Statuti dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT)

0.935.21OMTMultilateral International Treaty12 gen 1976

Deliberati in Messico il 27 settembre 1970
Approvati dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19751
Adottati dalla Svizzera con strumento depositato il 12 gennaio 1976
Entrati in vigore per la Svizzera il 12 gennaio 1976

(Stato 10 luglio 2024)

Costituzione

Art. 1

L’Organizzazione mondiale del turismo, detta qui di seguito «Organizzazione», è istituita come organizzazione internazionale di carattere intergovernativo, risultante dalla trasformazione dell’Unione internazionale degli Organismi ufficiali del turismo (UIOUT).

Sede

Art. 2

La sede dell’Organizzazione è determinata e può essere cambiata in ogni momento per decisione dell’Assemblea generale.

Scopi

Art. 3
  1. Scopo fondamentale dell’Organizzazione è promuovere e sviluppare il turismo per contribuire all’espansione economica, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità, come anche al rispetto universale e all’osservanza dei diritti e delle libertà umane fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. L’organizzazione prenderà tutti i provvedimenti necessari per conseguire questo scopo.
  2. Perseguendo questo scopo, l’Organizzazione rivolgerà particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo nel campo turistico.
  3. Per affermare il ruolo centrale ch’essa è chiamata a svolgere nel campo turistico, l’Organizzazione allestirà e manterrà una cooperazione efficace con gli organi competenti delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate. A tal fine, l’Organizzazione cercherà di allacciare rapporti di cooperazione e partecipazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, come organizzazione partecipante e incaricata dell’esecuzione del Programma.

Membri

Art. 4

La qualità di Membro dell’Organizzazione sarà accessibile ai:

  1. Membri effettivi
  2. Membri associati
  3. Membri affiliati.
Art. 5
  1. La qualità di Membro effettivo dell’Organizzazione è accessibile a tutti gli Stati sovrani.
  2. Gli Stati i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti da parte dell’Assemblea generale straordinaria dell’UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell’Organizzazione, per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.
  3. Altri Stati possono divenire Membri effettivi dell’Organizzazione se la loro candidatura è approvata dall’Assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Organizzazione.
Art. 6
  1. La qualità di Membro associato dell’Organizzazione è accessibile a tutti i territori o gruppi di territori che non hanno la responsabilità delle loro relazioni esterne.
  2. I territori o gruppi di territori i cui organismi nazionali del turismo sono Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti da parte dell’Assemblea generale straordinaria dell’UIOUT, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri associati dell’Organizzazione, riservata l’approvazione dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.
  3. Territori o gruppi di territori possono divenire Membri associati dell’Organizza-zione se la loro candidatura è preliminarmente approvata dallo Stato Membro che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, il quale deve pure dichiarare, in loro nome, che tali territori o gruppi di territori accettano gli Statuti dell’Organizza-zione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro. L’Assemblea deve approvare queste candidature alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Organizzazione.
  4. Il Membro associato dell’Organizzazione che divenga responsabile della condotta delle sue relazioni esterne ha il diritto di divenire Membro effettivo dell’Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale scritta, mediante la quale notifica al Segretario generale di accettare gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro effettivo.
Art. 7
  1. La qualità di Membro affiliato dell’Organizzazione è accessibile alle organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati, come anche alle organizzazioni commerciali e associazioni le cui attività sono collegate con gli scopi dell’Organizzazione o ricadono nella sua competenza.
  2. I Membri associati dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti da parte dell’Assemblea generale straordinaria dell’UIOUT, hanno il diritto di divenire Membri affiliati dell’Organizzazione, senza necessità di voto, per mezzo di una dichiarazione mediante la quale accettano gli obblighi inerenti alla qualità di Membro affiliato.
  3. Altre organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, che si occupano di interessi turistici specializzati possono divenire Membri affiliati dell’Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia presentata per scritto al Segretario generale e sia approvata dall’Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Organiz-zazione.
  4. Organizzazioni commerciali o associazioni che si occupano di interessi definiti nel paragrafo 1 qui sopra possono divenire Membri affiliati dell’Organizzazione, con la riserva che la loro candidatura alla qualità di Membro sia sottoposta per scritto al Segretario generale e appoggiata dallo Stato la cui giurisdizione si trova la sede del candidato. Le dette candidature devono essere approvate dall’Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, con la riserva che la detta maggioranza comprenda la maggioranza dei Membri effettivi dell’Orga-nizzazione.
  5. Può essere costituito un Comitato dei Membri affiliati, il quale stabilisce il proprio regolamento, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Il Comitato può essere rappresentato alle riunioni dell’Organizzazione. Può chiedere l’iscrizione di questioni nell’ordine del giorno di queste riunioni. Può parimente formulare raccomandazioni a queste riunioni.
  6. I Membri affiliati possono partecipare, a titolo individuale o raggruppati in seno al Comitato dei Membri affiliati, alle attività dell’Organizzazione.

