Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

0.916.026.81Bilateral International Treaty1 giu 2002

Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991
Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000
Entrato in vigore il 1° giugno 2002

(Stato 1° gennaio 2023)

La Confederazione Svizzera,

di seguito denominata «la Svizzera», da un lato, e

La Comunità europea^2^,

di seguito denominata «la Comunità», dall’altro,

di seguito denominate «le Parti»,

risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio;

considerando che, all’articolo 15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 19723, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l’Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo
  1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
  2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci4. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.
  3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 25dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.
Art. 2 Concessioni tariffarie
  1. Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
  2. Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
Art. 3 Concessioni relative ai formaggi

L’Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Art. 4 Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 36dell’Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio
  1. Gli allegati da 4 a 12 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:7 – allegato 4 relativo al settore fitosanitario – allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali – allegato 6 relativo al settore delle sementi – allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli – allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino – allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico – allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi – allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali – allegato 128 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari
  2. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all’Allegato 11.
Art. 6 Comitato misto per l’agricoltura
  1. È istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
  2. Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
  3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
  4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
  5. Il Comitato delibera all’unanimità.
  6. Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
  7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
  8. Il Comitato può approvare versioni autentiche dell’Accordo nelle nuove lingue.9
Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

Art. 8 Scambi di informazioni
  1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo.
  2. Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto dell’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.
Art. 9 Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo e coperte dal segreto professionale.

Art. 10 Misure di salvaguardia
  1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
  2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati: a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure: – se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi; – se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile; – fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate; – in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile; b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.
Art. 11 Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell’Accordo.

Art. 12 Revisione
  1. Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata.
  2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
  3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 13 Clausola evolutiva
  1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
  2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
  3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
  4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 14 Attuazione dell’Accordo
  1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
  2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo.
Art. 15 Allegati

Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.

Art. 16 Sfera di applicazione territoriale

L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Svizzera.

Art. 17 Entrata in vigore e durata
  1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone10, – Accordo sul trasporto aereo11, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia12, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità13, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici14, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica15.
  2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
  3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
  4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Per la
Confederazione Svizzera:
Pascal Couchepin
Joseph Deiss
Per la
Comunità europea:
Joschka Fischer
Hans van den Broek

Indice

Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessionidell’Unioneeuropea Allegato 3 Allegato 4 Relativo al settore fitosanitario Appendice 1 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti Appendice 2 Riferimenti legislativi Appendice 3 Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari Appendice 4 Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari Appendice 5 Scambio di dati Allegato 5 Concernente l’alimentazione degli animali Appendice 1 Disposizioni della Comunità Appendice 2 Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9 Allegato 6 Relativo al settore delle sementi Appendice 1 Legislazioni Appendice 2 Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 3 Appendice 3 Deroghe Appendice 4 Elenco dei paesi terzi Allegato 7 Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli Appendice 1 Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2 Appendice 2 Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere (a) e (b) Appendice 3 Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 Appendice 5 Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) Allegato 8 Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino Appendice 1 Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell’Unione europea Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera Appendice 5 Elenco degli atti di cui all’articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate Allegato 9 Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico Appendice 1 Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico Appendice 2 Modalità di applicazione Allegato 10 Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commer cializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10 Allegato 11 Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato Appendice 3 Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi Appendice 5 Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni Appendice 6 Prodotti di orgine animale Appendice 7 Autorità competenti Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali Appendice 9 Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche Appendice 10 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni Appendice 11 Punti di contatto Allegato 12 Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari Appendice 1 Elenchi delle rispettive ig oggetto di protezione dall’altra Parte Appendice 2 Legislazione delle Parti Atto finale Dichiarazioni comuni Appendice A Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4 Appendice B Legislazioni Appendice C Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario Appendice D Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008 e dichiarazione comune Atto finale della modifica del 14 maggio 2009 e dichiarazione comune come pure dichiara zione della Comunità Atto finale della modifica del 17 maggio 2011 e dichiarazione comune

