0.916.443.945.41Bilateral International Treaty15 feb 1958
0.916.443.945.41
RU 1958 167
Traduzione*1*
Conchiusa a Berna il 2 febbraio 1956
Entrata in vigore il 15 febbraio 1958
(Stato 15 febbraio 1958)
La Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera,
per agevolare il più possibile, pur salvaguardando i loro interessi fondamentali, il traffico reciproco degli animali e dei prodotti animali,
hanno convenuto quanto segue:
Il traffico tra le due Parti contraenti degli animali, dei prodotti grezzi di origine animale ed in generale di tutti i prodotti che possono essere vettori di agenti di malattie epizootiche nonchè dalle carni, dei prodotti carnei destinati all’alimentazione e del pesce è limitato a posti di confine e ad aeroporti specificatamente designati ed è sottoposto al controllo veterinario ai rispettivi posti di confine.
I posti di confine sono: Domodossola, Luino, Chiasso, Castasegna-Chiavenna, Campocologno-Tirano, Mustair-Tubre, come pure altri che possono essere concordati tra le Parti contraenti. In essi il servizio veterinario sarà organizzato in modo da poter soddisfare alle necessità commerciali dei due Paesi.
I certificati di origine e di sanità come pure i certificati sanitari previsti nella presente Convenzione per gli animali e i prodotti di origine animale devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o debitamente autorizzato dallo Stato.
Detti certificati saranno redatti in lingua italiana.
I solipedi, i ruminanti, i suini e il pollame saranno accompagnati, per essere ammessi all’importazione, da un certificato di origine e di sanità recante l’indicazione del luogo di provenienza e del posto di confine e attestante che il Comune di origine è indenne da malattie contagiose a carattere epizootico e che gli animali sono stati visitati e riconosciuti sani al momento della spedizione.
I certificati possono essere collettivi, fatta eccezione tuttavia per quelli riguardanti i solipedi, ma lo stesso certificato non potrà riferirsi che ad animali della stessa specie, spediti ad uno stesso destinatario e trasportati nello stesso veicolo.
La validità dei certificati è fissata in sei giorni. Nel caso di scadenza di detto periodo durante il viaggio, gli animali dovranno, affinchè i certificati siano valevoli per un ulteriore periodo di sei giorni, essere sottoposti ad una nuova visita da parte di un veterinario di Stato o debitamente autorizzato dallo Stato; il risultato della visita sarà annotato sul certificato.
I certificati previsti per l’esportazione degli animali suscettibili di contrarre:
saranno, per gli animali delle specie recettive, rilasciati soltanto se queste malattie non si sono manifestate nè nel Comune di origine e in quelli confinanti, nè nel territorio attraversato per raggiungere i luoghi di caricamento: – da almeno sei mesi, per le malattie di cui alla lettera a – e da almeno quaranta giorni, per le malattie di cui alla lettera b,
fatta eccezione per l’afta epizootica, nel cui caso il periodo di tempo è ridotto a venti giorni quando il focolaio sia stato estinto per abbattimento degli animali.
L’accertamento di casi sporadici di carbonchio ematico, di carbonchio sintomatico e di morva non impedirà il rilascio del certificato per le specie recettive a queste malattie; i casi accertati saranno menzionati sul certificato.
L’accertamento di rogna nei solipedi non impedirà il rilascio del certificato per gli ovini e i caprini e viceversa.
I certificati di origine e di sanità devono inoltre attestare:
Gli animali sotto indicati non possono essere introdotti dal territorio di una delle due Parti contraenti in quello dell’altra senza la presentazione di un certificato attestante:
I cavalli da corsa, da concorso o destinati a prove sportive possono essere ammessi alla temporanea importazione se sono accompagnati, anzichè dal certificato contenente le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, da un certificato rilasciato dalla federazione sportiva equestre competente.
Questo certificato dovrà indicare il nome e il domicilio del proprietario, lo stato segnaletico esatto degli animali, la loro provenienza e il luogo di destinazione, e contenere la dichiarazione di un veterinario di Stato, o debitamente autorizzato dallo Stato, attestante che gli animali sono in buona salute e che la scuderia di origine è indenne da malattie contagiose.