Organi

Art. 8
  1. Gli organi dell’Organizzazione sono:
    1. L’Assemblea generale, detta qui di seguito Assemblea;
    2. Il Consiglio esecutivo, detto qui di seguito Consiglio;
    3. Il Segretariato.
  2. Le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio si svolgono presso la sede dell’Orga-nizzazione, salvo diversa disposizione degli organi rispettivi.

Assemblea generale

Art. 9
  1. L’Assemblea è l’organo supremo dell’Organizzazione; è composta di delegati rappresentanti i Membri effettivi.
  2. Nelle sessioni dell’Assemblea, i Membri effettivi e associati non possono farsi rappresentare da più di cinque delegati, di cui uno sarà nominato dai Membri Capo della delegazione.
  3. Il Comitato dei Membri affiliati può designare tre osservatori al massimo e ogni Membro affiliato può nominare un osservatore per partecipare ai lavori dell’Assem-blea.
Art. 10

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e, parimente, in sessione straordinaria quando le circostanze lo esigano. Le sessione straordinarie possono essere convocate a domanda del Consiglio o della maggioranza dei Membri effettivi dell’Organizzazione.

Art. 11

L’Assemblea adotta il proprio Regolamento.

Art. 12

L’Assemblea può esaminare qualsiasi problema e formulare raccomandazioni su qualsiasi oggetto di competenza dell’Organizzazione. Oltre alle attribuzioni conferirtele per altro dai presenti Statuti, l’Assemblea:

  1. Elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti;
  2. Elegge i membri del Consiglio;
  3. Nomina il Segretario generale su raccomandazione del Consiglio;
  4. Approva il Regolamento finanziario dell’Organizzazione;
  5. Enuncia le direttive generali per l’amministrazione dell’Organizzazione;
  6. Approva il Regolamento del personale applicabile ai membri del personale del Segretariato;
  7. Elegge i Revisori dei conti su raccomandazione del Consiglio;
  8. Approva il programma generale di lavoro dell’Organizzazione;
  9. Controlla la politica finanziaria dell’Organizzazione ed esamina e approva il bilancio;
  10. crea qualsiasi organo tecnico o regionale che possa rilevarsi necessario;
  11. Studia e approva i rapporti d’attività dell’Organizzazione e degli organi di quest’ultima e prende qualsiasi disposizione necessaria per dar effetto ai provvedimenti che ne derivano;
  12. Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con governi e organizzazioni internazionali;
  13. Approva o delega i poteri per approvare la conclusione di accordi con organizzazioni o istituzioni private;
  14. Elabora e raccomanda accordi internazionali su qualsiasi problema di competenza dell’Organizzazione;
  15. Si pronuncia, conformemente ai presenti Statuti, sulle domanda di ammissione alla qualità di Membro.
Art. 13
  1. L’Assemblea elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti all’inizio di ogni sessione.
  2. Il Presidente presiede l’Assemblea e adempie i compiti affidatigli.
  3. Il Presidente è responsabile dinnanzi all’Assemblea nel corso delle sessione di questa.
  4. Il Presidente rappresenta l’Organizzazione durante il suo mandato in tutte le manifestazioni in cui questa rappresentanza è necessaria.

