0.974.224.5•Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile
0.974.224.5Bilateral International Treaty2 ott 1969
Conchiuso il 5 dicembre 1968
Entrato in vigore, mediante scambio di note, il 2 ottobre 1969
(Stato 2 ottobre 1969)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Cile,
desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia fra i due Paesi e la loro popolazione,
considerato l’interesse comune di promuovere lo sviluppo tecnico e scientifico dei due Stati,
riconosciuto i vantaggi intrinsechi all’aumento della cooperazione tecnica e scientifica come anche la necessità di stabilire direttive generali per tale fine:
hanno convenuto:
Gli accordi di cui all’articolo 1 capoverso 2 possono prevedere qualsiasi forma di cooperazione tecnica e scientifica, convenuta fra le Parti contraenti, segnatamente:
Per quanto concerne i progetti di cui all’articolo 2 il Governo svizzero:
Il Governo della Repubblica del Cile:
Il Governo della Repubblica del Cile fa in modo che, trascorso un termine adeguato, stabilito in ogni singolo accordo completivo, i periti svizzeri possano essere sostituiti da personale cileno. Ogniqualvolta quest’ultimo personale deve beneficiare d’una preparazione o d’un perfezionamento fuori del territorio della Repubblica del Cile, nelle condizioni stabilite nell’articolo 3, il Governo cileno designa tempestivamente un numero sufficiente di candidati, conformemente alle pertinenti disposizioni vigenti.
Il Governo della Repubblica del Cile autorizza l’entrata dei beni di cui all’articolo 2 capoversi 1 lettera b e 2 e li libera da dazi e tasse come anche da qualsiasi divieto o restrizione d’importazione o d’esportazione. Nel caso previsto all’articolo 2 capoverso 3 il Governo del Cile esenta da imposta il trasferimento dei beni di cui si tratta.
Le agevolazioni di cui sopra si estendono anche a un’automobile per perito, tecnico, istruttore o consulente di grado superiore. L’entrata dell’automobile è però concessa soltanto se la missione cilena del perito tecnico, istruttore o consulente di grado superiore dura almeno un anno. Il trasferimento del veicolo è retto dalle clausole generalmente in vigore nel Cile riguardo ai periti delle Nazioni Unite e dei loro organismi. 2. Per quanto concerne patrimoni, immobili, averi e liquidità, il Governo della Repubblica del Cile concede a periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore, durante il periodo della loro attività, le agevolazioni di cui beneficiano nel Cile periti delle Nazioni Unite, dei loro organismi e agenzie specializzate. 3. In ogni caso, ai periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore è riservato, in materia di franchigia doganale, e di altri oneri, un trattamento almeno uguale a quello concesso ai periti delle Nazioni Unite e dei loro organismi specializzati.
A contare dall’entrata in vigore, le presenti disposizioni sono parimente applicabili alle persone inviate dalla Svizzera, nonché ai loro familiari, che già svolgono nel Cile un’attività sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Stati, conformemente all’articolo 2.
Le Parti contraenti stabiliscono in ciascun accordo completivo le modalità di trasferimento della proprietà dei beni menzionati nell’articolo 2 capoversi 1 lettera b e 2 a meno che in casi specifici tale trasferimento non sia previsto.
Il Governo della Repubblica del Cile concede, in ogni momento e in franchigia di diritti e di altre imposte, le autorizzazioni chieste da periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore, dai loro congiunti e familiari, per entrare nel Paese, uscirne e risiedervi.
In ogni caso, prima d’inviare un perito, tecnico, istruttore o consulente di grado superiore, il Consiglio federale svizzero consulta nel merito il Governo del Cile. Se, entro un mese a contare dall’invio della nota, il Ministero cileno degli affari esteri non ha formulato nessuna obiezione, la nota è considerata accettata.
Inoltre, il Governo della Repubblica del Cile accorda a periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore un documento d’identità che designa la loro qualità e consente alle rispettive autorità di concedere le agevolazioni necessarie all’esercizio dell’attività.
Qualora un perito, tecnico, istruttore o consulente di grado superiore inviato in Cile dal Consiglio federale svizzero causi danni a terzi nel compimento di un compito commessogli secondo le disposizioni del presente accordo, il Governo del Cile ne risponde in luogo e vece. Conseguentemente è escluso il reclamo contro i periti, tecnici, istruttori o consulenti di grado superiore a meno che si tratti di dolo, errore o imprudenza gravi, nel qual caso il colpevole è responsabile conformemente alla legislazione cilena.
Fatto a Santiago del Cile, il 5 dicembre 1968, in quattro esemplari originali, due in lingua francese e due in lingua spagnuola, i quattro testi facendo parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Roger Dürr | Per il Governo della Repubblica del Cile: Gabriel Valdés |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
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