Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare

0.946.291.271Bilateral International Treaty1 lug 1963

Conchiuso ad Algeri il 5 luglio 1963

(Stato 1° luglio 1963)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare,

desiderosi di rafforzare i legami d’amicizia esistenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare e preoccupati dello sviluppo degli scambi commerciali tra i loro Paesi,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La Confederazione svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare si concederanno, nell’ambito della regolamentazione in vigore nell’uno e nell’altro Paese, un trattamento quanto più favorevole possibile nel rilascio delle autorizzazioni d’importazione e d’esportazione.

Art. 2

Il regime della liberazione degli scambi all’importazione in Svizzera è esteso ai prodotti originari dell’Algeria e provenienti dalla stessa, segnatamente a quelli compresi nell’elenco A allegato.

Per le merci che costituiscono ancora l’oggetto di un controllo o di restrizioni quantitative all’importazione, il Governo svizzero autorizza l’importazione in Svizzera di prodotti d’origine e di provenienza algerina fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori annui indicati nell’allegato elenco A.

Art. 3

Il regime della liberazione degli scambi nell’importazione in Algeria è esteso ai prodotti originari della Svizzera e provenienti dalla stessa, segnatamente a quelli menzionati nell’elenco B allegato.

Per le merci che costituiscono ancora l’oggetto di restrizioni quantitative all’importazione, il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare autorizza l’importazione in Algeria di merci di origine e di provenienza svizzera fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori annui indicati nell’allegato elenco B o nell’ambito di contingenti globali.

Art. 4

I servizi competenti dei due Governi si comunicano reciprocamente entro i migliori termini tutte le informazioni utili concernenti gli scambi commerciali segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e gli stati d’utilizzazione dei contingenti iscritti nell’accordo. Qualsiasi esame del traffico merci e della bilancia commerciale tra i due Paesi si fonda, da una parte e dall’altra, sulle statistiche d’importazione.

Art. 5

I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare, compresi quelli delle merci scambiate nell’ambito del presente accordo, si effettuano in divise convertibili.

Art. 6

Una commissione mista si riunisce su richiesta dell’una o dell’altra delle due Parti Contraenti. Essa sorveglia l’applicazione del presente accordo e concerta tutte le disposizioni atte a migliorare le relazioni economiche tra i due Paesi.

Art. 7

Il presente accordo estende i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Confederazione da un trattato di Unione doganale.2

Art. 8

Il presente accordo estende i suoi effetti dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1964. Esso è rinnovabile di anno in anno, per tacita riconduzione, per un periodo di un anno, fintantoché l’una o l’altra parte Contraente non l’avrà denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto ad Algeri, in due esemplari originali, il 5 luglio 1963.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
Marcuard
Per il Governo
della Repubblica algerina
democratica e popolare:
Bouattoura

Importazione in Svizzera di prodotti originari dell’Algeria e provenienti dalla stessa

Contingenti annui in 1000 fr. svizzeri
Prodotti contingentati
Vinip. m.
Valori indicativi in 100 fr. svizzeri
Prodotti la cui importazione è controllata
Verdura e frutta fresca o refrigerata30003
Prodotti liberati
Pesci di mare freschi, crostacei200
Conserve di pesce300
Crini e cascami di crine300
Alfa e crini d’alfa300
Legumi secchi300
Frutta e noci dei Paesi tropicali300
Frutta secca500
Agrumi1000
Conserve di frutta e verdura500
Piante e frutti utilizzati in profumeria200
Olio d’oliva500
Oli essenziali100
Verdure, ecc. preparate senza aceto300
Tabacchi, cascami di tabacco, tabacchi preparati500
Sigarette, ecc.500
Pelli gregge (ovini)500
Sughero greggio, trasformato e cascami1000
Calzature1000 paia
Filati di lana200
Articoli in cuoio300
Tappeti3000
Prodotti d’artigianato (coperte, ceramiche, ecc.)2000
Paste alimentari300
Alcol etilico200
Bariti400
Paste da carta500
Oli di sanse200
Minerali300
Tubi e tubature500
Prodotti petroliferi2000

Importazione in Algeria di prodotti originari della Svizzera e provenienti dalla stessa

Contingenti annui in 1000 fr. svizzeri
Prodotti contingentati
Latti medicali, latti concentrati, sterilizzati, pastorizzati, ecc.500
Bestiame d’allevamento (tori e vacche)400 capi
Tabacchi manifatturati, sigari, sigarette300
Prodotti chimici300
Calzature (con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica)1500 paia
Tessuti100
Rigatterie, ciarpame100
Prodotti dell’industria meccanica ed elettrica300
Diversi in generale500
Fierep. m.
Valori indicativi in 1000 fr. svizzeri
Prodotti liberati
Formaggi a pasta dura, compresa crema di Groviera in scatole400
Mele e pere da tavola250
Concentrati di succhi di frutta, pectine ecc.100
Concentrati chimici, farmaceutici, coloranti500 + s. f.4
Carta e cartoni700
Calzature300
Prodotti tessili300
Prodotti dell’industria meccanica ed elettrica800
Beni d’investimento e loro pezzi di ricambios. f.5
Macchine per scrivere, calcolatrici, da ufficio500
macchine per cucire300
Strumenti ed apparecchi di ottica, di fotografia, di fotogrammetria, di cinematografia, di misura, di geodesia, ecc., contatori500
Orologi e forniture per il racconciamento800

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RS 0.631.112.514

  3. Importazione soggetta al regime delle tre fasi.

  4. s. f. = secondo fabbisogno.

  5. s. f. = secondo fabbisogno.

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