Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena

0.922.74Multilateral International Treaty29 mag 1980

Conchiusa a Washington il 2 dicembre 1946

Approvata dall’Assemblea federale il 4 marzo 19801

Adesione svizzera notificata il 29 maggio 1980

Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1980

(Stato 14  novembre 2019)

I Governi, i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione,

riconoscendo che le nazioni del mondo hanno interesse a salvaguardare, per le generazioni future, le grandi risorse naturali costituite dalle specie di balene;

considerando che, sin dall’inizio, la caccia alla balena s’è tradotta in uno sfruttamento eccessivo di una zona dopo l’altra e nella distruzione indiscriminata di una specie dopo l’altra, al punto da rendere essenziale la protezione di tutte le specie di balene contro il dilagare d’abusi di tale genere;

riconoscendo che un regolamento appropriato della caccia alla balena varrebbe ad assicurare un incremento naturale di questi cetacei, così da permettere un aumento del numero delle balene catturabili senza pertanto comprometterne le risorse naturali;

riconoscendo che, nell’interesse generale, la popolazione delle balene deve raggiungere un livello ottimale il più rapidamente possibile senza peraltro cagionare una penuria più o meno generalizzata sul piano economico-alimentare;

riconoscendo che, per raggiungere questi obiettivi, occorre circoscrivere le operazioni di caccia alle specie meglio in grado di sopportare uno sfruttamento, onde dare a quelle in via di estinzione il tempo di ricostituirsi;

desiderando istituire un sistema di regolamento internazionale della caccia alla balena tale da assicurare in maniera appropriata ed efficace la conservazione e l’accrescimento dì questi cetacei, sulla base dei principi contemplati nelle disposizioni dell’Accordo internazionale che regola la caccia alla balena, firmato a Londra il 18 giugno 1937, e dei protocolli del medesimo, firmati a Londra il 24 giugno 1938 e il 26 novembre 1945; e

avendo deciso di conchiudere una convenzione destinata ad assicurare la conservazione appropriata delle popolazioni di balene e desiderando offrire all’industria baleniera la possibilità di svilupparsi in maniera metodica,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I
  1. La presente Convenzione comprende l’allegato che ne è parte integrante. Qualsiasi riferimento alla «Convenzione» concerne parimenti l’allegato, sia nella ver-sione attuale, sia nella versione eventualmente modificata giusta le disposizioni dell’articolo V.
  2. La presente Convenzione s’applica alle navi officina, alle stazioni di terraferma e alle baleniere sottoposte alla giurisdizione dei Governi contraenti, come anche a tutte le acque in cui queste officine galleggianti, officine di terraferma e baleniere si dedicano a tale industria.
Art. II

Ai fini della presente Convenzione:

