Convenzione concernente le esposizioni internazionali

0.945.11Multilateral International Treaty17 gen 1931

Conchiusa a Parigi il 22 novembre 1928

Approvata dall’Assemblea federale il 12 marzo 1930

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 17 dicembre 19302

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 1931

(Stato 5  luglio 2017)

I sottoscritti plenipotenziari

dei Governi qui appresso enumerati, riuniti in conferenza a Parigi dal 12 al 22 novembre 1928,

hanno, di comune accordo e con riserva della ratificazione, convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Definizioni

Art. 1

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano soltanto alle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute.

È considerata come esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta qualsiasi manifestazione, sotto qualunque denominazione, alla quale vengano invitati in via diplomatica paesi esteri, che abbia, in generale, carattere periodico, il cui scopo principale sia quello di dimostrare i progressi fatti dai differenti paesi in uno o più rami della produzione, e in cui, di massima, non venga fatta distinzione tra compratori e visitatori per l’entrata nei locali dell’esposizione.

Non sono soggette alle disposizioni della presente Convenzione:

  1. le esposizioni che durino meno di tre settimane;
  2. le esposizioni scientifiche organizzate in occasione di congressi internazionali, a condizione che la loro durata non oltrepassi quella prevista al N. l;
  3. le esposizioni di belle arti;
  4. le esposizioni organizzate da un solo paese in un altro paese, su invito di quest’ultimo.

I paesi contraenti sono d’accordo di rifiutare alle esposizioni internazionali, cui si applica la presente Convenzione, che non soddisfino agli obblighi che si sono previsti, il patronato e le sovvenzioni di Stato, nonchè tutti gli altri vantaggi previsti ai titoli III, IV e V qui appresso.

Art. 2

Un’esposizione è generale allorchè comprende i prodotti dell’attività umana appartenenti a più rami della produzione, o è organizzata in modo da far rilevare l’insieme dei progressi conseguiti in un determinato dominio, come l’igiene, le arti applicate, l’agio moderno, lo sviluppo coloniale, ecc.

Essa è speciale allorchè non interessa che una sola scienza applicata (elettricità, ottica, chimica, ecc.); una sola tecnica (tessitura, fonderia, arti grafiche, ecc.); una sola materia prima (cuoio e pelli, seta, nichelio, ecc.); un solo bisogno elementare (riscaldamento, alimentazione, trasporti, ecc.). Essa non deve comprendere padiglioni nazionali.

Per cura dell’ufficio internazionale previsto all’articolo 10 sarà stabilita una classificazione delle esposizioni la quale servirà di base per determinare le professioni e gli oggetti che possono essere accolti da una esposizione speciale in virtù del capoverso precedente. Questa classificazione potrà essere riveduta ogni anno.

Art. 3

Durata delle esposizioni. La durata delle esposizioni internazionali non deve essere superiore a sei mesi. Questa durata è fissata al momento dell’iscrizione dell’esposizione e, in seguito, potrà essere prolungata dall’ufficio, solamente in casi di forza maggiore derivanti da avvenimenti accaduti nel corso dell’esercizio, come incendi, inondazioni, disordini sociali, che hanno per effetto di rendere impossibile l’apertura dell’esposizione alla data ufficiale prevista, o di intralciare il suo normale svolgimento durante il tempo ad essa assegnato. L’ufficio esamina la domanda di prolungamento presentata dallo Stato che organizza l’esposizione.

Titolo II Frequenza delle esposizioni

Art. 4

Frequenza delle esposizioni. La frequenza delle esposizioni internazionali contemplate dalla presente convenzione è regolata secondo le norme seguenti:

Le esposizioni generali sono distinte in due categorie:

Prima categoria: le esposizioni, generali che importano, per i paesi invitati, l’obbligo di costruire dei padiglioni nazionali;

Seconda categoria: le esposizioni generali che non permettono a nessun paese invitato di costruire un padiglione.

Per l’organizzazione delle esposizioni internazionali il mondo è suddiviso nelle tre zone seguenti: la zona dell’Europa, la zona delle due Americhe e una terza zona per il resto del mondo. I paesi il territorio dei quali si estende in due zone devono scegliere quella in cui desiderano essere classificati.

In uno stesso paese, non può essere organizzato, durante un periodo di quindici anni, più di una esposizione generale di prima categoria; un intervallo di dieci anni deve separare due esposizioni generali di qualsiasi categoria.

Un paese contraente può organizzare la partecipazione ad una esposizione generale di prima categoria solo allorchè questa esposizione segua almeno sei anni dopo l’esposizione generale di prima categoria precedente nella stessa zona o almeno due anni dopo in qualsiasi zona. Esso non può organizzare la partecipazione a una esposizione generale di seconda categoria che allorchè essa è separata dall’esposizione generale che l’ha preceduta da un intervallo di due anni nella stessa zona e di un anno in qualsiasi altra zona. Questi due intervalli sono portati rispettivamente a quattro e a due anni allorchè si tratta di esposizioni della stessa natura.

I termini provvisti al paragrafo precedente sono applicati senza far distinzione tra esposizioni organizzate da un paese aderente o no alla convenzione.

Sul territorio dei paesi contraenti non possono essere tenute contemporaneamente esposizioni speciali della stessa natura. È obbligatorio, un termine di cinque anni affinché esse possano essere ripetute nello stesso paese. Tuttavia l’ufficio internazionale delle esposizioni può ridurre eccezionalmente quest’ultimo termine sino a un minimo di tre anni, allorchè ritiene che questo termine è giustificato dalla rapida evoluzione di questo o quell’altro ramo della produzione. La stessa riduzione del termine può essere concessa alle esposizioni che tradizionalmente in certi paesi si tengono già a intervalli inferiori a cinque anni.

Esposizioni speciali di natura differente non possono aver luogo in uno stesso paese a meno di tre mesi d’intervallo.

I termini menzionati nel presente articolo decorrono dalla data di apertura effettiva dell’esposizione.

Art. 5

Il paese contraente sul territorio del quale è organizzata un’esposizione in conformità delle disposizioni della presente Convenzione deve, riservato l’art. 8 qui appresso, presentare per via diplomatica un invito ai paesi esteri:

tre anni prima, quando trattasi di esposizioni generali della prima categoria;

due anni prima, per le esposizioni generali della seconda categoria;

un anno prima, per le esposizioni speciali.