Allegato 1

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari dell’Unione europea sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzeraDesignazione della merceDazio doganale applicabile (CHF/100 kg peso lordo)Quantitativo annuo in peso netto (t)
0101 29 91Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)0.00100 capi
0204 50 10Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate40.00100
0207 14 81Petti di galli e di galline delle specie domestiche, congelati15.002 100
0207 14 91Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati15.001 200
0207 27 81Petti di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, congelati15.00800
0207 27 91Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati15.00600
0207 42 10Anatre delle specie domestiche, intere, congelate15.00700
Fegati grassi di anatre o di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati
0207 43 00– di anatre
0207 53 00– di oche9.5020
Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi)
0207 45 91– di anatre
0207 55 91– di oche
0207 60 91– di faraone15.00100
0208 10 00Carni e frattaglie commestibili di conigli o lepri, fresche, refrigerate o congelate11.001 700
0208 90 10Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)0.00100
ex 0210 11 91Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati
ex 0210 19 91Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati0.001 000 (1)
0210 20 10Carni secche della specie bovina0.00200 (2)
Uova di volatili, da consumo, in guscio
ex 0407 21 10– di galline della specie Gallus domesticus, fresche
ex 0407 29 10– altre, fresche
ex 0407 90 10– altre, conservate o cotte47.00150
ex 0409 00 00Miele naturale di acacia8.00200
ex 0409 00 00Miele naturale diverso da quello di acacia26.0050
0602 10 00Talee senza radici e marze0.00illimitato
Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):
0602 20 11– innestati, con radici nude
0602 20 19– innestati, con zolla
0602 20 21– non innestati, con radici nude
0602 20 29– non innestati, con zolla0.00(3)
Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):
0602 20 31– innestati, con radici nude
0602 20 39– innestati, con zolla
0602 20 41– non innestati, con radici nude
0602 20 49– non innestati, con zolla0.00(3)
Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:
0602 20 51– con radici nude
0602 20 59– altri0.00illimitato
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:
0602 20 71– di frutta a granella
0602 20 72– di frutta a nocciolo0.00(3)
0602 20 79– altri0.00illimitato
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:
0602 20 81– di frutta a granella
0602 20 82– di frutta a nocciolo0.00(3)
0602 20 89– altri0.00illimitato
0602 30 00Rododendri e azalee, anche innestati0.00illimitato
Rosai, anche innestati:
0602 40 10– rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici
– altri:
0602 40 91– con radici nude
0602 40 99– altri, con zolla0.00illimitato
Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):
0602 90 11– piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli
0602 90 12– bianco di funghi (micelio)
0602 90 19– altri0.00illimitato
Altre piante vive (comprese le loro radici):
0602 90 91– con radici nude
0602 90 99– altre, con zolla0.00illimitato
0603 11 10Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre
0603 12 10Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre
0603 13 10Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre
0603 14 10Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre
0603 15 10Gigli (Lilium spp.), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre
Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:
0603 19 11– legnosi
0603 19 18– – altri0.001 000
0603 12 30Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile0.00illimitato
0603 13 30Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile
0603 14 30Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile
0603 15 30Gigli (Lilium spp.), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile
0603 19 30Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile
Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:
0603 19 31– legnosi
0603 19 38– altri0.00illimitato
Pomodori, freschi o refrigerati:
0702 00 10pomodori ciliegia: – dal 21 ottobre al 30 aprile
0702 00 20pomodori Peretti (di forma allungata): – dal 21 ottobre al 30 aprile
0702 00 30altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): dal 21 ottobre al 30 aprile
0702 00 90altri: dal 21 ottobre al 30 aprile0.0010 000
Lattuga iceberg, senza corona:
0705 11 11– dal 1° gennaio alla fine di febbraio0.002 000
Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:
0705 21 10– dal 21 maggio al 30 settembre0.002 000
0707 00 10Cetrioli e cetriolini, dal 21 ottobre al 14 aprile5.00200
0707 00 30Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile5.00100
0707 00 31Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre5.002 100
0707 00 50Cetriolini, freschi o refrigerati3.50800
Melanzane, fresche o refrigerate:
0709 30 10– dal 16 ottobre al 31 maggio0.001 000
0709 51 00 0709 59 00Funghi, freschi o refrigerati, del genere Agaricus o altri, esclusi i tartufi0.00illimitato
Peperoni, freschi o refrigerati:
0709 60 11– dal 1° novembre al 31 marzo2.50illimitato
0709 60 12Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre5.001 300
Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:
0709 99 50– dal 31 ottobre al 19 aprile0.002 000
ex 0710 80 90Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati0.00illimitato
0711 90 90Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati0.00150
0712 20 00Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate0.00100
0713 10 11Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animaliRiduzione di 0.90 CHF sul dazio applicato1 000
0713 10 19Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l’alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)0.001 000
Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche:
0802 21 90– con guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli
0802 22 90– senza guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli0.00illimitato
