Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli

0.922.72Multilateral International Treaty17 gen 1963

Conchiusa a Parigi il 18 ottobre 1950

Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19552

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 26 ottobre 1955

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 1963

(Stato 30 marzo 2016)

I Governi firmatari della presente Convenzione,

consapevoli del pericolo di sterminio che minaccia alcune specie di uccelli e preoccupati della diminuzione numerica di altre specie, particolarmente di uccelli migratori,

considerato che tutti uccelli devono essere protetti a vantaggio della scienza, della protezione della natura e nell’interesse dell’economia di ciascuna nazione,

hanno riconosciuto la necessità di modificare la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli utili all’agricoltura, firmata a Parigi il 19 marzo 19023e

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La presente Convenzione è intesa a proteggere gli uccelli che vivono allo stato selvatico.

Art. 2

Salvo le eccezioni previste negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, debbono essere protetti:

  1. tutti gli uccelli, almeno nel periodo della riproduzione, e, inoltre, gli uccelli migratori durante il loro tragitto di ritorno verso il luogo di nidificazione, segnatamente in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
  2. durante tutto l’anno, le specie in pericolo d’estinguersi o che presentano un interesse scientifico.
Art. 3

Salvo le eccezioni previste negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, è vietato importare, esportare, vendere, esporre in vendita, comperare, donare o detenere, durante il periodo di protezione della specie, qualunque uccello vivo o morto, o qualsiasi parte di uccello ucciso o catturato contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 4

Salvo le eccezioni previste negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, è vietato, durante il periodo di protezione di una determinata specie, particolarmente in quello della riproduzione, levare o distruggere nidi in costruzione od occupati, asportare o danneggiare, importare o esportare, vendere, esporre in vendita, comperare oppure distruggere uova, gusci o covate di giovani uccelli che vivono allo stato selvatico.

Questi divieti non concernono, tuttavia, le uova lecitamente raccolte e accompagnata da un certificato attestante che sono destinate alla riproduzione o a scopi scientifici, le uova che provengono da uccelli tenuti in cattività, nè, limitatamente ai Paesi Bassi per motivi eccezionali e locali antecedentemente riconosciuti, le uova di pavoncella.

Art. 5

Salvo le eccezioni previste negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, le alte Parti contraenti s’impegnano a proibire i modi d’uccellagione, qui sotto indicati, capaci di cagionare la distruzione o la cattura in massa degli uccelli oppure d’infliggere loro inutili sofferenze.

Tuttavia, nei Paesi in cui tali modi di uccellagione sono attualmente autorizzati mediante disposizioni legali, le alte Parti contraenti s’impegnano a introdurre nella propria legislazione provvedimenti idonei a impedirne o a limitarne l’uso:

  1. i lacci, le panie, le trappole, gli ami, le reti, le esche avvelenate, gli stupefacenti, gli uccelli da richiamo accecati;
  2. le spingarde e le reti;
  3. gli specchi, le fiaccole e altre luci artificiali;
  4. le reti o attrezzi da pesca per la cattura di uccelli acquatici;
  5. i fucili da caccia a ripetizione o automatici, che possono contenere più di due cartucce;
  6. in generale, tutte le armi da fuoco, eccettuate quelle che, per il tiro, si impostano alla spalla;
  7. sulle acque interne e, dal 1° marzo al 1° ottobre, sulle acque territoriali e costiere, l’inseguire e il tirare agli uccelli servendosi di navigli a motore;
  8. l’uso di veicoli a motore o di apparecchi aeronautici per tirare agli uccelli o per ribatterli;
  9. l’istituire premi per la cattura o la distruzione di uccelli;
  10. il privilegio di praticare senza restrizione la caccia con il tiro o con le reti sarà regolato durante tutto l’anno e sarà sospeso sul mare, lungo le rive e le coste durante il periodo della riproduzione;
  11. tutti gli altri metodi destinati a catturare o a distruggere in massa gli uccelli.
Art. 6

Se, in una regione determinata, una specie dovesse compromettere determinati raccolti agricoli o la riproduzione di animali, danneggiando campi, vigneti, giardini, frutteti, boschi, selvaggina o pesci, oppure facesse temere di cagionare l’estinzione o anche soltanto la diminuzione di una o più specie di cui sarebbe desiderabile la conservazione, le autorità competenti possono sopprimere i divieti imposti negli articoli dal 2 al 5 per quanto concerne tali specie, concedendo autorizzazioni individuali. È tuttavia vietato comperare o vendere gli uccelli uccisi in siffatte condizioni ed esportarli dalla regione nella quale sono stati uccisi.

Le alte Parti contraenti possono conservare in vigore altre loro disposizioni legali che consentono di limitare i danni cagionati da certe specie di uccelli in modo da non distruggerle.