Consiglio esecutivo

Art. 14
  1. Il Consiglio si compone di Membri effettivi eletti dall’Assemblea in ragione di un Membro per cinque Membri effettivi, conformemente al Regolamento emanato dall’Assemblea, al fine di conseguire una ripartizione geografica giusta ed equa.

1bis.  Lo Stato in cui ha sede l’Organizzazione dispone di un seggio permanente supplementare al Consiglio esecutivo, dotato del diritto di voto e non soggetto alla procedura di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione geografica dei seggi del Consiglio.2 2. Un membro associato, designato dai Membri associati dell’Organizzazione, può partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto. 3. Un rappresentante del Comitato dei Membri affiliati può partecipare lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 15

Il mandato dei membri eletti dal Consiglio è di quattro anni, eccettuato quello della metà dei membri del primo Consiglio, designati per sorteggio, il quale è di due anni. Si procederà ogni due anni all’elezione della metà dei membri del Consiglio.

Art. 16

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno.

Art. 17

Il Consiglio elegge, fra i suoi membri eletti, un Presidente e dei Vicepresidenti per un mandato annuale.

Art. 18

Il Consiglio adotta il suo proprio Regolamento.

Art. 19

Il Consiglio, oltre alle funzioni per altro conferitegli nei presenti Statuti:

  1. Prende, previa consultazione con il Segretario generale, tutti i provvedimenti necessari per eseguire le decisioni e le raccomandazioni dell’Assemblea e fa rapporto a quest’ultima;
  2. Riceve dal Segretario generale rapporti sulle attività dell’Organizzazione;
  3. Sottopone proposte all’Assemblea;
  4. Esamina il programma generale di lavoro dell’Organizzazione elaborato dal Segretario generale prima della sua presentazione all’Assemblea;
  5. Sottopone all’Assemblea rapporti e raccomandazioni su i conti e le previsioni di bilancio dell’Organizzazione;
  6. Crea qualsiasi organo sussidiario necessario alle attività del Consiglio;
  7. Esercita qualsiasi altra funzione che possa essergli affidata dall’Assemblea.
Art. 20

Fra le sessione dell’Assemblea e salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, il Consiglio prende le decisioni d’ordine amministrativo e tecnico che possono essere necessarie, nell’ambito delle attribuzioni e delle risorse finanziarie dell’Organizza-zione, e fa rapporto alla prossima sessione dell’Assemblea, per approvazione, sulle decisioni prese.

Segretariato

Art. 21

Il Segretariato è composto del Segretario generale e del personale necessario all’Organizzazione.

Art. 22

Su raccomandazione del Consiglio, il Segretario generale è nominato per un periodo di quattro anni alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti all’Assemblea. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 23
  1. Il Segretario generale è responsabile davanti all’Assemblea e al Consiglio.
  2. Il Segretario generale è incaricato dell’esecuzione delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio. Egli sottopone al Consiglio rapporti sulle attività dell’Organizza-zione, i conti di gestione e il disegno di programma generale di lavoro, come anche le proposte di bilancio dell’Organizzazione.
  3. Il Segretario generale assicura la rappresentanza giuridica dell’Organizzazione.
Art. 24
  1. Il Segretario generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al Regolamento del personale approvata dall’Assemblea.
  2. Il personale dell’Organizzazione è responsabile davanti al Segretario generale.
  3. Nell’assunzione e nello stabilimento delle condizioni d’impiego del personale dev’essere soprattutto tenuto conto della necessità di garantire all’Organizzazione i servizi di personale che posseggono le più alte qualità d’efficienza, competenza tecnica e integrità. Conformemente a questa considerazione, sarà debitamente osservata l’importanza di un’assunzione effettuata su una base geografica vasta quanto possibile.
  4. Nell’adempimento dei loro doveri, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità esterna all’Organizzazione. Si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali e rispondono soltanto verso l’Organizzazione.