0802 32 90Frutta a guscio0.00100
ex 0802 90 90Pinoli, freschi o secchi0.00illimitato
0805 10 00Arance, fresche o secche0.00illimitato
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi
0805 21 00mandarini (compresi i tangerini e i satsuma)0.00illimitato
0805 22 00clementine0.00illimitato
0805 29 00altri0.00illimitato
0807 11 00Cocomeri, freschi0.00illimitato
0807 19 00Meloni, freschi, diversi dai cocomeri0.00illimitato
Albicocche, fresche, in imballaggio aperto:
0809 10 11– dal 1° settembre al 30 giugno
0809 10 91in altro imballaggio: – dal 1° settembre al 30 giugno0.002 100
0809 40 13Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre0.00600
0810 10 10Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio0.0010 000
0810 10 11Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto0.00200
0810 20 11Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre0.00250
0810 50 00Kiwi, freschi0.00illimitato
ex 0811 10 00Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, destinate alla lavorazione industriale10.001 000
ex 0811 20 90Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione industriale10.001 200
0811 90 10Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti0.00200
0811 90 90Frutta commestibile, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicale)0.001 000
0904 22 00Pimenti del genereCapsicum o del generePimenta , essiccati, tritati o polverizzati0.00150
0910 20 00Zafferano0.00illimitato
Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), per l’alimentazione animale
1001 99 31– contenenti altri cereali del capitolo 10
1001 99 39– altriRiduzione di 0.60 CHF sul dazio applicato50 000
Granturco per l’alimentazione animale
1005 90 31– contenente altri cereali del capitolo 10
1005 90 39– altriRiduzione di 0.50 CHF sul dazio applicato13 000
Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione animale:
1509 10 91– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l60.60 (4)illimitato
1509 10 99– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti86.70 (4)illimitato
Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimentazione animale:
1509 90 91– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l60.60 (4)illimitato
1509 90 99– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti86.70 (4)illimitato
ex 0210 19 91Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale («jambon en vessie»)
ex 0210 19 91Pezzo di cotoletta disossato, affumicato («jambon saumoné»)
ex 0210 19 91 ex 1602 49 10Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili («coppa»)
1601 00 11 1601 00 21Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali0.003 715
Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:
2002 10 10 2002 10 20in recipienti eccedenti 5 kg
in recipienti non eccedenti 5 kg
2.50
4.50
illimitato
illimitato
Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:
2002 90 10– in recipienti eccedenti 5 kg0.00illimitato
2002 90 21Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg0.00illimitato
2002 90 29Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:
– in recipienti non eccedenti 5 kg0.00illimitato
2003 10 00Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico0.001 700
Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
ex 2004 90 18– in recipienti eccedenti 5 kg17.50illimitato
ex 2004 90 49– in recipienti non eccedenti 5 kg24.50illimitato
Asparagi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 60 10– in recipienti eccedenti 5 kg
2005 60 90– in recipienti non eccedenti 5 kg0.00illimitato
Olive preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:
2005 70 10– in recipienti eccedenti 5 kg
2005 70 90– in recipienti non eccedenti 5 kg0.00illimitato
Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
ex 2005 99 11– in recipienti eccedenti 5 kg17.50illimitato
ex 2005 99 41– in recipienti non eccedenti 5 kg24.50illimitato
2008 30 90Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove0.00illimitato
2008 50 10Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove10.00illimitato
2008 50 90Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove15.00illimitato
2008 70 10Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove0.00illimitato
2008 70 90Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove0.00illimitato
Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:
ex 2009 39 19– senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati6.00illimitato
ex 2009 39 20– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati14.00illimitato
Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:
2204 21 50– non eccedente 2 l (5)8.50illimitato
2204 22 50– eccedente 2 l ma non eccedente 10 l (5)8.50illimitato
2204 29 60– eccedente 10 l (5)8.50illimitato
ex 2204 21 50Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione (6)0.001 000 hl
Retsina (vino bianco greco) secondo la descrizione (7)
ex 2204 21 21– in recipienti di capacità non eccedente 2 l
– in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non eccedente 10 l, con titolo alcolometrico volumico:
ex 2204 22 21– – eccedente 13 % vol.
ex 2204 22 22– – non eccedente 13 % vol.
– in recipienti di capacità eccedente 10 l, con titolo alcolometrico volumico:
ex 2204 29 23– – eccedente 13 % vol.
ex 2204 29 24– – non eccedente 13 % vol.0.00500 hl
Alimenti per cani e gatti destinati alla vendita al minuto in recipienti chiusi ermeticamente;
2309 10 21– contenenti latte in polvere o siero di latte
2309 10 29– altri0.006 000 (8)
(1) Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972. (2) Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972. (3) Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante. (4) Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio. (5) Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’Accordo. (6) Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999. (7) Descrizione: per «Retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all’allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999. (8) Concessione accordata dalla Svizzera alla Comunità europea in base allo scambio di lettere del 30 giugno 1996.
Allegato 2

