0.946.293.491Bilateral International Treaty15 apr 1937
0.946.293.491
CS 14 451
Traduzione*1*
Conchiusa il 31 marzo 1937
Entrata in vigore il 15 aprile 1937
(Stato 15 aprile 1937)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Presidente della Repubblica Francese,
animati dal desiderio comune di facilitare e sviluppare le relazioni economiche tra la Svizzera e la Francia hanno risolto di conchiudere una Convenzione e hanno designato a tal uopo loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dal territorio doganale della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli menzionati nell’elenco I qui allegato, fruiranno, in qualsiasi momento alla loro importazione:
I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dal territorio doganale francese, dalle colonie francesi, dai protettorati e dai paesi sotto mandato francese, ad eccezione di quelli menzionati nell’elenco II qui allegato, saranno ammessi in qualsiasi momento alla loro importazione nel territorio doganale della Confederazione Svizzera, al beneficio dei dazi più ridotti che questa Confederazione accorda o potesse accordare in avvenire a qualsiasi altra potenza.
Rimane inteso, in generale, che i vantaggi di cui la Francia è chiamata a fruire in virtù della presente Convenzione e dei suoi Allegati, non si estendono soltanto a tutto il territorio doganale francese ma anche alle colonie e ai possedimenti francesi, ai protettorati e ai paesi sotto mandato francese, con le riserve formulate nella presente Convenzione. Rimane inoltre inteso, in generale, che i vantaggi di cui la Svizzera è chiamata a fruire sul territorio doganale francese in virtù della presente Convenzione e dei suoi Allegati, le sono parimente applicabili nelle colonie e possedimenti francesi, nei protettorati e nei paesi sotto mandato francese, con le riserve formulate nella presente Convenzione.
Le alte Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, per tutto ciò che concerne le tasse accessorie, il modo di riscuotere le tasse, come pure per le norme, formalità ed oneri cui potessero essere sottoposte le operazioni di sdoganamento, e, in generale, per tutte le materie contemplate nella presente Convenzione per le quali non sia stata formulata alcuna riserva.
Per conseguenza, i prodotti naturali o fabbricati, originari di ciascuna delle alte Parti contraenti non saranno in nessun caso, assoggettati, nei riguardi suddetti, a dazi, tasse od oneri diversi o più elevati nè a regole e formalità diverse o più onerose che quelli a cui sono o saranno assoggettati i prodotti della stessa natura originari d’un terzo paese qualunque.
Parimente, i prodotti naturali o fabbricati esportati dal territorio di ciascuna delle alte Parti contraenti a destinazione del territorio dell’altra Parte non saranno in nessun caso assoggettati a dazi, tasse od oneri diversi o più elevati nè a regole e formalità più onerose di quelli a cui sono o saranno assoggettati i medesimi prodotti destinati al territorio d’un altro paese qualunque.
Tutti i vantaggi, favori, privilegi e immunità che nella materia suddetta sono stati o saranno accordati, in avvenire, dall’una delle due Parti contraenti ai prodotti naturali o fabbricati originari d’un altro paese qualunque o destinati al territorio di un altro paese qualunque, saranno applicati, immediatamente e senza compensazione, ai prodotti della medesima natura originari dell’altra Parte contraente o destinati al territorio di questa Parte.
Eccezioni
Gli impegni qui sopra formulati non si estendono:
Le alte Parti contraenti s’impegnano a non intralciare il commercio con divieti o restrizioni qualsiasi delle importazioni o delle esportazioni. Saranno ammesse le eccezioni seguenti purchè siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi dove esistono le medesime condizioni:
La presente Convenzione non menomerà il diritto delle alte Parti contraenti di prendere misure proibitive o restrittive dell’importazione o dell’esportazione per tutelare, in circostanze straordinarie o anormali, gli interessi vitali del paese.
Le misure di questo genere elle l’una delle Parti contraenti stimasse opportuno di prendere, dovranno essere applicate in modo tale che non ne risulti alcuna disparità di trattamento arbitraria a detrimento dell’altra Parte. La loro durata dovrà essere limitata al tempo in cui sussistono i motivi o le circostanze che le hanno cagionate.
Conformemente all’art. 11 della Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 19232, non si esigerà, in generale, per l’importazione delle merci, la presentazione di certificati d’origine.
