Accordo internazionale che istituisce un Ufficio internazionale delle epizoozie a Parigi

0.916.40Multilateral International Treaty6 lug 1926

Conchiuso a Parigi il 25 gennaio 1924

Approvato dall’Assemblea federale il 12 febbraio 19261

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 6 luglio 1926

Entrato in vigore per la Svizzera il 6 luglio 1926

(Stato 11  giugno 2020)

I Governi della Repubblica Argentina, del Belgio, del Brasile, della Bulgaria, della Repubblica Cecoslovacca, della Danimarca, dell’Egitto, della Finlandia, della Francia, della Gran Bretagna, della Grecia, del Guatemala, dell’Italia, del Lussemburgo, del Marocco, del Messico, del Principato di Monaco, dei Paesi Bassi, del Perù, della Polonia, del Portogallo, della Rumenia,del Siam, della Spagna, della Svezia, della Svizzera, della Tunisia e dell’Ungheria,

avendo reputato utile di organizzare l’Ufficio internazionale delle epizoozie contemplato nei voti espressi dalla Conferenza internazionale per lo studio delle epizoozie, del 27 maggio 1921, hanno risolto di concludere a questo scopo un Accordo ed

hanno stipulato quanto segue:

Art. 1

Le alte Parti contraenti si impegnano a fondare e a mantenere un Ufficio internazionale delle epizoozie che avrà sede a Parigi.

Art. 2

L’Ufficio funziona sotto l’autorità e la vigilanza di un Comitato formato di delegati dei Governi contraenti. La composizione e le attribuzioni di questo Comitato nonché l’organizzazione e i poteri di detto Ufficio, sono determinati dagli statuti organici che sono allegati al presente Accordo e considerati come facenti parte integrante di esso.

Art. 3

Alle spese d’impianto dell’Ufficio nonché a quelle annuali pel funzionamento e il mantenimento dello stesso si sopperisce mediante contributi degli Stati contraenti, fissati secondo le condizioni stabilite negli Statuti organici previsti nell’art. 2.

Art. 4

Le somme che costituiscono il contributo di ciascuno degli Stati contraenti sono versate da essi al principio d’ogni anno, per mezzo del Ministro degli affari esteri della Repubblica francese, alla «Caisse des dépôts et consignations» in Parigi, ove saranno ritirati, secondo i bisogni, presentando mandati del direttore dell’Ufficio.

Art. 5

Le alte Parti contraenti si riservano la facoltà di portare, di comune intesa, al presente Accordo le modificazioni che l’esperienza dimostrasse utili.

Art. 6

I Governi che non hanno firmato il presente Accordo possono accedervi se ne fanno domanda. L’accessione è notificata, per via diplomatica, al Governo francese e da questo agli altri Governi contraenti; con essa viene assunto l’impegno di partecipare con una contribuzione alle spese dell’Ufficio, secondo le condizioni previste nell’art. 3.

Art. 7

Il presente Accordo sarà ratificato nelle condizioni seguenti:

Ogni Stato trasmetterà, il più presto possibile, la sua ratificazione al Governo francese che provvederà a darne avviso a tutti gli Stati firmatari.

Le ratificazioni saranno depositate negli archivi del Governo francese.

Il presente Accordo entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, il giorno stesso del deposito del suo atto di ratificazione.

Art. 8

Il presente Accordo è conchiuso per un periodo di sette anni. Spirato questo termine, esso continuerà ad essere in vigore per un nuovo periodo di sette anni fra gli Stati che non abbiano notificato, un anno prima della scadenza di questo periodo, l’intenzione di farne cessare gli effetti per quanto li concerne.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in un solo esemplare, il presente Accordo e l’hanno munito dei loro sigilli; questo esemplare resterà depositato negli archivi del Governo francese e copie certificate conformi saranno consegnate, per via diplomatica, alle Parti contraenti.L’esemplare suddetto potrà essere firmato entro il 30 aprile 1924, inclusivamente.Fatto a Parigi, il 25 gennaio 1924.

Statuti organici dell’Ufficio internazionale delle epizoozie Protocollo finale

Art. 1 È istituito a Parigi un Ufficio internazionale delle epizoozie, il quale dipende dagli Stati che accettano di prender parte al suo funzionamento. Art. 2 L’Ufficio non può in alcun modo immischiarsi nell’amministrazione dei singoli Stati.

