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0.981.981.81•Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente il rimborso definitivo dei seguenti mutui stilati in franchi svizzeri: Mutuo 4 % 1938 OUPRAVA FONDOVA Mutuo funding oro 5 % 1934 OUPRAVA FONDOVA
0.981.981.81Bilateral International Treaty26 giu 1968
Conchiuso a Berna l’8 novembre 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 12 marzo 19681
Entrato in vigore il 26 giugno 1968
(Stato 26 giugno 1968)
A conclusione dei negoziati svoltisi a Berna dal 21 al 25 agosto 1967, le delegazioni svizzera e jugoslava hanno convenuto quanto segue:
Per i seguenti mutui stilati in franchi svizzeri: mutuo 4 % 1938 OUPRAVA FONDOVA mutui funding oro 5 % 1934 OUPRAVA FONDOVA,
il Governo jugoslavo s’impegna, per gli anni dal 1968 al 1998:
Le modalità tecniche d’esecuzione del presente accordo saranno fissate, di comune intesa, in una convenzione fra il Segretariato federale delle finanze della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Società di Banca svizzera in Basilea.
Al Governo jugoslavo incombe il pagamento di tutte le commissioni, spese bancarie e di pubblicazione ed eventuali imposte, ricosse in Svizzera, inerenti all’applicazione del presente accordo.
I portatori d’altri Paesi, ai quali, dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il Governo jugoslavo concede un trattamento sostanzialmente più favorevole circa mutui emessi prima della seconda guerra mondiale e di natura identica a quelli oggetto del presente accordo, beneficieranno delle stesse condizioni.
Se il Governo jugoslavo non fosse in grado di assumere la totalità o parte degli obblighi stabiliti nel presente Accordo, i diritti previsti dai contratti originali d’emissione saranno ristabiliti, tenuto tuttavia conto degli importi già pagati in applicazione del presente accordo e dei protocolli provvisori del 20 novembre 1959 e 22 gennaio 1965.
Il Governo svizzero non favorirà le rivendicazioni di suoi cittadini che eventualmente rifiutassero il disciplinamento previsto nel presente accordo. Parimente, il Governo svizzero non soddisferà le eventuali rivendicazioni di portatori dei titoli menzionati nel presente accordo, intese a ottenere dal Governo jugoslavo somme completive di quelle cui essi hanno diritto, giusta l’applicazione del presente accordo.
Ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sarà composta di comune intesa fra i due Governi.
Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.
Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua francese, l’8 novembre 1967.
(Si omettono le firme)
RU 1968 961 ↩
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