governi alleati a riscuotere immediatamente, fino alla somma di 50 milioni di franchi, degli acconti sul ricavo della liquidazione degli averi germanici, acconti che saranno dedotti dalla loro quota di questo provento. Questi acconti saranno destinati, per tramite del Comitato intergovernamentale dei rifugiati, alla «riabilitazione» ed alla reintegrazione delle vittime dell’azione germanica, che non possono essere rimpatriate.
A. In attesa della conclusione di accordi multilaterali, ai quali i tre Governi alleati intendono invitare il Governo svizzero ad aderire, e nell’attesa della partecipazione di detto Governo agli accordi summenzionati, non sarà venduto alcun brevetto di proprietà germanica, trovantesi in Svizzera, senza il consenso della Commissione mista e dell’Ufficio di compensazione, e non sarà possibile disporne altrimenti senza l’approvazione suddetta.
B. La stessa cosa vale per la vendita o il trasferimento di marchi di fabbrica o di diritti d’autore germanici.
Le disposizioni che precedono non sono applicabili agli averi dello Stato germanico in Svizzera, compresi gli averi della Reichsbank e della Reichsbahn.
Washington, D.C., 25 maggio 1946.
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