Scambio di lettere del 18 luglio 1969 tra la Svizzera e l’Italia concernente l’aumento del contingente dei vini della Valtellina

0.946.294.542.1Bilateral International Treaty1 nov 1968

(Stato 1° novembre 1968)

Signor Presidente,

ho l’onore di accusare ricevuta della lettera della S. V. in data odierna del seguente tenore:

«Nel corso dei negoziati che hanno portato alla firma di due convenzioni italo-svizzere riguardanti i problemi posti dall’esportazione di determinati vini italiani verso la Svizzera (esportazione di vini della Valtellina e di Moscato d’Asti), la delegazione svizzera si era dichiarata disposta a esaminare la possibilità di aumentare il contingente contrattuale dei vini della Valtellina da 25 000 hl a 30 000 hl.

Ho l’onore di confermarLe che la Autorità svizzera ha aderito a questo aumento di contingente e ha deciso che produrrà i suoi effetti retroattivamente dal 1° novembre 1968.

Per quanto riguarda i vini bianchi di qualità, sono state regolarmente autorizzate importazioni dall’Italia fino a concorrenza delle quantità importate in Svizzera durante l’annata più favorevole, 1948 o 1949, conformemente all’articolo 4 dell’Accordo Commerciale italo‑svizzero dei 21 ottobre 19501. Tali quantità che non raggiungevano i 15000 hl, saranno ragguagliate a questo ammontare che rappresenterà il nuovo contingente contrattuale.

Tenuto conto delle modificazioni in argomento come pure di quelle che sono intervenute nel corso degli ultimi anni, i contingenti di base di cui dispone l’Italia per l’esportazione in Svizzera di vini contingentati (in botti o in fiaschi di una capacità superiore a 1 litro ammontano alle quantità seguenti, rimanendo inteso che l’importazione di vini in bottiglie ordinarie, di vini dolci e di specialità, di vini spumanti e di vermuth può essere fatta senza alcuna restrizione.

No. della Tariffa doganale svizzera^2^MerciContingente
2205.10 e 20Vino e mosto, in fusti: rosso340 000 hl3
2205.10 e 20Vino rosso della Valtellina30 000 hl
ex 2205.304Vino rosso in fiaschi ordinari di capacità superiore a 1 litro e fino a 1,9 litri; vino bianco di qualità, in fiaschi, di capacità superiore a 1 litro e fino a 2 litri20 000 hl5
2205.12 e 22Vino bianco di qualità15 000 hl

I saldi eventuali non utilizzati di uno di questi contingenti non possono essere trasferiti a un altro contingente.

La predetta lettera e la risposta della S.V. fanno parte integrante dell’Accordo commerciale italo-svizzero del 21 ottobre 19506

Ho l’onore di comunicarLe che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.

Footnotes

  1. RS 0.946.294.542

  2. Per i numeri attuali vedi la tariffa delle dogane (RS 632.10 all.).

  3. È compreso in questo contingente l’aumento annuo di 15.000 hl che è stato concesso in occasione del Kennedy Round con lo scambio di note del 29 giugno 1967 tra il Presidente della Delegazione della CEE e il Presidente della Delegazione svizzera.

  4. Lo sdoganamento dei vini rossi si effettua al lasso cui sono soggetti i vini in fusti della posizione 2205.10 e 20.

  5. Scambio di note di Berna del 24 agosto 1964.

  6. RS 0.946.294.542

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