Nessun Governo può organizzare un’esposizione internazionale o concederle il suo patronato se non è stato fatto l’invito diplomatico menzionato.

Art. 6

Allorchè diversi paesi sono in gara tra loro per l’organizzazione di un’esposizione internazionale, essi si scambieranno reciprocamente le loro vedute allo scopo di stabilire quale è il paese cui sarà concesso il privilegio dell’organizzazione.

Qualora non potessero giungere ad un accordo, essi chiederanno l’arbitrato dell’ufficio internazionale, che terrà conto delle considerazioni invocate e specialmente delle ragioni speciali di carattere storico o morale, del periodo scorso a contare dall’ultima esposizione e del numero delle manifestazioni già organizzate dai paesi concorrenti.

Art. 7

Allorchè un’esposizione che abbia le caratteristiche delle manifestazioni definite nell’art. 1 viene organizzata da un paese che non aderisce alla presente Convenzione, i paesi contraenti, prima di accettare l’invito a questa esposizione, chiederanno il parere dell’Ufficio internazionale.

Essi non daranno la loro adesione all’esposizione ideata se essa non dà le garanzie che si esigono dalla presente Convenzione o almeno garanzie sufficienti. Qualora un’esposizione organizzata da un paese contraente cada nel periodo di tempo di un’esposizione organizzata da un paese non contraente, gli altri paesi contraenti daranno la preferenza, salvo circostanze eccezionali, alla prima.

Art. 8

I paesi che intendono organizzare un’esposizione prevista dalla presente Convenzione, sei mesi almeno prima dei termini per l’invito fissati nell’art. 5 devono presentare all’Ufficio internazionale una domanda, per ottenere la registrazione di questa esposizione. La domanda deve indicare il titolo dell’esposizione e la sua durata; essa sarà accompagnata dalla classificazione, dal regolamento generale, dal regolamento della giuria e da tutti i documenti circa i provvedimenti presi a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle costruzioni, della proprietà industriale ed artistica e per soddisfare agli obblighi previsti nei titoli IV e V. L’Ufficio concede la registrazione solo se l’esposizione soddisfa alle condizioni della presente Convenzione.

Nessun paese contraente accetterà l’invito a partecipare a un’esposizione contemplata dalla presente Convenzione se l’invito non fa menzione che è stata concessa la registrazione.

Tuttavia i paesi contraenti che hanno ricevuto questo invito restano completamente liberi di non partecipare a un’esposizione organizzata in conformità delle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 9

Allorchè un paese rinunci a organizzare un’esposizione ch’esso aveva ideato e di cui aveva ottenuto la registrazione, l’Ufficio internazionale deciderà circa la data alla quale esso potrà essere ammesso a concorrere di nuovo con altri paesi per l’organizzazione di un’altra esposizione.

Titolo III Ufficio internazionale delle esposizioni

Art. 10

È istituito un Ufficio internazionale delle esposizioni il quale è incaricato di vigilare sull’applicazione della Convenzione. L’Ufficio comprende un consiglio di amministrazione, assistito da una commissione classificatrice, e un direttore di cui la nomina e le attribuzioni sono fissate dal regolamento previsto all’articolo seguente.

La prima riunione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale sarà convocata a Parigi dal Governo della Repubblica Francese nell’anno che seguirà l’entrata in vigore della Convenzione. Durante questa riunione il consiglio stabilirà la sede dell’Ufficio internazionale ed eleggerà il suo direttore.

Allorchè il posto di direttore è vacante, il consiglio dell’ufficio internazionale delle esposizioni elegge, a maggioranza assoluta, un direttore che abbia la cittadinanza di un paese aderente alla convenzione. Il direttore è nominato per un numero d’anni stabilito dal regolamento interno. La sua retribuzione è fissata dal Consiglio su proposta della commissione del bilancio.3

Art. 11

Il consiglio d’amministrazione è composto di membri designati dai paesi contraenti in ragione di uno a tre per paese. Esso è autorizzato ad aggregarsi, a titolo consultivo, due o tre membri della Camera di commercio internazionale, designati da questa Camera stessa.

Il consiglio statuisce su tutte le questioni per le quali la presente Convenzione gli attribuisce competenza; esso discute e adotta i regolamenti relativi all’organizzazione ed al funzionamento interno dell’Ufficio internazionale. Esso stabilisce il preventivo delle entrate e delle uscite, controlla e approva i conti.

Art. 12

Ciascun paese, qualunque sia il numero dei suoi delegati, dispone di un voto in seno al consiglio. Ogni paese può affidare la sua rappresentanza alla delegazione di un altro paese, il quale, in questo caso dispone di un numero di voti uguale al numero dei paesi che rappresenta. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di due terzi dei paesi rappresentati nel consiglio.

Il voto ha luogo a maggioranza assoluta, salvo i casi seguenti:

  1. adozione del regolamento;
  2. aumento del preventivo;
  3. rifiuto di una domanda presentata da un paese contraente, o ammissione di una domanda allorchè più paesi si trovano in gara fra loro;
  4. permesso di tenere un’esposizione generale per una durata superiore a sei mesi.

Per questi quattro casi è necessaria la maggioranza di due terzi dei paesi rappresentati all’Ufficio internazionale.

Art. 13

La commissione classificatrice è composta dei rappresentanti di dodici paesi contraenti, nominati dal loro Governo.

Metà di questi paesi è designata dall’Ufficio internazionale; l’altra metà è distribuita per turno in condizioni determinate dal regolamento dell’Ufficio.

La commissione può aggregarsi, a titolo consultivo, uno o due membri della Camera di commercio internazionale, designati dalla stessa Camera.

Questa commissione sottopone all’approvazione del consiglio d’amministrazione la classificazione prevista all’art. 2 e le modificazioni che vi potranno essere fatte. Per l’applicazione dei termini previsti all’art. 4, essa dà il suo parere allorchè trattasi di decidere se una esposizione soggetta a registrazione è speciale o generale e se, nonostante la sua denominazione e la sua classificazione, essa non è della stessa natura di un’esposizione precedente o di un’esposizione speciale che si organizza alla stessa data.

