Accordo commerciale tra la Svizzera e l’Italia

0.946.294.542Bilateral International Treaty1 nov 1950

Conchiuso il 21 ottobre 1950

Entrato in vigore provvisoria 1° novembre 1950

(Stato 1° novembre 1950)

Il Governo svizzero
e
il Governo italiano,

allo scopo di favorire, nell’ambito della collaborazione economica europea, lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le due Parti contraenti applicheranno ai prodotti originali e provenienti da ciascuno dei due paesi tutte le misure prese o che saranno prese conformemente alle decisioni della O.E.C.E.

Per conseguenza, ogni misura di liberazione presa o da prendere in esecuzione delle dette decisioni s’applicherà automaticamente ai prodotti originari e provenienti dalla Svizzera, rispettivamente dall’Italia.

Art. 2

Agli effetti del presente Accordo, sono considerati come prodotti italiani i prodotti originari e provenienti dall’Italia e come prodotti svizzeri quelli originari e provenienti dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.

Art. 3

Il Governo italiano autorizzerà l’importazione in Italia dei prodotti svizzeri ancora sottoposti al regime del permesso, fino a concorrenza delle quantità o dei valori indicati nell’Elenco A allegato al presente Accordo.

Per i prodotti che non sono compresi nell’Elenco summenzionato, il Governo italiano autorizzerà l’importazione fino a concorrenza delle quantità importate dalla Svizzera in Italia durante il più favorevole degli anni 1948 e 1949.

Art. 4

Il Governo svizzero autorizzerà l’importazione in Svizzera dei prodotti italiani ancora sottoposti al regime del permesso, fino a concorrenza delle quantità o dei valori indicati nell’Elenco B allegato al presente Accordo.

Per i prodotti, eccettuati la frutta ed i legumi freschi, che non sono compresi nell’elenco summenzionato, il Governo svizzero autorizzerà l’importazione fino a concorrenza delle quantità importate dall’Italia in Svizzera durante il più favorevole degli anni 1948 e 1949.

Art. 5

Nel caso in cui l’importazione dell’uno o l’altro dei prodotti previsti nell’articolo 1 raggiungesse un livello tale che ne possa risultare un pregiudizio per i produttori di merci simili o concorrenti del paese importatore, in modo da compromettere gravemente l’esistenza di un intero settore della produzione nazionale, la Commissione mista permanente dovrà riunirsi immediatamente per esaminare le misure da adottare allo scopo di eliminare gli inconvenienti costatati.

In ogni caso, la Commissione mista dovrà convenire le misure di cui si tratta secondo i principi stabiliti dalla O.E.C.E. per quanto concerne il ripristinamento eventuale delle limitazioni quantitative.

Art. 6

Il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due paesi avrà luogo conformemente alle disposizioni dell’Accordo concernente i pagamenti firmato in data odierna.

Art. 7

Gli affari di reciprocità non sono più ammessi a contare dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo.

Gli affari di reciprocità che, alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo, sono stati approvati dai due Governi potranno essere eseguiti conformemente alle autorizzazioni rilasciate nei due paesi e in ogni caso nel termine di sei mesi.

Art. 8

Di massima, i due Governi considerano favorevolmente la conclusione d’intese speciali tra i gruppi d’importatori e d’esportatori interessati dei due paesi, allo scopo di stabilire i prezzi e le condizioni di fornitura dei prodotti.

Riservati gli interessi generali di ogni paese, le autorità competenti italiane e svizzere agevoleranno perciò, nella misura del possibile, l’applicazione pratica delle suddette intese.

Art. 9

La Commissione mista permanente, istituita in virtù delle disposizioni del Protocollo firmato a Berna il 15 ottobre 19472, sarà mantenuta per la durata del presente Accordo e conserverà le stesse competenze.

Art. 10

Il presente Accordo sarà applicabile al Principato del Liechtenstein fino a quando quest’ultimo sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale3.

Art. 11

Il presente Accordo, valevole per il periodo di un anno, sarà ratificato il più presto possibile per quanto ciò sia necessario; i due Governi convengono tuttavia di metterlo in vigore provvisoriamente a contare dal 1° novembre 19504.