Se, tuttavia, l’una delle alte Parti contraenti colpisce le merci di un terzo Stato con dazi più elevati di quelli applicabili alle merci dell’altra Parte, o se essa assoggetta le merci d’un terzo paese a divieti o a restrizioni d’importazione a cui non soggiacciono le merci dell’altra Parte, essa può, se le circostanze lo esigono, subordinare alla presentazione di certificati d’origine l’applicazione dei dazi più ridotti alle merci dell’altra Parte o la loro ammissione all’entrata.
I certificati d’origine saranno rilasciati sia dalle autorità doganali, sia dalle camere d’agricoltura o di commercio competenti del paese esportatore e da questo designati, sia, infine, da qualsiasi altro organismo designato dal paese d’esportazione e accettato dal paese di importazione. I certificati saranno stesi secondo le formole adottate dai detti organismi e riconosciuti dall’amministrazione doganale del paese destinatario.
Il paese di destinazione potrà esigere il visto delle sue autorità consolari. Queste visteranno gratuitamente i certificati quando il valore dell’invio per il quale sono stati allestiti non oltrepassa 500 franchi francesi o 100 franchi svizzeri. Quando il valore dell’invio è superiore a questa somma, la tassa riscossa per il visto consolare non dovrà eccedere 25 franchi francesi o 5 franchi svizzeri. Contrariamente a quanto dispone il presente capoverso e a condizione di reciprocità, i certificati d’origine saranno vistati gratuitamente in tutti i casi in cui terzi paesi fruissero del medesimo vantaggio.
Le autorità doganali del paese esportatore possono rilasciare certificati d’origine e sono autorizzate a vistare i certificati allestiti dagli organismi indicati nel capoverso terzo del presente articolo. I certificati rilasciati da dette autorità doganali o da esse vistati saranno esentuati dal visto consolare.
A condizione di reciprocità sono esentuati dalla prova dell’origine i prodotti seguenti: gli articoli di gioielleria, gli orologi e gli altri lavori d’oro, d’argento e di platino, muniti dei marchi nazionali; la cioccolata e i confetti contenuti in imballaggi caratteristici, muniti di marchi di fabbrica svizzeri o francesi; le farine lattee; i formaggi; il latte (fresco, concentrato, condensato, sterilizzato, zuccherato o no, ecc.); i cementi, la calce, i gessi, le pietre e le sabbie.
Per i pacchi postali e gli invii per posta e per via aerea non si esigerà il certificato d’origine.
Per i prodotti originari e provenienti dai territori francesi d’oltremare, dalle colonie francesi, dai protettorati e paesi sotto mandato francese, i certificati d’origine potranno essere indifferentemente allestiti sia nel territorio, colonia, protettorato o paese sotto mandato da cui la merce è stata spedita, sia nel porto metropolitano francese dove è stata sbarcata, sia nella città metropolitana dove la ditta esportatrice ha la sede oppure una agenzia.
Nel caso in cui merci originarie d’un terzo paese non fossero importate direttamente dal paese d’origine nel territorio dell’una delle Parti con traenti, ma transitassero per il territorio dell’altra, le alte Parti contraenti accetteranno come prova dell’origine, salvo il caso di sospetto di frode o di abuso, allo stesso titolo che quelli rilasciati nel paese d’origine, gli attestati stesi dalle autorità competenti dell’altra Parte, purchè siano conformi alle prescrizioni regolamentari. Le disposizioni che precedono circa l’obbligo del visto consolare e l’importo della tassa consolare sono applicabili ai certificati d’origine rilasciati per le merci originarie d’un terzo paese; in nessun caso la tassa consolare sarà superiore a quella che sarebbe stata riscossa nel paese di origine.
In tutti i casi in cui l’una delle alte Parti contraenti segnalerà all’altra che sono sorti dei dubbi circa l’esattezza d’un certificato di origine o che vi sono state delle pratiche fraudolente nel rilascio o nell’uso di un certificato, la Parte a cui sarà stata indirizzata la lagnanza ordinerà immediatamente un’inchiesta speciale sui fatti incriminati, ne parteciperà i risultati alla Parte che si lagna e, se è il caso, prenderà tutti i provvedimenti olio potrà per prevenire la continuazione di queste pratiche illecite o fraudolente. In nessun caso l’una delle alte Parti contraenti farà compiere da’ suoi propri organi delle investigazioni sul territorio dell’altra Parte.