I cani e i gatti possono essere introdotti dal territorio di una delle Parti contraenti in quello dell’altra senza essere sottoposti alla visita veterinaria di confine. I cani devono, tuttavia, essere accompagnati da certificati sanitari, allestiti non oltre i sei giorni precedenti il passaggio del confine e attestanti che da almeno cento giorni non si è verificato, nel luogo di provenienza del cane, alcun caso palese o sospetto di rabbia, che prima della sua esportazione il cane non è stato nel frattempo spostato e che lo stesso è stato trovato in perfetta salute in occasione della visita effettuata dal veterinario.
I prodotti di origine animale grezzi allo stato fresco, tali pelli, setole, crini, corna, unghioni ed ossa, devono essere accompagnati da un certificato che consenta l’identificazione dei prodotti e attesti che essi non sono suscettibili di trasportare agenti delle malattie considerate all’articolo 4.
Il certificato non è richiesto per i prodotti che hanno subito un trattamento ritenuto capace di offrire una garanzia sufficiente nei riguardi della profilassi veterinaria (essiccamento, salagione, trattamento arsenicale o similare, lavaggio antisettico, stufatura, disinfezione, ecc.)
Per essere ammesse all’importazione, le carni degli animali di specie bovina, ovina, caprina, o suina fresche, congelate o conservate con altri procedimenti, i grassi, lo strutto e tutti i prodotti carnei destinati all’alimentazione, eccettuati gli estratti, i brodi e analoghe preparazioni, devono essere accompagnati da un certificato attestante che gli animali da cui provengono sono stati sottoposti alla visita veterinaria prima e dopo la macellazione e che le carni sono state riconosciute sane e idonee al consumo.
Per le carni preparate, il certificato deve attestare, inoltre, che esse sono state lavorate sotto il controllo del servizio veterinario e che esse non contengono alcuna sostanza la cui utilizzazione sia proibita dalle disposizioni del Paese di destinazione.
I recipienti, e le indicazioni ad essi applicate, contenenti i prodotti carnei devono essere conformi alle disposizioni del Paese di destinazione.
Le carni fresche e congelate dovranno, all’importazione, essere presentate al controllo veterinario nelle condizioni seguenti:
Le carcasse degli animali considerati alle lettere a e b sono ammesse dopo eviscerazione e, di regola, senza organi interni. Per essere ammessi all’importazione tali organi, tranne la testa, la milza e l’apparato digerente, devono aderire naturalmente al corpo dell’animale ed essere muniti dei rispettivi gangli linfatici. Le sierose non devono in alcun caso portare tracce di escissioni.
Ciascun animale intero nonchè ogni mezzena o quarto destinato alla importazione deve, come il certificato di origine, portare il timbro del servizio ufficiale di ispezione delle carni del luogo di provenienza.
Il pollame macellato, fresco o congelato, deve essere accompagnato da un certificato attestante che esso è stato riconosciuto sano e indenne da malattie contagiose prima dell’abbattimento e che è idoneo al consumo. Il pollame deve essere spennato ed eviscerato ed è ammesso soltanto in carcasse intere.
Saranno ammessi all’importazione e non saranno soggetti a restrizioni, per motivi di polizia veterinaria, i latticini (formaggio e burro) e le uova, eccettuate le uova da cova, le quali saranno accompagnate da un certificato attestante che l’allevamento di origine è indenne da pullorosi.
Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca saranno ammessi all’importazione senza certificato.
Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca allo stato fresco o congelato devono essere presentati interi all’importazione. I pesci di grande taglia possono essere presentati senza testa ed eviscerati oppure ridotti in filetti. I filetti di pesce devono essere formati esclusivamente da tessuto muscolare senza spine, pelle e tracce di sangue ed essere confezionati convenientemente con l’indicazione della specie del pesce, del peso netto e della ditta esportatrice.
Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, inscatolati o posti in altri recipienti, saranno ammessi all’importazione purchè abbiano subito un trattamento efficace di sterilizzazione o altro trattamento di conservazione e non contengano alcuna sostanza la cui utilizzazione sia proibita dalle disposizioni del Paese di destinazione. I recipienti devono inoltre essere conformi a tali disposizioni.
I trasporti di bestiame che non siano conformi alle disposizioni precedenti e gli animali che i veterinari competenti delle due Parti contraenti riscontrino, al loro passaggio al confine, colpiti o sospetti di malattie contagiose, saranno respinti.