Bilancio di previsione e spese

Art. 25
  1. Il bilancio di previsione dell’Organizzazione, che copre le sue attività amministrative e di programma generale di lavoro, è finanziato con i contributi dei Membri effettivi, associati e affiliati, secondo una scala di valutazione accettata dall’Assem-blea, come anche con qualsiasi altra fonte possibile d’entrata dell’Organizzazione, conformemente alle disposizioni delle Norme di finanziamento allegate ai presenti Statuti.
  2. Il bilancio di previsione preparato dal Segretario generale è sottoposto all’Assem-blea dal Consiglio, per esame e approvazione.
Art. 26
  1. I conti dell’Organizzazione sono esaminati da due Revisori dei conti, eletti dall’Assemblea per un periodo di due anni su raccomandazione del Consiglio. I Revisori dei conti sono rieleggibili.
  2. I Revisori dei conti, oltre alle funzioni di esame dei conti, possono presentare le osservazioni che ritengano necessarie circa l’efficienza delle procedure finanziarie e la gestione, il sistema di contabilità, il controllo finanziario interno e, in genere, le conseguenze finanziarie delle pratiche amministrative.

Quorum

Art. 27
  1. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni dell’Assemblea.
  2. La presenza della maggioranza dei Membri effettivi del Consiglio è necessaria perché vi sia il quorum alle riunioni del Consiglio.

Voto

Art. 28

Ogni membro effettivo dispone di un voto.

Art. 29
  1. Salvo disposizione contraria dei presenti Statuti, le decisioni in qualsiasi materia sono prese dall’Assemblea alla maggioranza semplice dei Membri effettivi presenti e votanti.
  2. Per le decisioni su problemi implicanti obblighi budgetari e finanziari per i Membri, come anche per le decisioni circa il luogo di sede dell’Organizzazione e per qualsiasi altra questione che la maggioranza semplice dei Membri effettivi ritenga d’importanza particolare, è necessaria all’Assemblea la maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.
Art. 30

Le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti, eccettuate le raccomandazioni in materia finanziaria e budgetaria che devono essere approvata alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 31

L’Organizzazione ha la personalità giuridica.

Art. 32

L’Organizzazione benefica, sul territorio degli Stati Membri, dei privilegi e delle immunità necessarie all’esercizio delle sue funzioni. Questi privilegi ed immunità possono essere definiti in accordi conclusi dall’Organizzazione.

Emendamenti

Art. 33
  1. Qualsiasi disegno d’emendamento dei presenti Statuti e del loro allegato è trasmesso al Segretario generale, che lo comunica ai Membri effettivi almeno sei mesi prima di essere sottoposto all’esame dell’Assemblea.
  2. Un emendamento è accettato dall’Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti.
  3. Un emendamento entra in vigore per tutti i Membri quando i due terzi degli Stati Membri hanno notificato la loro approvazione al Governo depositario.

Sospensione

Art. 34
  1. Se l’Assemblea ritiene che un Membro persista nel praticare una politica contraria all’obiettivo fondamentale dell’Organizzazione, quale descritto nell’Articolo 3 degli Statuti, l’Assemblea può, con risoluzione accettata alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti, sospendere questo Membro, privandolo dell’esercizio dei diritti e della fruizione dei privilegi inerenti alla qualità di Membro.
  2. La sospensione sarà mantenuta fin tanto che l’Assemblea riconosca che una modificazione è intervenuta nella politica di questo Membro.

Ritiro

Art. 35
  1. Qualsiasi Membro effettivo può ritirarsi dall’Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto al Governo depositario.
  2. Qualsiasi Membro associato può ritirarsi dall’Organizzazione nelle stesse condizioni di preavviso, per mezzo di una notificazione scritta indirizzata al Governo depositario dal Membro effettivo che assume la responsabilità delle relazioni esterne del Membro associato.
  3. Qualsiasi Membro affiliato può ritirarsi dall’Organizzazione con preavviso di un anno indirizzato per scritto Segretario generale.

Entrata in vigore

Art. 36

I presenti Statuti entreranno in vigore centoventi giorni dopo che cinquantuno Stati, i cui organismi ufficiali del turismo sono Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’adozione dei presenti Statuti, avranno ufficialmente notificato al depositario provvisorio di approvare i presenti Statuti e di accettare gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

Depositario

Art. 37
  1. I presenti Statuti, come anche tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualità di Membro, devono essere depositati provvisoriamente presso il Governo svizzero.
  2. Il Governo svizzero informa tutti gli Stati abilitati a ricevere questa notificazione, del ricevimento di tali dichiarazioni e della data d’entrata in vigore dei presenti Statuti.