  1. Con «nave officina» s’intende una nave a bordo della quale le balene sono trattate totalmente o parzialmente.
  2. Con «stazione di terraferma» s’intende un’officina sulla terraferma in cui le balene sono trattate totalmente o parzialmente. 3.2 Con «baleniera» s’intende una nave3utilizzata per cacciare, catturare, rimorchiare, inseguire o reperire le balene.
  3. Con «Governo contraente» s’intende qualsiasi governo che abbia depositato uno strumento di ratificazione o notificato la sua adesione alla presente Convenzione.
Art. III
  1. I Governi contraenti hanno convenuto di creare una Commissione internazionale della caccia alla balena, qui appresso chiamata «Commissione», che sarà composta di membri designati dai Governi contraenti, in ragione di un membro per Governo. Ciascun membro disporrà di un voto; egli potrà essere accompagnato da uno o più periti o consulenti.
  2. La Commissione eleggerà, nel proprio seno, un Presidente e un Vicepresidente ed elaborerà il suo regolamento interno. Essa deciderà alla maggioranza semplice dei membri votanti; tuttavia, la maggioranza di tre quarti dei membri votanti sarà richiesta per le decisioni prese in virtù dell’articolo V. Il regolamento interno potrà disporre che le decisioni siano prese anche fuori seduta.
  3. La Commissione potrà designare il proprio segretario e il proprio personale.
  4. La Commissione potrà creare, facendo capo ai propri membri, periti e consulenti, tutti i comitati che riterrà opportuni per adempiere le funzioni demandabili.
  5. Ogni Governo determinerà e assumerà le spese del suo rappresentante nella Commissione, come anche quelle dei periti e consulenti che l’accompagneranno.
  6. Dato che talune istituzioni specializzate dell’Organizzazione delle Nazioni Unite già s’interessano al mantenimento e allo sviluppo dell’industria baleniera, come anche ai prodotti di questa, i Governi contraenti, per evitare doppioni, si consulte-ranno, nei due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, onde decidere se non convenga integrare la Commissione in una delle suddette istituzioni specializzate.
  7. Trattando, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, di concerto con gli altri Governi contraenti, prenderà le necessarie disposizioni per convocare una prima volta la Commissione e farà procedere alle consultazioni, di cui al paragrafo 6 qui innanzi.
  8. Per le sedute successive, la Commissione stabilirà da sé le modalità di convocazione.
Art. IV
  1. La Commissione, sia agendo di concerto con le organizzazioni autonome dei Governi contraenti o con altri organismi, istituzioni oppure enti pubblici o privati, o tramite i loro intermediari, sia agendo indipendentemente, potrà:
    1. Incoraggiare, raccomandare e, occorrendo, organizzare studi ed inchieste sulle balene e la caccia alla balena;
    2. Riunire ed analizzare dati statistici circa la situazione attuale e l’evoluzione delle popolazioni di balene, come anche circa le ripercussioni delle operazioni di caccia sulle medesime;
    3. Studiare, valutare e diffondere informazioni sui metodi utilizzabili onde preservare e ricostituire le popolazioni di balene.
  2. La Commissione provvederà a pubblicare i rapporti d’attività; essa potrà parimenti pubblicare, sia indipendentemente, sia in collaborazione con l’Ufficio internazionale di statistica delle balene, a Sandefjord, in Norvegia, o con altri organismi o servizi, qualsiasi altro rapporto ritenuto utile, nonché dati statistici e scientifici o altre informazioni pertinenti sulle balene e la caccia alla balena.
Art. V

1.4La Commissione potrà modificare di quando in quando le disposizioni dell’alle-gato adottando, per quanto attiene alla conservazione e all’utilizzazione delle risorse baleniere, regolamenti concernenti:

  1. le specie protette e non protette;
  2. le stagioni autorizzate e vietate;
  3. le acque aperte o chiuse alla caccia, compresa la delimitazione delle zone di rifugio;
  4. la taglia minima per ogni specie;
  5. l’epoca, i metodi e l’intensità delle operazioni di caccia (compreso il numero massimo delle catture autorizzate durante una data stagione);
  6. il genere e le caratteristiche degli attrezzi, apparecchi e strumenti utilizzabili;
  7. i procedimenti di misurazione, e
  8. i rilevamenti delle catture ed altri documenti di carattere statistico o biologico e
  9. i metodi d’ispezione.

2. Tali modificazioni dell’allegato dovranno:

a) essere dettate dalla necessità di raggiungere gli obiettivi e gli scopi della Convenzione e di assicurare la conservazione, lo sviluppo e l’utilizzazione ottimale delle risorse;

b) fondarsi sui dati scientifici;

c) evitare di istituire una restrizione per quanto concerne il numero o la nazionalità delle navi officina e delle stazioni di terraferma, nonché di assegnare contingenti determinati a una nave officina o stazione di terraferma, oppure a un gruppo di tali navi o stazioni, e

d) tener conto degli interessi dei consumatori di prodotti derivanti dalla balena e degli interessi dell’industria baleniera.