Le dichiarazioni doganali devono contenere tutte le indicazioni necessarie all’applicazione dei dazi. Esse non devono perciò soltanto indicare la natura, la specie, lo stato, l’origine, la provenienza e la destinazione della, merce, ma anche il peso, il numero, la misura oppure il valore, secondo le circostanze.
Se il dichiarante si trova nell’impossibilità d’indicare la specie o la quantità da sottoporre al dazio, la dogana potrà permettergli di verificare a sue spese in un locale da essa designato o ad essa accetto, la specie, il peso, la misura o il numero; dopo di che l’importatore dovrà allestire la dichiarazione particolareggiata della merce nel termine prescritto dalla legislazione di ciascun paese.
Se le indicazioni delle fatture e delle lettere di vettura non bastano per poter stendere una dichiarazione regolare, il servizio delle dogane a richiesta dell’interessato autorizzerà l’esame della merce prima del deposito della dichiarazione.
Nel caso in cui i prodotti importati fossero colpiti da daziad valorem, il valore da dichiarare per l’applicazione di questi dazi sarà quello che le merci hanno nel luogo e nel momento in cui sono presentate alla dogana. Esso comprende il valore d’acquisto della merce, aumentato di tutte le spese necessarie per l’importazione fino al luogo d’introduzione (trasporto, nolo, dazi d’uscita, assicurazione, commissione, prezzo degli imballaggi non tassabili separatamente, ecc.), esclusi i dazi d’entrata. Tuttavia, il valore così calcolato dovrà, se occorre, essere rettificato per tener conto delle variazioni di prezzo successive all’acquisto.
La dichiarazione doganale dev’essere corredata di una fattura, legalizzata dall’autorità consolare del paese di destinazione. Tuttavia, in considerazione delle garanzie che si sono dato le alte Parti contraenti e sotto condizione di reciprocità, il paese importatore consentirà che la legalizzazione consolare sia sostituita da un visto dato dagli organismi del paese esportatore che hanno la competenza e presentano le garanzie necessarie e che saranno stati precedentemente riconosciuti dal Governo del paese importatore. Questo consenso potrà essere ritirato quando fosse constatato che questi organismi non offrono più le garanzie necessarie.
Dato il caso gli agenti diplomatici e consolari visteranno gratuitamente le fatture relative a spedizioni il cui valore non ecceda 500 franchi francesi o 100 franchi svizzeri. Se il valore non è superiore a questa somma, la tassa non dovrà oltrepassare 25 franchi francesi o 5 franchi svizzeri.
Per i pacchi postali, gl’invii per posta e per via aerea non si richiederanno fatture legalizzate.
Nascendo dei dubbi circa l’esattezza d’una fattura legalizzata, saranno applicabili per analogia le disposizioni dell’art. 4, ultimo capoverso.
Nel caso in cui siano esigibili tanto un certificato d’origine quanto una fattura legalizzata, si potrà produrre un unico titolo (documento misto). Questo dovrà soddisfare alle condizioni richieste per ciascuno dei documenti che sostituisce. La sua legalizzazione non sarà tuttavia sottoposta a una tassa più elevata di quella prevista per il visto della fattura.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vetture automobili del N. 614terdella tariffa francese.
Le disposizioni del presente articolo non escludono l’applicazione di norme speciali per le colonie, i protettorati e i paesi sotto mandato, rimanendo inteso che la Svizzera fruirà del trattamento della nazione più favorita.
A condizione di riesportazione o di reimportazione e con riserva delle misure di controllo nonchè, per le colonie, i protettorati e i paesi sotto mandato, con riserva di disposizioni particolari, è stipulata reciprocamente la franchigia da qualsiasi dazio d’entrata e di uscita:
Il termine di riesportazione o di reimportazione non sarà inferiore a tre mesi per i casi previsti nei N. 1 e 2 e a sei mesi per gli altri casi previsti nel presente articolo.
Le alte Parti contraenti s’impegnano a far esaminare con benevolenza tutte le domande di carattere individuale ed eccezionale, intese ad ottenere l’ammissione in franchigia doganale, a condizione di riesportazione o di reimportazione e con la riserva delle misure di controllo, per le forme di legno o di altre materie, destinate alle fonderie (forme per fonderie).