Concessioni dell’Unione europea

L’Unione europea accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NCDesignazione della merceDazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)Quantitativo annuo in peso netto (t)
0102 29 41 0102 29 49 0102 29 51 0102 29 59 0102 29 61 0102 29 69 0102 29 91 0102 29 99 ex 0102 39 10 ex 0102 90 91Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg0.004 600 capi
ex 0210 20 90Carni della specie bovina, disossate, secche0.001 200
ex 0401 40 10 0401 40 90 0401 50 11 0401 50 19 0401 50 31 0401 50 39 0401 50 91 0401 50 99Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %0.002 000
0403 10Iogurt
0402 29 11 ex 0404 90 83Latte speciale, detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % (1)43.80illimitato
0602Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)0.00illimitato
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 15 00 0603 19Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi0.00illimitato
0701 10 00Patate, da semina, fresche o refrigerate0.004 000
0702 00 00Pomodori, freschi o refrigerati0.00 (2)1 000
0703 10 19 0703 90 00Cipolle, non da semina
Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0.005 000
0704 10 00 0704 90Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati0.005 500
0705Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate0.003 000
0706 10 00Carote e navoni, freschi o refrigerati0.005 000
0706 90 10 0706 90 90Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati0.003 000
0707 00 05Cetrioli, freschi o refrigerati0.00 (2)1 000
0708 20 00Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati0.001 000
0709 30 00Melanzane, fresche o refrigerate0.00500
0709 40 00Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati0.00500
0709 51 00 0709 59Funghi e tartufi, freschi o refrigerati0.00illimitato
0709 70 00Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati0.001 000
0709 99 10Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate0.001 000
0709 99 20Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati0.00300
0709 99 50Finocchi, freschi o refrigerati0.001 000
0709 93 10Zucchine, fresche o refrigerate0.00 (2)1 000
0709 93 90 0709 99 90Altri ortaggi, freschi o refrigerati0.001 000
0710 80 61 0710 80 69Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati0.00illimitato
0712 90Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi0.00illimitato
ex 0808 10 80Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche0.00 (2)3 000
0808 30 0808 40Pere, fresche, e cotogne, fresche0.00 (2)3 000
0809 10 00Albicocche, fresche0.00 (2)500
0809 29 00Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche0.00 (2)1 500 (3)
0809 40Prugne e prugnole, fresche0.00 (2)1 000
0810 10 00Fragole0.00200
0810 20 10Lamponi, freschi0.00100
0810 20 90More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche0.00100
1106 30 10Farine, semolini e polveri di banane0.005
1106 30 90Farine, semolini e polveri di altra frutta del capitolo 80.00illimitato
ex 0210 19 50Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale0.001 900
ex 0210 19 81Pezzo di cotoletta disossato, affumicato
ex 0210 19 81 ex 1602 49 19Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili
ex 1601 00Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali
ex 2002 90 91 ex 2002 90 99Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)0.00illimitato
2003 90 90Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico0.00illimitato
0710 10 00Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate
2004 10 10 2004 10 99Patate preparate o conservate ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: ad eccezione di farina, semolino o fiocchi
2005 20 80Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate0.003 000
ex 2005 91 00 ex 2005 99Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)0.00illimitato
ex 2008 30Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)0.00illimitato
ex 2008 40Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)0.00illimitato
ex 2008 50Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)0.00illimitato
2008 60Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove0.00500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
0811 90 80Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
ex 2008 70Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)0.00illimitato
ex 2008 80Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)0.00illimitato
ex 2008 99Fiocchi e polveri di altra frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)0.00illimitato
ex 2009 19Polveri di succhi d’arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti0.00illimitato
ex 2009 21 00 ex 2009 29Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti0.00illimitato
ex 2009 31 ex 2009 39Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti0.00illimitato
ex 2009 41 ex 2009 49Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti0.00illimitato
ex 2009 71 ex 2009 79Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti0.00illimitato
ex 2009 81 ex 2009 89Polveri di succhi di altra frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti0.00illimitato
(1) Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. (2) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo. (3) Comprese le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986. (4) Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.
Allegato 3

1.  Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti.2.  L’Unione europea non applica restituzioni all’esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all’esportazione16per i formaggi esportati nell’Unione europea.3.  Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell’Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due Parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.4.  L’Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.5.  Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un’evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 6 dell’Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.

Allegato 4

Relativo al settore fitosanitario

Art. 1 Oggetto

(1). Il presente Allegato riguarda l’agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un’appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. (2). In deroga all’articolo 1 dell’Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell’appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.17

Art. 2 Principi

(1). Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi. (2). Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. (3). Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’articolo 1.18 (4). I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

Art. 3

(1). I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d’identità, controlli fitosanitari). (2). Qualora una delle Parti abbia l’intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l’altra Parte. (3). In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un’eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Art. 4 Esigenze regionali

(1). Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall’origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente. (2). L’appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Art. 5 Controllo all’importazione

(1). Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All’atto dell’entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento. (2). In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1. (3). Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti. (4). Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l’articolo 11 dell’Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.

Art. 7 Deroghe

(1). Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate. (2). Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Art. 8 Controllo congiunto

(1). Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2. (2). Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti. (3). Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

Art. 9 Scambi di informazioni

(1). In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5. (2). Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»

(1). Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. (2). Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Appendice 1

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle Parti, in relazione ai quali le Parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le Parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1. Vegetali, dei generiAmelanchier Med.,Chaenomeles Lindl.,Crataegus L., Cydonia Mill.,Eriobotrya Lindl.,Malus Mill.,Mespilus L.,Prunus L., ad eccezione diPrunus laurocerasus L. ePrunus lusitanica L.,Pyracantha Roem.,Pyrus L. eSorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.2. Vegetali delle specieBeta vulgaris L. eHumulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3. Vegetali delle specie stolonifere o tuberose diSolanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4. Vegetali diFortunella Swingle,Poncirus Raf., e relativi ibridi, e diCasimiroa La Llave,Clausena Burm. f.,Vepris Comm.,Zanthoxylum L. eVitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali diCitrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6. Frutti diCitrus L.,Fortunella Swingle,Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