Art. 14

Il bilancio preventivo dell’Ufficio è provvisoriamente fissato a 4000 lire sterline. Le spose dell’Ufficio sono a carico dei paesi contraenti di cui le quote di contributo sono determinate nella maniera seguente: la quota dei paesi membri della Società delle Nazioni è determinata in proporzione del contributo che questi paesi versano alla Società delle Nazioni. Salvo il caso di aumento del bilancio fissato sopra, la quota del paese maggiormente gravato non può sorpassare 500 lire sterline. I paesi che non sono membri della Società delle Nazioni designano, tenendo conto del loro incremento economico, un paese membro della Società delle Nazioni e la loro quota è uguale a quella del paese così designato.

Il consiglio di amministrazione può inoltre autorizzare la riscossione di altre entrate a compenso dei servizi resi ad associazioni o a privati.

Titolo IV Obblighi del paese che invita e dei paesi partecipanti

Art. 15

Il Governo che invita a un’esposizione internazionale deve nominare un commissario governativo o un delegato incaricato di rappresentarlo e di garantire l’esecuzione degli impegni presi di fronte ai partecipanti esteri. Il commissario o il delegato deve inoltre prendere tutti i provvedimenti utili per la salvaguardia materiale degli oggetti esposti.

Art. 16

I Governi dei paesi partecipanti devono nominare dei commissari o delegati per rappresentarli e vigilare affinchè siano rispettati i regolamenti emanati in occasione della manifestazione.

Soltanto i commissari o delegati sono incaricati di regolare l’attribuzione o la distribuzione dei posti tra gli espositori nei padiglioni del loro paese e nelle sezioni nazionali.

Art. 17

In un’esposizione generale, l’amministrazione non può riscuotere tassa alcuna pei riparti coperti o non coperti previsti nel programma dell’esposizione e attribuiti a ciascuno dei paesi partecipanti.

Art. 18

In tutte le esposizioni contemplate dalla presente Convenzione, gli oggetti provenienti dall’estero e soggetti a tasse doganali ed altre saranno ammessi in franchigia temporanea a condizione che siano riesportati. Un certificato dello speditore accompagnante le merci attesta il numero e la natura, le marche e il numero dei colli, nonchè la denominazione commerciale dei prodotti, il peso, l’origine e il valore loro. Gli oggetti vengono sdoganati nei locali dell’esposizione, senza essere sottoposti a visita doganale al confine. Le disposizioni precedenti sono applicabili con riserva dei regolamenti doganali del paese che organizza l’esposizione.

Allorchè secondo la legislazione nazionale del paese che invita, è necessaria una cauzione per ottenere la franchigia temporanea prevista nel paragrafo precedente, la cauzione data dal commissario di ciascun paese partecipante in nome dei suoi espositori sarà considerata come una garanzia sufficiente pel pagamento delle tasse doganali, degli altri diritti e tasse che graverebbero gli oggetti esposti che non fossero riesportati, nei termini fissati, dopo la chiusura dell’esposizione.

Sono escluse dal beneficio della franchigia temporanea delle tasse, le scorte di merci che non costituiscono campioni propriamente detti e che sono importate al solo scopo di essere messe in vendita durante l’esposizione.

In caso di distruzione totale o parziale degli oggetti esposti, l’espositore gode della franchigia:

  1. se esso giustifica che la quantità mancante o gli oggetti deteriorati sono stati utilizzati per i servizi dell’esposizione o non possono più essere venduti perché soggetti a guastarsi rapidamente, e
  2. se la tariffa doganale non prevede alcuna tassa d’entrata per gli oggetti deteriorati o inutilizzabili.

Questo beneficio non sarà concesso allorchè gli oggetti avranno servito al consumo cui erano normalmente destinati.

Le giustificazioni previste al capoverso quarto sono presentate dal commissario o dal delegato del paese di cui è cittadino l’espositore; la decisione appartiene all’amministrazione del paese dove è tenuta l’esposizione.

Devono essere considerati come oggetti destinati all’esposizione in applicazione delle disposizioni che precedono:

  1. i materiali di costruzione, anche se sono importati allo stato di materia prima destinata ad essere lavorata dopo giunta nel paese dove ha luogo l’esposizione;
  2. gli attrezzi e i materiali di trasporto per i lavori dell’esposizione;
  3. gli oggetti che servono alla decorazione interna dei locali, dei banchi o dei palchi degli espositori;
  4. gli oggetti che servono da decorazione e da mobiglia pei locali destinati ai commissari o delegati dei paesi contraenti nonchè il materiale d’ufficio destinato a loro uso;
  5. gli oggetti o prodotti usati nelle installazioni e pel funzionamento delle macchine e degli apparecchi esposti;
  6. i campioni necessari alla giuria per l’apprezzamento e il giudizio degli oggetti esposti, con riserva della presentazione di un certificato del commissario della sezione indicante la natura e la quantità degli oggetti consumati.

Vanno inoltre esenti da tasse:

  1. i cataloghi, gli opuscoli stampati, i fogli d’affissione ufficiali, illustrati o no, pubblicati dal paese che partecipa all’esposizione;
  2. i cataloghi, gli opuscoli stampati, i fogli d’affissione e tutte le altre pubblicazioni, illustrati o no, distribuiti gratuitamente dagli espositori degli oggetti forestieri nel recinto dell’esposizione e solo per la sua durata.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli oggetti che, in forza della legislazione del paese organizzatore, fanno parte di un monopolio di Stato, o la cui vendita è vietata, o disciplinata da una licenza, salvo le condizioni prescritte dal Governo di questo paese. Tuttavia l’esposizione di questi prodotti resta permessa, con riserva delle misure di controllo allo scopo di vietarne la vendita.

Art. 19

Il regolamento di qualsiasi esposizione internazionale deve contenere una clausola che dia all’espositore il diritto di ritirare la sua dichiarazione di partecipazione, nel caso in cui si verificasse un aggravamento delle tasse applicabili ai prodotti di questo espositore dopo che abbia accettato di partecipare all’esposizione.

Art. 20

Chiusa l’esposizione, l’espositore, sempreché la legislazione del paese che accoglie l’esposizione non vi si opponga, può vendere e fornire i campioni esposti. In questo caso esso paga solo le tasse che sarebbero dovute in caso di importazione diretta.

Art. 21

In un’esposizione internazionale, non è lecito usare, per designare un gruppo o uno stabilimento, una denominazione geografica che si riferisca a un paese partecipante che qualora se ne abbia ottenuta l’autorizzazione dal commissario o dal delegato di questo paese.

In caso di non avvenuta partecipazione di paesi contraenti, tali divieti son pronunciati dall’amministrazione dell’esposizione su domanda del Governo interessato.