Per l’identificazione delle merci, si presterà fede reciprocamente ai segni di riconoscimento ufficiali apposti all’uscita dall’uno dei due paesi sulle merci ammesse in virtù di una carta di passo o di una semplice annotazione. Gli uffici doganali dei due paesi avranno tuttavia il diritto, se lo stimano necessario, di apporvi ancora i loro contrassegni particolari. La riesportazione o la reimportazione potranno farsi egualmente da qualsiasi ufficio doganale abilitato a questo genere di operazione.
Le alte Parti contraenti esamineranno con benevolenza le domande intese a prolungare i termini di reimportazione o di riesportazione.
Gli articoli d’oreficeria e di gioielleria d’oro, d’argento, di platino o di altri metalli preziosi, importati dall’uno dei due paesi, saranno sottoposti nell’altro al regime di controllo stabilito per gli articoli congeneri di fabbricazione nazionale, e pagheranno, se è il caso, sulla stessa base di questi, le tasse di marchiatura e di garanzia.
Gli uffici o servizi speciali che funzionano nelle condizioni presenti a Bellegarde, a Besançon, a Morteau e a Pontarlier o quelli che in loro vece potessero essere stabiliti in qualsiasi altro luogo vicino alla frontiera della Svizzera per il controllo e la marchiatura degli oggetti qui sopra designati, saranno mantenuti per tutta la durata della presente Convenzione. Resta inteso che le materie di platino, d’oro e di argento potranno essere controllate allo stato greggio, a condizione che i lavori siano abbastanza avanzati, perchè finendoli non si faccia loro subire alcuna alterazione, e che le casse di orologi gregge o finite, potranno essere spedito agli uffici di verificazione in Francia, mediante una dichiarazione con cauzione che garantisca la loro riesportazione.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle colonie, ai paesi sotto protettorato e ai paesi sotto mandato francese.
Se delle merci spedite dall’uno dei due paesi nell’altro sono ritornate allo speditore originario perchè respinte dal destinatario o per altre ragioni, si rinunzierà, alla riesportazione, a riscuotere un dazio o una tassa di esportazione e si restituirà un dazio o una tassa d’importazione già pagati, oppure si rinunzierà a esigere un dazio o una tassa d’importazione dovuti, purchè le merci siano sempre rimaste, fino al momento della riesportazione, sotto il controllo della dogana o della ferrovia e che la riesportazione sia avvenuta nel termine di due mesi a contare dall’importazione, senza che sia stato portato alcun cambiamento alle merci stesse.
Le alte Parti contraenti manterranno al confine comune un numero sufficiente di uffici doganali autorizzati a eseguire tutte le operazioni di importazione e d’esportazione.
Lo sdoganamento sarà agevolato nella misura consentita dagli interessi dell’amministrazione delle dogane. Le alto Parti contraenti s’impegnano a stabilire, per quanto sia possibile, la concordanza degli imbocchi e degli sbocchi delle strade, delle attribuzioni e delle ore di apertura degli uffici corrispondenti dei due paesi, come pure a generalizzare, nella misura del possibile, l’istituzione d’uffici doganali in prossimità del confine.
Le alte Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie affinchè i loro cittadini possano ottenere, nel modo più facile e più celere possibile, dalle autorità doganali delle informazioni relative all’applicazione dei dazi doganali. Esse si comunicheranno a questo scopo l’elenco delle autorità cui il pubblico può rivoigersi. Quando la domanda d’informazioni indica l’ufficio doganale dal quale sarà importata la merce, l’informazione data dall’amministrazione sarà da essa partecipata a detto ufficio.
Le tasse per lo sdoganamento fuori delle ore di servizio saranno riscosse in base alle tariffe regolamentari più basse.
Ciascuna delle alte Parti contraenti si riserva la facoltà di assoggettare a tasse i prodotti importati dal territorio dell’altra Parte, quando i medesimi prodotti siano gravati all’interno del paese di una tassa di fabbricazione o altra, o fabbricati con sostanze soggette a una tassa siffatta.
