0.973.269.01•Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica Slovacca destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata
0.973.269.01Bilateral International Treaty3 mar 2008
Concluso il 20 dicembre 2007
Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 marzo 2008
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
(in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica Slovacca
(in seguito denominato «Repubblica Slovacca»)
in seguito congiuntamente denominati «Parti»,
consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea riveste per la stabilità e la prosperità in Europa,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione europea quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno,
facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione tra i due Paesi durante il processo di transizione che ha condotto la Repubblica Slovacca ad essere ammessa in seno all’Unione europea,
avendo riguardo ai rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi,
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra i due Paesi,
volendo favorire la crescita sociale ed economica nella Repubblica Slovacca,
considerato che in un Memorandum d’intesa sottoscritto con l’Unione europea il 27 febbraio 20061(in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di stanziare un contributo di un importo sino a 1 000 000 000 di franchi (un miliardo di franchi svizzeri) per ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata,
convengono quanto segue:
Ai fini del presente Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica Slovacca destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata (in seguito denominato «Accordo») valgono, sempreché il contesto non richieda un’interpretazione diversa, le seguenti definizioni: – «aiuto globale»: fondo costituito per uno scopo ben definito a sostegno di organizzazioni o istituzioni e che facilita un’amministrazione efficiente sotto il profilo dei costi, principalmente in programmi composti di numerosi piccoli progetti; – «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un progetto approvato dalle Parti; – «contributo»: contributo finanziario globale non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Repubblica Slovacca in virtù del presente Accordo; – «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di realizzare un progetto specifico finanziato in virtù del presente Accordo; – «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto; – «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di organismi esecutori che realizzano progetti; – «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo slovacco incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione svizzero-slovacco; – «progetto»: progetto o programma specifico o un’altra attività correlata (p. es. aiuti globali) nel quadro del presente Accordo. Un programma consiste in una serie di progetti accomunati da un tema comune o da obiettivi condivisi; – «fondo borse di studio»: fondo destinato a finanziare le borse di studio a favore di studenti e ricercatori slovacchi ammessi a istituti superiori d’insegnamento e di ricerca in Svizzera; – «accordo di progetto»: accordo tra le Parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti; – «meccanismo di finanziamento della preparazione dei progetti»: dispositivo che fornisce sostegno finanziario per l’allestimento delle proposte di progetto finale; – «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità slovacche ed esclusivamente ai fini della destinazione del contributo.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai progetti nazionali e transnazionali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme ad altre istituzioni multilaterali e ad altri donatori, approvati dalle Parti e realizzati da un organismo esecutore.
1.5La Repubblica Slovacca ha autorizzato l’Ufficio governativo della Repubblica Slovacca ad agire per suo conto come UCN ai fini del Programma di cooperazione svizzero-slovacco. L’UCN si assume la responsabilità ultima per la gestione del contributo nella Repubblica Slovacca, compresa la responsabilità per il controllo finanziario e gli audit. 2. La Svizzera ha autorizzato: – il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e – il Dipartimento federale dell’economia6, rappresentato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO),
ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del Programma di cooperazione svizzero-slovacco.
I progetti sono assegnati all’uno o all’altro ente secondo i rispettivi ambiti di competenza. 3. L’Ambasciata svizzera funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguarda l’informazione ufficiale sul Programma di cooperazione svizzero-slovacco. Le autorità competenti possono mantenere contatti diretti per le comunicazioni correnti.
Le Parti condividono una comune preoccupazione in materia di lotta contro la corruzione, la quale compromette il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e inoltre mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e dichiarano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito del presente Accordo, sarà interpretato, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti, come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la disdetta o l’annullamento del presente Accordo, del pertinente accordo di progetto o dell’assegnazione del conseguente aiuto oppure per adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile.
Fatto a Berna, il 20 dicembre 2007, in due originali in lingua tedesca, in due esemplari in lingua inglese e in due originali in lingua slovacca. Ogni Parte riceverà un esemplare di ciascuna versione linguistica. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo, fa fede la versione inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Micheline Calmy-Rey Doris Leuthard | Per il Governo della Repubblica Slovacca: Dušan Čaplovič |
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