Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica Islamica del Pakistan sul consolidamento di debiti pakistani

0.973.262.33Bilateral International Treaty30 apr 1974

Conchiuso il 30 luglio 1973
Entrato in vigore con scambio di note il 30 aprile 1974

(Stato 30 aprile 1974)

Desiderosi di concedere un’assistenza finanziaria al Pakistan intesa a sgravare la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti commerciali a medio termine,

il governo della Confederazione svizzera
e
il governo della Repubblica islamica del Pakistan

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Il presente accordo si applica ai pagamenti per capitali menzionati nella lista allegata e giunti a scadenza tra il 1° maggio 1971 e il 30 giugno 1973 nonché a una parte (Fr. 4 804 868,20) degli interessi derivanti dall’accordo del 22 giugno 19641tra il governo svizzero e quello pakistano circa i crediti di trasferimento e dallo scambio di note del 9 gennaio 19672tra i suddetti governi circa l’aumento dei crediti di trasferimento, in quanto risultino da prelievi anteriori al 31 ottobre 1972.
  2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 scaduti prima del presente accordo e non ancora trasferiti saranno effettuati e trasferiti subito dopo la firma.
Art. 2

Per il finanziamento di debiti pakistani di cui all’articolo 1 del presente accordo, il governo svizzero apre in favore del governo pakistano un credito pari alla somma dei pagamenti fatti ai creditori svizzeri.

Art. 3

Il governo pakistano garantisce il libero trasferimento di tutti i pagamenti effettuati a titolo d’ammortamento dei debiti pakistani di cui all’articolo 1 del presente accordo.

Art. 4

Il governo pakistano tralascia qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare o impedire il libero trasferimento di pagamenti dovuti da debitori pakistani a creditori svizzeri in virtù di obblighi cui non s’applica l’articolo 1 del presente accordo.

Art. 5

Il governo svizzero mette il credito di cui all’articolo 2 del presente accordo a libera disposizione del governo pakistano in proporzione dei pagamenti fatti da quest’ultimo alla Società di Banca Svizzera per il conto del gruppo bancario (Società di Banca Svizzera, Credito svizzero, Unione di Banche svizzere, Banca popolare svizzera) non appena detti pagamenti siano effettuati. Per tale scopo à aperto un conto «P» presso la Banca nazionale svizzera di Zurigo in favore della «State Bank of Pakistan».

Art. 6

A contare dal momento di ciascun abbuono, il governo pakistano paga un interesse annuo del 4 per cento sulle somme messegli a disposizione sul conto «P». Detti interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1973.

Art. 7

Il governo pakistano rifonde i crediti messigli a disposizione giusta gli articoli 2 e 5 del presente accordo in 7 uguali rate semestrali per la prima volta il 1° luglio 1974 e per l’ultima volta il 1° luglio 1977.

Art. 8

I pagamenti di capitale e interesse avvengono in franchi svizzeri liberi presso la Banca nazionale svizzera di Zurigo che agisce per il conto del governo svizzero.

Art. 9

Il governo pakistano paga alla Società di Banca svizzera, per il conto del gruppo bancario, un interesse di consolidamento del 4 per cento su tutti i pagamenti di cui all’articolo 1 del presente accordo. Tale interesse à calcolato per il periodo compreso tra la scadenza contrattuale di ciascun pagamento e il versamento effettivo da parte del governo pakistano. La somma completa di tale interesse di consolidamento è versata subito dopo la firma del presente accordo. L’articolo 2 di detto accordo non si applica a quest’ultimo pagamento.

Art. 10

Il governo pakistano

  1. concede alla Svizzera, riguardo al periodo di rimborso e il saggio d’interesse, un trattamento non meno favorevole di quello che fosse accordato a qualsiasi altro paese creditore per il consolidamento di scadenze comparabili;
  2. informa il governo svizzero in merito alle disposizioni di qualsiasi accordo di consolidamento dei debiti di cui al capoverso a) che fosse successivamente conchiuso.
Art. 11

Il presente accordo s’applica provvisoriamente a contare dalla data della firma; esso entra in vigore non appena ciascuna delle parti contraenti ha notificato all’altra l’adempimento delle formalità costituzionali circa la messa in vigore dell’accordo.

