0.946.293.761Bilateral International Treaty11 apr 1955
0.946.293.761
RU 1955 415
Traduzione*1*
Conchiuso il 1° aprile 1955
Entrato in vigore provvisoria l’11 aprile 1955
(Stato 11 aprile 1955)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Guatemala,
animati dal desiderio di rafforzare i vincoli tradizionali d’amicizia esistenti tra i due paesi e di promuovere le loro relazioni commerciali mediante l’applicazione del principio della parità di trattamento che prevede la concessione incondizionata e illimitata del trattamento della nazione più favorita, hanno convenuto di conchiudere il presente accordo commerciale e, al tale uopo, hanno nominato i loro Plenipotenziari rispettivi:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
Questi, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Le Alte Parti Contraenti s’impegnano reciprocamente a estendere immediatamente e incondizionatamente ai prodotti originari dell’altra Parte Contraente o destinati a essa tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità che sono o saranno concessi per i prodotti analoghi originari o destinati a un terzo paese. Questa disposizione si riferisce: (1) ai dazi, alle tasse e contribuzioni di qualsiasi natura che gravano le importazioni e le esportazioni; (2) ai diritti e alle tasse che gravano i trasferimenti internazionali di fondi destinati a pagare le importazioni e le esportazioni; e (3) ai modi di riscossione di tali tasse e alle formalità cui sono sottoposte le importazioni e le esportazioni.
In applicazione delle disposizioni dell’articolo 1 del presente accordo, i prodotti d’origine o di provenienza svizzera importati nel Guatemala sono messi, in quel paese, al beneficio delle tasse più ridotte che il Guatemala applica o potrà applicare in futuro ai prodotti analoghi di ogni altro paese. I prodotti di origine o di provenienza guatemalteca importati in Svizzera sono sottoposti, in questo paese, ai diritti e alle tasse più ridotti che la Svizzera applica o potrà applicare in futuro ai prodotti analoghi di ogni altre paese.
Le Alte Parti Contraenti s’impegnano a non applicare, sul mercato interno, ai prodotti importati dal territorio dell’altra Parte, diritti, tasse e contribuzioni interne diversi o più elevati di quelli che sono o saranno riscossi in futuro sui prodotti d’origine nazionale.
I prodotti originari del territorio di una delle Alte Parti Contraenti non sono soggetti, nel territorio dell’altra Parte, a un trattamento meno favorevole che i prodotti analoghi di un altro paese, per quanto concerne le disposizioni legali e regolamentari in materia di acquisto, di vendita, di trasporto e di uso di questi prodotti.
Per quanto concerne tutti i diritti e tutte le imposizioni, tutti i pagamenti e tutte le formalità applicabili al transito, le Alti Parti Contraenti concedono per il traffico di transito un trattamento non meno favorevole di quello concesso per il traffico di transito di prodotti provenienti da un terzo paese o destinati ad esso.
Il trattamento della nazione più favorita non si applica: (a) ai vantaggi speciali concessi dalle Alte Parti Contraenti per facilitare il traffico di confine; (b) ai vantaggi che sono o saranno concessi in futuro da una delle Alte Parti Contraenti ad altri Stati all’atto dell’istituzione di un’unione doganale o di una zona di commercio franca; © ai vantaggi speciali che il Guatemala ha concesso o concederà in futuro ai paesi che formavano con esso la «Federaciòn de Centro America» (El Salvador, Honduras, Nicaragua e Costa Rica).
Non sono colpite dalle disposizioni del presente accordo le misure di controllo che sono legalmente applicabili sui territori delle Alte Parti Contraenti per motivi sanitari, di sicurezza e di polizia.
Il Governo di ciascuna delle Alte Parti Contraenti esaminerà con benevolenza qualsiasi domanda che il Governo dell’altra Alta Parte Contraente potesse sottoporgli circa l’applicazione delle disposizioni del presente accordo.
Il presente accordo sarà parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.2
Il presente accordo sarà ratificato conformemente alle leggi costituzionali delle Alte Parti Contraenti e lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo a Guatemala-City.
Riservate le ratificazioni rispettive e lo scambio degli strumenti corrispondenti, il presente accordo entrerà provvisoriamente in vigore 10 giorni dopo la firma e resterà in vigore un anno, alla fine del quale, se non è stato disdetto da una delle Alte Parti Contraenti, sarà considerato prorogato automaticamente per una durata indefinita, fino a tanto che una delle Alte Parti Contraenti non avrà manifestato all’altra, con un preavviso di tre mesi, il suo desiderio di disdirlo.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti firmano e sigillano il presente accordo, in due esemplari redatti in lingua spagnuola e francese, i cui testi fanno parimente fede, a Guatemala-City, il 1° aprile 1955.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Robert Fischer | Per il Governo della Repubblica di Guatemala: Domingo Goicolea Villacorta |
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