0.946.293.721Bilateral International Treaty30 nov 1926
0.946.293.721
CS 14 475
Traduzione*1*
Conchiusa il 29 novembre 1926
Entrata in vigore il 30 novembre 1926
(Stato 1° gennaio 1960)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Ellenica,
desiderosi di favorire le relazioni commerciali tra i due Paesi, hanno risolto di conchiudere una Convenzione Provvisoria di Commercio e hanno nominato a questo scopo i loro rispettivi plenipotenziari, cioè:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, debitamente autorizzati a questo scopo,
sono addivenuti alla stipulazione delle disposizioni seguenti:
Le Parti contraenti si garantiscono reciprocamente, in quel che concerne l’importazione, l’esportazione e il transito, i diritti e il trattamento della nazione più favorita2.
Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga, per conseguenza, a far partecipe gratuitamente ed immediatamente l’altra Parte, di tutti i privilegi e agevolezze che nei riguardi precitati essa abbia concesso o sia per concedere a un terzo Stato, segnatamente per quanto riguarda l’ammontare, la garanzia e la riscossione dei dazi, i coefficienti di maggiorazione, i depositi di dogana (compreso il trattamento concernente l’entrata, l’uscita e la conservazione delle merci nei porti franchi, punti franchi o magazzini generali), le tasse interne, le formalità e il trattamento delle merci in dogana, come pure le gabelle o tasse di consumo.
Sono però eccettuate le agevolezze già accordate o che potessero essere accordate in avvenire a Stati limitrofi per gli abitanti di certe regioni allo scopo di facilitare il traffico di confine, come pure quelle risultanti da un’unione doganale già conclusa o che potesse essere conclusa in avvenire da una delle Parti contraenti.
Restando impregiudicate le disposizioni che precedono, i prodotti naturali o fabbricati originari e provenienti direttamente o indirettamente dalla Grecia, enumerati nell’elenco A qui allegato godranno, alla loro importazione nel territorio doganale svizzero, dei dazi d’entrata indicati in detto elenco A.
Le due Parti contraenti s’impegnano a non stabilire e a non mantenere sulle loro importazioni o esportazioni rispettive, dei divieti o delle restrizioni qualsiasi, che non si applichino ai prodotti consimili provenienti da un altro paese qualunque o destinati ad esso.
Potranno tuttavia essere fatte delle eccezioni a questa regola in quanto riguarda i divieti o le restrizioni concernenti:
Se l’una delle Parti contraenti colpisce i prodotti di un terzo paese con dazi più alti di quelli applicabili ai medesimi prodotti originari dell’altra Parte o se sottopone le merci di un terzo paese a divieti o restrizioni d’importazione non applicabili alle medesime merci dell’altra Parte contraente, le è data facoltà, qualora le circostanze lo richiedessero, di far dipendere l’applicazione dei dazi più ridotti ai prodotti provenienti dall’altra Parte o la loro ammissione all’entrata, dalla presentazione di certificati d’origine rilasciati dagli uffici che saranno, a questo scopo, designati dal paese d’esportazione.
Se il paese d’importazione richiede il visto consolare per i certificati d’origine, la tassa per ogni visto non può superare l’importo di un franco oro o di una dramma oro.
Ciascuna delle Parti contraenti si riserva la facoltà di colpire con tasse i prodotti importati dal territorio dell’altra Parte contraente, se gli stessi prodotti sono gravati nell’interno del paese di una tassa di fabbricazione o altra, o se sono fabbricati con materie prime, soggette a una siffatta tassa.
Le tasse sulle merci importate non devono però essere più elevate né più gravose che quelle da cui sono colpiti i prodotti indigeni.
I prodotti che formano oggetto di monopoli di Stato, come pure le materie atte alla fabbricazione di prodotti monopolizzati, potranno, a garanzia dei monopoli, essere assoggettati a una tassa d’entrata complementare anche nel caso che i prodotti o le materie affini indigene non vi fossero sottoposti.
Questa tassa sarà rimborsata se, nei termini prescritti, si fornisca la prova che le materie tassate sono state adoperate in modo da escludere la fabbricazione di un articolo monopolizzato.