Alla sua scadenza, esso sarà rinnovato, mediante tacita intesa, per un nuovo anno se non è stato disdetto mediante preavviso di tre mesi, e così di seguito.

Tuttavia, nel caso in cui l’Aggiunta al Trattato di commercio tra la Svizzera e l’Italia del 27 gennaio 1923, firmata il 14 luglio 1950, fosse disdetta da una delle parti in conformità delle disposizioni del quinto capoverso di tale Aggiunta, ciascuna parte Contraente avrà il diritto di disdire il presente Accordo mediante preavviso di tre mesi.

L’Accordo commerciale tra la Svizzera e l’Italia del 15 ottobre 19475e l’Accordo addizionale a detto Accordo del 5 novembre 19496sono abrogati.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 21 ottobre 1950.

Per la Svizzera:
Hotz
Per l’Italia:
Umberto Grazzi

Importazione in Italia di prodotti svizzeri non liberati nel quadro dell’OECE

Voci della tariffa italianaDesignazione della merce (abbreviata)Contingente 1000 franchi
22Pesci d’acqua dolce100
29Latte e crema di latte, concentrati250
ex 75Mele e pere1 500
ex 101Semola per bambini100
124bPectina100
137Grasso d’ossa, ecc.500
«Gaschell»100
143Oli cotti, ossidati, soffiati o standolizzati1 000
ex 143b«Dienol»1 000
145Acidi grassi500
155, 189Estratti di carne e brodi preparati200
170Polvere di cacao600
171Cioccolata2 000
ex 183a 2Sidro dolce200
ex 190Lieviti compressi di birra50
195Birra 10 000 hl10 000h l
ex 197Vini svizzeri tipici100
199aSidro di mele o di pere200
ex 200dAcquaviti, altre: Kirsch100
diversiProfumi sintetici e costituenti di essenze, non liberati4 000
397, ex 399Carta, cartoni e pellicole sensibilizzati200
411Coloranti organici sintetici15 000
413b, 416, 418Lacche, vernici, colori macinati all’olio500
423Inchiostri700
ex 440Prodotti dentari200
445, 449b/c, 453Colle e gelatine d’origine animale e vegetale, non liberate1 000
451b , ex 452bMaterie plastiche artificiali, resine sintetiche per vernici, colle e leganti a base di resine sintetiche800
diversiProdotti intermediari per usi farmaceutici, non liberati3 000
diversiAltri prodotti chimici, non liberati2 000
488/494Lavori di pelle e di cuoio400
516, 517a, 519Lavori diversi di gomma elastica100
ex 546Pannelli di legno o di prodotti vegetali sfibrati200
564a 3Trecce di ogni genere500
565cNastri ed altri articoli di questa voce400
570/594Carta e cartoni, non liberati1 000
703b/cNastri e galloni di seta e di fibre tessili artificiali o sintetiche400
ex 705gFili di lino intrecciati250
diversiAltri fili e filati di ogni genere, non liberati2 000
diversiTessuti tipici di San Gallo, non liberati6 000
712/714, 732Feltri ed articoli tecnici di feltro per usi industriali1 000
ex 722Tessuti ricoperti di intonaco ed impregnati per l’industria automobilistica e per altri usi industriali1 500
ex 723Tela incerata100
Tela sostenuta per cappelletti di calzature400
727Tulli ed alti tessuti elastici500
diversiAltri tessuti, non liberati4 000
733/740, 744b, 745/746, 748Maglieria e vestimenta2 000
741/742Biancheria da dosso800
diversiAltri prodotti tessili non liberati1 500
758/759, 762Calzature650
791b 2und3, 793Abrasivi di ogni genere1 200
diversiLavori di ceramica e di vetro, non liberati200
875, 880/882Ferri e acciai5 000
876Ferro-leghe allo stato greggio120
883/887, 889/896Ferri e acciai semilavorati3 000
897/925Lavori di ferro e di acciaio1 000
1009/1040Utensili, strumenti e altri oggetti di metallo, non liberati1 750
1020aRasoi di sicurezza e loro lame2 500
ex 1041Elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette o tubi di leghe metalliche non ferrose400
1046bTurbine a gas3 000
ex 1042/ex 1046, 1052/1056, ex 1062Macchine ed impianti termici, idraulici, compressori e loro parti3 000
ex 1057/1061, ex 1062Pompe, segnatamente pompe centrifughe ad alta pressione, pompe per materie acide, gruppi di elettropompe ad alta potenza e loro parti1 000
1063/1067Macchine ed apparecchi per il condizionamento e la circolazione dell’aria e loro parti1 500
1070aForni industriali elettrici750
