Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare di Cina

0.974.224.9Bilateral International Treaty24 feb 1989

Concluso il 24 febbraio 1989

Entrato in vigore il 24 febbraio 1989

(Stato 24  febbraio 1989)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica popolare di Cina
(designati qui appresso «Parti contraenti»)

animati dal desiderio di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di promuovere la cooperazione scientifica e tecnica

convengono quanto segue:

Art. 1

(1). In base all’eguaglianza dei diritti e in considerazione dell’interesse comune delle due Parti, nel quadro delle leggi e prescrizioni vigenti in ciascuno dei due Paesi e in armonia con le possibilità e gli interessi rispettivi, le Parti contraenti facilitano e promuovono la cooperazione scientifica e tecnica tra i due Paesi. (2). Nel quadro del presente accordo, le Parti contraenti o altre istituzioni che si interessano a una cooperazione scientifica e tecnica possono negoziare e concludere accordi speciali per campi o progetti determinati. Questi accordi definiscono il contenuto, il volume e gli organi della cooperazione, come pure altre questioni necessarie e utili per la cooperazione, comprese quelle di natura finanziaria. (3). Salve le deroghe previste per questi accordi speciali, ciascuna Parte sostiene i costi derivanti dall’attuazione del presente accordo.

Art. 2

La cooperazione prevista nel presente accordo può assumere le forme seguenti: (1) Invio reciproco di delegazioni scientifiche e tecniche, di gruppi di studio, di ricercatori e di altri specialisti. (2) Scambio di informazioni e di documentazioni scientifiche e tecniche. (3) Organizzazione di simposi e seminari scientifici su temi d’interesse comune, sul perfezionamento del personale scientifico ecc. (4) Realizzazione di progetti comuni di ricerca in campi d’interesse comune. (5) Altre forme di cooperazione tecnica e scientifica convenute da entrambe le Parti.

Art. 3

Le Parti contraenti converranno i progetti di cooperazione con scambio di lettere o, se necessario e quando le due Parti lo auspichino, con consultazione verbale dei loro rappresentanti includendovi, eventualmente, altre istituzioni interessate e stabiliranno la forma concreta dell’esecuzione del presente accordo. Ciascuna Parte può anche incaricare la sua ambasciata di mantenere contatti regolari con l’altra Parte.

Art. 4

Le Parti contraenti promuovono i contatti diretti e la cooperazione diretta tra le istituzioni interessate di ciascuno dei due Paesi e provvedono a facilitare in tutti i modi possibili l’esecuzione dei progetti di cooperazione nel quadro degli accordi.

Art. 5

(1). Il presente accordo può in ogni momento essere modificato o completato per intesa scritta tra le Parti contraenti. (2). Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. È concluso per la durata di cinque anni ed è automaticamente prorogato ogni volta per un nuovo periodo di cinque anni, eccetto che venga denunciato per scritto da una o dall’altra Parte sei mesi prima della scadenza. Se l’accordo decade, le sue disposizioni restano applicabili fino alla conclusione definitiva dei progetti di cooperazione e degli accordi fondati sul medesimo, nella misura in cui queste disposizioni siano necessarie all’attuazione dei progetti e degli accordi in corso.

Fatto a Berna il 24 febbraio 1989 in due originali, in lingua tedesca e cinese, i due testi facenti egualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Flavio Cotti
Per il Governo
della Repubblica popolare di Cina:
Zhou Pin

Footnotes

  1. Dal testo originale tedesco.

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