Le tasse interne e in generale tutti gli oneri che gravano o gravassero più tardi, per conto di chicchessia, sul territorio dell’una delle alte Parti contraenti, la produzione, la preparazione, la circolazione o il consumo d’una merce non potranno, sotto nessun pretesto, colpire i prodotti originari dell’altra Parte con un’aliquota più elevata o in modo più oneroso che non facciano per i prodotti congeneri indigeni o per quelli del paese più favorito, nel caso in cui questo trattamento sia più favorevole di quello nazionale.
Nessuna delle alte Parti contraenti potrà, col pretesto di un’imposizione di carattere interno, colpire di tasse nuove od aumentate l’importazione di articoli che non sono prodotti sul suo territorio o su quello delle sue colonie, dei suoi protettorati e dei paesi sotto il suo mandato.
I prodotti che sono oggetto di un monopolio di Stato, e le sostanze atte alla fabbricazione di prodotti monopolizzati, come pure le merci per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti monopolizzati, potranno, a garanzia del monopolio, essere colpiti, all’importazione, da una tassa suppletiva anche se i prodotti o le sostanze congeneri indigene non vi sono soggetti.
Questa tassa sarà restituita se, nel termine di tre mesi, è provato che le materie colpite da essa sono state adoperate in un modo elle escluda la fabbricazione di un articolo monopolizzato.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle tasse di circolazione, a quelle di produzione e alle altre tasse che sostituiscono imposte sulla cifra d’affari.
Per tutte le questioni relative ai trasporti per ferrovia, le alte Parti contraenti applicheranno nelle loro relazioni reciproche le disposizioni della Convenzione e dello Statuto di Ginevra sul regime internazionale delle strade ferrate, del 9 dicembre 19234.
Le navi dell’una delle alte Parti contraenti e i loro equipaggi e carichi fruiranno, nelle acque interne dell’altra Parte, nonchè ne’ suoi porti interni aperti al traffico, del medesimo trattamento che le navi, gli equipaggi e i carichi della nazione più favorita.
Per quanto concerne tutte le gravezze e tasse relative alla navigazione interna, ciascuna delle alte Parti contraenti tratterà, sulle sue vie d’acqua interne o nei suoi porti interni, aperti al traffico, le navi dell’altra Parte i loro equipaggi e carichi non meno favorevolmente che le sue proprie navi, equipaggi e carichi.
Le disposizioni previste nei due capoversi precedenti non si applicano alle operazioni di trasporti compiuti tra due porti d’una medesima rete interna nazionale.
Tutte le navi intavolate nel territorio dell’una delle alte Parti contraenti e che appartengono ai sudditi o alle società di questa Parte, sono considerate agli effetti del presente Accordo, come navi delle alte Parti contraenti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle colonie francesi, ai protettorati francesi e ai paesi sotto mandato francese.
Per tutte le questioni relative al transito internazionale, le alte Parti contraenti applicheranno nelle loro relazioni reciproche le disposizioni della Convenzione e dello Statuto di Barcellona del 20 aprile 1921 sulla libertà del transito5.
Non saranno soggetti, alla loro importazione, a dazi doganali, imposte, tasse e oneri fiscali di qualsiasi natura diversi o più elevati di quelli da cui sarebbero stati colpiti se fossero stati importati direttamente dal loro paese d’origine:
Per l’applicazione di queste disposizioni, ciascuna delle alte Parti contraenti consente a non considerare come un’interruzione del trasporto diretto per terra gli scaricamenti e i ricaricamenti durante il tragitto sul territorio dell’altra Parte, anche se su questo territorio vi sia stato cambiamento del modo di trasporto o, sotto il controllo del servizio doganale dei paesi intermedi:
A prova del trasporto diretto, i dichiaranti dovranno presentare alla dogana del paese di destinazione:
l’identità delle merci, le operazioni di manutenzione eseguite,
che partendo dal luogo d’origine, esse erano effettivamente destinate al paese d’importazione,
che non si sono fermate nei punti intermedi più del tempo necessario per modificare la loro condizionatura, la loro divisione in lotti o il loro assortimento.
Questi diversi documenti potranno essere respinti dal servizio delle dogane del paese d’importazione in caso di sospetto di frode o di sostituzione.
In considerazione delle difficoltà che potrebbero sorgere relativamente al transito delle merci svizzere in Francia, il Governo francese, tenendo conto della situazione particolare della Svizzera, esaminerà, con benevolenza, caso per caso, la possibilità, di dispensare dal correttivo regolamentare, per il transito, le merci di ditte svizzere che abbiano in Francia un’officina o un laboratorio, semprechè dette merci siano munite d’indicazioni in lingua francese.