1070b /1071, ex 1072/1074Altri forni ed apparecchi di riscaldamento e loro parti250
1075,1077Impianti frigoriferi completi1 000
1078Motocoltivatori2 000
ex 1081Motofalciatrici e loro parti2 000
ex 1082Mototrebbiatrici e loro parti2 000
1080/1088Altre macchine agricole, non liberate500
ex 1089cMacchine pastorizzatrici per latte1 000
ex 1089Altre macchine per l’industria casearia, quali scrematrici, centrifughe, ecc.500
1090, ex 1091Macchine per mulini, panetteria, ecc. e loro parti3 000
1092/1094Macchine per la fabbricazione della carta e loro parti1 000
1095Macchine per la cucitura e la rilegatura dei libri e loro parti500
1096/ex 1098Macchine per la stampa, ecc. non liberate e loro parti250
1100/1101Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili e per la filatura e la torcitura, loro parti ed accessori, non liberati4 000
1103b 2β ex 1106b, ex 1107Telai per tessitura non automatici a più navette, accessori e loro parti1 000
1103b 1, ex 1106b, ex 1107Telai automatici, accessori e loro parti3 250
1102Macchine ed apparecchi per le operazioni complementari della filatura e per la preparazione alla tessitura, accessori e loro parti, non liberati1 000
1104a 3β ex 1106b, ex 1107Macchine per maglieria rettilinee a motore, ad aghi articolati, accessori e loro parti1 000
ex 1104, ex 1106b , ex 1107Altre macchine ed apparecchi per maglieria, accessori e loro parti, non liberati3 000
ex 922, ex 923, ex 924, ex 925Parti gregge e semilavorate per la fabbricazione delle macchine da maglieria, di ghisa, ferro e acciaio1 000
1108/1109Macchine ed apparecchi per le lavorazioni complementari delle materie tessili e per la fabbricazione e la lavorazione del feltro, accessori e loro parti, non liberati500
ex 1113, ex 1116, ex 1117, ex 1124, ex 1125Macchine utensili non liberate e loro parti3 000
1127/1128Macchine per imballare e riempire e loro parti1 000
ex 1130aBilance automatiche400
1132b /1133Macchine per ufficio e loro parti500
1142Trasportatori meccanici ad azione continua1 500
ex 1135a/c , 1135d, ex 1136d/1138, ex 1139/ex 1141, ex 1144/ex 1146Impianti di sollevamento e di trasporto per usi industriali e parti staccate per ascensori, montacarichi e discensori, come apparecchiature elettriche, motori, comandi, dispositivi di sicurezza, argani1 000
1148/1159Macchine per la trasformazione e la separazione meccanica delle materie non metalliche, segnatamente laminatoi, calandre e loro parti2 000
1160Macchine ed apparecchi per la prova dei materiali1 500
1163Macchine per la siderurgia, fonderia, acciaieria e metallurgia e loro parti2 000
1171/1173, 1177/1179, ex 1180Macchine ed apparecchi per la produzione, la trasformazione e la distribuzione dell’elettricità industriale e loro parti, non liberati2 000
ex 1186Apparecchi per asciugare i capelli100
1186bRasoi e tosatrici elettrici e loro parti200
diversiMacchine ed apparecchi elettrici per uso domestico300
ex 1191Dispositivi ed apparecchi elettrici per medicina ed odontologia, compresi gli apparecchi Röntgen150
ex 1191, 1204Tubi a raggi X e valvole elettroniche750
1187/1188Apparecchiature elettriche per veicoli stradali500
ex 1062, 1226, 1227b, ex 1229, 1230,1232Accessori e parti staccate per veicoli stradali diversi dalle apparecchiature elettriche3 000
ex 1200, ex 1201, ex 1202, ex 1203a , ex 1203c , ex 1206Macchine, apparecchi e strumenti per telecomunicazioni elettriche, accessori e loro parti, non liberati1 000
1253Apparecchi fotografici200
1255Apparecchi di protezione cinematografica, segnatamente per pellicole fino a 16 mm500
1270aDenti artificiali300
1276aContatori per elettricità a tariffa semplice e loro parti1 000
1284Apparecchi elettrici di misura e di registrazione e loro parti500
ex 1286Sveglie di un valore superiore a 2500 lire ciascuna e pendolette2 000
1295Forniture da orologeria3 000
diversiAltre macchine ed apparecchi e loro parti2 000
ex 1311, ex 1313Armi da sport e da caccia100
1326Spazzole e pennelli200
1336Giocattoli200
1339Articoli da sport100
ex 1347Lapis e mine per lapis per uso tecnico300

