Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh sul riconoscimento di debiti

0.973.216.71Bilateral International Treaty10 ott 1975

Conchiuso il 4 dicembre 1974
Entrato in vigore il 10 ottobre 1975

(Stato 10 ottobre 1975)

Premurosi di regolare con reciproca soddisfazione le questione concernenti taluni debiti,

il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

A contare dal 1° luglio 1974, il Governo del Bangladesh è responsabile, giusta lo scadenzario in allegato1, del servizio del debito derivante dai rimborsi dovuti sui crediti svizzeri di trasferimento destinati a finanziare dei progetti in Bangladesh.

Art. 2

Il servizio del debito, di cui al precedente articolo, sarà svolto conformemente all’accordo sul consolidamento dei debiti, da stipulare tra il Governo svizzero e il Governo bangladesciano.

Art. 3

Dopo il 1° luglio 1974, il Governo svizzero non esigerà che il Governo bangladesciano abbia a rispondere del servizio del debito non menzionato in allegato2e derivante da precedenti crediti svizzeri di trasferimento.

Art. 4

Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all’accordo svizzero-bangladesciano sul consolidamento dei debiti3.

Fatto in due originali a Berna, il 4 dicembre 1974, in tedesco e inglese, i due testi facendo parimente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
K. Jacobi
Per il Governo
della Repubblica popolare del Bangladesh:
H. R. Choudhury

Footnotes

  1. Non pubblicato

  2. Non pubblicato

  3. RS 0.973.216.72

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