Convenzione che regola la caccia alla balena

0.922.73Multilateral International Treaty16 gen 1935

Conchiusa a Ginevra il 24 settembre 1931

Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19322

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 16 febbraio 1933

Entrata in vigore per la Svizzera il 16 gennaio 1935

(Stato 16  gennaio 1935)

Sua Maestà il Re d’Albania; il Presidente del Reich Germanico; il Presidente degli Stati Uniti d’America; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re della Gran Bretagna e dell’Irlanda e dei Domini britannici d’Oltremare, Imperatore delle Indie; il Presidente della Repubblica di Colombia; Sua Maestà il Re di Danimarca e d’Islanda; il Presidente del Governo della Repubblica Spagnuola; il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; Sua Maestà il Re d’Italia; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia; Sua Maestà il Re di Romania;il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica di Turchia; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

hanno designato i loro plenipotenziari, ossia:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Le alte Parti contraenti si accordano per prendere, nei limiti delle rispettive giurisdizioni, le misure atto ad assicurare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per punire le infrazioni alle disposizioni stesse.

Art. 2

La presente Convenzione è applicabile solo alle balene a fanoni.

Art. 3

La presente Convenzione non è applicabile agli aborigeni che abitano le coste dei territori delle alte Parti contraenti, a condizione che:

  1. facciano uso solo di canotti, piroghe o altre imbarcazioni esclusivamente indigene, a vela o a remi;
  2. non usino armi da fuoco;
  3. non siano al servizio di persone non aborigene;
  4. non siano obbligati a cedere a terzi il prodotto della loro caccia.
Art. 4

È proibito catturare od uccidere le «right whales» comprendenti la balena del Capo Nord, la balena della Groenlandia, la «right whale» australe, la «right whale» del Pacifico e la «right whale» pigmea australe (balenottera).

Art. 5

È proibito catturare od uccidere le giovani balene non slattate, le balene non adulte e le balene femmine accompagnate da piccoli non slattati.

Art. 6

Le carcasse delle balene catturate dovranno essere utilizzate nel modo più completo possibile. In particolare: l. L’olio dovrà essere estratto, sia per ebollizione che con altri procedimenti, da tutte le parti bianche, come pure dalla testa e dalla lingua e, inoltre, dalla coda all’apertura esterna dell’intestino retto. Le disposizioni del presento numero sono applicabili solo alle carcasse o parti di carcasse che non siano destinate ad essere utilizzato come commestibili. 2. Qualsiasi officina, galleggiante o no, destinata alla lavorazione delle carcasse di balene, dovrà essere munita degli apparecchi necessari all’estrazione dell’olio dal bianco, dalla carne e dalle ossa. 3. Se delle balene saranno tratte a riva, le misure opportuno dovranno essere prese per l’utilizzazione dei residui dopo l’avvenuta estrazione dell’olio.

Art. 7

I cannonieri gli equipaggi delle baleniere dovranno essere ingaggiati a condizioni tali da far dipendere, in gran parte, la loro retribuzione da fattori come: la grandezza, la specie, il valore delle balene catturate e la quantità d’olio estratto e non solo dal numero delle balene catturate, dato però che la retribuzione dipenda dai risultati della caccia.

Art. 8

Nessuna nave delle alte Parti contraenti potrà dedicarsi alla cattura ed alla lavorazione della balena se non sarà provvista di una speciale licenza rilasciata alla nave dall’alta Parte contraente sotto la cui bandiera naviga, o senza che il suo proprietario o noleggiatore abbia notificato al Governo dell’alta Parte contraente, la sua intenzione di utilizzare questa nave per la caccia alla balena ed abbia ricevuto da detto Governo un certificato comprovante questa modificazione.

Il presente articolo non lede menomamente il diritto di una qualsiasi delle alte Parti contraenti di esigere pure una licenza rilasciata dalle proprie autorità per tutte le navi che desiderano utilizzare il suo territorio o le sue acque territoriali per catturare, rimorchiare a terra o lavorare delle balene. Il rilascio di questa licenza potrà essere rifiutato o subordinato alle condizioni che l’alta Parte contraente interessata riterrà necessarie o opportuno, qualunque sia la nazionalità della nave.

Art. 9

La zona geografica d’applicazione degli articoli della presente Convenzione si estenderà a tutto le acque del mondo intero, compresivi l’alto mare e le acque territoriali e nazionali.