1.7. Legno proveniente dall’Unione che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno:

  1. ottenuto interamente o parzialmente daPlatanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
  2. corrispondente a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio19, di cui alla tabella seguente:
Codice NCDescrizione
44011000Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
44012200Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 44013080Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
44031000Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
ex 440399Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 44042000Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 440199Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.
  1. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell’Unione o della Svizzera garantiscono che la relativa produzione è nettamente separata da quella degli altri prodotti. 2.1 Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) dei generiAbies Mill. e diApium graveolens L.,Argyranthemum spp.,Asparagus officinalis L.,Aster spp.,Brassica spp.,Castanea Mill.,Cucumis spp.,Dendranthema (DC.) Des Moul.,Dianthus L. e relativi ibridi,Exacum spp.,Fragaria L.,Gerbera Cass.,Gypsophila L.,Impatiens L. (tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea),Lactuca spp.,Larix Mill.,Leucanthemum L.,Lupinus L.,Pelargonium l’Hérit. ex Ait.,Picea A. Dietr.,Pinus L.,Platanus L.,Populus L.,Prunus laurocerasus L.,Prunus lusitanica L.,Pseudotsuga Carr.,Quercus L.,Rubus L.,Spinacia L.,Tanacetum L.,Tsuga Carr.,Verbena e altri vegetali di specie erbacee (ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee) destinati alla piantagione (ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi). 2.2 Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi. 2.3 Vegetali diAraceae ,Marantaceae ,Musaceae ,Persea spp. eStrelitziaceae , con le radici o con terreno di coltura aderente o associato. 2.4 Vegetali diPalmae destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi:Brahea Mart.,Butia Becc.,Chamaerops L.,Jubaea Kunth.,Livistona R. Br.,Phoenix L.,Sabal Adans.,Syagrus Mart.,Trachycarpus H. Wendl.,Trithrinax Mart.,Washingtonia Raf. 2.5 Vegetali, sementi e bulbi:
    1. Sementi e bulbi diAllium ascalonicum L.,Allium cepa L. eAllium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali diAllium porrum L., destinati alla piantagione;
    2. Sementi diMedicago sativa L;
    3. Sementi diHelianthus annuus L., diSolanum lycopersicum L. e diPhaseolus L.
  2. Bulbi, cormi, tuberi e rizomi diCamassia Lindl.,Chionodoxa Boiss.,Crocus flavus Weston «Golden Yellow»,Dahlia spp.,Galanthus L.,Galtonia candicans (Baker) Decne.,Gladiolus Tourn. ex L. (cultivar nane e relativi ibridi del genereGladiolus callianthus Marais,Gladiolus colvillei Sweet,Gladiolus nanus hort.,Gladiolus ramosus hort. eGladiolus tubergenii hort.),Hyacinthus L.,Iris L.,Ismene Herbert,Lilium spp.,Muscari Miller,Narcissus L.,Ornithogalum L.,Puschkinia Adams,Scilla L.,Tigridia Juss. eTulipa L., destinati alla piantagione, prodotti da operatori autorizzati a produrre per la vendita a professionisti della produzione vegetali, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell’Unione o della Svizzera garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti.

B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle Parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all’importazione delle due Parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le Parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