Art. 22

In un’esposizione non sono considerate come nazionali e, di conseguenza, non possono essere designate sotto questa denominazione, che le sezioni costituite sotto l’autorità di un commissario o di un delegato nominato in conformità degli art. 15 o 16 dal Governo del paese organizzatore o partecipante.

Art. 23

La sezione nazionale di un determinato paese non può comprendere che gli oggetti appartenenti a questo paese.

Tuttavia, col permesso del commissario o del delegato del paese interessato, vi può essere ammesso un oggetto appartenente ad altro paese a condizione che esso non serva che a completare l’istallazione e che sia senza influenza quanto all’attribuzione di un’onorificenza all’oggetto principale, e che, a questo titolo, non ottenga egli stesso onorificenza alcuna.

Sono considerati appartenere all’industria ed all’agricoltura di un dato paese, gli oggetti prodotti dal suo suolo, raccolti o fabbricati sul suo territorio.

Art. 24

Salvo disposizioni contrarie della legislazione del paese organizzatore, di massima, in un’esposizione non deve essere concesso monopolio di qualsiasi natura. Tuttavia, l’amministrazione dell’esposizione potrà, se lo ritiene indispensabile, ammettere i monopoli seguenti: illuminazione, riscaldamento, sdoganamenti, manutenzione e pubblicità nell’interno dell’esposizione. In questo caso essa dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

  1. indicare l’esistenza di questo o di questi monopoli nel regolamento dell’esposizione e nel bollettino di adesione da firmarsi dagli espositori;
  2. garantire agli espositori l’uso dei servizi monopolizzati, alle condizioni attualmente applicate nel paese;
  3. non limitare in alcun caso i poteri dei commissari nelle loro rispettive sezioni.

Il commissario del paese organizzatore prenderà tutti i provvedimenti affinchè le tariffe della mano d’opera stabilite pei paesi partecipanti non siano più elevate di quelle fissate per l’amministrazione del paese organizzatore.

Art. 25

Ciascun paese in cui abbia luogo un’esposizione si adopererà per ottenere dalle sue amministrazioni, compagnie, imprese ferroviarie, di navigazione o di aviazione, delle facilitazioni di trasporto, a profitto degli oggetti destinati a questa esposizione.

Art. 26

Ciascun paese farà uso di tutti i mezzi, che secondo la sua legislazione gli parranno più opportuni, per agire contro i promotori di esposizioni fittizie o di esposizioni alle quali i partecipanti son dolosamente attratti da promesse, annunci o pubblicità menzogneri.

Titolo V Onorificenze

Art. 27

Il regolamento generale dell’esposizione dovrà indicare se, indipendentemente dai brevetti di partecipazione che possono sempre essere rilasciati, saranno concesse delle onorificenze agli espositori. Nel caso in cui fossero previste le onorificenze, la concessione loro può essere limitata a certe classi.

Prima dell’apertura dell’esposizione, gli espositori che vi prendono parte sia nelle sezioni sia nel loro padiglione nazionale, e che volessero partecipare al conseguimento di onorificenze ne faranno dichiarazione all’amministrazione dell’esposizione, per mezzo dei loro commissari o delegati.

I membri della giuria sono assolutamente esclusi dalla concessione delle onorificenze.

Art. 28

La partecipazione a un’esposizione è libera o soggetta a permesso d’ammissione.

La partecipazione è libera, allorchè tutti gli oggetti possono essere ammessi all’esposizione con la riserva che l’espositore abbia firmato a tempo debito la scheda di adesione e soddisfatto alle condizioni generali stabilite per questa adesione.

La partecipazione è soggetta a previo permesso di ammissione, allorchè il regolamento generale stabilisce che gli oggetti destinati ad essere esposti debbono soddisfare a certe condizioni speciali, quali la buona fabbricazione o l’originalità.

In questo caso il regolamento farà conoscere i procedimenti che il paese organizzatore avrà adottato per l’ammissione degli oggetti nella sua sezione nazionale, allo scopo di permettere ai paesi invitati di sapersi regolare, fermo restando che ogni paese ha la facoltà di applicare secondo il suo apprezzamento i procedimenti nominati.

Art. 29

L’apprezzamento e il giudizio sugli oggetti esposti sono affidati ad una giuria internazionale, costituita in conformità delle norme seguenti:

  1. Ciascun paese è rappresentato nella giuria in proporzione della parte ch’esso prende nell’esposizione, tenendo soprattutto conto del numero degli espositori, non compresi i collaboratori e cooperatori, e della superficie ch’essi occupano. Ogni paese ha diritto ad un giurato almeno in ognuna delle classi in cui sono esposti i suoi prodotti, salvo il caso in cui l’amministrazione dell’esposizione e il commissario o delegato del paese interessato sono d’accordo nel riconoscere che questa rappresentanza non è giustificata dall’importanza della sua partecipazione in questa classe. Nessun paese può avere più di sette giurati in una stessa classe; tuttavia questa limitazione non è applicabile alle classi dell’alimentazione liquida e solida.
  2. Le funzioni di giurato devono essere conferite a persone che possiedono le conoscenze tecniche necessarie.
  3. I giurati non possono essere ammessi alle funzioni che col gradimento del loro Governo.
  4. La giuria ha tre gradi di giurisdizione, o istanze.
Art. 30

Le onorificenze si dividono in cinque categorie:

  1. gran premi,
  2. diplomi d’onore,
  3. medaglie d’oro,
  4. medaglie d’argento,
  5. medaglie di bronzo.

Inoltre, su proposta degli espositori cui furono conferite onorificenze, o dei membri della giuria, possono essere concessi dei diplomi ai loro collaboratori o cooperatori.

La qualità di membro della giuria può essere menzionata dal titolare di questa funzione in tutti i casi in cui gli espositori hanno il diritto di menzionare le loro onorificenze.

La qualificazione di «fuori concorso» è d’ora innanzi vietata tanto pei membri della giuria quanto per gli espositori che hanno chiesto di essere esclusi dal conferimento delle onorificenze.

Art. 31

L’elenco delle onorificenze concesse dall’esposizione sarà registrato presso l’Ufficio internazionale. Chi è in possesso di onorificenze non potrà far uso di esse che menzionando il nome esatto dell’esposizione dopo l’indicazione dell’onorificenza. Essi saranno autorizzati ad aggiungere a questa menzione il monogramma dell’Ufficio internazionale. L’Ufficio internazionale delle esposizioni farà conoscere all’Ufficio internazionale della proprietà industriale a Berna, le esposizioni registrate e gli comunicherà l’elenco delle onorificenze concesse.

