Scambio di lettere del 15 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania circa le relazioni economiche tra i due Paesi

0.946.291.361Bilateral International Treaty15 dic 1977

Entrato in vigore il 15 dicembre 1977

(Stato 15  dicembre 1977)

L’Ambasciatore di SvizzeraBonn, 15 dicembre 1977
Signor Peter Hermes
Segretario di Stato agli Affari esteri
della Repubblica federale di Germania
Bonn

Signor segretario di Stato,

Mi onoro di confermarle ricevuta la Sua lettera del 15 dicembre 1977, del seguente tenore: «Mi onoro di sottoporre la proposta seguente in nome del Governo della Repubblica federale di Germania: 1. L’evoluzione della politica commerciale in questi ultimi anni, segnatamente l’Accordo del 22 luglio 19722tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, hanno privato d’oggetto l’Accordo commerciale del 2 dicembre 19543concluso tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera. Di comune intesa, l’Accordo è disdetto per il 31 dicembre 1977 e verrà sostituito, dal 1° gennaio 1978, con le disposizioni seguenti: 2. Considerate l’intensità e l’importanza dei rapporti economici e la marcata incidenza delle politiche economiche dei nostri due Paesi su detti rapporti, lo scambio regolare di pareri sulle questioni economiche, che ha già fatto buona prova, dev’essere mantenuto. Verrà pertanto istituita una nuova Commissione governativa per le questioni economiche, composta di rappresentanti dei due Governi, che si adunerà di principio una volta l’anno, alternativamente nella Repubblica federale di Germania e in Svizzera. La Commissione governativa tratterà problemi economici d’importanza generale, bilaterale o multilaterale interessanti le due Parti; essa si adopererà per trovare una base d’intesa per le difficoltà che potessero insorgere nei rapporti fra i due Paesi. Alle riunioni possono essere convocati dei periti; se necessario, la Commissione potrà istituire sottocommissioni. 3. Le presenti disposizioni sono parimenti applicabili al Land Berlino sempreché il Governo della Repubblica federale di Germania non trasmetta al Governo della Confederazione Svizzera, entro il termine di tre mesi dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, una dichiarazione contraria. 4. La durata di validità delle presenti disposizioni è illimitata, purché esse non vengano disdette con un preavviso di tre mesi. Nel caso in cui il Governo della Confederazione Svizzera accettasse le proposte di cui ai numeri 1 a 4, la presente nota e la nota di Sua Eccellenza manifestante l’accordo del Suo Governo verrebbero a costituire una convenzione tra i due Governi, la quale entrerebbe in vigore con la data della Sua risposta. Gradisca, signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.»

Sono in grado di comunicarle l’accettazione, da parte del Governo della Confederazione Svizzera, delle proposte espresse nella lettera testé riprodotta. In virtù della presente, la convenzione conclusa tra i nostri due Governi entra pertanto oggi in vigore.

Gradisca, signor Segretario di Stato, l’espressione della mia alta considerazione.

Michael Gelzer

Footnotes

  1. Dal testo originale tedesco.

  2. RS 0.632.401

  3. RU 1954 1319, 1955 1075, 1956 1571, 1958 126, 1959 1001, 1961 101, 1962 82, 1963 265, 1964 41, 1965 147, 1966 381, 1967 915, 1968 605, 1969 432, 1970 461, 1971 729, 1972 1720, 1973 1256, 1974 1171, 1975 1481, 1976 1802, 1978 755.

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