3. Una modificazione siffatta entrerà in vigore, nei confronti dei Governi contraenti, novanta giorni dopo la data di notificazione da parte della Commissione a ciascun Governo contraente; tuttavia:

a) se un Governo presenta alla Commissione un’obiezione contro la modificazione nel termine menzionato, la sua entrata in vigore nei confronti dei Governi contraenti sarà sospesa durante un nuovo periodo di novanta giorni, e

b) qualsiasi altro Governo contraente potrà, in tal caso, presentare un’obiezione contro la modificazione, entro questo nuovo termine di novanta giorni, o, successivamente, prima dello scadere di un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’ultima obiezione pervenuta nel corso di questo termine suppletivo di novanta giorni, dopo di che

c) la modificazione entrerà in vigore nei confronti dei Governi contraenti che non avranno sollevato obiezioni, mentre, nei confronti di un Governo sollevante obiezione, essa entrerà in vigore solamente dopo il ritiro di questa. La Commissione dovrà notificare immediatamente tutte le obiezioni e tutte le revoche d’obiezioni ai Governi contraenti, ciascuno di questi essendo tenuto a confermare la ricezione delle notificazioni relative alle modificazioni, obiezioni o revoche d’obiezioni.

4. Nessuna modificazione entrerà in vigore innanzi il 1° luglio 1949.

Art. VI

La Commissione potrà formulare, di quando in quando, in favore di uno qualsiasi o di tutti i Governi contraenti, raccomandazioni circa le questioni riguardanti sia le balene e la caccia alla balena, sia gli obiettivi e gli scopi della presente Convenzione.

Art. VII

I Governi contraenti dovranno vigilare affinché le notificazioni e i dati statistici o altri, richiesti dalla presente Convenzione, vengano trasmessi senza indugio all’Ufficio internazionale di statistica delle balene a Sandefjord, in Norvegia, oppure a qualsiasi altro organismo designato dalla Commissione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla medesima.

Art. VIII
  1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria della presente Convenzione, ogni Governo contraente potrà accordare ai propri cittadini un permesso speciale autorizzante l’interessato ad uccidere, catturare e trattare le balene per le ricerche scientifiche, tale autorizzazione potendo essere subordinata alle restrizioni quantitative e alle altre condizioni che il Governo contraente riterrà opportune; in questo caso, le balene potranno essere uccise, catturate o trattate senza che ci si debba conformare alle disposizioni della presente Convenzione. Ogni Governo contraente dovrà immediatamente notificare alla Commissione tutti i permessi di siffatta natura da esso accordati. Un Governo contraente potrà annullare in ogni momento un permesso speciale accordato.
  2. Nella misura del possibile, le balene catturate in base a tali permessi speciali andranno trattate giusta le direttive impartite dal Governo autorizzante, valide anche per l’utilizzazione dei prodotti ottenuti.
  3. Nella misura del possibile, ogni Governo contraente, ad intervalli d’un anno al massimo, dovrà trasmettere, all’organismo designato all’uopo dalla Commissione, le informazioni di carattere scientifico di cui disporrà sulle balene e la caccia alla balena, compresi i risultati delle ricerche effettuate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo IV.
  4. Riconoscendo che è indispensabile, per assicurare una gestione sana e proficua dell’industria baleniera, di riunire e di analizzare costantemente le informazioni biologiche raccolte in occasione delle operazioni delle officine galleggianti e di quelle di terraferma, i Governi contraenti adotteranno tutti i provvedimenti in loro potere per procurarsele.
Art. IX
  1. Ogni Governo contraente adotterà tutti i provvedimenti utili per assicurare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e punire le infrazioni commesse nel corso d’operazioni effettuate da persone o navi sottoposte alla sua giurisdizione.
  2. Nessun premio, o altro incentivo commisurato ai risultati del lavoro, verrà versato ai cannonieri e agli equipaggi delle baleniere per ogni balena la cui cattura è vietata dalla presente Convenzione.
  3. In caso d’infrazione o di contravvenzione alle disposizioni della presente Convenzione, l’azione giudiziaria sarà intentata dal Governo competente per giudicare il reato.
  4. Ogni Governo contraente dovrà trasmettere alla Commissione le informazioni dettagliate fornitegli dai suoi, ispettori circa le infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione commesse da persone o da navi sottoposte alla sua giurisdizione. Questa comunicazione dovrà indicare i provvedimenti presi per reprimere l’infrazione, come anche le sanzioni inflitte.
Art. X
  1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America.
  2. Ogni Governo non firmatario della presente Convenzione potrà aderirvi dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta indirizzata al Governo degli Stati Uniti d’America.
  3. Il Governo degli Stati Uniti d’America renderà note, a tutti gli altri Governi firmatari e aderenti, le ratificazioni depositate e le adesioni ricevute.
  4. Allorché almeno sei Governi firmatari, compresi quelli dei Paesi Bassi, della Norvegia, dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America, avranno depositato gli strumenti di ratificazione, la presente Convenzione entrerà per essi in vigore, mentre, per ciascun Governo che la ratificherà o vi aderirà successivamente, essa entrerà in vigore alla data in cui è stato depositato lo strumento di ratificazione o alla ricezione della notificazione d’adesione.
  5. Le disposizioni dell’allegato non saranno applicabili innanzi il l° luglio 1948. Le modificazioni dell’allegato, eventualmente adottate in virtù dell’articolo V, non saranno applicabili innanzi il 1° luglio 1949.
Art. XI

