0.946.291.364.1Bilateral International Treaty23 feb 1953
0.946.291.364.1
RU 1954 1311
Conchiuso il 23 febbraio 1953
Le trattative previste nella dichiarazione comune delle delegazioni germanica e svizzera per quanto concerne il regolamento dei debiti fondiari in franchi svizzeri, del 25 luglio 1952 (allegato suppletivo all’allegato IV della Convenzione)1, si sono svolte sotto la presidenza dell’Ufficio fiduciario a Zurigo, tra i rappresentanti degli interessi dei creditori dei debiti fondiari in franchi svizzeri (capo della delegazione, il signor Hans König, dottore in legge) e i rappresentanti degl’interessi die proprietari d’immobili gravati (capo della delegazione, il signor Johannes Handschuhmacher, dottore in legge),
esse hanno condotto al seguente
Le disposizioni che seguono concernono i debiti fondiari in franchi svizzeri nel senso della Convenzione tra l’Impero Germanico e la Confederazione Svizzera concernente le ipoteche svizzere con clausola oro in Germania e certe categorie di crediti in franchi verso debitori germanici, del 6 dicembre 19202, e della Convenzione addizionale ad essa relativa, del 25 marzo 19233(chiamata qui di seguito «Convenzione addizionale»).
dell’importo nominale del debito fondiario esistente a profitto del creditore al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. 2. Le annualità dovranno essere pagate ogni volta al più tardi entro la fine dell’anno nel quale sono divenute esigibili.
Se, tenuto conto delle circostanze, segnatamente dello stato e del reddito dell’immobile gravato, non può essere chiesto al proprietario di pagare puntualmente o interamente le annualità previste nell’articolo 3, il creditore concorderà, alla scadenza di una annualità, un equo termine per il rimborso totale o parziale di quest’annualità.
Fatta eccezione dei casi enunciati negli articoli 4 e 10, qualsiasi riduzione del debito fondiario a profitto del creditore, senza il suo consenso, è esclusa.
Zurigo, 23 febbraio 1953.
| Per l’Ufficio fiduciario Il Membro svizzero: Fröhlicher Per i rappresentanti degli interessi dei creditori: Koenig | Il Membro germanico: Stein Per i rappresentanti degli interessi dei proprietari: Handschumacher |
|---|
I creditori di debiti fondiari svizzeri stilati in franchi svizzeri invocano le riserve di massima che il signor Ministro Stucki ha fatto durante la prima seduta plenaria della Conferenza di Londra il 28 febbraio 1952. Inoltre, essi richiamano che già con nota del 18 maggio 1936 il Governo Svizzero si era riservato di fronte al Governo Germanico tutti i diritti di trasferimento derivanti dai trattati internazionali del 6 dicembre 1920 (Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l’Impero Germanico concernente le ipoteche svizzere con clausola oro in Germania e certe categorie di crediti in franchi verso debitori germanici) e del 25 marzo 1923 (Convenzione addizionale). Per conseguenza, gl’interessi dei debiti fondiari stilati in franchi svizzeri sono stati infatti trasferiti integralmente nella Svizzera fino al 1944. I creditori di debiti fondiari svizzeri stilati in franchi svizzeri prendono atto che i loro diritti derivanti dai due trattati internazionali restano riservati, se l’accordo tra i Governi rappresentati alla Conferenza di Londra divenisse caduco o se il trasferimento ivi previsto dovesse cessare integralmente o parzialmente. Koenig
Come la Delegazione germanica ha già fatto osservare nella dichiarazione del 25 luglio 1952 (allegato complementare all’Allegato IV dell’Accordo sui debiti esterni germanici), essa è del parare che i debiti fondiari svizzeri stilati in franchi svizzeri entrano nell’ambito della Conferenza di Londra sul regolamento dei debiti esterni germanici. In tal modo, le disposizioni dell’Accordo sul regolamento dei debiti esterni germanici del 27 febbraio 1953 sono applicabili a tali debiti, e per la durata di questo Accordo, disciplinano gli effetti di qualsiasi azione che la Repubblica Federale di Germania avesse fatto o tralasciato di fare. Hermann J. Abs
| Delegazione germanica per i debiti esterni 243‑18 Del 20‑423/53 | Londra, 26 febbraio 1953 Al Presidente della Delegazione svizzera per la firma dell’Accordo sui debiti esterni germanici signor Ministro Walter Stucki Londra |
|---|---|
| Signor Presidente,Ho l’onore di accusarvi ricevimento e di ringraziarvi vivamente della vostra lettera del 26 febbraio 1953 del seguente tenore: | |
| «Considerata l’adesione della Svizzera all’Accordo sui debiti esterni germanici, resta inteso che le questioni concernenti i trasferimenti provenienti dalla Repubblica Federale di Germania e destinati alla Svizzera faranno oggetto di una discussione più particolareggiata che conduca alla conclusione di adeguati accordi sulle modalità di trasferimento. Queste discussioni avranno luogo nell’ambito delle trattative economiche germano-svizzere. | |
| Le discussioni previste si baseranno sulle considerazioni che, nel corso della Conferenza di Londra e segnatamente in occasione delle consultazioni governative proseguite dal 28 gennaio al 6 febbraio 1953, furono scambiate tra la Delegazione svizzera e quella germanica nel corso di conversazioni dirette e di conversazioni plurilaterali, come quelle che furono particolarmente registrate nel processo verbale N. 7 del 6 febbraio 1953. | |
| Vi prego di volermi cortesemente confermare se siete d’accordo su quanto precede».Conformemente al vostro desiderio, vi confermo che la Delegazione germanica per i debiti esterni è d’accordo con il contenuto della lettera sopra menzionata.Vogliate gradire, signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.Hermann J. AbsQuesta lettera fu portata a conoscenza della Commissione Tripartita mediante comunicazione comune da parte dei due capi delegazione, del seguente tenore: | |
| «Il presidente della Delegazione svizzera per la firma dell’Accordo sui debiti esterni germanici e il presidente della Delegazione germanica per i debiti esterni hanno l’onore di darvi comunicazione delle lettere scambiate il 26 febbraio 1953 tra le due delegazioni». |
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