  1. Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, ma comprese le sementi di: Cruciferae, Graminae eTrifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum,Secale e XTriticosecale originarie di Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e Stati Uniti d’America,Citrus L .,Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi,Capsicum spp.,Helianthus annuus L.,Solanum lycopersicum L.,Medicago sativa L.,Prunus L.,Rubus L.,Oryza spp.,Zea mais L.,Allium ascalonicum L.,Allium cepa L.,Allium porrum L.,Allium schoenoprasum L. ePhaseolus L.
  2. Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti e delle sementi) di: – Castanea Mill.,Dendranthema (DC) Des Moul.,Dianthus L.,Gypsophila L.,Pelargonium l’Hérit. ex Ait,Phoenix spp.,Populus L.,Quercus L.,Solidago L., e fiori recisi diOrchidiacee ; – conifere (Coniferales ); – Acer saccharum Marsh., originari di Stati Uniti d’America e Canada, – Prunus L., originari di paesi extraeuropei; – fiori recisi diAster spp.,Eryngium L.,Hypericum L.,Lisianthus L.,Rosa L. eTrachelium L., originari di paesi extraeuropei; – ortaggi a foglia diApium graveolens L. eOcimum L.,Limnophila L. eEryngium L.; – foglie diManihot esculenta Crantz; – rami recisi diBetula L., con o senza foglie; – rami diFraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch. ePterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan; – Amiris P. Browne,Casimiroa La Llave,Citropsis Swingle & Kellerman,Eremocitrus Swingle,Esenbeckia Kunth.,Glycosmis Corrêa,Merrillia Swingle,Naringi Adans.,Tetradium Lour.,Toddalia Juss. eZanthoxylum L. 2.1 Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi) diAegle Corrêa,Aeglopsis Swingle,Afraegle Engl,Atalantia Corrêa,Balsamocitrus Stapf,Burkillanthus Swingle,Calodendrum Thunb.,Choisya Kunth,Clausena Burm. f.,Limonia L.,Microcitrus Swingle.,Murraya J. Koenig ex L.,Pamburus Swingle,Severinia Ten.,Swinglea Merr.,Triphasia Lour. eVepris Comm.
  3. Frutti di: – Citrus L.,Fortunella Swingle,Poncirus Raf. e relativi ibridi,Momordica L. eSolanum melongena L; – Annona L.,Cydonia Mill.Diospyros L.,Malus Mill.,Mangifera L.,Passiflora L.,Prunus L.,Psidium L.,Pyrus L.,Ribes L.Syzygium Gaertn., eVaccinium L., originari di paesi extraeuropei; – Capsicum L.
  4. Tuberi diSolanum tuberosum L.
  5. Corteccia, separata dal tronco, di: – conifere (Coniferales ) originarie di paesi extraeuropei – Acer saccharum Marsh,Populus L., eQuercus L., ad eccezione diQuercus suber L.; – Fraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch. ePterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan; – Betula L., originaria di Canada e Stati Uniti d’America.
  6. Legname ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio20, che: a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 44160000, e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante un trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, – Platanus , L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell’Armenia e degli Stati Uniti d’America, – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e Stati Uniti d’America, – conifere (Coniferales ), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia, – Fraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch. ePterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan, – Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America e Canada; e b) corrisponde a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:
Codice NCDescrizione
44011000Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
44012100Legno di conifere in piccole placche o in particelle
44012200Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex 44013040Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 44013080Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
44031000Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
440320Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
440391Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 440399Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.) o betulla (Betula L.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
44039951Tronchi per sega di betulla (Betula L.) grezzi, anche scortecciati, privati dell’alburno o squadrati
44039959Legno di betulla (Betula L.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega
ex 4404Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406Traversine di legno per strade ferrate o simili
440710Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
440791Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 440793Legno diAcer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
440795Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 440799Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
440810Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
44160000Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
94060020Costruzioni prefabbricate in legno
  1. Terra e mezzo di coltura a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito interamente o parzialmente da terra o da sostanze organiche solide, quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba; b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente da materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente da sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi: – Turchia, – Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia e Ucraina, – paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
  2. Semi dei generi Triticum,Secale e XTriticosecale originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America.

C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

  1. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro dell’Unione. 1.1 Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi nessuno; 1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi nessuna; 1.3 Sementi nessuna; 1.4 Frutti nessuno; 1.5 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno:
    1. ottenuto interamente o parzialmente daPlatanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
    2. corrispondente a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:
Codice NCDescrizione
44011000Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
44012200Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 44013080Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
44031000Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
ex 440399Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 44042000Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 440799Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.
  1. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell’Unione che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione in Svizzera nessuno;
  2. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l’importazione in uno Stato membro dell’Unione Vegetali, esclusi frutti e sementi nessuno;
  3. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell’Unione di cui è vietata l’importazione in Svizzera Vegetali del genere: Cotoneaster Ehrh.21 Photinia davidiana (Dcne.) Cardot22
Appendice 2

Legislazioni

Disposizioni dell’Unione: – Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata – Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano – Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l’Australia indenne daErwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità – Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione – Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione – Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname diThuja L. originario degli Stati Uniti d’America – Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname diThuja L. originario del Canada – Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico – Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) – Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) – Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale – Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa – Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata – Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario – Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi – Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta controRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. – Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione delThrips palmi Karny – Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità diPhytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. – Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali diChamaecyparis Spach,Juniperus L. ePinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea – Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali diChamaecyparis Spach,Juniperus L. ePinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone – Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino – Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli – Modalità di applicazione: se il luogo di entrata dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti elencati nell’appendice 1 provenienti da un paese terzo è situato nel territorio di una delle Parti e il luogo di destinazione è situato nel territorio dell’altra Parte, i controlli fitosanitari, d’identità e dei documenti di importazione sono eseguiti nel luogo di entrata in assenza di un accordo specifico tra le autorità competenti del punto d’entrata e del punto di destinazione. In caso di accordo specifico tra le autorità competenti del punto d’entrata e del punto di destinazione, questo deve essere un accordo scritto – Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio – Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell’Argentina o del Brasile – Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti – Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America – Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni daXanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus),Cercospora angolensis Carv. & Mendes eGuignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) – Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José – Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità diRhynchophorus ferrugineus (Olivier) – Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE – Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità diGibberella circinata Nirenberg & O’Donnell – Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale – Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada – Decisione di esecuzione 2011/787/CE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione diRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto – Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diAnoplophora chinensis (Forster) – Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne daClavibacter michiganensis ssp.sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. – Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diEpitrix cucumeris (Harris),Epitrix similaris (Gentner),Epitrix subcrinita (Lec.) edEpitrix tuberis (Gentner) – Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del generePomacea (Perry) (2012/697/UE) – Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diPseudomonas syringae pv.actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto – Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina – Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano – Decisione di esecuzione 2013/754/UE della Commissione, dell’11 dicembre 2013, relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diGuignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni perCitrus ), per quanto concerne il Sud Africa – Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia diQuercus L.,Platanus L. eAcer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America – Decisione di esecuzione 2013/782/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/757/CE per quanto riguarda il requisito del certificato sanitario relativo all’organismo nocivoPhytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. per il legname segato privo di corteccia diAcer macrophyllum Pursh eQuercus spp. L. originario degli Stati Uniti d’America – Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo dellaDiabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell’Unione in cui la presenza è confermata – Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diPhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa – Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri – Decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d’America – Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dellaXylella fastidiosa (Wells et al.)