Art. 10
  1. Le alte Parti contraenti dovranno ottenere dalle baleniere che battono la loro bandiera, delle informazioni per quanto possibile particolareggiate dal punto di vista biologico, su ciascuna balena catturata, e in ogni caso sui punti seguenti:
    1. data della cattura;
    2. luogo della cattura;
    3. specie;
    4. sesso;
    5. lunghezza: precisa se l’animale è ritirato dall’acqua; approssimativa se la balena è sezionata in acqua;
    6. se vi è un feto, lunghezza del feto e suo sesso, se può essere determinato;
    7. informazioni sul contenuto dello stomaco, se ciò è possibile.
  2. La lunghezza menzionata alle lett. e ed f del presente articolo sarà quella della linea retta che va dall’estremità del muso fino all’intersezione delle pinne caudali.
Art. 11

Ciascuna delle alte Parti contraenti si farà mandare da tutte le officine, galleggianti o stabilite su terraferma, sottoposte alla sua giurisdizione, i dati indicanti il numero delle balene di ogni specie sottoposte a lavorazione in ciascuna officina e le quantità di olio di ogni qualità, polvere, guano e degli altri sotto-prodotti provenienti da queste balene.

Art. 12

Ciascuna delle alte Parti contraenti comunicherà, le informazioni statistiche sulle operazioni, relative alle balene, che si sono svolte nell’orbita della loro giurisdizione, all’Ufficio internazionale di statistiche baleniere in Oslo.

Queste informazioni dovranno comprendere almeno i particolari di cui all’art. 10, e: 1. il nome e la stazzatura di ciascuna officina galleggiante; 2. il numero e la stazzatura globale delle baleniere; 3. un elenco delle stazioni terrestri che hanno funzionato nel periodo a cui si riferisce il controllo. Questo informazioni saranno fornite ad intervalli opportuni non oltrepassanti un anno.

Art. 13

L’obbligo, per una qualsiasi delle alte Parti contraenti, di prendere delle misure che permettano di assicurare l’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione nei propri territori e nelle proprie acque territoriali e da parte delle proprie navi, sarà limitato a quei territori ai quali la Convenzione è applicabile ed alle acque territoriali contigue, come pure alle navi immatricolate in questi territori.

Art. 14

La presente Convenzione, i cui testi francese ed inglese faranno egualmente stato, potrà essere firmata, entro il trentun marzo 1932, da tutti gli Stati membri della Società delle Nazioni o da qualsiasi altro Stato non membro.

Art. 15

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale della Società delle Nazioni3che ne notificherà il deposito a tutti i membri della Società delle Nazioni ed agli Stati non membri, indicando la data alla quale è avvenuto il deposito.

Art. 16

A contare dal primo aprile 1932, tutti i membri della Società delle Nazioni e tutti gli Stati non membri in nome dei quali la Convenzione, a quella data, non è stata firmata, potranno aderirvi.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale della Società delle Nazioni4che notificherà il deposito e la data a cui è avvenuto a tutti i membri della Società delle Nazioni ed agli Stati non membri.

Art. 17

La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto delle ratificazioni o delle adesioni da parte di almeno otto Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri. Fra questi devono essere compresi il Regno di Norvegia ed il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord.

Per ciò che riguarda ciascun Membro o Stato non membro, in nome dei quali uno strumento di ratificazione o di adesione sarà ulteriormente depositato, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data del deposito di detto strumento.

Art. 18

Se, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione e su domanda di due Membri della Società, o di due Stati non membri, per i quali la presente Convenzione sarà, in quel momento, in vigore, il Consiglio della Società delle Nazioni convoca una conferenza per la revisione della Convenzione, le alte Parti contraenti si impegnano a farvisi rappresentare.

Art. 19

l.  La presente Convenzione potrà essere denunciata allo spirare di un termine di tre anni a contare dalla data della sua entrata in vigore. 2. La denuncia della Convenzione si farà mediante notificazione scritta, indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni5che informerà tutti i Membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri di ciascuna notificazione, indicando la data del ricevimento. 3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione.

Art. 20
  1. Ciascuna delle alte Parti contraenti può dichiarare, al momento della firma della ratificazione o dell’adesione, che accettando la presente Convenzione non intende assumere alcun obbligo per ciò che concerne l’insieme o una parte delle sue colonie, protettorati, territori d’oltre mare o territori posti sotto la sua sovranità od il suo mandato; in questo caso la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori che formano oggetto di una tale dichiarazione.
  2. Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà notificare ulteriormente al Segretario generale della Società delle Nazioni6che intende applicare la presente Convenzione all’insieme o ad una parte dei suoi territori che furono oggetto della dichiarazione prevista al paragrafo precedente. In questo caso la Convenzione si applicherà a tutti i territori citati nella notificazione, novanta giorni dopo il ricevimento della notifica stessa da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni7.
  3. Ciascuna delle alte Parti contraenti può, in ogni momento, spirato il termine di tre anni previsto all’art. 19, dichiarare che intende veder cessare l’applicazione della presente Convenzione all’insieme o ad una parte delle sue colonie, protettorati, territori di oltre mare, o territori posti sotto la sua sovranità o sotto il suo mandato; in questo caso la Convenzione cesserà di essere applicabile ai territori che formano oggetto di una tale dichiarazione sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni8.
  4. Il Segretario generale della Società delle Nazioni9comunicherà a tutti i Membri della Società delle Nazioni ed agli Stati non membri la dichiarazione e la notificazione ricevuta in virtù del presente articolo, come pure la data del loro ricevimento.
Art. 21

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni non appena sarà entrata in vigore.

