Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Indonesia

0.946.294.271Bilateral International Treaty1 gen 1955

Conchiuso il 30 dicembre 1954

Entrato provvisoriamente in vigore il 10 gennaio 1955

(Stato 1° gennaio 1955)

Il Governo svizzero
e
il Governo indonesiano,

animati dal desiderio di sviluppare le relazioni economiche tra la Svizzera e l’Indonesia,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le parti contraenti prenderanno tutti i provvedimenti idonei a sviluppare il commercio tra i due Paesi, specialmente per quanto concerne i prodotti indicati negli elenchi allegati al protocollo commerciale relativo al presente accordo.

Nessuna disposizione del presente accordo esclude lo scambio delle merci non previste in detti elenchi o lo limita ai valori o quantità ivi indicati.

Art. 2

Le parti contraenti convengono che durante la validità del presente accordo lo scambio delle merci sarà fatto conformemente alle norme concernenti le importazioni e le esportazioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Art. 3

Le parti contraenti convengono che le agevolezze e, pertanto, i permessi d’importazione e d’esportazione concessi da ciascuno dei due Paesi rispetto all’altro non saranno meno favorevoli di quelli concessi a qualsiasi altro Paese.

Art. 4

Allo scopo di facilitare l’esecuzione del presente accordo, le parti contraenti convengono di consultarsi su tutte le questioni concernenti il commercio tra i due Paesi.

A tale scopo, essi istituiranno una commissione mista che si riunirà a domanda una delle parti contraenti a una data fissata di comune accordo, non oltre il termine di 45 giorni a contare dal deposito di detta domanda.

Art. 5

L’esecuzione del presente accordo è disciplinata da un protocollo ad esso allegato.

Art. 6

Il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

Art. 7

Le disposizioni che precedono entrano provvisoriamente in vigore, il 1° gennaio 1955; esse avranno definitivamente effetto dopo uno scambio di note fra i due Governi e rimarranno in vigore per il periodo di un anno, ossia fino al 31 dicembre 1955.

Se, tre mesi prima dello spirare del termine della sua validità, nessuna delle parti contraenti avrà fatto conoscere l’intenzione di disdire il presente accordo, esso sarà tacitamente prorogato di volta in volta per un nuovo periodo di un anno.

Fatto e firmato a Berna il 30 dicembre 1954, in due esemplari originali in lingua inglese.

Il Presidente
della Delegazione svizzera:
Stopper
Il Presidente
della Delegazione indonesiana:
Oemarjadi Njotowijono

Protocollo commerciale

La Delegazione svizzera e la Delegazione indonesiana si sono riunite dal 3 al 30 dicembre 1954 a Berna e hanno convenuto quanto segue:

  1. Conformemente all’articolo 1 dell’accordo commerciale firmato in data d’oggi fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica indonesiana, gli elenchi A e B allegati al presente protocollo sono applicabili allo scambio delle merci tra i due paesi durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955.
  2. I permessi d’importazione e d’esportazione saranno rilasciati conformemente all’articolo 2 dell’accordo commerciale e agli elenchi A e B allegati al presente protocollo. Permessi d’importazione e d’esportazione possono tuttavia essere rilasciati per altre merci che non siano quelle indicate in detti elenchi oppure per un valore o una quantità superiore a quelle in essi previsti.
  3. Le agevolezze e, pertanto, i permessi d’importazione e d’esportazione concessi da ciascuno dei due Paesi verso l’altro non saranno meno favorevoli di quelli concessi a qualsiasi altro Paese.
  4. Il Governo svizzero è disposto a svincolare l’importazione di qualunque merce d’origine indonesiana per la quale è o sarà concessa ai Paesi membri dell’Organizzazione europea di cooperazione economica la libertà d’importazione.
  5. Le merci, per le quali non è stato possibile assegnare un contingente determinato allorché furono stabiliti gli elenchi, sono in essi contraddistinte con l’indicazione «p. m.». Le domande d’importazione e d’esportazione di esse saranno tuttavia tenute in considerazione dai due Governi.
  6. Il presente protocollo entra provvisoriamente in vigore il l° gennaio 1955. Esso avrà definitivamente effetto dopo uno scambio di note tra i due Governi e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1955. Fatto e firmato a Berna il 30 dicembre 1954, in due esemplari originali in lingua inglese.
Il Presidente
della Delegazione svizzera:
Stopper
Il Presidente
della Delegazione indonesiana:
Oemarjadi Njotowijono