Disposizioni della Svizzera: – Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (RS916.20 ) – Ordinanza del DEFR del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS916.205.1 ) – Ordinanza dell’UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS916.202.1 ) – Ordinanza dell’UFAG del 24 marzo 2015 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India (RS916.207.142.3 ) – Decisione di portata generale dell’UFAM del 1° maggio 2015 concernente l’applicazione dello standard ISPM15 alle importazioni con imballaggi di legno (fosc.ch 83 2126275) – Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l’introduzione e la diffusione del generePomacea (Perry) (FF2013 5917) – Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l’introduzione e la diffusione diPseudomonas syringae pv.actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (FF2013 5911) – Decisione generale dell’UFAG del 16 marzo 2015 concernente le misure riguardanti taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione diPhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF2015 2596) – Direttiva n. 1 dell’UFAG del 1° gennaio 2012 all’attenzione dei servizi fitosanitari cantonali e dell’organizzazione incaricata dei controlli concernenti la sorveglianza e la lotta ai nematodi a cisti della patata (Globodera rostochiensis eGlobodera pallida ) – Guida relativa alla gestione del nematode del pino (Bursaphelenchus xylophilus ) dell’UFAM del 30 marzo 2015

Appendice 3

Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari

A. Comunità europea

autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 200023.

Belgio:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7° floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 Brussels

Bulgaria:

NSPP National Service for Plant Protection

17, Hristo Botev blvd., floor 5

BG-Sofia 1040

Repubblica ceca: State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ-170 00 Praha 7

Danimarca:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Germania:

Julius Kühn-Institut - Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit

Messeweg 11/12 -

D-38104 Braunschweig

Estonia:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku Harju Maakond

Irlanda:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Grecia:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Ave.

GR-176 71 Athens

Spagna:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/ Alfonso XII, n° 62 – 2a planta

E-28071 Madrid

Francia:

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Sous-direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Italia:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Cipro:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Lettonia:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV-1981 Riga

Lituania:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT-2005 Vilnius

Lussemburgo:

Ministère de l’Agriculture

Adm. des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch - BP 1904

L-1019 Luxembourg

Ungheria:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU-1860 Budapest 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT-Lija, Lja 1915

Paesi Bassi:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL6700 HC Wageningen

Austria:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A-1012 Wien

Polonia:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL-01-171 Warsaw

Portogallo:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT-1949-002 Lisboa

Romania:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO-Bucharest

Slovenia:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovacchia:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK-812 66 Bratislava

Finlandia:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and Health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI-00023 Government Finland

Svezia:

Jordbruksverket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-55182 Jönköping

Regno Unito:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King’s Pool

Peasholme Green

UK-York YO1 7PX

B. Svizzera

Ufficio federale dell’agricoltura

CH-3003 Berna

Appendice 4

Zone di cui all’articolo 4 e relative prescrizioni speciali

Le zone di cui all’articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate.

Disposizioni dell’Unione: – Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Disposizioni della Svizzera: – Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, allegato 12 (RS916.20 )

Appendice 5

Scambio di dati

Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti: – notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE; – notifiche di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.

Allegato 5

Concernente l’alimentazione degli animali

Art. 1 Oggetto
  1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

2bis. In deroga all’articolo 1 dell’Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2.24 2. In un’appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente. 3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per:

  1. «prodotto», l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’alimentazione degli animali;
  2. «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
  3. «autorità competente», l’autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.
Art. 3 Scambi di informazioni

In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente: – la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale; – l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo; – se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti; – i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l’altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli: – siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all’obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell’esperienza acquisita; – riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all’immissione in commercio, l’immissione in commercio, inclusa l’importazione, e l’utilizzazione dei prodotti; – siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista; – siano effettuati, di norma, senza preavviso; – riguardino anche le utilizzazioni vietate nell’alimentazione degli animali.