Ogni Governo contraente potrà recedere dalla presente Convenzione il 30 giugno di ogni anno inviando, al più tardi il 1° gennaio dello stesso anno, una notificazione di ritiro al Governo depositario il quale, alla ricezione di questa notificazione, sarà tenuto di comunicarne il contenuto agli altri Governi contraenti. Ciascuno degli altri Governi contraenti potrà, entro un mese dalla data in cui avrà ricevuto, dal Governo depositario, copia della detta notificazione, rendere noto il suo recesso secondo la medesima procedura, e la Convenzione cesserà di valere nei suoi confronti a contare dal 30 giugno dello stesso anno.

La presente Convenzione recherà la data nella quale essa è aperta alla firma, e rimarrà aperta alla firma per un periodo di quattordici giorni dopo tale data.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.Fatto a Washington il 2 dicembre 1946, in lingua inglese, l’originale dovendo essere depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Questo Governo trasmetterà una copia certificata conforme della Convenzione a tutti gli altri Governi firmatari, nonché a tutti i Governi che avranno aderito alla Convenzione.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Antigua e Barbuda21 luglio1982 A21 luglio1982
Argentina**18 maggio196018 maggio1960
Australia**1° dicembre194710 novembre1948
Austria20 maggio1994 A20 maggio1994
Belgio14 luglio2004 A14 luglio2004
Belize17 giugno2003 A17 giugno2003
Benin26 aprile2002 A26 aprile2002
Brasile**4 gennaio1974 A4 gennaio1974
Bulgaria10 agosto2009 A10 agosto2009
Cambogia1° giugno2006 A1° giugno2006
Camerun14 giugno2005 A14 giugno2005
Ceca, Repubblica26 gennaio2005 A26 gennaio2005
Cile* **6 luglio19796 luglio1979
Cina*24 settembre1980 A24 settembre1980
Hong Kong3 giugno19971° luglio1997
Cipro26 febbraio2007 A26 febbraio2007
Colombia22 marzo2011 A22 marzo2011
Congo (Brazzaville)29 maggio2008 A29 maggio2008
Corea (Sud)29 dicembre1978 A29 dicembre1978
Costa Rica24 luglio1981 A24 luglio1981
Côte d’Ivoire8 luglio2004 A8 luglio2004
Croazia10 gennaio2007 A10 gennaio2007
Danimarca23 maggio195023 maggio1950
Dominica18 giugno1992 A18 giugno1992
Dominicana, Repubblica30 luglio2008 A30 luglio2008
Ecuador10 maggio2007 A10 maggio2007
Eritrea10 ottobre2007 A10 ottobre2007
Estonia7 gennaio2009 A7 gennaio2009
Finlandia23 febbraio1983 A23 febbraio1983
Francia**3 dicembre19483 dicembre1948
Gabon8 maggio20028 maggio2002
Gambia17 maggio2005 A17 maggio2005
Germania**2 luglio1982 A2 luglio1982
Ghana17 luglio2009 A17 luglio2009
Grenada7 aprile1993 A7 aprile1993
Guinea21 giugno2000 A21 giugno2000
Guinea-Bissau29 maggio2007 A29 maggio2007