Importazione in Svizzera di prodotti italiani non liberati nel quadro dell’OECE

Voci della tariffa doganale svizzeraDesignazione della merce (abbreviata)Contingente 1000 franchi
5Riso con o senza lolla150 000
12Riso in grani sbucciati, mondati, ecc.50 000
45Patatep. m.7
72, 74Olio d’oliva8 000
77a ,bProsciutto ed altre carni salate, affumicatep. m.8
80aSalami, salamini, mortadelle, zamponi e cotechini20 000
80bAltra carne insaccata1 000
98a ,b 99a ,bFormaggio:
di pasta molle
di pasta dura
9 000 8 500
ex 117a 1, 117b 1 117a 1, ex 117b 1Vino e mosto di vino in fusti: rosso
Vino rosso della Valtellina
325 000 h l
25 000 h l
207Fiori freschi recisi, ramoscelli, ecc.9
208a , 208b , 209, 210Alberi, arbusti e altre piante vive2 000
ex 211aPaglia200 000
212Fieno200 000
ex 213Carrube5 000
177a/b , 179, 181, 185, 188a /b , 1152/1153, 193/201Cuoio e calzature5 500
221/222b , 229a /232, 235/237, 250, 259/268bLegno e lavori di legno2 500
ex 299, 301, 306e, 307c/d, ex 308, 309Carta, cartone, ecc.1 000
360/364a , 365a , 366a , 367/370, 430/431, 446a /b , ex 446g /h , 447d 1, e 1,e 2,f 1/h 6, 448, 470, 471/472, 474, 475b , 479/480, 481/482, 488/489, 506/507, 530/534, 537/540, 541/554b , 571bProdotti tessili di ogni genere27 000
ex 522, 529Lavori di gomma elastica6 000
680b, 681, 686, 693, 693a, 694c, 703/704dProdotti delle industrie ceramiche, porcellana, vetrerie1 500
714a /b , 715 717, 718b , 721/722, 723b , 781b ,783b , 784b ,787c , 788b ,789b , 790, 810, 834/837, 873a /bFerro ed altri metalli e loro lavori4 000
882e /i , 889a /b , 892, 893a /b , 894/898, exM 6, ex M 9Macchine ed apparecchi e loro parti10 000
913a /b , ex 914a /d , 915, 917Automobili (eccettuati gli autocarri), motociclette e biciclette26 000
ex 914a /dAutocarri1 00010
ex 914gTrattrici agricole100
943, 954a , 955Apparecchi fotografici, radiofonici, proiettori, grammofoni, apparecchi cinematografici1 500
diversiMerci diverse non liberate (comprese le macchine d’ufficio, le lampade, le lumiere ed i giocattoli)10 000

Protocollo di firma

Al momento di procedere alla firma in data odierna dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e l’Italia, i rappresentanti dei due Governi si sono intesi su quanto segue:

Art. 1

I contingenti previsti negli elenchi allegati all’Accordo commerciale firmato in data odierna saranno ripartiti all’inizio di ogni trimestre mediante aliquote trimestrali uguali, fatta eccezione per i contingenti relativi ai prodotti di carattere stagionale e di quelli che, data la loro natura particolare, non possono essere sottoposti ad un tale sistema.