Lingue ed interpretazione

Art. 38

Le lingue ufficiali dell’Organizzazione sono l’arabo, il cinese, il francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo.

Art. 39

I testi francese, inglese, spagnolo e russo dei presenti Statuti fanno parimente fede.

Disposizioni transitorie

Art. 40

Nell’attesa di una decisione dell’Assemblea generale, conformemente all’articolo 2, la sede è provvisoriamente stabilità a Ginevra (Svizzera).

Art. 41

Durante centottanta giorni dopo l’entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare o partecipi dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, hanno il diritto di divenire, senza necessità di voto, Membri effettivi dell’Organizzazione per mezzo di una dichiarazione formale mediante la quale accettano gli Statuti dell’Organizzazione e gli obblighi inerenti alla qualità di Membro.

Art. 42

Durante un anno dopo l’entrata in vigore dei presenti Statuti, gli Stati i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti, se hanno accettato i presenti Statuti con riserva d’approvazione, sono ammessi a partecipare alle attività dell’Organizzazione con tutti i diritti e gli obblighi di un Membro effettivo.

Art. 43

Durante l’anno successivo all’entrata in vigore dei presenti Statuti, i territori o gruppi di territori non responsabili delle loro relazioni esterne ma i cui organismi nazionali del turismo erano Membri effettivi dell’UIOUT al momento dell’accettazione dei presenti Statuti, e che, conseguentemente, hanno diritto alla qualità di Membro associato e hanno accettato i presenti Statuti con riserva d’approvazione da parte dello Stato che assume la responsabilità delle loro relazioni esterne, possono partecipare alle attività dell’Organizzazione beneficiando dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di Membro associato.

Art. 44

A contare dall’entrata in vigore dei presenti Statuti, i diritti e gli obblighi dell’UIOUT sono devoluti all’Organizzazione.

Art. 45

Il Segretario generale dell’UIOUT, al momento dell’entrata in vigore dei presenti Statuti, agirà come Segretario generale dell’Organizzazione fino alla data dell’ele-zione, da parte dell’Assemblea, del Segretario generale dell’Organizzazione.

Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il Presidente
dell’Assemblea generale straordinaria,
Presidente dell’Unione internazionale
degli organismi ufficiali del turismo:
Georges Faddoul
Il Segretario generale
dell’Unione internazionale
degli organismi ufficiali
del turismo:
Robert C. Lonati

Norme di finanziamento

1.  Il periodo finanziario dell’Organizzazione è di due anni.

2.  L’esercizio finanziario corrisponde al periodo compreso tra il 1ogennaio e il dicembre.

3.  Il Bilancio di previsione è finanziato per mezzo dei contributi dei Membri, secondo un metodo di ripartizione da determinare dall’Assemblea e fondato sul livello di sviluppo economico, come anche sull’importanza del turismo internazionale di ciascun Paese e per mezzo di altre entrate dell’Organizzazione.

4.  Il bilancio di previsione è formulato in euro. La moneta di pagamento dei contributi dei Membri è l’euro o qualsiasi altra moneta o combinazione di monete stabilita dall’Assemblea. Tuttavia, il Segretario generale può accettare altre monete per il pagamento dei contributi dei Membri fino a concorrenza della somma autorizzata dall’Assemblea.

5.  È costituito un Fondo generale. Tutti i contributi effettuati in qualità di Membro conformemente al paragrafo 3, le diverse risorse e qualsiasi anticipo sul Fondo rotativo saranno accreditate al Fondo generale. Le spese d’amministrazione e quelle relative al programma generale saranno effettuate per mezzo del Fondo generale.

6.  È costituito un Fondo rotativo per un ammontare fissato dall’Assemblea. Gli anticipi sui contributi dei Membri e qualsiasi altra entrata che l’Assemblea destina a tal fine saranno versati nel Fondo rotativo. Se necessario, potranno essere effettuate girate da questo Fondo al Fondo generale.