Art. 32

Per cura dell’Ufficio internazionale saranno stabiliti dei regolamenti per servire da modello che fissino le condizioni generali della composizione e del funzionamento delle giurie e determinino il procedimento per la concessione delle onorificenze. Ai paesi organizzatori ne sarà raccomandata l’adozione.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 33

La presente Convenzione sarà ratificata.

  1. Ciascun Governo non appena sarà disposto a fare il deposito delle ratificazioni ne informerà il Governo francese. Allorchè sette Governi si saranno dichiarati disposti a fare il deposito, sarà proceduto al deposito menzionato e ciò nel corso del mese che segue il ricevimento dell’ultima dichiarazione da parte del Governo francese e nel giorno fissato da detto Governo.
  2. Le ratificazioni saranno depositate negli archivi del Governo francese.
  3. Il deposito delle ratificazioni sarà constatato con un processo verbale firmato dai rappresentanti dei paesi che vi prendono parte e dal ministro degli affari esteri della Repubblica francese.
  4. I Governi dei paesi firmatari che non saranno stati in grado di depositare i documenti di ratificazione nelle condizioni prescritte alla lett. a del presente articolo, potranno farlo ulteriormente per mezzo di notificazione scritta indirizzata al Governo della Repubblica francese e accompagnata dal documento di ratificazione.
  5. Copia certificata conforme del processo verbale relativo al primo deposito di ratificazione e delle notificazioni menzionate nel capoverso precedente sarà immediatamente rimessa ai Governi che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, per cura del Governo francese e per via diplomatica. Nel caso previsto nel capoverso precedente, il Governo francese farà nello stesso tempo conoscere la data alla quale avrà ricevuto la notificazione.
Art. 34
  1. La presente Convenzione si applica di pieno diritto solo ai territori metropolitani dei paesi contraenti.
  2. Se un paese desidera metterla in vigore nelle sue colonie, nei suoi protettorati, territori d’oltre mare e territori sotto sovranità o sotto mandato, la sua intenzione sarà manifestata nell’istrumento stesso di ratificazione o sarà oggetto di una notificazione da farsi per iscritto al Governo francese e che sarà depositata negli archivi di questo Governo.

Qualora venga scelto questo procedimento, il Governo francese trasmetterà ai Governi dei paesi firmatari o aderenti, copia certificata conforme della notificazione indicando la data alla quale essa è stata ricevuta.

c) Le esposizioni che non comprendono che i prodotti del territorio metropolitano e delle colonie, protettorati, territori d’oltre mare e territori sotto sovranità o sotto mandato, sono considerate come esposizioni nazionali, e di conseguenza non contemplate dalla presente Convenzione senza che vi sia da esaminare se la presente Convenzione sia stata estesa a questi territori.

Art. 35
  1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione i paesi che non l’abbiano firmata potranno aderirvi in qualsiasi epoca.
  2. A questo scopo, essi notificheranno, per iscritto e per via diplomatica al Governo francese la loro adesione, che sarà depositata negli archivi di questo Governo.
  3. Il Governo francese trasmetterà immediatamente ai Governi dei paesi firmatari ed aderenti copia certificata conforme della notificazione, indicando la data alla quale essa è stata ricevuta.
Art. 36

La presente Convenzione produrrà i suoi effetti, per i paesi contraenti che avranno partecipato al primo deposito delle ratificazioni, un mese dopo la data del processo verbale. Per i paesi che la ratificheranno ulteriormente o che vi aderiranno, nonchè per le colonie, protettorati, territori d’oltre mare e territori sotto sovranità o sotto mandato non menzionati negli strumenti di ratificazione, la Convenzione produrrà i suoi effetti un mese dopo la data del ricevimento delle notificazioni previste negli art. 33, lett. d, 34, lett. b, 35, lett. b.

Art. 37

I paesi contraenti non possono denunciare la presente Convenzione prima che sia scorso un termine di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore.

La denuncia potrà essere fatta in qualsiasi tempo con notificazione indirizzata al Governo della Repubblica Francese. Essa produrrà i suoi effetti un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione. Copia certificata conforme della notificazione, con indicazione della data alla quale essa è stata ricevuta, sarà immediatamente trasmessa dal Governo della Repubblica Francese ai Governi dei paesi firmatari ed aderenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano parimente alle colonie, ai protettorati, territori d’oltre mare, territori sotto sovranità o sotto mandato.

Art. 38

Se in seguito a denunzie della Convenzione, il numero dei paesi contraenti venisse ridotto a meno di sette, il Governo della Repubblica Francese convocherà subito una conferenza internazionale per convenire i provvedimenti da prendersi.

Art. 39

Il Governo della Repubblica Francese comunicherà parimente all’Ufficio internazionale copia di tutte le ratificazioni, adesioni e denunzie.

Art. 40

La presente Convenzione potrà essere firmata a Parigi sino al 30 aprile 1929.

In fede di che, i plenipotenziari designati qui appresso hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese e di cui le copie certificate conformi saranno rimesse per via diplomatica a tutti i Governi dei paesi rappresentati alla conferenza di Parigi.(Seguono le firme)

I plenipotenziari sottoscritti, riunitisi in data d’oggi, hanno emesso i voti seguenti che essi credono di dover specialmente raccomandare ai loro rispettivi Governi:

1° voto

La conferenza è stata chiamata a constatare la difficoltà di distinguere nettamente le esposizioni dalle fiere. Essa ritiene che l’applicazione della presente Convenzione non soddisferà pienamente che allorchè tutte le manifestazioni di presentazione di modelli e di campioni, di qualunque natura esse siano, saranno disciplinate con regolamenti.

La conferenza esprime il voto che la questione del disciplinamento delle fiere ed altre manifestazioni non contemplate dalla Convenzione venga studiata nei diciotto mesi che seguiranno alla firma della presente Convenzione, da una conferenza che preparerebbe una convenzione disciplinante queste diverse manifestazioni.

La conferenza esprime il voto che una commissione composta dei rappresentanti dei paesi i cui delegati sono stati chiamati a presiedere le commissioni e sottocommissioni della presente Convenzione, cioè: Francia, Germania, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Italia, Belgio, Brasile, Spagna, Giappone, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, alla quale sarà associata la Camera di commercio internazionale, venga convocata, a cura del Governo francese, per preparare un progetto di convenzione da sottoporre alla conferenza ideata.