Esportazione svizzera in Indonesia per l’anno 1955

N.Designazione della merceValore in 1000 fr. s.
I. Macchine
1Macchine elettriche (idrauliche e termiche), macchine a combustione interna, compresi i motori Diesel5000
2Macchine tessili e accessori1000
3Macchine per l’arte grafica375
4Macchine per la lavorazione del legno e dei metalli1000
5Veicolip. m.
6Macchine varie1505
II. Articoli di metallo
7Lavori di alluminio, specialmente alluminio greggio e leghe di alluminio in sbarre e in forma di semifabbricati, fogli sottili, utensili casalinghi, articoli di sport, alluminio in pasta e in polvere2100
8Lampade a gas di petrolio75
9Prodotti semilavorati (tavole, strisce, verghe, fili, tubi, ecc.) di rame, zinco, nichelio e loro leghep. m.
10Articoli di «décolletage»100
11Utensili a mano e di precisione, lime, utensili per macchine, porta‑mandrini e altri porta-utensili200
12Irroratori agricoli200
13Grandi utensili compresi falci, seghe e coltelli per metalli e legno50
14Apparecchi casalinghi elettrici e altri (compresi i rasoi di sicurezza e i rasoi elettrici)p. m.
15Materiale telefonico (apparecchi per centrali, abbonati, ecc.)75
16Materiale per impianti elettrici, per disinserire la corrente elettrica, valvole, interruttori per cucine elettriche, «relais»900
III. Prodotti chimici e farmaceutici
17Prodotti farmaceutici (compresi i prodotti a base di calcio o contenenti calcio), prodotti farmaceutici veterinari, vaccini e sieri2700
18Materie coloranti e prodotti intermedi per la fabbricazione di materie coloranti, per l’industria tessile, della carta e del cuoio5000
19Materie ausiliarie per l’industria tessile, del cuoio, della carta, farina di semi di carrube, alcole grasso650
20Prodotti antiparassitarisecondo domanda
IV. Macchine e materiale d’ufficio
21Macchine da scrivere, da affrancare, duplicatori, macchine calcolatrici e contabili, ecc.700
22Macchine da disegnare, compassi e regoli calcolatori50
V. Tessili
23Tessuti di cotone (velo, mussolina, organdi, ecc., anche ricamati), di seta, di seta artificiale, di fiocco, di lana e di lino3000
24Garza per staccisecondo domanda
25Nastri di seta e di seta artificiale, frange ricamate75
26Filati e filati ritorti di cotone, filati di rayon200
27Filati di cascami di seta e di seta naturale, anche per la vendita al minuto, filati di fiocco e filati sintetici tipo «schappe»50
28Filati ritorti di lino, filati intrecciati di cotone per l’industria della calzatura e del cuoio50
VI. Istrumenti di medicina e d’ottica, di precisione e di meccanica fina
29Istrumenti e apparecchi medico‑chirurgici (anche elettrici), compresi materiale oftalmologico, impianti per ospedali, apparecchi per raggi X, lampade a quarzo500
30Apparecchi cinematografici, fotografici e altri apparecchi d’ottica, obiettivi per apparecchi fotograficisecondo domanda
31Istrumenti geodesici e fotogrammetrici, mieroscopi300
32Apparecchi radiofonici, compresi gli apparecchi riceventi per uso privato, grammofoni, cambiadischi, apparecchi elettro‑acustici, apparecchi di intercomunicazione per micro‑altoparlanti; pick-up, ecc.100
33Orologi grandi, compresi orologi di controllo, orologi elettrici; pendole caricabili ogni 8 giorni50
34Contatori di gas, d’acqua, di vapore, ecc.secondo domanda
35Contatori elettrici, orologi cambia‑tariffe, telecomandi a frequenza musicale535
36Istrumenti per misurare, meccanici ed elettrici300
37Orologi, sveglie e forniture per «rhabillage»2500
VII. Alimentazione
38Latte naturale in scatole, alimenti dietetici e latte medicinale (prodotti speciali a base di latte per bambini)1000
VIII. Merci varie come
39Bestiame d’allevamento, vini naturali, formaggio in scatola, in forme, formaggio d’erbe di Glarona; cioccolata; conserve di carne, di ravioli, di frutta e di legumi; minestre condensate, preparazioni di estratti di carne
Essenze e aromi sintetici, cosmetici, alcole metilico, urea, formolo, resine sintetiche, clorato di potassio, inchiostro da stampa, solfato d’ammonio
Fiocco e altre fibre tessili in fiocchi o granulati; fazzoletti, filati di lana, tessuti ed articoli di lana; cravatte
Raccordi per tubi, cuscinetti a sfere, termometri, igrometri, manometri, scaldavivande a petrolio, macchine da cucire casalinghe, elettriche e altre; aghi per macchine da cucire, lampade a fluorescenza, dischi e matrici per la pressione di dischi da grammofono, irroratori e spolverizzatori a motore per insetticidi, siringhe per iniezioni, aghi chirurgici e ipodermici, bilance di precisione, elettrodi e apparecchi per la saldatura
Spazzole e pennelli, materie isolanti e per calafatare, articoli di mica, fibre vulcanizzate, «presspan», «cartogen», «transformer‑board», abrasivi applicati, fili isolati, bottoni ed altri articoli di resine e di corno artificiali, articoli per dentisti, compresi i denti artificiali; carte, comprese le carte, fotografiche; pellicole e altri articoli fotografici, pellicole documentarie e altre, tempera-lapis e macchine per temperare lapis, matite e portamine, mine; armature per occhiali; accendisigari da tasca e da tavola e accessori; «catgut», calzature, ecc.2000

Osservazioni all’Elenco A

1. ad N. 6:

Sono compresi in questo contingente: macchine daimpacchettare e macchine per le industrie alimentari;apparecchi e centrifugatrici per l’analisi del latte,centrifugatrici elettriche da laboratorio, butirrometri.