Esso è dipendente dalle autorità dello Stato in cui ha sede.

Esso corrisponde direttamente con le autorità superiori o servizi che, nei singoli paesi, sono incaricati della polizia sanitaria degli animali.

Art. 3 Il Governo francese, a domanda del Comitato internazionale previsto nell’art. 6, prenderà le disposizioni necessarie per far riconoscere l’Ufficio come istituto di utilità pubblica.

Art. 4 L’Ufficio ha per scopo principale:

  1. di promuovere e di coordinare tutte le ricerche od esperienze che interessino la patologia o la profilassi delle malattie infettive del bestiame, per le quali sia il caso di far appello alla collaborazione internazionale;
  2. di raccogliere e di portare a conoscenza dei Governi e dei loro servizi sanitari i fatti e i documenti di interesse generale concernenti l’andamento delle malattie epizootiche e i mezzi usati per combatterle;
  3. di studiare i disegni di accordi internazionali relativi alla polizia sanitaria degli animali e di mettere a disposizione dei Governi firmatari di questi accordi i mezzi per vigilarne l’esecuzione.

Art. 5 I Governi mandano all’Ufficio:

  1. per telegrafo – notificazione dei primi casi di peste bovina o di afta epizootica accertati in uno Stato o in una regione prima immuni;
  2. a intervalli ordinari – dei bollettini compilati secondo un modello adottato dal Comitato, che diano informazioni circa la presenza e l’estensione delle malattie comprese nell’elenco seguente:

Peste bovina Rabbia

Afta epizootica Moccio(morva)

Pleuropolmonite contagiosa Morbo coitale malingo

Carbonchio ematico Peste suina.

Vaiuolo ovino.

L’elenco delle malattie alle quali si applicano l’una o l’altra delle disposizioni che precedono può essere riveduto dal Comitato con riserva dell’approvazione dei Governi.

I Governi notificano all’Ufficio i provvedimenti che prendono per combattere le epizoozie, specialmente quelli che ordinano ai confini per proteggere i loro territori contro le provenienze da Stati infetti. Per quanto è possibile, essi rispondono alle domande d’informazioni che ricevono dall’Ufficio. Art. 6 L’Ufficio è posto sotto l’autorità e la vigilanza di un Comitato internazionale che è composto di rappresentanti tecnici, designati dagli Stati partecipanti in ragione di un rappresentante per ogni Stato. Art. 7 Il Comitato dell’Ufficio si riunisce periodicamente almeno una volta l’anno; la durata delle sue sessioni non è limitata.

I membri del Comitato eleggono, a scrutinio segreto, un presidente, che sta in carica tre anni. Art. 8 Il funzionamento dell’Ufficio è assicurato da un personale retribuito comprendente: un direttore; dei funzionari tecnici; gli agenti necessari all’andamento dell’Ufficio.

Il direttore è nominato dal Comitato.

Il direttore assiste alle sedute del Comitato ed ha voto consultivo.

La nomina e la revoca degli impiegati di qualsiasi categoria spetta al direttore, che ne rende conto al Comitato. Art. 9 Le informazioni raccolte dall’Ufficio sono portate a notizia degli Stati partecipanti per mezzo d’un bollettino o di comunicazioni speciali mandate loro o d’ufficio o a richiesta.

Le notificazioni relative ai primi casi di peste bovina o di afta epizootica sono trasmesse telegraficamente, il più presto possibile, ai Governi ed ai Servizi sanitari.

L’Ufficio espone, inoltre, periodicamente i risultati della sua attività in relazioni ufficiali che sono comunicate ai Governi partecipanti. Art. 10 IlBollettino , che esce una volta al mese, pubblica specialmente:

  1. le leggi e i regolamenti generali o locali promulgati nei singoli Stati e concernenti le malattie trasmissibili del bestiame;
  2. le informazioni concernenti l’andamento delle malattie infettive degli animali;
  3. le statistiche concernenti lo stato sanitario del bestiame di tutte le nazioni;
  4. indicazioni bibliografiche.