7.  Fondi fiduciari possono essere stabiliti per finanziare le attività non previste nel bilancio di previsione dell’Organizzazione cui sono interessati certi paesi o gruppi di paesi, fermo restando che questi Fondi saranno finanziati con contributi volontari. L’Organizzazione può domandare una rimunerazione per l’amministrazione di questi Fondi.

8.  La destinazione dei doni, legati ad altre entrate straordinarie non iscritte nel bilancio di previsione dell’Organizzazione è decisa dall’Assemblea.

9.  Il Segretario generale sottopone le previsioni budgetarie al Consiglio almeno tre mesi prima della riunione corrispondente del Consiglio. Il Consiglio studia queste previsioni e raccomanda il bilancio di previsione all’esame finale e all’approvazione dell’Assemblea. Le previsioni del Consiglio sono comunicate almeno tre mesi prima della riunioni corrispondente dell’Assemblea.

10.  L’Assemblea approva il bilancio di previsione annuale per un periodo biennale, ne approva la ripartizione per ogni anno, come anche i conti di gestione per ogni anno.

11.  I conti dell’Organizzazione per l’esercizio finanziario trascorso sono comunicate dal Segretario generale ai Revisori dei conti e all’organo competente del Consiglio.

I Revisori dei conti fanno rapporto al Consiglio e all’Assemblea.

12.  I Membri dell’Organizzazione effettuano il versamento del loro contributo nel primo mese dell’esercizio finanziario per cui tale contributo è dovuto. L’importo di questo contributo, deciso dall’Assemblea, è comunicato ai Membri sei mesi prima dell’inizio dell’esercizio finanziario cui si riferisce.

Tuttavia, il Consiglio può accettare casi d’arretrati giustificati risultanti dai diversi esercizi finanziari in vigore nei differenti Paesi.

13.  Il Membro in mora nel pagamento del suo contributo alle spese dell’Orga-nizzazione sarà privato del privilegio di cui beneficiano i Membri, e cioè dei servizi e del diritto di voto nell’Assemblea e nel Consiglio, se la somma dei suoi arretrati è uguale o superiore al contributo dovuto per i due anni finanziari trascorsi. A domanda del Consiglio, l’Assemblea può nondimeno autorizzare questo Membro a partecipare alle votazioni e a beneficiare dei servizi dell’Organizzazione, se essa accerta che la mancanza è dovuta a circostanze indipendenti dalla costui volontà.

14.  Il membro che si ritira dall’Organizzazione ha l’obbligo di pagare la parte adeguata del suo contributo su un fondamento diprorata fino alla data in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Calcolando la ripartizione per i Membri associati e affiliati, sarà tenuto conto del carattere differente della loro qualità di Membro e dei diritti limitati di cui fruiscono in seno all’Organizzazione.

Fatto a Città del Messico il 27 settembre 1970.