A condizione di riesportazione o di reimportazione nel termine di dodici mesi e con riserva delle misure di controllo, è stipulata reciprocamente la franchigia da qualsiasi dazio d’entrata e d’uscita:
I negozianti, i fabbricanti ed altri produttori dell’uno dei due paesi, come pure i loro commessi viaggiatori, avranno il diritto, presentando una tessera di legittimazione rilasciata dalle autorità del loro paese e osservando le formalità prescritte nel territorio dell’altro paese, di fare in quest’ultimo gli acquisti per il loro commercio, fabbricazione o altra impresa e di cercarvi ordinazioni presso persone o ditte che rivendono o adoperano nella loro professione o industria le merci offerte, senza essere perciò sottoposti a nessun dazio o tassa, purché il loro soggiorno nel paese non superi sei mesi. Potranno portare con sé campioni o modelli, ma non merci, salvo nei casi nei quali ciò è permesso ai viaggiatori di commercio nazionali.
La tessera di legittimazione menzionata nel primo capoverso deve essere conforme al modello allegato all’art. 10 della Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali, conchiusa a Ginevra il 3 novembre 19234.
Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti né al commercio girovago e neppure alla ricerca di ordinazioni presso le persone che non esercitano né industria né commercio; le Parti contraenti si riservano a questo riguardo l’intera libertà della loro legislazione.
Le divergenze che sorgessero circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, compreso il Protocollo addizionale, e che non potessero essere regolate in via diplomatica entro un termine conveniente, saranno sottoposte, a richiesta d’una sola delle Parti, a un Tribunale arbitrale che sarà, di regola generale, composto di tre membri, le Parti contraenti nominando ciascuna un arbitro di propria scelta e designando di comune accordo un capo arbitro. Però, se una delle Parti lo domanda, il Tribunale arbitrale sarà composto di cinque membri, le Parti contraenti nominando ciascuna un arbitro di propria scelta e designando di comune accordo gli altri tre e, tra questi ultimi, il capo arbitro.
Il capo arbitro e, dato il caso, gli arbitri da designare in comune non dovranno essere sudditi degli Stati contraenti né avere il loro domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio.
Se la nomina del capo arbitro e, dato il caso, degli arbitri da designare in comune o a scelta di una delle Parti non avvenisse entro i quattro mesi che seguono la notificazione di una domanda d’arbitrato, essi saranno designati, a richiesta d’una sola delle Parti, dal Presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale5o, se quest’ultimo è suddito di uno degli Stati contraenti, dal Vicepresidente o, qualora questo si trovi nel medesimo caso, dal membro più anziano della Corte.
Il tribunale si riunirà nel luogo designato dal capo arbitro. Esso ordinerà da sé la procedura. Le sue sentenze avranno forza obbligatoria.
In caso di contestazione circa il punto se la divergenza riguardi l’interpretazione oppure l’applicazione della Convenzione, questa questione pregiudiziale sarà sottoposta all’arbitrato nelle medesime condizioni di quelle previste nel primo capoverso del presente articolo.
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate ad Atene nel più breve termine possibile.
Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua firma. È conchiusa per la durata d’un anno a contare dal giorno in cui entrerà in vigore; tuttavia, se non è disdetta tre mesi prima dello spirare di questo termine, sarà prolungata per tacito rinnovamento per una durata indeterminata. Essa potrà allora essere disdetta in qualsiasi tempo e resterà in vigore per tre mesi a contare dal giorno della disdetta.
In fede di che , i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare ad Atene il 29 novembre 1926.(Seguono le firme)
Al momento di firmare la Convenzione Provvisoria di Commercio conchiusa oggi tra la Svizzera e la Grecia, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno convenuto che le stipulazioni della suddetta Convenzione saranno, dalla. loro entrata in vigore, integralmente applicabili al Principato del Liechtenstein, fino a tanto che quest’ultimo sarà legato alla Svizzera dal Trattato d’Unione doganale del 29 marzo 1923.
Fatto, in doppio esemplare, ad Atene il 29 novembre 1926.
(Seguono le firme)
Dal testo originale francese. ↩
Vedi inoltre lo Scambio di note del 1° aprile 1947 (RS 0.946.293.721.1 ). ↩
RS 0.631.121.1 ↩
RS 0.631.121.1 ↩
La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Asssemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 , II, pag. 1227 ediz. ted. e pag. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
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