I negozianti e gli industriali di uno dei due paesi che, presentando una tessera di legittimazione rilasciata dalle autorità competenti, provano di essere autorizzati a esercitare il loro commercio o la loro industria e di pagare le imposte e le tasse previste dalle leggi, avranno il diritto sia personalmente sia mediante viaggiatori da essi assunti e osservando in ogni caso le formalità prescritte, di acquistare merci nel territorio dell’altra Parte contraente da negozianti, da produttori o in locali pubblici di vendita. Essi potranno parimente assumere ordinazioni, anche su campioni dai negozianti o da altre persone che, dato il loro commercio o la loro industria, adoperano merci corrispondenti a detti campioni. In nessuno dei due casi essi saranno soggetti a una tassa speciale.
Le tessere di legittimazione devono essere conformi al modello stabilito nella Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 19236. Non è richiesto alcun visto delle autorità consolari o di altra autorità.
I viaggiatori di commercio francesi e svizzeri in possesso della tessera di legittimazione potranno portare con sé dei campioni oppure dei modelli ma non merci.
Ciascuna delle alte Parti contraenti comunicherà all’altra Parte le autorità incaricate del rilascio delle tessere di legittimazione nonchè le disposizioni cui i viaggiatori devono conformarsi nell’esercizio del loro commercio.
Eccettuate le merci la cui importazione è vietata, gli oggetti passibili di dazio o di qualsiasi altra tassa doganale importati come campioni o modelli dai viaggiatori di commercio, saranno reciprocamente ammessi in franchigia di dazi d’entrata e d’uscita a condizione che detti oggetti siano riesportati nel termine regolamentare e che l’identità degli oggetti importati e riesportati non sia dubbia, qualunque sia l’ufficio autorizzato a questo genere d’operazione dal quale transitano in uscita.
La riesportazione dei campioni e dei modelli deve essere garantita nei due paesi mediante il deposito (in contanti) presso l’ufficio doganale d’entrata dell’importo dei dazi applicabili oppure mediante valida cauzione, riservato in ogni caso l’adempimento di eventuali formalità per la garanzia dei lavori di platino, d’oro e d’argento.
Scaduto il termine regolamentare, l’importo dei dazi sarà devoluto al Tesoro oppure riscosso a suo profitto secondo che sia stato consegnato oppure garantito, purchè non risulti che i campioni o i modelli siano stati riesportati nel termine prescritto.
Se i campioni o i modelli sono presentati all’ufficio doganale apposito prima della scadenza del termine regolamentare, questo ufficio deve accertare che gli articoli presentatigli sono i medesimi per i quali era stato rilasciato il permesso d’entrata. Qualora non vi sia dubbio sulla loro identità l’ufficio constaterà la riesportazione e restituirà il dazio depositato all’importazione o provvederà allo scarico della cauzione.
Non sarà richiesta dall’importatore alcuna spesa ad eccezione delle tasse di bollo per il rilascio del permesso, nemmeno per l’applicazione delle marche destinate a garantire l’identità dei campioni o dei modelli.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai campioni e ai modelli che, passibili di dazi d’entrata e non colpiti da divieto, saranno importati dai fabbricanti, commercianti o viaggiatori di commercio domiciliati nei territori di una delle alte Parti contraenti, anche se detti fabbricanti, commercianti o viaggiatori di commercio non accompagnano i campioni o i modelli.
Il presente articolo non è applicabile alle industrie ambulanti, al commercio girovago né alla ricerca di ordinazioni dalle persone che non esercitano nè industria nè commercio; le alte Parti contraenti si riservano, a questo riguardo, l’intiera libertà della loro legislazione.
Con riserva delle formalità previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, le imprese commerciali, industriali o finanziarie, comprese quelle di trasporto e le società di assicurazioni, validamente costituite in conformità delle leggi di una delle alte Parti contraenti e che abbiano la loro sede sul suo territorio, saranno giuridicamente riconosciute nell’altro paese, purché non perseguano uno scopo illecito; la loro capacità e il loro diritto di stare in giudizio saranno determinati dai loro statuti e dalle leggi del loro paese d’origine.