La lingua officiale dell’Ufficio e delBollettino è quella francese. Il Comitato potrà decidere che parti delBollettino vengano pubblicate in altre lingue. Art. 11 Le spese necessarie al funzionamento dell’Ufficio vanno a carico degli Stati firmatari dell’Accordo e di quelli che potranno accedervi in seguito, il cui contributo è stabilito secondo le categorie seguenti:

1acategoria, in ragione di 25 unità

2acategoria, in ragione di 20 unità

3acategoria, in ragione di 15 unità

4acategoria, in ragione di 10 unità

5acategoria, in ragione di  5 unità

6acategoria, in ragione di  3 unità

sulla base di 500 franchi per unità.

Ciascuno degli Stati è libero di scegliere la categoria nella quale desidera iscriversi. Esso avrà sempre facoltà di iscriversi più tardi in una categoria superiore. Art. 12 Dai proventi annui è prelevata una somma destinata a costituire un fondo di riserva. L’importo totale di questa riserva, che non può superare l’ammontare del bilancio preventivo annuale, viene collocato in titoli di Stato di primo ordine. Art. 13 Per le spese di viaggio i membri del Comitato ricevono un’indennità, che è pagata coi fondi di cui l’Ufficio dispone per il suo funzionamento. Essi ricevono, inoltre, una indennità di presenza per ciascuna delle sedute cui assistono. Art. 14 Il Comitato stabilisce la somma da stanziare annualmente nel suo bilancio preventivo per contribuire ad assicurare una pensione di riposo al personale dell’Ufficio. Art. 15 Il Comitato allestisce ogni anno il suo bilancio preventivo ed approva il rendimento dei conti delle spese. Esso emana il regolamento organico del personale e tutte le disposizioni necessarie al funzionamento dell’Ufficio.

