0.922.71Multilateral International Treaty6 dic 1906
0.922.71
CS 14 195; FF 1902 442 ediz. ted.
Traduzione*1*
Conchiusa a Parigi il 19 marzo 1902
Approvata dall’Assemblea federale il 23 giugno 19022
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 6 dicembre 1905
Entrata in vigore per la Svizzera il 6 dicembre 1906
(Stato 6 dicembre 1906)
Il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell’Impero Germanico; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d’Ungheria, anche a nome di Sua Altezza il Principe di Liechtenstein; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Spagna e, in Suo nome, Sua Maestà la Regina reggente del Regno; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re dei Greci; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, e Sua Maestà il Re di Svezia e di Norvegia, in nome della Svezia,
riconoscendo l’opportunità di un’azione comune nei vari paesi per la conservazione degli uccelli utili all’agricoltura, hanno risolto di conchiudere una Convenzione a questo effetto e hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:
Gli uccelli utili all’agricoltura, specie gli insettivori e segnatamente gli uccelli enumerati nell’elenco N. 1 annesso alla presente Convenzione e che Potrà essere accresciuto dalla legislazione di ciascun paese, godranno di una protezione assoluta, tanto che sia proibito dì ucciderli in qualunque tempo e in qualsivoglia modo, e di distruggerne i nidi, le uova e le covate.
Fintanto che questo risultato non sia ottenuto dappertutto, nel suo insieme, le alte Parti contraenti si impegnano di prendere o di proporre ai loro Consigli legislativi le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione dei provvedimenti compresi negli articoli che seguono.3
È proibito di portar via i nidi, di prendere le uova, di catturare e di distruggere le covate in qualunque tempo e con qualunque mezzo.
L’importazione e il transito, il trasporto, l’esposizione in vendita, la vendita, anche ambulante, e la compra di questi nidi, uova e covate, sono proibiti.
Questo divieto non si estende alla distruzione dei nidi che gli uccelli abbiano costruito nelle o contro le case d’abitazione o gli edifizi in generale e nell’interno delle corti, purchè essa sia l’opera del proprietario, dell’usufruttuario o dei loro mandatari. Si potrà inoltre derogare, in via eccezionale, alle disposizioni del presente articolo, per quel che concerne le uova della pavoncella e del gabbiano.
Sono proibiti la posa e l’uso di archetti, gabbie, reti, lacci, panioni, e di qualsiasi altro mezzo che abbia per iscopo di facilitare la cattura o la distruzione in massa degli uccelli.
Nel caso in cui le alte Parti contraenti non si trovassero in grado di applicare immediatamente e nella loro integrità le disposizioni proibitive del precedente articolo, è in loro facoltà di apportare alle dette proibizioni i temperamenti che crederanno necessari, ma esse si obbligano a limitare l’uso (lei metodi, dei congegni e dei mezzi di cattura e di distruzione, in modo da giungere ad effettuare un po’ alla volta le misure di protezione di cui all’art. 3.
Oltre i divieti generali formulati all’art. 3, è proibito di catturare o di uccidere, dal 1° marzo al 15 settembre di ogni anno, gli uccelli utili enumerati nell’elenco N.1 annesso alla presente Convenzione.
Durante lo stesso periodo saranno proibite anche la vendita e l’esposizione in vendita di detti uccelli.
Le alte Parti contraenti si impegnano, sin dove lo consenta la loro legislazione, di proibire l’importazione è il transito, come pure il trasporto di detti uccelli, dal 1° marzo al 15 settembre.
La durata della proibizione prevista in questo articolo, potrà però essere modificata nei paesi settentrionali.
Le autorità competenti potranno accordare, in via d’eccezione, ai proprietari o agli affittuari di vigneti, orti e giardini, di piantonaie, di campi piantati o seminati, nonchè agli agenti preposti alla loro vigilanza, il diritto temporaneo di tirare coll’arma da fuoco agli uccelli la cui presenza fosse nociva e cagionasse un danno reale.
Resta però interdetto di esporre in vendita e di vendere gli uccelli uccisi in questo modo.
Le competenti autorità potranno consentire eccezioni alle disposizioni della presente Convenzione per un interesse scientifico o a scopo di ripopolamento, secondo i casi e prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare gli abusi.
Potranno anche essere permesse, osservando le stesse cautele, la cattura, la vendita e la detenzione degli uccelli destinati ad essere tenuti in gabbia. I permessi dovranno essere accordati dalle autorità competenti.
Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano agli uccelli da cortile, nè alla selvaggina da penna esistente nelle cacce riservate e designata come tale dalla legislazione del paese.
In qualsiasi altro luogo la distruzione della selvaggina da penna non sarà permessa che colle armi da fuoco e in tempi determinati dalla legge.
Gli Stati contraenti sono invitati a proibire la vendita, il trasporto e il transito della selvaggina da penna la cui caccia è vietata sul loro territorio, durante il periodo di questo divieto.
Ognuna delle Parti contraenti potrà consentire eccezioni alle disposizioni della presente Convenzione:
In mancanza di un elenco ufficiale compilato dalla legislazione del paese, il N. 2 di questo articolo si applicherà agli uccelli indicati nell’elenco N. 2 annesso alla presente Convenzione.
Le alte Parti contraenti prenderanno gli opportuni provvedimenti per mettere la loro legislazione in armonia colle disposizioni della presente Convenzione entro un termine di tre anni dal giorno in cui quest’ultima sarà firmata.
