0.975.271.2•Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti
0.975.271.2Bilateral International Treaty12 feb 1982
Conchiuso il 23 settembre 1981
Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 febbraio 1982
(Stato 12 febbraio 1982)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka,
desiderosi di consolidare la cooperazione economica fra i due Stati, e soprattutto di creare condizioni favorevoli all’investimento di capitali dei cittadini di uno Stato sul territorio dell’altro,
riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti sono di natura a stimolare l’iniziativa economica individuale e a migliorare la prosperità dei due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Giusta il presente Accordo:
Con riserva delle disposizioni di cui all’articolo 5 del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente accorda sul proprio territorio, agli investimenti autorizzati conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, o ai redditi di cittadini o società dell’altra Parte Contraente, un trattamento almeno uguale a quello accordato agli investimenti o ai redditi dei propri cittadini o società, oppure almeno uguale a quello accordato agli investimenti o ai redditi di cittadini o società di qualunque Stato terzo, se questo trattamento è più favorevole.
Le disposizioni del presente Accordo, in virtù delle quali il trattamento accordato sul proprio territorio da ciascuna Parte Contraente agli investimenti di cittadini o società dell’altra Parte Contraente non deve essere meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini o società oppure a cittadini o società di qualsiasi altro Paese terzo, non devono essere interpretate nel senso che una Parte Contraente è tenuta ad estendere, ai cittadini o società dell’altra Parte Contraente, il trattamento, le preferenze o i vantaggi derivanti
Nessuna Parte Contraente prende, sul proprio territorio, provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione contro investimenti di cittadini o società dell’altra Parte Contraente, né provvedimenti equivalenti a una nazionalizzazione o a un’espropriazione (chiamate qui appresso «espropriazione»), eccetto che tali provvedimenti siano d’interesse pubblico e sia corrisposta rapidamente un’indennità effettiva e adeguata. Questa è pari al valore dell’investimento espropriato immediatamente prima che l’espropriazione effettiva o imminente sia pubblicamente notificata e comprende gli interessi al loro ammontare commerciale usuale fino al pagamento. 1 pagamenti dell’indennità saranno fatti senza indugio e tali ammontari saranno liberamente trasferibili al corso del cambio ufficiale in vigore il giorno in cui il valore è stato fissato. I cittadini o la società interessati hanno diritto che venga fissato rapidamente, secondo la legislazione della Parte Contraente che procede all’espropriazione, l’ammontare dell’indennità, sia per via legale sia mediante intesa tra le Parti, nonché di fare esaminare rapidamente, da un’autorità giudiziaria o indipendente di detta Parte Contraente, il caso e la stima dell’investimento secondo i principi stabiliti nel presente articolo.
Allo scopo di eliminare ogni dubbio possibile, è convenuto che tutti gli investimenti, con riserva della presente convenzione e di altri principi di diritto internazionale, sottostanno alla legislazione in vigore sul territorio della Parte Contraente ove sono stati effettuati.
Allorché una Parte Contraente ha effettuato un pagamento a titolo d’indennità per un investimento o parte di questo sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce quindi:
Di conseguenza, la prima Parte (o l’organo da essa designata) è autorizzata, per quanto ne abbia l’intenzione, a far valere qualsiasi diritto o qualsiasi pretesa sia davanti a un tribunale sito sul territorio dell’altra Parte Contraente, sia in qualsiasi altra circostanza equivalente, nella stessa misura del precedente proprietario. Se la prima Parte riceve somme nella moneta legale dell’altra Parte, oppure abbuoni in seguito a cessione derivante da un’indennità, essa fruirà per questi averi di un trattamento pari a quello accordato ai cittadini o società dell’altra Parte o di qualunque Stato terzo per i loro capitali, nella misura in cui i capitali di quest’ultima Parte sono basati su un investimento che sia l’equivalente di quello effettuato dalla Parte indennizzata.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Governi, qui di seguito designati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna il 23 settembre 1981, in due esemplari, ciascuno in lingua inglese, cingalese e tedesca. Tutti i testi fanno parimenti fede. In caso di divergenze tra i testi del presente Accordo, prevarrà il testo inglese.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Ph. Levy | Per il Governo della Repubblica democratica socialista, dello Sri Lanka: L. Athulathmudali |
|---|
| Capo della Delegazione Svizzera | Berna, 23 settembre 1981 Signor Lalith Athulathmudali Ministro del Commercio e della Navigazione della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka Berna |
|---|---|
| Signor Ministro,Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 23 settembre 1981, del seguente tenore: | |
| «Nel corso delle discussioni sfociate con la conclusione dell’Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dello Sri Lanka concernente l’incoraggiamento e la protezione reciproca degli investimenti, le due Parti Contraenti, in riferimento all’articolo 1 capoverso 4 lettera b) hanno convenuto quanto segue: | |
| Si procede dal principio che i cittadini svizzeri hanno un interesse preponderante, nella misura in cui essi esercitano, direttamente o indirettamente, per il tramite di un’altra società, un’influenza determinante su una società. Al fine di determinare se esiste «interesse preponderante», si prendono in considerazione la parte del capitale in possesso dei cittadini svizzeri, e altre circostanze provanti che i cittadini svizzeri esercitano un’influenza determinante su una società. | |
| Se il Governo della Repubblica dello Sri Lanka è del parere che i cittadini svizzeri non hanno un interesse preponderante su una società che ha effettuato un investimento nello Sri Lanka, ne informerà il Governo svizzero. | |
| Le due Parti Contraenti si sforzeranno di accordarsi sulla questione di sapere se l’interesse dei cittadini svizzeri è preponderante. | |
| Ove non s’accordassero su questo punto, la controversia sarà composta in virtù dell’articolo 10 del presente Accordo. | |
| Le sarei grato qualora mi confermasse il Suo assenso circa il contenuto della presente lettera.»Ho l’onore di confermarle il mio assenso circa il contenuto della Sua lettera.Gradisca, signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.Ph. Levy |
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