India9 marzo1981 A9 marzo1981
Irlanda2 gennaio1985 A2 gennaio1985
Islanda*10 ottobre2002 A10 ottobre2002
Isole Marshall1° giugno2006 A1° giugno2006
Israele7 giugno2006 A7 giugno2006
Italia**12 febbraio1998 A12 febbraio1998
Kenya2 dicembre1981 A2 dicembre1981
Kiribati28 dicembre2004 A28 dicembre2004
Laos22 maggio2007 A22 maggio2007
Liberia10 agosto2018 A10 agosto2018
Lituania25 novembre2008 A25 novembre2008
Lussemburgo10 giugno2005 A10 giugno2005
Mali17 agosto2004 A17 agosto2004
Marocco12 febbraio2001 A12 febbraio2001
Mauritania23 dicembre2003 A23 dicembre2003
Messico**30 giugno1949 A30 giugno1949
Monaco**15 marzo1982 A15 marzo1982
Mongolia16 maggio200216 maggio2002
Nauru15 giugno2005 A15 giugno2005
Nicaragua5 giugno2003 A5 giugno2003
Norvegia**3 marzo194810 novembre1948
Nuova Zelanda**15 giugno1976 A15 giugno1976
Oman15 luglio1980 A15 luglio1980
Paesi Bassi**14 giugno1977 A14 giugno1977
Aruba9 gennaio19861° gennaio1986
Curaçao14 giugno1977 A14 giugno1977
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
14 giugno1977 A14 giugno1977
Sint Maarten14 giugno1977 A14 giugno1977
Palau8 maggio20028 maggio2002
Panama12 giugno200112 giugno2001
Perù* **18 giugno197918 giugno1979
Polonia17 aprile2009 A17 aprile2009
Portogallo14 maggio200214 maggio2002
Regno Unito* **17 giugno194710 novembre1948
Romania9 aprile2008 A9 aprile2008
Russia11 settembre194810 novembre1948
Saint Kitts e Nevis24 giugno1992 A24 giugno1992
Saint Lucia29 giugno1981 A29 giugno1981
Saint Vincent e Grenadine22 luglio1981 A22 luglio1981
Salomone, Isole10 maggio1993 A10 maggio1993
San Marino**16 aprile2002 A16 aprile2002
São Tomé e Príncipe18 maggio2018 A18 maggio2018
Senegal15 luglio1982 A15 luglio1982
Slovacchia22 marzo2005 A22 marzo2005
Slovenia20 settembre2006 A20 settembre2006
Spagna**6 luglio1979 A6 luglio1979
Stati Uniti18 luglio194710 novembre1948
Sudafrica5 maggio194810 novembre1948
Suriname14 luglio2004 A14 luglio2004
Svezia**15 giugno1979 A15 giugno1979
Svizzera29 maggio1980 A29 maggio1980
Tanzania23 giugno2008 A23 giugno2008
Togo15 giugno2005 A15 giugno2005
Tuvalu30 giugno2004 A30 giugno2004
Ungheria1° giugno2004 A1° giugno2004
Uruguay27 settembre2007 A27 settembre2007
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 del DF del 4 mar. 1980 (RU 1980 1071).

  2. Modificato dal Prot. del 19 nov. 1956 alla Conv. internazionale che regola la caccia alla balena.

  3. Modificato dal Prot. del 19 nov. 1956 alla Conv. internazionale che regola la caccia alla balena.

  4. Modificato dal Prot. del 19 nov. 1956 alla Conv. internazionale che regola la caccia alla balena.

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