I veterinari competenti dei posti di confine delle due Parti contraenti devono annotare sul certificato il motivo del respingimento, attestandolo con l’apposizione della loro firma.
Gli animali respinti possono, a domanda dell’importatore o dell’esportatore interessato e conformemente alle disposizioni in vigore nel Paese di destinazione, essere ammessi sempre che siano immediatamente macellati al confine oppure, qualora ciò non risultasse possibile, nella località che sarà fissata dall’autorità veterinaria. Per quanto concerne l’utilizzazione della carni e dei prodotti degli animali in tal modo abbattuti, si applicherà il trattamento in vigore per gli animali del luogo, colpiti da malattie contagiose o sospetti di esserlo.
Qualora la presenza di una malattia contagiosa tra gli animali importati sia riconosciuta soltanto dopo il loro ingresso nel Paese di destinazione, si procederà alla verbalizzazione del fatto in un documento da allestire in presenza di un veterinario di Stato o appositamente autorizzato a questo effetto dallo Stato.
Se la peste bovina o la pleuropolmonite contagiosa dei bovini sono accertate nel territorio di una delle Parti contraenti, l’altra Parte ha il diritto di proibire o limitare, fino a quando il pericolo di contagio persista, l’importazione dei ruminanti, dei suini e dei prodotti di origine animale nonchè, in generale, di qualsiasi prodotto capace di trasmettere l’infezione.
Se l’afta epizootica è accertata sul territorio di una delle Parti contraenti, questa Parte s’impegna a far sospendere immediatamente l’esportazione nel territorio dell’altra, degli animali delle specie sensibili a detta malattia nonchè di ogni prodotto ed oggetto capace di servire da veicolo al contagio, in tutto il territorio invaso o minacciato dalla malattia.
Per territorio si considerano i Comuni compresi nel raggio di venti chilometri intorno al focolaio infettivo.
La durata del periodo durante il quale l’esportazione deve essere sospesa non può essere inferiore a quella prevista all’articolo 4, lettere a e b.
Qualora, a seguito del traffico degli animali, una delle malattie contagiose per la quale è prescritto l’obbligo della denuncia o per la quale le misure sanitarie sono previste nel Paese di origine, sia stata introdotta nel territorio del Paese di destinazione, quest’ultimo avrà il diritto di limitare o di vietare, fin quando il pericolo persista, l’importazione degli animali appartenenti alle specie esposte alla malattia, provenienti dai territori invasi o minacciati. Nelle stesse condizioni, la limitazione o il divieto d’importazione potrà estendersi ai prodotti di origine animale nonchè a tutti i prodotti ed oggetti capaci di servire di veicolo al contagio.
Queste limitazioni o divieti all’importazione non potranno applicarsi che ai territori invasi dalla malattia e ai territori limitrofi, delimitati sulla base dei criteri stabiliti nell’articolo precedente.
L’importazione non può essere vietata nei casi di carbonchio ematico, di carbonchio sintomatico, di rogna dei bovini o dei solipedi, di rabbia degli erbivori e di tubercolosi.
Le precauzioni sanitarie che ciascuna delle Parti contraenti riterrà opportuno di adottare relativamente agli animali riscontrati sani al passaggio della frontiera oppure ai prodotti animali saranno limitate al minimo indispensabile nel rispettivo territorio.
Il rilascio dei permessi sanitari di importazione di animali e di prodotti di origine animale non potrà in alcun caso essere sottoposto a limitazioni che contrastino con le norme della presente Convenzione.
Il permesso non è richiesto per i cavalli da corsa, da concorso o destinati alle prove sportive, importati temporaneamente.
Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate agli animali originari dei territori delle Parti contraenti, per il transito attraverso il territorio dell’una o dell’altra Parte, a condizione che il Paese destinatario si impegni a non respingere in alcun caso gli animali spediti in transito. Se il transito richiedesse l’attraversamento di altri Paesi, il relativo permesso dovrà essere previamente ottenuto dai diversi Paesi attraversati.
Per i ruminanti e i suini in transito, le attestazioni di sanità previste all’articolo 5 non saranno obbligatorie.