Questa commissione, dopo aver nominato il suo presidente, consulterà le grandi organizzazioni economiche dei differenti paesi e le organizzazioni di fiere e farà un rapporto destinato a documentazione del testo ch’essa presenterà all’approvazione della futura conferenza.

A causa della connessione esistente tra le esposizioni e le fiere, questa commissione avrà la competenza di studiare i mezzi di applicazione della Convenzione concernente le esposizioni e preparare un progetto di regolamento dell’Ufficio internazionale da sottoporre al consiglio di amministrazione di questa istituzione.

2° voto

La conferenza esprime il voto che non si esiga imposta alcuna di carattere fiscale dall’espositore a causa dell’attività commerciale che svolge nel suo padiglione, a condizione tuttavia che questo espositore non faccia operazioni di vendita sul posto, ma che si limiti ad assumere ordinazioni.

3° voto

La conferenza esprime il voto che i dazi doganali non siano riscossi, durante i sei mesi che precedono l’apertura dell’esposizione e fino alla chiusura di essa, sugli oggetti atti ad essere esposti, e che non sia applicato alcun aumento di detti dazi su qualsiasi merce importata durante il termine di un anno dopo la chiusura dell’esposizione, in seguito ad ordinazioni prese e debitamente registrate presso il commissariato dell’esposizione.

4° voto

La conferenza esprime il voto che non siano ammessi all’esposizione gli oggetti e i prodotti recanti falsamente come indicazione di provenienza il nome di un paese, di una località o d’una città determinata, e che il rappresentante dei paesi interessati sia autorizzato a chiederne l’esclusione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto.

(Seguono le firme)

Protocollo di firma

I plenipotenziari sottoscritti si sono riuniti in data d’oggi allo scopo di procedere alla firma della Convenzione concernente le esposizioni internazionali.

La delegazione belga fa constatare che la presente Convenzione non si applica alle esposizioni per cui è già stato fatto un invito ufficiale, per via diplomatica, ai paesi stranieri e specialmente all’esposizione internazionale organizzata a Bruxelles pel 1935.

Le delegazioni dei Governi del Regno Unito della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord, del Canada, dell’Australia, della Nuova Zelanda e dello Stato libero dell’Irlanda dichiarano di considerare che la Convenzione per il disciplinamento delle esposizioni internazionali, non concerne le esposizioni che potrebbero essere tenute da un membro della comunità britannica delle nazioni e la cui partecipazione fosse limitata agli altri membri della comunità britannica delle nazioni.

Al momento di procedere alla firma della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, la delegazione italiana tiene a precisare che la sua firma è dataad referendum , con riserva d’eventuali comunicazioni del suo Governo, specialmente per il fatto che sono state comprese nelle disposizioni della Convenzione le esposizioni scientifiche che abbiano una durata superiore a tre settimane e organizzate in occasione di congressi internazionali.

Al momento di procedere alla firma del Protocollo allegato alla Convenzione concernente le esposizioni internazionali, la delegazione italiana dichiara che non le è possibile aderire al 4° voto espresso in questo Protocollo, non avendo l’Italia aderito all’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 riveduto a Washington il 2 giugno 1911 concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci4.

La delegazione giapponese esprime il voto che l’invito diplomatico fatto dal paese organizzatore di un’esposizione speciale al Giappone sia mandato almeno un anno e mezzo prima, per tener conto della situazione geografica di questo paese5.

La delegazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti dichiara che, per l’applicazione della norma dell’art. 4 della Convenzione, giusta la quale le esposizioni speciali della stessa natura organizzate da uno stesso paese devono essere separate l’una dall’altra da un termine di almeno cinque anni, si riserva di tener conto separatamente di ciascuna delle sei repubbliche membri dell’Unione, cioè di quelle della Russia, dell’Ucraina, della Federazione Transcaucasiana, della Russia bianca, del Turkmenistan e dell’Uzbekistan.

In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il ventidue novembre millenovecentoventotto.

(Seguono le firme)

Protocollo che modifica la Convenzione concernente le esposizioni internazionali

Conchiuso a Parigi il 16 novembre 1966

Approvato dall’Assemblea federale il 19 settembre 19676

Entrato in vigore per la Svizzera il 10 novembre 1967

I Governi partecipanti al presente protocollo,

consapevoli che il termine minimo fra due esposizioni generali, qual è fissato nella convenzione del 22 novembre 1928 sulle esposizioni internazionali, nel testo modificato dal protocollo del 10 maggio 1948, (appresso «la Convenzione») è ormai ritenuto troppo esiguo rispetto alle elevate spese ed ai complessi preparativi richiesti dalla partecipazione a tali manifestazioni, e desiderosi di ridurre sollecitamente la frequenza delle predette esposizioni generali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’articolo 4 della convenzione è abrogato e sostituito come segue:

Articolo 4, Frequenza delle esposizioni.

La frequenza delle esposizioni contemplate dalla presente convenzione è regolata secondo le norme seguenti: l. Le esposizioni generali sono distinte in due categorie: Prima categoria: le esposizioni generali che importano, per i paesi invitati, l’obbligo di costruire dei padiglioni nazionali; Seconda categoria: le esposizioni generali per le quali non è permesso, a nessun paese, di costruire un padiglione nazionale. 2. In uno stesso paese, non può essere organizzato, durante un periodo di quindici anni, più di una esposizione generale di prima categoria; un intervallo di dieci anni deve separare due esposizioni generali di qualsiasi categoria. 3. Quanto alle esposizioni indette in paesi diversi, valgono gli intervalli qui elencati, a. sei anni, per le esposizioni generali di prima categoria; b. quattro anni, per quelle di seconda categoria e di uguale caratterizzazione; c. due anni, per quelle di seconda categoria ma di differente caratterizzazione; d. due anni fra esposizioni generali di prima e di seconda categoria. 4. I termini previsti al paragrafo precedente sono applicati senza far distinzione tra esposizioni organizzate da un paese aderente o no alla convenzione. 5. Sul territorio dei paesi contraenti non possono essere tenute contemporaneamente esposizioni speciali della stessa natura. È obbligatorio un termine di cinque anni affinché esse possano essere ripetute nello stesso paese. Tuttavia l’Ufficio internazionale delle esposizioni può ridurre eccezionalmente quest’ultimo termine sino a un minimo di tre anni, allorchè ritiene che questo termine è giustificato dalla rapida evoluzione di tale o tal altro ramo della produzione. La stessa riduzione del termine può essere concessa alle esposizioni che tradizionalmente in certi paesi si tengono già a intervalli inferiori a cinque anni. 6. Esposizioni speciali di natura differente non possono aver luogo in uno stesso paese a meno di tre mesi d’intervallo. 7. I termini menzionati nel presente articolo decorrono dalla data di apertura effettiva dell’esposizione.