Le alte Parti contraenti si comunicheranno, per mezzo del Governo francese, le leggi e le decisioni amministrative concernenti l’oggetto della presente Convenzione, che fossero già state emanate o che saranno emanate in avvenire nei loro Stati.
Quando si reputi necessario, le alte Parti contraenti si faranno rappresentare a una riunione internazionale incaricata di esaminare le questioni a cui desse luogo l’esecuzione della Convenzione, e di proporre le modificazioni che fossero dimostrate utili dall’esperienza.
Gli Stati che non hanno preso parte alla presente Convenzione sono ammessi ad accedervi quando ne facciano domanda. Questa accessione sarà notificata in via diplomatica al Governo della Repubblica Francese e da questo agli altri Governi firmatari.
La presente Convenzione sarà messa in vigore entro un anno, al più tardi, dal giorno dello scambio delle ratificazioni.
Essa resterà in vigore indefinitamente fra tutti gli Stati firmatari. Nel caso che uno di detti Stati denunziasse la Convenzione, questa denunzia non avrà effetto che per esso e soltanto un anno dopo il giorno in cui questa denunzia sarà stata notificata agli altri Stati contraenti.
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile.
Il disposto dell’art. 8, cpv. 2, della presente Convenzione potrà, in via d’eccezione, non essere applicato nelle provincie settentrionali della Svezia, a ragione delle condizioni climatologiche affatto speciali in cui esse si trovano.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi l’hanno firmata e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in Parigi, il 19 marzo 1902.(Seguono le firme)
Civette*(Athene)* e Civette nane*(Claucidium).*
Civette sparviere*(Surnia).*
Gufi selvatici*(Syrnium).*
Barbagianni (Strix flammea L.).
Allocco e Allocco di palude*(Otus).*
Assiolo o chiù (Scops giu Scop.).
Picchi*(Picus, Gecinus, ecc.),* tutte le specie.
Ghiandaia marina (Coracias garrula L.).
Gruccione*(Merops).*
Upupa o bubbola*(Upupa epops).*
Rampichini, Picchio muraiolo e Picchio muratore*(Certhia, Tichodroma, Sitta).*
Rondone e Rondone di mare*(Cypselus).*
Nottolone*(Caprimulgus).*
Usignolo*(Luscinia).*
Pettazzurro*(Cyanecula).*
Codirosso*(Ruticilla).*
Pettirosso*(Rubecula).*
Sassicoli*(Pratincola et Saxicola).*
Passera scopina e sordone*(Accentor).*
Silvie di tutte le specie, come: Silvie comuni (Sylvia) ; Bigiarella*(Curruca).* Beccafico canapino maggiore*(Hypolaïs).* Cannaiola verdognola e cannareccione, ecc.(Acrocephalus, Calamodyta, Locustella ), ecc. Cisticole*(Cisticola).*
Luì*(Phylloscopus).*
Regolo*(Regulus)* e ScriccioloTroglodytes ).
Cincie di tutte le specie*(Parus, Panurus, Orites, ecc.).*
Pigliamosche*(Muscicapa).*
Rondini di tutte le specie*(Hirundo, Chelidon, Cotyle).*
Ballerina e Strisciaiola*(Motacilla, Budytes).*
Anti*(Anthus, Corydala).*
Crociere*(Loxia).*
Venturone*(Citrinella)* e raperino*(Serinus).*
Cardellino*(Carduelis)* e lucarino*(Chrysomitris).*
Storno comune e storno marino*(Sturnus, Pastor, ecc.).*
Cicogna bianca e Cicogna nera*(Ciconia).*
Avvoltoio barbato (Gypaëtus barbatus L.).
Aquile*(Aquila Nisaëtus),* tutte le specie.
Aquile di mare*(Haliaëtus),* tutte le specie.
Falco pescatore*(Pandion haliaëtus).*
Nibbi*(Milvus, Elanus, Nauclerus),* tutte le specie.
Falchi*(Falco)* ; tutte le specie, eccettuati il falco cuculo, il gheppio e il falco grillaio.
Astore comune*(Astur palumbarius* L).
Sparvieri*(Accipiter).*
Albanelle*(Circus).*
Gufo Reale (Bubo maximus Flem).
Corvo imperiale (Corvus Corax L).
Gazza (Pica rustica Scop.).
Ghiandaia (Garrulus glandarius L.).
Nonna e Ranocchiaia*(Ardea).*
Tarabuso (Botaurus) e Nitticora (Nycticorax).
Pellicano (Pelecanus).
Cormorano (Phalacrocorax o Graculus).
Smergo (Mergus).
Strologa (Colymbus).
| Stati contraenti | Ratificazion o adesione | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria‑Ungheria* | 6 dicembre | 1905 | 6 dicembre | 1906 |
| Cecoslovacchia | 3 aprile | 1924 | 3 aprile | 1924 |
| Francia | 6 dicembre | 1905 | 6 dicembre | 1906 |
| Germania | 6 dicembre | 1905 | 6 dicembre | 1906 |
| Liechtenstein | 6 dicembre | 1905 | 6 dicembre | 1906 |
| Monaco | 6 dicembre | 1905 | 6 dicembre | 1906 |
| Polonia | 11 maggio | 1932 | 11 maggio | 1932 |
| Portogallo | 18 aprile | 1907 | 18 aprile | 1907 |
| Svizzera | 6 dicembre | 1905 | 6 dicembre | 1906 |
| * L’Austria e l’Ungheria restano vincolate dalla Convenzione, in virtù della Nota 1° agosto 1921 del Governo austriaco e della Nota 5 dicembre 1922 del Governo ungherese. |
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