Scambio di lettere del 30 ottobre 1935 tra la Svizzera e la Spagna concernente la punzonatura dei metalli preziosi

0.941.333.2Bilateral International Treaty1 nov 1935

Entrato in vigore il 1° novembre 1935

(Stato 1° novembre 1935)

Traduzione*1*

I

Il Ministro di Stato
della Repubblica di Spagna
Madrid, 30 ottobre 1935
Signor Ministro Karl Egger
Legazione di Svizzera in Spagna
Madrid

Signor Ministro,

In considerazione della proposta formulata da Vostra Eccellenza, in forza delle istruzioni trasmesse dal Suo Governo, mi pregio comunicarle che, conformemente ai rapporti inviati dai servizi competenti dell’amministrazione spagnola e a quanto convenuto in linea di massima con me medesimo, è reciprocamente stabilito, mediante il presente scambio di lettere tra i Governi spagnolo e svizzero, che i lavori d’orologeria in oro, argento e platino, di provenienza svizzera importati in Spagna come anche analoghi lavori di orologeria di provenienza spagnola importati in Svizzera, non saranno sottoposti ad una nuova punzonatura se la legge che garantisce il marchio ufficiale nel Paese d’origine è conforme alla legge ufficiale del Paese importatore. Del resto, i lavori stranieri rimangono tuttavia sottoposti allo stesso regime di controllo commerciale della produzione nazionale. L’accordo entrerà in vigore a decorrere dal 1° novembre prossimo.

Colgo l’occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l’espressione della mia alta considerazione.

Don José Martinez de Velasco

Traduzione*2*

II

Legazione di Svizzera
in Spagna
Madrid, 30 ottobre 1935
Don José Martinez de Velasco
Ministro di Stato della Repubblica di Spagna
Madrid

Signor Ministro,

Ho l’onore di accusare ricevuta della nota (n. 83) in data odierna, con la quale Vostra Eccellenza mi comunica che, conformemente ai rapporti inviati dai servizi competenti dell’amministrazione spagnola e a quanto convenuto con me medesimo, è reciprocamente stabilito, mediante il presente scambio di lettere tra i Governi spagnolo e svizzero, che i lavori d’orologeria in oro, argento e platino di provenienza svizzera importati in Spagna come anche analoghi lavori d’orologeria in oro, argento e platino, di provenienza spagnola importati in Svizzera, non saranno sottoposti ad una nuova punzonatura se la legge che garantisce il marchio ufficiale nel Paese d’origine è conforme alla legge ufficiale del Paese importatore. Del resto, i lavori stranieri rimangono tuttavia sottoposti allo stesso regime di controllo commerciale della produzione nazionale. L’accordo sarà applicato a decorrere dal 1o novembre prossimo.

Presento a Vostra Eccellenza i miei più sentiti ringraziamenti e colgo l’occasione per rinnovarle l’espressione della mia alta considerazione.

Karl Egger

Footnotes

  1. Dal testo originale spagnolo.

  2. Dal testo originale spagnolo.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.