Art. 2
  1. Il presente protocollo resta aperto alla firma dei Governi parte alla Convenzione, in Parigi, dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966 incluso. Detti Governi possono partecipare al presente protocollo.
  1. firmandolo senza riserva di ratificazione, accettazione o approvazione;
  2. notificando, dopo averlo firmato, al Governo depositario, il compimento delle relative procedure costituzionali;
  3. aderendovi, dopo il 31 dicembre 1966.

2. Gli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati negli archivi della Repubblica Francese.

Art. 3

Il presente protocollo entrerà in vigore non appena venti Governi se ne saranno fatti partecipi, giusta le modalità specificate nell’articolo 2.

Art. 4
  1. A contare dal 30 giugno 1966, pur se il protocollo ancora non vigesse, ciascun Governo, firmatario o aderente, avrà facoltà di notificare all’Ufficio internazionale delle esposizioni che non parteciperà ad alcuna esposizione generale la cui registrazione sarebbe risultata inammissibile vigendo il protocollo.
  2. L’Ufficio curerà d’informare via i Governi partecipanti alla convenzione di ogni notificazione pervenutagli giusta il precedente comma, nonchè di tenere a disposizione d’ogni Governo partecipante o no alla convenzione, o di chiunque altro ne lo richiedesse, un elenco dei Paesi che hanno inoltrato la suddetta notificazione.
Art. 5

Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo, ogni adesione alla convenzione implica necessariamente l’adesione al medesimo.

Art. 6

Il protocollo non si applicherà alla registrazione d’un’esposizione, la cui domanda fosse già stata accettata dall’Ufficio prima della riunione del 17 novembre 1965 del Consiglio d’amministrazione.