Il transito della carne fresca, conservata o preparata, e delle materie prime di origine animale trasportate dal territorio di una delle Parti contraenti attraverso il territorio dell’altra Parte, per ferrovia, in carri chiusi e sigillati, o per aereo, sarà ammesso senza che sia richiesto un impegno preventivo di accettazione da parte dei Paesi eventualmente attraversati e del Paese di destinazione.
La disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali o dei prodotti grezzi di origine animale, effettuata secondo i regolamenti in vigore sul territorio di una delle Parti contraenti, sarà riconosciuta valida dall’altra Parte.
Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a pubblicare, almeno due volte al mese, un bollettino dello stato sanitario, che sarà direttamente trasmesso all’altra Parte contraente. Inoltre, ciascuna delle Parti contraenti potrà sempre ottenere dall’altra, per ogni malattia ritenuta legalmente contagiosa, la lista dei Comuni infetti compresi nei distretti o provincie da essa indicati.
Quando sul territorio di una delle Parti contraenti si accerta la peste bovina o la pleuropolmonite contagiosa dei bovini, l’Autorità veterinaria centrale dell’altra Parte contraente deve essere immediatamente e direttamente informata per telegrafo. Si comunicherà parimente la comparsa dell’afta epizootica in una regione fino allora indenne come pure quella di ogni nuovo tipo o variante di virus aftoso che possa manifestarsi durante l’evoluzione dell’epizoozia.
Per tutti gli altri casi le comunicazioni urgenti relative all’applicazione della presente Convenzione potranno essere scambiate direttamente dalle Autorità veterinarie di ciascuna delle Parti contraenti, sia centrali sia delle regioni di frontiera.
In caso di disaccordo tra i due Governi sull’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione, le Parti contraenti si impegnano di sottoporre la questione controversa a una commissione mista paritetica. Nel caso in cui la commissione mista non raggiungesse un accordo o non risolvesse tale questione nel termine di quindici giorni, le Parti contraenti si impegnano di ricorrere ad un arbitrato. Ciascuna delle Parti contraenti designerà un arbitro. Gli arbitri in tal modo designati nomineranno un terzo arbitro-presidente di nazionalità diversa da quella delle due Parti contraenti.
Se una delle Parti contraenti non designa il suo arbitro nel termine di un mese a partire dalla domanda di arbitrato da parte di una delle Parti contraenti, l’arbitro sarà designato dall’Ufficio internazionale delle epizoozie. Quest’Ufficio designerà anche il terzo arbitro-presidente nel caso in cui gli arbitri non si dovessero accordare sulla sua scelta, nel termine di trenta giorni a contare dalla data di nomina degli arbitri da parte dell’una e dell’altra Parte contraente.
Le disposizioni della presente Convenzione potranno essere estese, se del caso e a seguito di un nuovo accordo tra le Parti contraenti, ad altre malattie, attualmente conosciute o ignorate, la cui trasmissione potrebbe dar luogo a legittima preoccupazione.
La presente Convenzione si riferisce soltanto agli animali, o ai prodotti animali, originari di una delle Parti contraenti, ma non al pascolo del bestiame italiano sul territorio svizzero, retto dallo scambio di note relative all’accordo del 18 giugno 19492tra la Svizzera e l’Italia concernente la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, nè al traffico di frontiera ed al pascolo, ai sensi della Convenzione del 2 luglio 19533tra l’Italia e la Svizzera, nè, infine, a tutti gli altri casi regolati da accordi tra Svizzera e Italia per il traffico locale o di frontiera.
La presente Convenzione è stipulata per una durata di cinque anni a datare dal giorno della sua entrata in vigore dopo lo scambio, conforme alla procedura prevista nella Costituzione delle due Parti contraenti, degli strumenti di ratificazione.
La validità della presente Convenzione sarà senz’altro prolungata, ove nè l’una nè l’altra Parte contraente, osservato un termine di preavviso di un anno, l’abbia disdetta per la normale via diplomatica; in caso di disdetta, la validità della Convenzione cessa dopo sei mesi.
Fatto a Berna, il 2 febbraio 1956, in doppio esemplare, in lingua francese.
| Il capo della delegazione italiana: Aldo Ademollo | Il capo della delegazione svizzera: E. Flückiger |
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