0.946.293.212Bilateral International Treaty1 apr 1950
0.946.293.212
RU 1950 322
Traduzione*1*
Firmato al Cairo il 6 aprile 1950
Entrato in vigore il 1oaprile 1950
(Stato 2 giugno 1954)
1. Per assicurare il regolamento dei pagamenti fra l’Egitto e la Svizzera sono aperti due conti, di cui il primo, o conto «A», sarà tenuto dalla Banca Nazionale Svizzera in franchi svizzeri a favore della Banca Nazionale d’Egitto, e il secondo, o conto «B», sarà tenuto dalla Banca Nazionale d’Egitto in lire egiziane a favore della Banca Nazionale Svizzera.
2. I pagamenti ammessi al trasferimento nell’ambito del presente accordo sono elencati negli allegati I e II.
D’intesa tra le parti contraenti, l’una o l’altra categoria di pagamenti contemplata in uno dei due allegati potrà esserne stralciata e iscritta sull’altro allegato.
3. Il regolamento, per mezzo del conto «A», delle somme dovute ai creditori domiciliati in Egitto dai debitori domiciliati in Svizzera sarà eseguito in franchi svizzeri alla Banca Nazionale Svizzera. Quest’ultima avvertirà quotidianamente la Banca Nazionale d’Egitto dei versamenti eseguiti a questo conto. La Banca Nazionale d’Egitto pagherà immediatamente ai creditori domiciliati in Egitto il controvalore delle somme accreditate dalla Banca Nazionale Svizzera.
Il regolamento, per mezzo del conto «A», delle somme dovute ai creditori domiciliati in Svizzera dai debitori domiciliati in Egitto sarà eseguito mediante acquisto a carico di questo conto di franchi svizzeri. La Banca Nazionale d’Egitto cederà ai debitori domiciliati in Egitto, ogni volta che ne faranno domanda, i franchi svizzeri necessari al regolamento dei loro debiti.
4. Nel caso in cui il saldo disponibile del conto «A» non bastasse ad eseguire gli ordini di pagamento della Banca Nazionale d’Egitto, il Governo svizzero metterà a disposizione del Governo egiziano, per il tramite della Banca Nazionale Svizzera, un credito fino a concorrenza di cinque milioni di franchi svizzeri al massimo.
Se, dopo aver esaurito questo credito, la Banca Nazionale d’Egitto avesse ancora bisogno di franchi svizzeri per l’esecuzione dei trasferimenti previsti alla lettera a dell’articolo 2, essa se li procurerà mediante cessione di dollari degli Stati Uniti d’America o di oro.
Se, dopo l’esecuzione dei trasferimenti previsti alla lettera a dell’articolo 2, esiste un saldo in favore della Banca Nazionale d’Egitto superiore a cinque milioni di franchi svizzeri, questa banca avrà il diritto di acquistare dollari degli Stati Uniti d’America od oro per la somma eccedente l’ammontare di cinque milioni di franchi svizzeri.
Dopo la scadenza del presente accordo, qualsiasi saldo del conto «A» a favore della Banca Nazionale d’Egitto sarà messo a libera disposizione di quest’ultima, con riserva dell’articolo 8. Lo stesso dicasi dei versamenti eseguiti nei tre mesi che seguiranno in esecuzione delle garanzie bancarie previste all’articolo 6. Se, invece, il conto «A» si chiude con un saldo a favore della Banca Nazionale Svizzera, la Banca Nazionale d’Egitto ne regolerà l’ammontare mediante cessione di dollari degli Stati Uniti d’America entro il termine di tre mesi.
5. Il regolamento, per mezzo del conto «B», delle somme dovute ai creditori domiciliati in Svizzera da debitori domiciliati in Egitto sarà eseguito in lire egiziane alla Banca Nazionale d’Egitto a favore dei creditori in Svizzera. La Banca Nazionale d’Egitto avviserà la Banca Nazionale Svizzera quotidianamente dei versamenti eseguiti in Egitto.
Il regolamento, per mezzo del conto «B», delle somme dovute ai creditori domiciliati in Egitto da debitori domiciliati in Svizzera sarà eseguito mediante acquisto di lire egiziane che sono accreditate al conto «B» a favore dei creditori svizzeri. La Banca Nazionale d’Egitto eseguirà quotidianamente gli ordini di pagamento per il tramite della Banca Nazionale Svizzera.
6. Se il saldo del conto «B» scende al disotto di 200 000 lire egiziane, la Banca Nazionale d’Egitto anticiperà, verso presentazione della garanzia di una banca svizzera accetta, delle lire egiziane per l’esecuzione degli ordini di pagamento. Tuttavia, la validità della garanzia bancaria non oltrepasserà sei mesi. In mancanza di un regolamento in lire egiziane eseguito prima della scadenza della garanzia bancaria, la somma garantita, convertita in franchi svizzeri al corso ufficiale, dovrà essere versata al conto «A».
7. Il presente accordo entrerà in vigore il 1oaprile 1950. Il saldo del conto della Banca Nazionale d’Egitto presso la Banca Nazionale Svizzera, come pure i saldi dei conti delle banche accette egiziane presso le banche accette svizzere esistenti a tale data, saranno trasferiti al conto «A» della Banca Nazionale d’Egitto presso la Banca Nazionale Svizzera.
8. Il presente accordo può essere disdetto in ogni tempo con un preavviso di tre mesi, al più presto per il 31 marzo 1951.
I conti A e B continueranno a essere utilizzati dopo lo spirare del presente accordo, conformemente alle disposizioni di quest’ultimo, fino al regolamento di tutti i pagamenti risultanti da contratti conchiusi durante la validità dell’accordo2.
Se, allo spirare del presente accordo, anticipazioni della Banca Nazionale d’Egitto, garantite da banche svizzere, non sono state rimborsate, il Governo egiziano autorizzerà, nei tre mesi che seguiranno, l’importazione di merci svizzere il cui regolamento sarà destinato al rimborso di siffatte anticipazioni.
Dopo la scadenza del presente accordo, le somme accreditate al conto «B» continueranno a rimanere disponibili per il pagamento di merci egiziane acquistate da importatori svizzeri.
9. Il Governo svizzero manterrà i provvedimenti attualmente in vigore, secondo i quali il prodotto delle esportazioni di merci d’origine egiziana verso la Svizzera è regolato dalle disposizioni del presente accordo.
10. Una commissione mista sarà costituita per sorvegliare gli sviluppi del presente accordo e per prendere, se è il caso, i provvedimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento di queste disposizioni.
| Per il Governo svizzero: B. de Fischer | Per il Governo reale d’Egitto: M. Salah El-Dine |
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