Conchiuso il 1° aprile 1980
Entrato in vigore con scambio di note il 28 giugno 1980
(Stato 28 giugno 1980)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica democratica del Sudan,
sul fondamento delle raccomandazioni adottate durante la riunione dei rappresentanti del Governo sudanese e dei rappresentanti dei Governi di paesi creditori europei, degli Stati Uniti d’America e del Giappone, tenuta a Parigi il 12 e il 13 novembre 1979,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
- Il presente Accordo si applica ai debiti sudanesi di capitale e interessi scaduti e non ancora pagati o giungenti a scadenza tra il 1° ottobre 1979 e il 30 giugno 1981, risultati dai crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, previsti per una durata di credito superiore a un anno e convenuti in un contratto conchiuso prima del 1° gennaio 1979.
- Per i debiti giungenti a scadenza tra il 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981, l’applicazione del presente Accordo è subordinata alla condizione menzionata all’articolo 4 paragrafo D del Processo verbale approvato, concernente il consolidamento dei debiti della Repubblica democratica del Sudan, firmato a Parigi il 13 novembre 1979.
L’entrata in vigore delle disposizioni dell’Accordo concernenti i debiti maturati tra il l° luglio 1980 e il 30 giugno 1981 sarà subordinata a uno scambio di lettere tra i due Governi, che dovrà intervenire innanzi il 1° agosto 1980 per confermare l’adempimento della condizione e quindi permettere l’applicazione dell’Accordo.
Art. 2
Per i debiti definiti all’articolo 1 paragrafo 1 il Governo svizzero accorda a quello sudanese un credito pari all’85 per cento dei pagamenti da effettuare ai creditori svizzeri.
Il credito non deve superare i 16 milioni di franchi svizzeri.
Art. 3
Il debito del Sudan determinato all’articolo 2 è rifinanziato alle condizioni seguenti:
- Riguardo alle scadenze tra il 1° ottobre 1979 compreso e l’entrata in vigore dell’Accordo:
1.1 La Banca del Sudan per il Governo della Repubblica democratica del Sudan (dappresso Banca del Sudan) invia entro il 30 giugno 1980 a una banca da designare l’estratto di dette scadenze e un pagamento corrispondente al 15 per cento della loro somma. Inoltre le indirizza i rispettivi ordini di pagamento in franchi svizzeri nonché l’elenco dei beneficiari e delle loro banche.
1.2 La Banca del Sudan invia una copia dell’estratto all’Ufficio federale dell’economia esterna1, a Berna e all’Ufficio della garanzia contro i rischi delle esportazioni a Zurigo.
1.3 L’Ufficio federale dell’economia esterna, per il tramite dei Servizi di cassa e contabilità della Confederazione Svizzera, mette a disposizione della Banca del Sudan una somma in franchi svizzeri pari all’85 per cento di quelle degli ordini di pagamento, per consentire la tacitazione dei creditori svizzeri. I Servizi di cassa e contabilità accreditano alla banca da designare le somme corrispondenti a tale anticipazione in favore delle banche e ditte svizzere interessate e le addebitano alla Banca del Sudan.
- Riguardo alle scadenze maturate tra l’entrata in vigore dell’Accordo e il 30 giugno 1981 incluso (riservate le disposizioni dell’articolo 1 paragrafo 2):
2.1 La Banca del Sudan invia all’inizio di ogni mese alla Banca da designare un estratto delle scadenze del corrente mese e un pagamento del 15 per cento delle loro somme. Inoltre le indirizza i rispettivi ordini di pagamento e l’elenco dei beneficiari e delle loro banche.
2.2 La Banca del Sudan invia una copia dell’estratto all’Ufficio federale dell’economia esterna, a Berna e all’Ufficio della garanzia contro i rischi delle esportazioni a Zurigo.
2.3 L’Ufficio federale dell’economia esterna, per il tramite dei Servizi di cassa e contabilità della Confederazione Svizzera, mette a disposizione della Banca del Sudan una somma in franchi svizzeri pari all’85 per cento di quelle degli ordini di pagamento, per consentire la tacitazione dei creditori svizzeri. I Servizi di cassa e contabilità accreditano alla banca da designare le somme corrispondenti a tale anticipazione in favore delle banche e ditte svizzere interessate e le addebitano alla Banca del Sudan.
Art. 4
Il Governo sudanese, a contare dalle scadenze contrattuali, paga sul capitale recato in conto della Banca del Sudan presso i Servizi di cassa e contabilità a Berna un interesse del 6,4 per cento. Gli interessi sono pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta il 31 dicembre 1980.
Art. 5
Il Governo sudanese rimborsa come segue il credito accordato dal Governo svizzero in applicazione dell’articolo 2 del presente Accordo:
- credito delle scadenze tra il 1° ottobre 1979 e il 30 giugno 1980 incluso: in 14 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima il 30 giugno 1983;
- credito delle scadenze tra il 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981 incluso: in 14 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima il 30 giugno 1984.
Art. 6
Gli interessi e gli ammortamenti sono pagati in franchi svizzeri liberi sul conto dei Servizi di cassa e contabilità della Confederazione Svizzera, presso la Banca Nazionale, a Berna.
Art. 7
Il Governo sudanese s’impegna:
- ad accordare alla Svizzera un trattamento almeno uguale a quello che accorderà a qualsiasi altro Paese creditore per il consolidamento di debiti a termini comparabili, eccettuato il tasso d’interesse;
- a informare, per tale scopo, il Governo svizzero in merito alle disposizioni di qualsiasi accordo di consolidamento di debiti che dovesse concludere conformemente alla lettera a).
Art. 8
I crediti attualmente scaduti e non rientranti nelle disposizioni degli articoli precedenti, segnatamente gli arretrati di esiguo importo scaduti prima del 1° ottobre 1979, saranno trasferiti prima del 31 dicembre 1980.
Art. 9
Il presente Accordo entra in vigore non appena le due Parti si saranno reciprocamente notificate le approvazioni in virtù delle rispettive legislazioni.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 1° aprile 1980, in doppio esemplare, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti parimente fede.