Il regolamento organico e le disposizioni sono dal Comitato comunicate agli Stati partecipanti e non potranno essere modificati senza il loro consenso. Art. 16 L’Ufficio, dopo la chiusura d’ogni esercizio annuo, presenterà agli Stati partecipanti una relazione intorno alla gestione fatta dei fondi. (Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)Entrata in vigore
Afghanistan25 luglio1960 A25 luglio1960
Albania11 febbraio1991 A11 febbraio1991
Algeria13 febbraio1969 S3 luglio1962
Andorra16 gennaio1998 A16 gennaio1998
Angola6 aprile1979 A6 aprile1979
Arabia Saudita22 febbraio1971 A22 febbraio1971
Argentina20 ottobre193320 ottobre1933
Armenia29 dicembre1997 A29 dicembre1997
Australia9 febbraio1925 A9 febbraio1925
Austria30 giugno1928 A30 giugno1928
Azerbaigian28 febbraio1995 A28 febbraio1995
Bahama18 agosto2010 A18 agosto2010
Bahrein27 agosto1993 A27 agosto1993
Bangladesh15 ottobre1997 A15 ottobre1997
Barbados29 novembre1999 A29 novembre1999
Belgio2 marzo19282 marzo1928
Belize12 gennaio2002 A12 gennaio2002
Benin14 marzo1975 A14 marzo1975
Bhutan14 dicembre1990 A14 dicembre1990
Belarus25 febbraio1994 A25 febbraio1994
Bolivia6 maggio1986 A6 maggio1986
Bosnia ed Erzegovina8 agosto1994 A8 agosto1994
Botswana20 giugno1968 A20 giugno1968
Brasile14 dicembre192814 dicembre1928
Brunei3 febbraio2004 A3 febbraio2004
Bulgaria11 gennaio192711 gennaio1927
Burkina Faso5 dicembre1961 A5 dicembre1961
Burundi11 ottobre1999 A11 ottobre1999
Cambogia3 aprile1951 A3 aprile1951
Camerun21 febbraio1962 S1° gennaio1960
Canada14 aprile1959 A14 aprile1959
Capo Verde26 dicembre2006 A26 dicembre2006
Ciad21 settembre1959 A21 settembre1959
Cile2 aprile1962 A2 aprile1962
Cina18 febbraio1992 A18 febbraio1992
Cina (Taiwan)1° ottobre1954 A1° ottobre1954
Cipro13 novembre1961 A13 novembre1961
Colombia2 gennaio1956 A2 gennaio1956
Comore22 dicembre1993 A22 dicembre1993
Congo (Brazzaville)20 giugno1983 A20 giugno1983
Congo (Kinshasa)22 marzo1948 A22 marzo1948
Corea (Nord)2 marzo2001 A2 marzo2001
Corea (Sud)21 novembre1953 A21 novembre1953
Costa Rica28 giugno1993 A28 giugno1993
Côte d’Ivoire19 marzo1962 A19 marzo1962
Croazia13 gennaio1992 A13 gennaio1992
Cuba4 settembre1972 A4 settembre1972
Danimarca21 gennaio192521 gennaio1925
Dominica28 gennaio2003 A28 gennaio2003
Dominicana, Repubblica28 gennaio2003 A28 gennaio2003
Ecuador8 marzo1963 A8 marzo1963
Egitto6 gennaio19276 gennaio1927
El Salvador22 ottobre1997 A22 ottobre1997
Emirati Arabi Uniti14 aprile1980 A14 aprile1980
Eritrea12 settembre1994 A12 settembre1994
Estonia13 gennaio1992 A13 gennaio1992
Eswatini23 novembre1970 A23 novembre1970
Etiopia2 novembre1977 A2 novembre1977
Figi18 maggio2007 A18 maggio2007
Filippine29 novembre1985 A29 novembre1985
Finlandia12 gennaio192512 gennaio1925
Francia11 giugno192611 giugno1926
Nuova Caledonia13 febbraio1950 A13 febbraio1950
Gabon27 luglio1959 A27 luglio1959
Gambia8 ottobre2004 A8 ottobre2004
Georgia30 settembre1992 A30 settembre1992
Germania16 febbraio1928 A16 febbraio1928
Ghana24 maggio1971 A24 maggio1971
Giamaica15 ottobre1997 A15 ottobre1997
Giappone27 gennaio1930 A27 gennaio1930
Gibuti27 gennaio2003 A27 gennaio2003
Giordania26 luglio1961 A26 luglio1961
Grecia25 giugno192925 giugno1929
Guatemala15 marzo199915 marzo1999
Guinea23 maggio1985 A23 maggio1985
Guinea Equatoriale20 aprile2002 A20 aprile2002
Guinea-Bissau7 agosto2003 A7 agosto2003
Guyana10 dicembre1996 A10 dicembre1996
Haiti28 gennaio1988 A28 gennaio1988
Honduras12 aprile1994 A12 aprile1994
India30 maggio1924 A30 maggio1924
Indonesia1° febbraio1954 A1° febbraio1954
Iran24 febbraio1959 A24 febbraio1959
Iraq16 aprile1928 A16 aprile1928
Irlanda30 maggio1924 A30 maggio1924
Islanda20 gennaio1995 A20 gennaio1995
Israele24 gennaio1949 A24 gennaio1949
Italia23 maggio192723 maggio1927