Art. 2

I permessi d’importazione saranno rilasciati a mano a mano che le domande giungeranno agli uffici competenti. Ogni domanda dovrà essere accompagnata da documenti (contratti, fatture, corrispondenza commerciale, ecc.) comprovanti che si tratta di affari concreti. Gli importatori dei due paesi dovranno restituire agli uffici competenti i importatori dei due paesi dovranno restituire agli uffici competenti i permessi d’importazione ancora inutilizzati al momento della loro scadenza. Le rimanenze delle aliquote trimestrali saranno nuovamente ripartite nel corso del trimestre successivo.

Allo scopo di facilitare l’utilizzazione dei contingenti, le autorità competenti terranno conto, nel rilasciare i permessi d’importazione, delle comunicazioni che saranno fatte per il tramite dei rispettivi servizi commerciali.

Art. 3

Nel caso in cui gli affari di reciprocità già approvati dai due Governi al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo commerciale firmato in data odierna avessero per oggetto dei prodotti che, a causa soprattutto della loro natura, non potrebbero essere forniti alla scadenza delle rispettive autorizzazioni, le autorità competenti dei due paesi potranno, di comune intesa, prorogare il termine previsto nell’articolo 7 di detto Accordo.

Art. 4

Nel caso in cui il Governo svizzero dovesse limitare o sospendere l’importazione della frutta e della verdura fresche, le relative misure saranno adottate tenendo conto dell’andamento stagionale delle produzioni analoghe nei due paesi. Le misure di cui si tratta saranno prese soltanto previa comunicazione entro un termine ragionevole che non dovrà essere inferiore a otto giorni.

Art. 5

I due Governi prendono atto che, allo scopo di eliminare certi inconvenienti derivanti dall’esportazione di frutta e verdura fresche italiane verso la Svizzera, è stata stipulata tra le organizzazioni professionali dei due paesi, il 29 maggio 1947, una Convenzione intesa a disciplinare le condizioni di vendita, le perizie ed il modo di appianare le controversie che dovessero sorgere tra esportatori italiani ed importatori svizzeri in seguito a perdite, avarie, ecc. («Contratto Como»).

I due Governi faciliteranno il rinnovamento della convenzione sopra indicata prima della sua scadenza.

Art. 6

Il Governo italiano s’impegna a rilasciare i permessi per l’importazione in Svizzera dei prodotti provenienti dai fondi agricoli situati nella zona di confine italiana ed appartenenti a persone domiciliate nella zona di confine svizzera e da esse coltivati, a condizione che al momento dell’esportazione l’origine dei prodotti di cui si tratta sia certificata dalla dogana italiana e che i rispettivi prezzi medi corrispondano, secondo una comunicazione del municipio competente, a quelli del mercato locale.

Soltanto il regolamento del controvalore corrispondente al 25 per cento dell’ammontare dei suddetti prodotti importati in Svizzera si effettuerà secondo le disposizioni dell’Accordo concernente i pagamenti tra la Svizzera e l’Italia, firmato in data odierna, e darà luogo ad un trasferimento in Italia.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 21 ottobre 1950.

Per la Svizzera:
Hotz
Per l’Italia:
Umberto Grazzi

Footnotes

  1. Übersetzung des französischen Originaltextes.

  2. [RU 63 1147, 1948 37, 1949 4611373, 1949 1596]

  3. RS 0.631.112.514

  4. [RU 1950 801, 1951 1327, 1958 240, 1959 2044]

  5. [CS 14 496, 1949 1588]

  6. [RU 1949 1596]

  7. Qualora la Svizzera autorizzasse l’importazione di patate del consumo, l’Italia fruirebbe del trattamento della nazione più favorita.

  8. Qualora la Svizzera autorizzasse l’importazione di prosciutto ed altre carni salate, affumicate, l’Italia fruirebbe del trattamento della nazione più favorita.

  9. Le autorità svizzere si riservano di contingentare l’importazione di fiori freschi recisi, ramoscelli ecc., nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, sulla base di un contingente di 1 000 ql.

  10. Il contingente non comprenderà più di 20 autocarri con una capacità di carico del telaio (châssis) da 2151 a 5750 kg; saranno esclusi quelli con una capacità di carico del telaio superiore.

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