Il Presidente
dell’Assemblea generale straordinaria,
Presidente dell’Unione internazionale
degli organismi ufficiali del turismo:
Georges Faddoul
Il Segretario generale
dell’Unione internazionale
degli organismi ufficiali
del turismo:
Robert C. Lonati
Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan8 maggio19732 gennaio1975
Albania4 giugno19938 ottobre1993
Algeria5 maggio19765 maggio1976
Andorra21 ottobre199521 ottobre1995
Angola30 agosto199030 agosto1990
Antigua e Barbuda12 marzo20211° gennaio2022
Arabia Saudita17 giugno200217 giugno2002
Argentina13 giugno19722 gennaio1975
Armenia24 settembre199724 ottobre1997
Austria22 dicembre197522 dicembre1975
Azerbaigian29 settembre200129 settembre2001
Bahamas24 maggio200525 novembre2005
Bahrein29 settembre200129 settembre2001
Bangladesh19 febbraio197519 febbraio1975
Barbados17 settembre201517 settembre2015
Belarus9 giugno200514 giugno2005
Belgio
Comunità fiammingaa24 ottobre199724 ottobre1997
Belize25 luglio20221° gennaio2024
Benin31 dicembre19742 gennaio1975
Bhutan4 febbraio200319 ottobre2003
Bolivia21 maggio197521 maggio1975
Bosnia e Erzegovina5 luglio19938 ottobre1993
Botswana21 ottobre199521 ottobre1995
Brasile11 giugno19742 gennaio1975
Brunei29 novembre200729 novembre2007
Bulgaria21 gennaio197621 gennaio1976
Burkina Faso16 maggio197516 maggio1975
Burundi30 ottobre19742 gennaio1975
Cambogia24 aprile19722 gennaio1975
Camerun28 novembre19732 gennaio1975
Capo Verde29 settembre200129 settembre2001
Ceca, Repubblica8 febbraio1993 S1° gennaio1993
Ciad10 settembre198526 settembre1985
Cile9 aprile19742 gennaio1975
Cina22 settembre19835 ottobre1983
Hong Kongab17 settembre19991° ottobre1999
Macaoac8 aprile198017 settembre1981
Cipro4 settembre197412 gennaio1975
Colombia12 giugno19712 gennaio1975
Comore16 settembre2017 A16 settembre2017
Comore16 settembre201716 settembre2017
Congo (Brazzaville)29 luglio197720 settembre1979
Congo (Kinshasa)20 gennaio19722 gennaio1975
Corea (Nord)28 agosto19871° ottobre1987
Corea (Sud)15 gennaio19732 gennaio1975
Costa Rica26 settembre199526 settembre1995
Côte d'Ivoire5 marzo19732 gennaio1975
Croazia5 luglio19938 ottobre1993
Cuba11 dicembre197511 dicembre1975
Dominicana, Repubblica29 aprile197529 aprile1975
Ecuador11 febbraio197511 febbraio1975
Egitto21 maggio19712 gennaio1975
El Salvador10 dicembre19928 ottobre1993
Emirati Arabi Uniti26 aprile201326 aprile2013
Eritrea14 marzo199521 ottobre1995
Eswatini1° ottobre1999
Etiopia22 maggio197522 maggio1975
Figi30 aprile199724 ottobre1997
Filippine23 ottobre199123 ottobre1991
Francia31 dicembre197531 dicembre1975
Gabon6 aprile19712 gennaio1975
Gambia6 maggio19756 maggio1975
Georgia2 settembre19938 ottobre1993
Germania29 gennaio197629 gennaio1976
Ghana28 novembre19722 gennaio1975
Giamaica24 aprile197524 aprile1975
Giappone6 luglio19786 luglio1978
Gibuti30 maggio199724 ottobre1997
Giordania30 marzo19712 gennaio1975
Grecia8 novembre19722 gennaio1975
Guatemala8 settembre19938 ottobre1993
Guinea17 luglio198517 luglio1985
Guinea equatoriale23 agosto199521 ottobre1995
Guinea-Bissau4 ottobre19914 ottobre1991
Haiti12 giugno19742 gennaio1975
Honduras29 settembre200129 settembre2001
India9 novembre19712 gennaio1975
Indonesia5 aprile19722 gennaio1975
Iran17 febbraio19722 gennaio1975
Iraq15 settembre19712 gennaio1975
Israele20 gennaio197520 gennaio1975
Italia2 marzo19782 marzo1978
Kazakstan2 settembre19938 ottobre1993
Kenya24 settembre19712 gennaio1975
Kirghizistan2 settembre19938 ottobre1993
Kuwait3 marzo20033 marzo2003
Laos27 settembre19732 gennaio1975
Lesotho11 luglio198017 settembre1981