Attese le particolari condizioni economiche della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e delle Isole Fär Öer, le autorità competenti di questi Paesi possono consentire eccezioni e accordare deroghe alle disposizioni della presente Convenzione. A richiesta, potrà parimente fruire di queste deroghe anche l’Islanda qualora aderisse alla Convenzione.

In nessun paese potranno essere presi provvedimenti che possano provocare la distruzione totale delle specie indigene o migratrici alle quali si riferisce il presente articolo.

Art. 7

Le autorità competenti potranno concedere eccezioni alle disposizioni della presente Convenzione a vantaggio della scienza e dell’educazione, come pure nell’interesse del ripopolamento e della riproduzione della selvaggina da penna e dei falconidi, secondo le circostanze e con riserva che siano prese tutte le precauzioni necessarie a evitare abusi. Le disposizioni circa il trasporto, previste negli articolo 3 e 4, non si applicano al Regno Unito.

I divieti indicati nell’articolo 3 non si applicano in nessun Paese alle piume degli uccelli delle specie che vi è permesso cacciare.

Art. 8

Ciascuna Parte contraente s’impegna a redigere un elenco degli uccelli che nel suo territorio possono essere uccisi o catturati, uniformandosi tuttavia alle condizioni previste nella presente Convenzione.

Art. 9

Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di redigere un elenco degli uccelli indigeni e migratori che i privati possono tenere in cattività e deve stabilire i metodi di cattura che possono essere autorizzati, come pure le condizioni in cui gli uccelli possono essere trasportati o tenuti in cattività.

Ciascuna Parte contraente deve disciplinare il mercato degli uccelli protetti conformemente alla presente Convenzione e prendere tutti i provvedimenti necessari a evitare l’estensione di un tale mercato.

Art. 10

Le alte Parti contraenti s’impegnano a studiare e applicare i mezzi atti a prevenire la distruzione degli uccelli provocata dagl’idrocarburi o da altre cause di polluzione delle acque, da fari, condutture elettriche, insetticidi, veleni e da qualsiasi altra causa. Esse si sforzeranno di educare i fanciulli e l’opinione pubblica alla convenzione della necessità di preservare e proteggere gli uccelli.

Art. 11

Per attenuare le conseguenza della rapida disparizione, cagionata dall’uomo, dei luoghi favorevoli alla riproduzione degli uccelli, le alte Parti contraenti s’impegnano a incoraggiare e a favorire immediatamente, in luoghi adatti e con ogni mezzo possibile, la formazione di riserve acquatiche o terrestri di dimensioni appropriate, dove gli uccelli possano nidificare e allevare in sicurtà le loro covate e dove anche gli uccelli di passo possano, indisturbati, riposare e trovare pastura.

La presente Convenzione sarà ratificata e gl’istrumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica Francese, il quale ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Alla presente Convenzione potrà aderire qualunque Stato non firmatario. Le adesioni dovranno essere depositate presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica Francese, il quale ne darà avviso a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito del sesto istrumento di ratificazione o di adesione. Per gli Stati che l’avranno ratificata o vi avranno aderito dopo quella data, essa entrerà in vigore novanta giorni dopo il deposito di ciascun istrumento di ratificazione o di adesione.

La presente Convenzione è conchiusa per un tempo indeterminato, ma potrà essere disdetta in qualunque momento da qualsiasi Parte contraente cinque anni dopo la sua entrata in vigore, quale è fissata nel presente articolo. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data nella quale sarà stata notificata al Ministero degli affarsi esteri della Repubblica Francese.

La presente Convenzione sostituisce, per i Paesi che l’hanno firmata o che vi aderiranno, le disposizioni della Convenzione internazionale del 19024.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Parigi, il 18 ottobre 1950.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificazione
Adesione (A)
Entrata in vigore
Austria15 febbraio195317 gennaio1963
Belgio17 gennaio195517 gennaio1963
Bulgaria15 gennaio195717 gennaio1963
Francia28 novembre195317 gennaio1963
Grecia28 novembre195317 gennaio1963
Islanda29 ottobre1955 A17 gennaio1963
Lussemburgo17 ottobre1972 A17 gennaio1963
Monaco23 settembre195317 gennaio1963
Paesi Bassia30 giugno195517 gennaio1963
Portogallo19 giugno195617 gennaio1963
Serbia28 giugno1973 A26 settembre1973
Spagna24 agosto195517 gennaio1963
Svezia24 aprile196323 luglio1963
Svizzera26 ottobre195517 gennaio1963
Turchia14 giugno196712 settembre1967
a Applicabile solamente al Regno in Europa.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RU 1955 1069.

  3. RS 0.922.71

  4. RS 0.922.71