2. ad N. 11 e 36:

I contingenti N. 11 e 36 sono amministrati congiuntamente come se costituissero un unico contingente.

3. ad N. 39

Nel contingente N. 39 è compreso un importo di 115 000 franchi svizzeri per essenze e aromi sintetici.

Esportazioni indonesiane in Svizzera per l’anno 1955

N.Designazione della merceQuantità in tonnellateValore i 1000 fr. s.
1Capoc150570*
2Canna d’India di ogni genere500
3Oli essenziali600
4Copra5 0003 450*
6Scorza di quinquina e suoi prodotti11 000
5Tabacco300
7Caucciù3 5005 235*
8Pepe800
9Spezie, altre che il pepe200
101 000
11Caffè1 2005 500*
12Stagno4 500
13Gomme e resine150
14Olio di palma2 0001 575*
15Tapiocap. m.p. m.
16Cuoi e pelli300
17Fibre, altre che il capoc200
18Prodotti vari, compresi arac, minerali di manganese, fave di cacao, semi di ricino, trecce e cappelli, formelle di copra, legno, piante medicinali, semi di arachidi e altri semi oleosi, noci di cocco essiccate, ecc.2 000
* Valore di stima.

Protocollo concernente il servizio dei pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Indonesia

Considerato che:

  1. la Repubblica d’Indonesia, per quanto concerne i Paesi membri dell’Unione europea di pagamenti, presentemente è compresa nell’area monetaria olandese nel senso dell’articolo 2 dell’accordo del 19 settembre 19502per la creazione di un’Unione europea di pagamenti e che pertanto dev’essere considerata membro associato dell’Unione europea di pagamenti;
  2. i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Indonesia sono presentemente disciplinati dall’accordo per i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e i Paesi Bassi, conchiuso il 24 ottobre 1945;3

il Governo svizzero e il Governo indonesiano, riferendosi all’accordo commerciale firmato in data d’oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Indonesia, hanno convenuto, per ciò che concerne il servizio dei pagamenti tra i due Paesi, quanto segue.

Art. 1

I pagamenti tra i due Paesi continuano ad essere eseguiti nell’ambito dell’accordo del 19 settembre 19504per la creazione di un’Unione europea di pagamenti e conformemente alle disposizioni dell’accordo per i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e i Paesi Bassi, conchiuso il 24 ottobre 1945;5

Durante la validità del presente protocollo, i pagamenti che vi si riferiscono sono sottoposti alle disposizioni che in Svizzera o in Indonesia disciplinano il controllo degli scambi.

Art. 2

È Governo svizzero e il Governo indonesiano possono chiedere in ogni tempo all’altra parte contraente d’intavolare trattative per la conclusione, di un nuovo accordo di pagamento.

Tali trattative devono in ogni caso essere intraprese:

  1. qualora l’accordo per i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e i Paesi Bassi, conchiuso il 24 ottobre 19456, cessi d’avere effetto, conformemente all’articolo 12 di esso, e la Repubblica d’Indonesia non partecipasse a un nuovo accordo di pagamento che fosse conchiuso tra questi due Paesi;
  2. qualora l’Unione europea di pagamenti fosse disciolta o cessasse d’avere effetto per quanto concerne la Confederazione Svizzera o, nel senso del numero 1 del preambolo del presente protocollo, per quanto concerne la Repubblica d’Indonesia.
Art. 3

Il presente protocollo estenderà parimente i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale7.

Art. 4

Il presente protocollo entrerà provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 1955. Esso avrà definitivamente effetto dopo lo scambio di note tra i due Governi e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1955.

Se, tre mesi prima dello spirare del termine della sua validità, nessuna delle parti contraenti avrà fatto conoscere la sua intenzione di disdire il presente protocollo, esso sarà tacitamente prorogato di volta in volta per un nuovo periodo di un anno.

Fatto e firmato a Berna il 30 dicembre 1954, in due esemplari originali in lingua inglese.

Il Presidente
della Delegazione svizzera:
Stopper
Il Presidente
della Delegazione indonesiana:
Oemarjadi Njotowijono

Scambio di lettere del 30 dicembre 1954

Il Presidente della Delegazione indonesiana
Berna
Berna, 30 dicembre 1954

Signor Presidente,

Ho l’onore di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data d’oggi del tenore seguente: «Nel corso dei nostri colloqui, è stato convenuto che il Governo indonesiano non tratterà le domando di trasferimento concernenti i pagamenti dall’Indonesia alla Svizzera meno favorevolmente delle domande di trasferimento a destinazione di qualsiasi altro paese».

Le confermo, con la presente, che la Sua lettera interpreta esattamente l’accordo raggiunto tra le nostre due Delegazioni.

Gradisca, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.

Oemarjadi Njotowijono

Footnotes

  1. Dal testo originale inglese.

  2. RU 1950 1224;RU 1959 165

  3. [CS 14 520]

  4. RU 1950 1224;RU 1959 165

  5. [CS 14 520]

  6. [CS 14 520]

  7. VediRS 0.631.112.514

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