Libano18 giugno19742 gennaio1975
Liberia14 ottobre201114 ottobre2011
Libia21 aprile197721 aprile1977
Lituania6 ottobre200319 ottobre2003
Macedonia del Nord21 ottobre199521 ottobre1995
Madagascar22 maggio197522 maggio1975
Malawi6 agosto19742 gennaio1975
Malaysia19 settembre199119 settembre1991
Maldive10 giugno198017 settembre1981
Mali17 giugno19742 gennaio1975
Malta2 agosto19782 agosto1978
Marocco7 luglio19712 gennaio1975
Mauritania9 luglio19769 luglio1976
Messico20 novembre19702 gennaio1975
Moldova6 settembre19931° gennaio2002
Monaco5 maggio20001° gennaio2001
Mongolia27 marzo199027 marzo1990
Montenegro29 novembre200729 novembre2007
Mozambico21 ottobre199521 ottobre1995
Myanmar1° giugno20121° giugno2012
Namibia24 settembre199724 ottobre1997
Nepal14 marzo19722 gennaio1975
Nicaragua4 ottobre19914 ottobre1991
Niger13 luglio197820 settembre1979
Nigeria22 settembre19712 gennaio1975
Oman20 gennaio20041° luglio2004
Paesi Bassi10 maggio197610 maggio1976
Arubaa14 agosto19871° ottobre1987
Curaçaoa19 febbraio19795 settembre1979
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)a
19 febbraio19795 settembre1979
Sint Maartena19 febbraio19795 settembre1979
Pakistan2 aprile19712 gennaio1975
Palau3 luglio201911 settembre2019
Panama17 ottobre199617 ottobre1996
Papua Nuova Guinea2 dicembre20052 dicembre2005
Paraguay26 giugno199226 giugno1992
Perù30 maggio19742 gennaio1975
Polonia10 febbraio197610 febbraio1976
Portogallo11 novembre197611 novembre1976
Maderaa21 novembre199421 ottobre1995
Qatar1° gennaio20021° gennaio2002
Rep. Centrafricana29 settembre199521 ottobre1995
Romania13 settembre19742 gennaio1975
Ruanda6 giugno19756 giugno1975
Samoa17 settembre201517 settembre2015
San Marino20 luglio19712 gennaio1975
Santa Seded25 settembre19732 gennaio1975
São Tomé e Príncipe9 dicembre198326 settembre1985
Seicelle4 ottobre19914 ottobre1991
Senegal5 aprile19722 gennaio1975
Serbia29 settembre200129 settembre2001
Sierra Leone6 maggio19742 gennaio1975
Siria11 agosto19712 gennaio1975
Slovacchia22 gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia28 settembre19938 ottobre1993
Somalia16 settembre201716 settembre2017
Spagna4 luglio19742 gennaio1975
Sri Lanka5 dicembre19722 gennaio1975
Stati Uniti
Portoricoa20 maggio200220 maggio2002
Sudafrica12 aprile199412 aprile1994
Sudan18 aprile197518 aprile1975
Svizzera12 gennaio197612 gennaio1976
Tagikistan29 novembre200729 novembre2007
Tanzania2 febbraio19722 gennaio1975
Thailandia22 maggio19961° giugno1996
Timor-Leste2 dicembre20052 dicembre2005
Togo16 aprile197516 aprile1975
Trinidad e Tobago22 aprile201322 aprile2013
Tunisia29 maggio19722 gennaio1975
Turchia6 novembre19732 gennaio1975
Turkmenistan24 settembre19938 ottobre1993
Ucraina24 ottobre199724 ottobre1997
Uganda12 dicembre19742 gennaio1975
Ungheria8 settembre19758 settembre1975
Uruguay18 maggio197718 maggio1977
Uzbekistan2 settembre19938 ottobre1993
Vanuatu8 ottobre20098 ottobre2009
Venezuela20 giugno19742 gennaio1975
Vietnam26 marzo198117 settembre1981
Yemen9 marzo19712 gennaio1975
Zambia31 agosto19732 gennaio1975
Zimbabwe30 giugno198117 settembre1981
a Membro associato in applicazione dell’art. 6 par. 2.
b Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
c Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
d Membro osservatore permanente e non uno Stato parte degli Statuti dell’OMT.

Footnotes

  1. RU 1976 94

  2. Introdotto dalla mod. dell’Assembea generale del 14 ott. 1983, applicato provivisoriamente dal 24 ott. 1997 (RU 2017 3803) ed entrato in vigore il 16 lug. 2020 (RU 2020 4657). Correzione del 21 mag. 2019 (RU 2019 1567).