Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica turca concernente la concessione di un mutuo di 4 milioni di franchi svizzeri alla Turchia

0.973.276.322Bilateral International Treaty26 feb 1965

Conchiuso il 5 febbraio 1965
Entrato in vigore il 26 febbraio 1965

(Stato 26 febbraio 1965)

Il Governo svizzero
e
Il Governo turco

visto che il Governo turco ha deciso di sviluppare, in modo duraturo e equilibrato, la sua economia secondo un piano quinquennale dal 1963 al 1967;

fondandosi sull’azione multilaterale avviata dal Consorzio Turchia dell’OCSE, cui partecipano le Parti contraenti, per facilitare finanziariamente l’esecuzione del piano summenzionato, e

animati dal desiderio di sviluppare le relazioni e la cooperazione economica fra i due paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Confederazione Svizzera accorda alla Repubblica turca un mutuo, di 4 milioni di franchi svizzeri (quattro milioni di franchi) alle condizioni che seguono.

Art. 2

Dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il Governo svizzero mette, presso la Banca Nazionale Svizzera in Zurigo, a libera disposizione della Banca Centrale della Repubblica Turca, che agisce per conto della Turchia, la somma integrale del prestito.

Art. 3

Il Governo turco si impegna a pagare sulla somma dovuta un interesse annuo del 4 % (quattro per cento) a contare dal momento in cui gli è messa a disposizione la somma.

L’interesse è pagato semestralmente, secondo il piano di ammortamento allegato, che è parte integrante del presente accordo, e, per la prima volta, sei mesi dopo che la somma precitata sia stata messa a disposizione.

Art. 4

Il Governo turco si impegna a rimborsare il credito in 13 rate semestrali, secondo il piano di ammortamento. La prima rata scade sei anni dopo che la somma sia stata messa a disposizione e l’ultima rata 12 anni dopo.

Il Governo turco si riserva la facoltà di rimborsare prima del termine, integralmente o parzialmente, il suo debito verso la Confederazione Svizzera.

Art. 5

Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti è effettuato in franchi svizzeri, all’infuori di ogni eventuale accordo che dovesse disciplinare i pagamenti fra i due paesi, presso la Banca Nazionale Svizzera di Zurigo, che agisce per conto della Confederazione Svizzera.

Art. 6

Il presente accordo entra in vigore non appena i due Governi l’abbiano approvato.

Fatto a Berna, in due esemplari, il 5 febbraio 1965.

(Seguono le firme)

Piano d’ammortamento

Versamenti della Repubblica turca
ScadenzeCapitale
Fr.
interessi
(4 %)
Fr.
Totale
Fr.
Ammontare del debito
Fr.
Consegna del capitale4 000 000
6 mesi dopo80 00080 0004 000 000
1 anno dopo80 00080 0004 000 000
1½ anno dopo80 00080 0004 000 000
2 anni dopo80 00080 0004 000 000
2½ anni dopo80 00080 0004 000 000
3 anni dopo80 00080 0004 000 000
3½ anni dopo80 00080 0004 000 000
4 anni dopo80 00080 0004 000 000
4½ anni dopo80 00080 0004 000 000
5 anni dopo80 00080 0004 000 000
5½ anni dopo80 00080 0004 000 000
6 anni dopo307 00080 000387 0003 693 000
6½ anni dopo307 00073 860380 8603 386 000
7 anni dopo307 00067 720374 7203 079 000
7½ anni dopo307 00061 580368 5802 772 000
8 anni dopo307 00055 440362 4402 465 000
8½ anni dopo307 00049 300356 3002 158 000
9 anni dopo307 00043 160350 1601 851 000
9½ anni dopo307 00037 020344 0201 544 000
10 anni dopo307 00030 880337 8801 237 000
10½ anni dopo307 00024 740331 740930 000
11 anni dopo307 00018 600325 600623 000
11½ anni dopo307 00012 460319 460316 000
12 anni dopo316 0006 320322 320
4 000 0001 441 0805 441 080

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