Le imprese e le società costituite conformemente alla legislazione dell’una delle alte Parti contraenti potranno, nelle medesime condizioni, estendere le loro operazioni nel territorio dell’altra Parte, acquistarvi diritti e svolgervi la loro attività economica.
Quantunque le disposizioni del presente articolo non si applicano alle colonie francesi, ai protettorati francesi e ai paesi sotto mandato francese, la Svizzera fruirà in queste materia e in detti territori del trattamento della nazione più favorita.
La presente Convenzione è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale7.
Le contestazioni che nascessero circa l’interpretazione della presente Convenzione, compresi gli allegati, saranno, a domanda dell’una delle alte Parti contraenti, sottoposte alla decisione di un Tribunale arbitrale. Questa stipulazione è applicabile anche alla questione pregiudiziale se la contestazione si riferisca all’interpretazione della Convenzione. La sentenza del Tribunale arbitrale avrà forza obbligatoria.
Il Tribunale arbitrale si compone di tre membri. Esso è costituito nel modo seguente: ciascuna delle alte Parti contraenti nomina liberamente un arbitro assessore nel mese successivo alla domanda d’arbitrato. Se una delle Parti trascura di procedere tempestivamente alla nomina dell’arbitro che essa è tenuta a designare, l’altra Parte può chiedere al presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale8all’Aja che designi questo arbitro. Il presidente del Tribunale arbitrale è scelto dalle due Parti di comune accordo nel corso del mese successivo alla domanda d’arbitrato; egli deve essere esperto di questioni economiche, essere cittadino d’un terzo Stato, e non può avere il domicilio sul territorio dell’una o dell’altra delle alte Parti contraenti, nè essere al servizio dell’una o dell’altra. Se la designazione del presidente del Tribunale arbitrale che deve essere scelto di comune accordo dalle due Parti non avviene entro il termine d’un mese, ciascuna delle Parti può domandare al presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale9all’Aja che faccia questa designazione.
Il presidente del Tribunale arbitrale fissa il luogo in cui siederà il tribunale.
Le sentenze del Tribunale arbitrale sono pronunziate a maggioranza di voti. La procedura può essere scritta se nessuna delle alte Parti contraenti vi si oppone. Del resto, la procedura è fissata dal Tribunale arbitrale stesso.
Ciascuna Parte sopporta gli onorari spettanti all’arbitro nominato da essa e la metà delle spese per gli onorari del presidente del Tribunale arbitrale. Ogni Parte sopporta la metà delle spese della procedura.
Per la citazione e l’audizione di testi e di periti, le autorità di ciascuna delle alte Parti contraenti presteranno, a richiesta del Tribunale arbitrale diretta al Governo del paese in cui si deve procedere alla citazione o all’audizione, la medesima assistenza che quando ne sono richieste dai tribunali civili del paese.
La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 29 marzo 1934, gli elenchi allegati, il protocollo di firma e la dichiarazione allegata.
Essa sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi. Essa entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratificazioni. Le alte Parti contraenti consentono tuttavia a metterla provvisoriamente in vigore a contare dal 15 aprile 1937.
Essa potrà essere disdetta in ogni tempo e cesserà di essere valevole alla fine del trimestre che segue la data della disdetta.
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto, in due esemplari, a Berna, il 31 marzo 1937.(Seguono le firme)
| Numero della tariffa francese | Denominazione delle merci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Capelli non lavorati. | |||||||||
| 34bis | Seme di bachi da seta | { | in cellule. altro. | |||||||
| 48 | Ostriche | fresche marinate. | { | Naissain. altre. | ||||||
| 65 | Conchiglie | Madreperla | in conchiglie gregge segata o spogliata della crosta esterna. | |||||||
| Aliotidi (orecchie di mare) e altre conchiglie industrialmente utilizzabili. | ||||||||||
| 91bis | Canne da zucchero secche. | |||||||||
| 108 | Tè. | |||||||||
| 116 | Essenza di trementina. | |||||||||
| 156bis | Zafferano. | |||||||||
| 226 | Mercurio nativo. |
| Numero della tariffa svizzera^10^ | Denominazione delle merci |
|---|---|
| 34 | Uva di Malaga secca da tavola, uva di Denia secca: col graspo (in grappoli). |
| 47a | Pepe di Spagna (paprika). |
| ex 98a | Formaggio di Gorgonzola. |
| ex 99a | Formaggio parmigiano. |
| ex 117c | Vino di Xeres. |
| ex 119a | Vino di Marsala. |
| ex 157 | Tartaruga, greggia. |
| 163a | Salnitro non purificato; salnitro del Cile. |
| 496 | Crine di cavallo e pelo di bufalo, greggi. |
Conformemente alla Convenzione di Madrid del 14 aprile 189111l’uso delle denominazioni «cognac» e «armagnac» non sarà consentito sul territorio svizzero se non per i prodotti ai quali la legge francese riconosce il diritto a queste denominazioni d’origine.