Kazakistan23 aprile1993 A23 aprile1993
Kenya28 agosto1964 A28 agosto1964
Kirghizistan8 luglio1992 A8 luglio1992
Kuwait16 marzo1988 A16 marzo1988
Laos6 febbraio1951 A6 febbraio1951
Lesotho22 giugno1984 A22 giugno1984
Lettonia29 maggio1992 A29 maggio1992
Libano1° ottobre1948 A1° ottobre1948
Liberia30 maggio2014 A30 maggio2014
Libia7 aprile1982 A7 aprile1982
Liechtenstein1° gennaio2008 A1° gennaio2008
Lituania1° gennaio1932 A1° gennaio1932
Lussemburgo24 marzo192824 marzo1928
Macedonia del Nord10 settembre1993 A10 settembre1993
Madagascar29 settembre1969 S26 giugno1960
Malawi30 marzo1984 A30 marzo1984
Malaysia19 marzo1970 A19 marzo1970
Maldive7 novembre2007 A7 novembre2007
Mali25 gennaio1961 A25 gennaio1961
Malta27 aprile1989 A27 aprile1989
Marocco6 maggio19256 maggio1925
Mauritania21 agosto1959 A21 agosto1959
Maurizio20 novembre1985 A20 novembre1985
Messico7 dicembre19497 dicembre1949
Micronesia6 marzo2009 A6 marzo2009
Moldova24 gennaio1995 A24 gennaio1995
Monaco3 marzo19253 marzo1925
Mongolia4 maggio1989 A4 maggio1989
Montenegro10 agosto2007 A10 agosto2007
Mozambico16 marzo1949 A16 marzo1949
Myanmar24 agosto1989 A24 agosto1989
Namibia10 dicembre1990 A10 dicembre1990
Nepal12 marzo1998 A12 marzo1998
Nicaragua8 febbraio2001 A8 febbraio2001
Niger7 luglio1959 A7 luglio1959
Nigeria20 giugno1969 A20 giugno1969
Norvegia9 giugno1947 A9 giugno1947
Nuova Zelanda19 agosto1924 A19 agosto1924
Oman16 aprile1984 A16 aprile1984
Paesi Bassi26 agosto192626 agosto1926
Curaçao27 maggio201727 maggio2017
Pakistan21 marzo1949 A21 marzo1949
Panama28 dicembre1977 A28 dicembre1977
Papua Nuova Guinea16 luglio2009 A16 luglio2009
Paraguay12 dicembre1967 A12 dicembre1967
Perù16 marzo199816 marzo1998
Polonia18 febbraio192518 febbraio1925
Portogallo17 giugno192617 giugno1926
Qatar6 maggio1994 A6 maggio1994
Regno Unito11 luglio192511 luglio1925
Isole Falkland8 settembre1927 A8 settembre1927
Montserrat16 aprile1964 A16 aprile1964
Rep. Centrafricana4 agosto1959 A4 agosto1959
Repubblica Ceca15 marzo1993 A15 marzo1993
Romania16 luglio192716 luglio1927
Ruanda7 maggio2002 A7 maggio2002
Russia29 ottobre1927 A29 ottobre1927
San Marino9 aprile2009 A9 aprile2009
Santa Lucia26 maggio2018 A26 maggio2018
São Tomé e Príncipe8 maggio2002 A8 maggio2002
Seicelle20 maggio2010 A20 maggio2010
Senegal22 febbraio1961 A22 febbraio1961
Serbia21 novembre2002 A21 novembre2002
Sierra Leone13 aprile1970 A13 aprile1970
Singapore2 novembre1993 A2 novembre1993
Siria24 ottobre1986 A24 ottobre1986
Slovacchia3 maggio1993 A3 maggio1993
Slovenia30 dicembre1991 A30 dicembre1991
Somalia10 maggio1974 A10 maggio1974
Spagna11 febbraio192711 febbraio1927
Sri Lanka12 marzo1971 A12 marzo1971
Stati Uniti29 luglio1975 A29 luglio1975
Sudafrica4 novembre1936 A4 novembre1936
Sudan10 ottobre1959 A10 ottobre1959
Sudan del Sud30 maggio2014 A30 maggio2014
Suriname10 gennaio2002 A10 gennaio2002
Svezia17 settembre192517 settembre1925
Svizzera6 luglio19266 luglio1926
Tagikistan21 settembre1992 A21 settembre1992
Tanzania9 maggio1967 A9 maggio1967
Thailandia6 maggio19276 maggio1927
Timor Est16 novembre2010 A16 novembre2010
Togo12 agosto1968 A12 agosto1968
Trinidad e Tobago18 maggio1998 A18 maggio1998
Tunisia14 febbraio192514 febbraio1925
Turchia17 marzo1930 A17 marzo1930
Turkmenistan25 settembre1992 A25 settembre1992
Ucraina16 giugno1993 A16 giugno1993
Uganda10 agosto1982 A10 agosto1982
Ungheria2 marzo19292 marzo1929
Uruguay23 maggio1931 A23 maggio1931
Uzbekistan9 ottobre1992 A9 ottobre1992
Vanuatu29 giugno1981 A29 giugno1981
Venezuela23 gennaio1948 A23 gennaio1948
Vietnam22 febbraio1951 A22 febbraio1951
Yemen15 luglio1999 A15 luglio1999
Zambia23 gennaio1970 S24 ottobre1964
Zimbabwe11 dicembre1961 A11 dicembre1961

Footnotes

  1. RU 42 746

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