Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica Islamica del Pakistan che proroga l’accordo del 30 luglio 1973 sul consolidamento di debiti pakistani

0.973.262.331Bilateral International Treaty25 feb 1974

Conchiuso il 25 febbraio 1974
Entrato in vigore il 25 febbraio 1974

(Stato 25 febbraio 1974)

Desiderosi di concedere un’assistenza finanziaria suppletiva al Pakistan intesa a sgravare la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti commerciali a medio termine,

il governo della Confederazione svizzera
e
il governo della Repubblica islamica del Pakistan

hanno convenuto la proroga dell’accordo del 30 luglio 19731
(dappresso accordo di consolidamento) conformemente alle disposizioni seguenti:

Art. 1
  1. Il presente accordo si applica ai pagamenti per capitali menzionati nella lista allegata e giunti a scadenza tra il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974 nonché agli interessi giusta l’accordo del 22 giugno 19642tra il governo svizzero e quello pakistano sull’apertura di crediti di trasferimento nonché lo scambio di note del 9 gennaio 19673tra i due detti governi riguardo all’aumento dei crediti di trasferimento, in quanto risultanti da prelievi anteriori al 31 ottobre 1972.
  2. Le scadenze di cui al paragrafo 1 saranno regolate conformemente agli accordi conchiusi inizialmente tra le quattro banche svizzere e il governo pakistano. Tutti i pagamenti dovuti innanzi alla firma del presente accordo e non ancora trasferiti saranno effettuati e trasferiti subito dopo la firma dell’accordo.
Art. 2

Per il finanziamento dei debiti pakistani di cui all’articolo 1 del presente accordo, il governo svizzero aumenta il credito aperto in favore del Pakistan in virtù dell’articolo 2 dell’accordo di consolidamento per una somma uguale a quella dei pagamenti fatti ai creditori svizzeri.

Art. 3

Il governo svizzero pone il credito addizionale di cui all’articolo 2 del presente accordo a libera disposizione del governo pakistano conformemente all’articolo 5 dell’accordo di consolidamento.

Art. 4

Il governo pakistano paga conformemente all’articolo 6 dell’accordo di consolidamento un interesse sulle somme messegli a disposizione per la prima volta il 31 dicembre 1974.

Art. 5

Il governo pakistano rimborsa il credito addizionale messogli a disposizione conformemente all’articolo 2 del presente accordo in 7 rate semestrali uguali, la prima volta il 1° luglio 1975 e l’ultima volta il 1° luglio 1978.

Art. 6

Il governo pakistano paga alla Società di Banca svizzera per il conto del gruppo bancario un interesse annuo di consolidamento del 4 per cento su tutti i pagamenti di cui all’articolo 1 del presente accordo. Tale interesse è calcolato per il periodo compreso tra la scadenza contrattuale di ciascun pagamento e il versamento effettivo da parte del Governo pakistano. La somma complessiva di tale interesse di consolidamento è pagata subito dopo la firma del presente accordo. L’articolo 2 del presente accordo non è applicabile a quest’ultimo pagamento.

Art. 7

Gli articoli 3, 4, 8 e 10 dell’accordo di consolidamento s’applicano anche al presente accordo.

Art. 8

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Fatto in due esemplari a Islamabad il 25 febbraio 1974 nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
J. Mallet
Per il Governo
della Repubblica islamica del Pakistan:
Aftab Ahmad Khan

Debiti pakistani in capitale e interessi con scadenza il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974

ScadenzaCapitaleInteresse 7½ %Totale
31. 7. 1973542 207.37542 207.37
31. 8. 1973314 550.95314 550.95
30. 9. 1973356 489.95356 489.95
31. 10. 1973386 286.—386 286.—
30. 11. 1973477 040.25477 040.25
31. 12. 1973664 030.401 137 766.801 801 797.20
31. 1. 1974542 207.37542 207.37
28. 2. 1974314 550.95314 550.95
31. 3. 1974356 489.95356 489.95
30. 4. 1974386 286.—386 286.—
31. 5. 1974477 040.25477 040.25
30. 6. 1974664 030.401 034 994.101 699 024.50
Totale5 481 209.8442 172 760.9057 653 970.74

In caso di errore di calcolo le somme sono debitamente corrette.

Footnotes

  1. RS 0.973.262.33

  2. RS 0.973.262.31

  3. RS 0.973.262.311

  4. Di cui 1 979 099.80 franchi per il Pakistan orientale.

  5. Di cui 837 815.15 franchi per il Pakistan orientale.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.