Saranno inoltre mantenute le disposizioni convenuto con lettere scambiate l’11 marzo 1928 tra il presidente della delegazione svizzera e il presidente della delegazione francese, col testo allegato del disegno d’articolo* concernente misure legislative e amministrative intese a reprimere l’uso di false indicazioni di provenienza dei prodotti vinicoli e dei latticini, in quanto siano originari dell’una o dell’altra delle alte Parti contraenti.
(Seguono le firme)
| * | il disegno d’articolo ha il tenore seguente: |
|---|---|
| Ciascuna delle alte Parti contraenti s’impegna a prendere e ad applicare delle misure legislative e amministrative allo scopo di reprimere l’uso di falso indicazioni di provenienza dei prodotti vinicoli e dei latticini in quanto siano originari dell’una o dell’altra delle alte Parti contraenti. | |
| Saranno soprattutto repressi con il sequestro ed altre misure adeguato: l’importazione, il deposito in magazzini, l’esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la vendita o l’offerta in vendita dei prodotti menzionati di sopra, nel caso in cui figurassero sui prodotti stessi, sui fusti, bottiglie, imballaggi o casse che li contengono, sulle fatture, lettere di vettura e carte di, commercio, delle marche, dei nomi, delle iscrizioni, stemmi, illustrazioni o segni qualunque che fossero stati apposti scientemente per dare indicazioni falso sull’origine di questi prodotti, o che potessero indurre in errore circa il paese di provenienza. | |
| Il sequestro dei prodotti incriminati avverrà, sia per cura dell’amministrazione, sia a richiesta del Ministero pubblico o di una parte interessata – individuo, associazione o sindacato – conformemente alla legislazione rispettiva di ciascuna dello alto Parti contraenti. | |
| Il divieto di servirsi di una denominazione regionale, locale o indicante un podere («cru») per designare dei prodotti diversi da quelli che vi hanno veramente diritto, sussiste anche quando fosse menzionata la vera origine dei prodotti o le denominazioni false fossero accompagnate da certe rettificazioni come «genere», «tipo», «uso», «façon» o altre. | |
| Il presente articolo non impedisce in ogni caso olio il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo sul recipiente o involuero del prodotto. In mancanza di una denominazione regionale o locale, il venditore sarà tenuto a completare il suo indirizzo con l’indicazione del paese d’origine in caratteri ben visibili, ogni qual volta, per un nome di località o per qualsiasi altra indicazione dell’indirizzo, potesse esservi confusione con una regione o una località situata in un altro paese. | |
| Per i prodotti vinicoli e i latticini, nessuna denominazione d’origine di una delle alte Parti contraenti debitamente protetta nel paese di produzione, che sia stata regolarmente notificata all’altra Parte, potrà essere considerata come avente carattere generico, né dichiarata «di dominio pubblico». Saranno riconosciute nella stessa guisa le delimitazioni e le specificazioni che si riferiscono a queste denominazioni. | |
| Le denominazioni geografiche dei latticini che non saranno state notificate nelle condizioni indicate qui sopra non potranno tuttavia essere usate per designare i prodotti d’altra origine se non sono seguite immediatamente e sotto una forma ben visibile dalla menzione del paese d’origine. |
Dal testo originale francese. ↩
RS 0.631.121.1 ↩
RS 0.631.121.1 ↩
RS 0.742.101 ↩
RS 0.740.4 ↩
RS 0.631.121.1 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946, II, pag. 1227 ediz. ted. e pag. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946, II, pag. 1227 ediz. ted. e pag. 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
Per i numeri attuali vedi la tariffa delle dogane (RS 632.10 all.). ↩
CS II 971 ↩
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