In fede, di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il ventiquattro settembre mille novecento trentuno, in un sol esemplare che sarà conservato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni10e di cui copia certificata conforme sarà rimessa a tutti i Membri della Società e agli Stati non membri.(Seguono le firme)

Stati contraentiRatificazione
o adesione
Entrata in vigore
Austria2 gennaio19361° aprile1936
Brasile21 novembre193216 gennaio1935
Canadà12 dicembre193512 marzo1936
Cecoslovacchia20 ottobre193316 gennaio1935
Danimarca (con la Groenlandia)26 giugno193416 gennaio1935
Egitto25 gennaio193316 gennaio1935
Equatore13 aprile193512 luglio1935
Finlandia21 marzo193619 giugno1936
Francia16 maggio193514 agosto1935
Gran Bretagna e Irlanda del Nord18 ottobre193416 gennaio1935
Bahamas17 febbraio193718 maggio1937
Barbados17 febbraio193718 maggio1937
Bermude17 febbraio193718 maggio1937
Borneo del Nord17 febbraio193718 maggio1937
Ceylon17 febbraio193718 maggio1937
Cipro17 febbraio193718 maggio1937
Costa d’Oro17 febbraio193718 maggio1937
Isole Falkland e dipendenze17 febbraio193718 maggio1937
Figi17 febbraio193718 maggio1937
Gambia17 febbraio193718 maggio1937
Giamaica (con le Isole Turks, Caikos e Cayman)17 febbraio193718 maggio1937
Gibilterra17 febbraio193718 maggio1937
Gilbert e Ellice17 febbraio193718 maggio1937
Guiana britannica17 febbraio193718 maggio1937
Honduras britannico17 febbraio193718 maggio1937
Hong-Kong17 febbraio193718 maggio1937
Kenia17 febbraio193718 maggio1937
Malta17 febbraio193718 maggio1937
Isole Maurizio17 febbraio193718 maggio1937
Nigeria17 febbraio193718 maggio1937
Palestina17 febbraio193718 maggio1937
Isole Salomone britanniche17 febbraio193718 maggio1937
Sant’Elena e Ascensione17 febbraio193718 maggio1937
Sarawak17 febbraio193718 maggio1937
Seychelles17 febbraio193718 maggio1937
Sierra Leone17 febbraio193718 maggio1937
Somalia britannica17 febbraio193718 maggio1937
Isole Sottovento17 febbraio193718 maggio1937
Stati malesi federati e non federati17 febbraio193718 maggio1937
Straits Settlements17 febbraio193718 maggio1937
Tanganica17 febbraio193718 maggio1937
Terranova17 febbraio193718 maggio1937
Tonga17 febbraio193718 maggio1937
Trinità e Tobago17 febbraio193718 maggio1937
Isole del Vento17 febbraio193718 maggio1937
Zanzibar17 febbraio193718 maggio1937
Irlanda9 aprile19388 luglio1938
Italia (con riserva*)12 giugno193316 gennaio1935
Jugoslavia16 gennaio193416 gennaio1935
Lettonia17 settembre193516 dicembre1935
Messico13 marzo193316 gennaio1935
Monaco7 giugno193216 gennaio1935
Nicaragua30 aprile193216 gennaio1935
Norvegia18 luglio193216 gennaio1935
Nuova Zelanda16 ottobre193514 gennaio1936
Paesi Bassi (con le Indie olandesi, il Surinam e Curaçao)30 maggio93316 gennaio1935
Polonia27 settembre193316 gennaio1935
Spagna2 agosto193316 gennaio1935
Stati Uniti d’America7 luglio193216 gennaio1935
Sudan13 aprile193216 gennaio1935
Svizzera16 febbraio193316 gennaio1935
Turchia28 maggio193416 gennaio1935
Unione sudafricana11 gennaio193316 gennaio1935
* Vedi qui di seguito.
Italia La ratificazione è fatta sotto riserva che l’accessione del Governo italiano alla Convenzione non possa in nessun caso costituire un precedente per gli accordi futuri che prevedano una limitazione della pesca nei mari extra-territoriali.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese

  2. RU 50 1297

  3. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Cfr. il FF 1946 II 1222, 1227 e sgg. edizione tedesca, e pagg. 1181, 1187 e sgg. edizione francese.

  4. Vedi la nota all’art. 15.

  5. Vedi la nota all’art. 15.

  6. Vedi la nota all’art. 15.

  7. Vedi la nota all’art. 15.

  8. Vedi la nota all’art. 15.

  9. Vedi la nota all’art. 15.

  10. Vedi la nota all’art. 15.