Art. 7
  1. Il Governo della Repubblica Francese informerà i Governi partecipanti alla convenzione di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione od adesione concernente il presente protocollo, come anche dell’entrata in vigore del medesimo.
  2. Il protocollo è depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun Governo firmatario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Parigi, il 17 novembre 1965.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan7 giugno2012 A7 giugno2012
Albania1° luglio2008 A1° luglio2008
Algeria17 dicembre1997 A17 dicembre1997
Andorra3 dicembre2004 A3 dicembre2004
Angola25 novembre2011 A25 novembre2011
Antigua e Barbuda15 maggio1997 A15 maggio1997
Arabia Saudita5 novembre2007 A5 novembre2007
Argentina7 dicembre1982 A7 dicembre1982
Armenia25 marzo2008 A25 marzo2008
Austria8 dicembre1947 A8 gennaio1948
Azerbaigian19 marzo2008 A19 marzo2008
Bahama21 maggio199721 maggio1997
Bahrein9 novembre20079 novembre2007
Bangladesh6 giugno1997 A6 giugno1997
Barbados26 maggio1997 A26 maggio1997
Belgio15 aprile193115 aprile1931
Belize12 maggio199712 maggio1997
Benin18 settembre2012 A18 settembre2012
Bielorussia30 marzo1960 A30 aprile1960
Bosnia ed Erzegovina25 marzo200825 marzo2008
Brasile17 maggio1999 A17 maggio1999
Bulgaria31 marzo1960 A30 aprile1960
Burkina Faso25 marzo2008 A25 marzo2008
Burundi21 marzo2008 A21 marzo2008
Cambogia9 aprile1997 A9 aprile1997
Camerun8 ottobre2013 A8 ottobre2013
Ceca, Repubblica21 dicembre1992 S1° gennaio1993
Centrafricana, Repubblica26 marzo2008 A26 marzo2008
Ciad24 maggio2013 A24 maggio2013
Cile22 novembre2007 A22 novembre2007
Cina3 maggio1993 A3 maggio1993
Hong Kong19 giugno19971° luglio1997
Macao15 luglio200515 agosto2005
Cipro4 novembre1999 A4 dicembre1999
Colombia6 giugno19976 giugno1997
Comore12 ottobre2007 A12 ottobre2007
Congo (Brazzaville)22 novembre2007 A22 novembre2007
Congo (Kinshasa)28 settembre2007 A28 settembre2007
Corea del Nord19 novembre2007 A19 novembre2007
Corea del Sud19 maggio1987 A19 maggio1987
Costa d’Avorio16 novembre2007 A16 novembre2007
Costa Rica23 novembre1982 A23 novembre1982
Croazia14 marzo2003 A14 marzo2003
Cuba17 novembre198217 novembre1982
Danimarca26 marzo193226 aprile1932
Dominica5 giugno1997 A5 giugno1997
Dominicana, Repubblica22 novembre200722 novembre2007
Ecuador18 maggio2007 A18 maggio2007
Egitto22 novembre2007 A22 novembre2007
El Salvador20 maggio1997 A20 maggio1997
Emirati Arabi Uniti6 giugno1997 A6 giugno1997
Eritrea12 marzo2008 A12 marzo2008
Estonia15 maggio2009 A15 maggio2009
Figi8 novembre2007 A8 novembre2007
Filippine13 luglio1993 A13 luglio1993
Finlandia3 luglio1937 A3 agosto1937
Francia17 dicembre193017 gennaio1931
Gabon17 settembre2007 A17 settembre2007
Gambia22 novembre2007 A22 novembre2007
Georgia18 marzo2008 A18 marzo2008
Germania17 dicembre193017 gennaio1931
Ghana14 novembre2007 A14 novembre2007
Giappone8 gennaio19658 febbraio1965
Gibuti11 ottobre2007 A11 ottobre2007
Giordania10 dicembre2004 A10 dicembre2004
Grecia21 gennaio193321 febbraio1933
Grenada5 giugno1997 A5 giugno1997
Guatemala18 ottobre2007 A18 ottobre2007
Guinea5 novembre2007 A5 novembre2007
Guinea Equatoriale17 dicembre2004 A17 dicembre2004
Guinea-Bissau15 novembre2007 A15 novembre2007
Guyana26 maggio1997 A26 maggio1997
Haiti17 giugno194917 luglio1949
Honduras9 novembre2007 A9 novembre2007
Indonesia5 giugno1997 A5 giugno1997
Iran14 novembre2002 A14 novembre2002
Islanda22 gennaio1999 A22 gennaio1999
Israele10 giugno1997 A10 giugno1997
Italia19 gennaio193119 febbraio1931
Kazakistan4 giugno1997 A4 giugno1997
Kenya26 ottobre2001 A26 ottobre2001
Kirghizistan19 novembre2007 A19 novembre2007
Kiribati18 settembre2007 A18 settembre2007
Kosovo10 dicembre2015 A10 dicembre2015
Kuwait18 settembre2007 A18 settembre2007
Laos9 maggio1997 A9 maggio1997
Lesotho26 ottobre2001 A26 ottobre2001
Libano15 settembre1947 A15 ottobre1947
Liberia22 novembre2007 A22 novembre2007
Libia11 marzo200811 marzo2008
Lituania2 febbraio2009 A2 febbraio2009
Madagascar4 giugno1997 A4 giugno1997
Malawi5 ottobre2011 A5 ottobre2011
Malaysia18 aprile1995 A18 aprile1995
Maldive9 novembre2007 A9 novembre2007
Mali13 novembre2007 A13 novembre2007
Malta15 marzo2000 A15 marzo2000
Marocco14 gennaio193114 febbraio1931
Marshall, Isole12 settembre2007 A12 settembre2007
Mauritania22 aprile2002 A22 aprile2002
Maurizio12 maggio2008 A12 maggio2008
Messico7 dicembre1982 A7 dicembre1982
Monaco29 aprile1958 A29 maggio1958
Mongolia3 giugno1997 A3 giugno1997
Montenegro16 luglio2012 A16 luglio2012
Mozambico9 aprile2013 A9 aprile2013
Namibia4 giugno1997 A4 giugno1997
Nauru5 giugno19975 giugno1997
Nepal19 novembre2007 A19 novembre2007
Nicaragua7 dicembre1982 A7 dicembre1982
Niger5 ottobre2007 A5 ottobre2007
Nigeria2 gennaio1963 A2 febbraio1963
Norvegia24 dicembre1936 A24 gennaio1937
Nuova Zelanda9 aprile2013 A9 aprile2013
Oman16 gennaio1997 A16 gennaio1997
Paesi Bassia8 gennaio1951 A8 febbraio1951
Pakistan4 giugno2007 A4 giugno2007
Palau3 giugno1997 A3 giugno1997
Panama16 novembre2007 A16 novembre2007
Paraguay14 novembre2007 A14 novembre2007
Perù7 dicembre19827 dicembre1982
Polonia4 aprile1960 A4 maggio1960
Portogallo11 gennaio193211 febbraio1932
Qatar21 aprile1997 A21 aprile1997
Regno Unito2 settembre1949 A2 ottobre1949
Falkland, Isole15 dicembre195015 dicembre1950
Gibilterra15 dicembre195015 dicembre1950
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
15 dicembre195015 dicembre1950
Romania1° aprile1960 A1° maggio1960
Ruanda20 marzo2008 A20 marzo2008
Russia9 giugno1959 A9 luglio1959
Saint Kitts e Nevis4 giugno1997 A4 giugno1997
Saint Lucia13 maggio1997 A13 maggio1997
Saint Vincent e Grenadine25 aprile1997 A25 aprile1997
Salomone, Isole8 novembre2007 A8 novembre2007
Samoa13 maggio1997 A13 maggio1997
San Marino5 ottobre2004 A5 ottobre2004
Seicelle5 giugno1997 A5 giugno1997
Senegal5 novembre2007 A5 novembre2007
Serbia8 gennaio2010 A8 gennaio2010
Sierra Leone25 marzo2008 A25 marzo2008
Siria2 luglio2007 A2 luglio2007
Slovacchia12 luglio1993 A12 luglio1993
Slovenia2 novembre2004 A2 novembre2004
Somalia28 marzo2013 A28 marzo2013
Spagna3 novembre1971 A3 dicembre1971
Sri Lanka13 novembre2007 A13 novembre2007
Stati Uniti d’America*10 maggio2017 A10 maggio2017
Sudafrica1° settembre1993 A1° settembre1993
Sudan3 agosto2008 A3 agosto2008
Sudan del Sud28 maggio2013 A28 maggio2013
Suriname16 maggio1997 A16 maggio1997
Svezia17 dicembre193017 gennaio1931
Svizzera17 dicembre193017 gennaio1931
Swaziland14 novembre2007 A14 novembre2007
Tagikistan19 novembre2007 A19 novembre2007
Tanzania11 giugno1997 A11 giugno1997
Thailandia30 marzo1993 A30 aprile1993
Timor Est19 novembre2007 A19 novembre2007
Togo10 giugno1997 A10 giugno1997
Tonga19 novembre2007 A19 novembre2007
Tunisia17 dicembre193017 gennaio1931
Turchia5 ottobre2004 A5 ottobre2004
Turkmenistan25 settembre2012 A25 settembre2012
Tuvalu12 settembre2007 A12 settembre2007
Ucraina30 marzo1960 A30 aprile1960
Uganda11 giugno1997 A11 giugno1997
Ungheria1° aprile1960 A1° maggio1960
Uruguay10 giugno1983 A10 giugno1983
Uzbekistan2 giugno1997 A2 giugno1997
Vanuatu16 novembre2007 A16 novembre2007
Venezuela23 novembre1982 A23 novembre1982
Vietnam11 aprile2003 A11 aprile2003
Yemen5 giugno1997 A5 giugno1997
Zambia7 aprile2015 A7 aprile2015
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 47 13

  3. Introdotto dall’art. I del prot. del 10 mag. 1948, approvato dall’AF il 5 dic. 1950 e in vigore per la Svizzera dal 23 apr. 1951 (RU 1952 207206;FF 1950 I 753ediz. ted. e fr.).

  4. Il 5 feb. 1951 l’Italia ha aderito all’Acc. di Madrid, riveduto a Londra il 2 giu. 1934, concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci (RS 0.232.111.12 ).

  5. Il Giappone ha firmato la Conv. ma non l’ha ratificata.

  6. RU 1967 1653