Fatto in due esemplari a Islamabad il 30 luglio 1973 nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il governo
della Confederazione Svizzera:
J. Mallet
Per il governo
della Repubblica islamica del Pakistan:
S. S. Iqbal Hosain

Debiti pakistani cui s’applica l’accordo di consolidamento del 30 luglio 1973

Scadenza
1
Capitale
2
Interesse di
consolidamento 4 %*
3
Subtotale
4
Interesse pattuito
7½ %
5
Interesse di
consolidamento 4 %**
6
Subtotale
(5+6)
7
Totale
8
31. 5. 71425 198.6035 433.21460 631.81460 631.81
30. 6. 71588 269.8147 061.58635 331.391 512 443.70120 995.501 633 439.202 268 770.59
31. 7. 71536 064.6741 098.29577 162.96577 162.96
31. 8. 71309 749.1522 714.94332 464.09332 464.09
30. 9. 71321 570.1522 509.91344 080.06344 080.06
31. 10. 71378 695.—25 246.33403 941.33403 941.33
30. 11. 71475 042.3530 086.01505 128.36505 128.36
31. 12. 71651 704.9039 102.29690 807.191 508 667.9090 520.071 599 187.972 289 995.16
31. 1. 72542 207.6730 725.10572 932.77572 932.77
29. 2. 72314 551.0516 776.05331 327.10331 327.10
31. 3. 72337 953.0316 897.65354 850.68354 850.68
30. 4. 72378 694.6017 672.41396 367.01396 367.01
31. 5. 72475 042.1520 585.16495 627.31495 627.31
30. 6. 72652 766.7026 110.67678 877.371 426 059.1057 042.361 483 101.462 161 978.83
31. 7. 72542 207.3719 880.93562 088.30562 088.30
31. 8. 72314 550.9510 485.03325 035.98325 035.98
30. 9. 72356 489.9510 694.70367 184.65367 184.65
31. 10. 72383 855.0510 236.13394 091.18394 091.18
30. 11. 72477 040.8511 130.95488 171.80488 171.80
31. 12. 72664 030.4013 280.60677 311.—1 342 146.7526 842.931 368 989.682 046 300.68
31. 1. 73542 207.379 036.79551 244.16551 244.16
28. 2. 73314 550.954 194.01318 744.96318 744.96
31. 3. 73356 489.953 564.90360 054.85360 054.85
30. 4. 73386 286.102 575.24388 861.34388 861.34
31. 5. 73477 040.251 590.13478 630.38478 630.38
30. 6. 73664 030.40—.—664 030.401 240 539.50—.—1 240 539.501 904 569.90
Totale11 866 289.42*** 488 689.0112 354 978.437 029 856.95**** 295 400.867 325 257.8119 680 236.24
* Interesse di consolidament del 4 % sul capitale, da ogni scadenza fino al momento del saldo. ** Interesse di consolidament del 4 % sugli interessi, da ogni scadenza fino al momento del saldo. *** Di cui 4 158 848.95 franchi per il Pakistan orientale **** Di cui 2 696 026.15 franchi per il Pakistan orientale

Scambio di lettere del 30 luglio 1973

Traduzione dal testo originale inglese

S. S. Iqbal Hosain, SQA., PMAS,
Segretario
Dipartimento degli affari economici
Islamabad, 30 luglio 1973
Signor Jacques-Albert Mallet
Ambasciatore di Svizzera
Islamabad

Signor Ambasciatore,

ho l’onore di confermare ricevuta la vostra lettera in data odierna del seguente tenore: «Conformemente all’accordo firmato in data odierna sul consolidamento dei debiti pakistani mi pregio confermarle che dopo la firma del detto accordo il saldo inutilizzato del secondo credito di trasferimento è immediatamente disponibile e nuovo uso. La sospensione parziale da parte del Pakistan dei pagamenti dovuti per il servizio del debito durante i negoziati finali per l’accordo concernente le scadenze 1973/74 non ostacola l’utilizzazione del saldo disponibile.»

Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

S. S. Iqbal Hosain

Footnotes

  1. RS 0.973.262.31

  2. RS 0.973.262.311

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