Art. 5 Controllo all’origine
  1. Le Parti provvedono affinché l’autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, applicabili sul territorio d’origine.
  2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l’autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.
Art. 6 Controllo a destinazione
  1. L’autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.
  2. Tuttavia, qualora l’autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un’infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.
  3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l’autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni: – messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire; – eventuale decontaminazione; – qualsiasi altro trattamento appropriato; – utilizzazione per altri fini; – rinvio alla Parte d’origine, dopo aver informato l’autorità competente di detta Parte; – distruzione dei prodotti.
Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti
  1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne: – la natura; – l’origine; – la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile. 2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.

Art. 8 Collaborazione in caso d’infrazione
  1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
  2. L’assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva
  1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 2.
  2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia
  1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l’altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
  2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
  3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.
  4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell’Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l’applicazione del presente Allegato.
Art. 11 Gruppo di lavoro per l’alimentazione animale
  1. Il gruppo di lavoro per l’alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
  2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell’aggiornamento delle appendici del presente Allegato.
Art. 12 Obbligo di riservatezza
  1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
  2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
  3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
  4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giuridica internazionale. 5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Appendice 1

Disposizioni della Comunità

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 del’8.2.2005, pag. 1)

Disposizioni della Svizzera

Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU2006 3861)

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU2005 5555)

Ordinanza del DFE25del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU2006 5213)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU2005 5545)

Ordinanza del DFE26del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (RU2005 6651)

Ordinanza del DFE27del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (RU2005 6667)

Appendice 2

Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9

Disposizioni della Comunità

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15)

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81)

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU2005 5555)

Ordinanza del DFE28del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU2006 5213)

Allegato 6

Relativo al settore delle sementi

Art. 1 Oggetto

(1). Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite. (2). Ai sensi del presente Allegato s’intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni

(1). Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati. (2). Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni. (3). Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elencate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.29

Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati

(1). Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi richiamati all’articolo 2, paragrafo 3.30 (2). Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.

Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni

(1). Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione. (2). Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo. (3). In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

Art. 5 Varietà

(1). Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione. (2). Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione. (3). Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente. (4). Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate. (5). Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente. (6). Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni. (7). Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

Art. 6 Deroghe

(1). Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione. (2). Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori. (3). In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità. (4). In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero. (5). Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione. (6). Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4: – nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore; – nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all’entrata in vigore del presente allegato. (7). Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente allegato. (8). Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4. (9). Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

Art. 7 Paesi terzi

(1). Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto. (2). L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell’appendice 4.

Art. 8 Prove comparative

(1). Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie. (2). L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»

(1). Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. (2). Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 10 Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

Appendice 1

Legislazioni

Sezione I (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. Disposizioni dell’Unione
1. Atti legislativi

– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66) – Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66) – Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15) – Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1) – Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12) – Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60) – Direttiva 2002/57/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)

2. Atti non legislativi

– Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37) – Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26) – Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7) – Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35) – Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) – Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7) – Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23) – Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22) – Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21) – Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51) – Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza diAvena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18) – Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73) – Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10)

B. Disposizioni della Svizzera

– Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RS910.1 ) – Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS916.151 ) – Ordinanza del DFE31del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (RS916.151.1 ) – Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (RS916.151.6 ). – Ordinanza del DFE32del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (RS916.151.3 )

Sezione II (riconoscimento reciproco dei certificati)

A. Disposizioni dell’Unione
1. Atti legislativi

2. Atti non legislativi

B. Disposizioni della Svizzera

C. Certificati richiesti per le importazioni

Appendice 2

Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 3

A. Unione Europea

Belgio

Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau

BCA/LB

Rue du Progrès 50/ Vooruitgangstraat 50

City Atrium, 6èmeétage/6deverdieping

1210 BRUXELLES/BRUSSEL

e-mail: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

Bulgaria

Executive Agency of Variety Testing,

Field Inspection and Seed Control

125, Tzarigradsko Shosse Blvd.

1113 Sofia

BULGARIA

Tel: +359 2 870 03 75

Fax: +359 2 870 65 17

e-mail: iasas@iasas.government.bg

Repubblica Ceca

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)

Za Opravnou 4

CZ-150 06 Praha 5 – Motol

Danimarca

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel: + 45 45 26 36 00

Fax: + 45 45 26 36 10

e-mail: meb@pdir.dk

Germania

Bundessortenamt

Osterfelddamm 80

30627 Hannover

Tel: +49511-9566-50

Fax: +49511 9566-9600

e-mail: BSA@bundessortenamt.de

Estonia

Agricultural Board

Teaduse 2

Saku 75501 Harju county

ESTONIA

Fax: + 372 6712 604

Grecia

Ministry of Rural Development and Food

Directorate of Plant Production Inputs

6, Kapnokoptiriou Str

Athens 10433

Greece

Tel: +302102124199,

Fax: +302102124137

e-mail: ax2u017@minagric.gr

Spagna

Oficina Española de Variedades Vegetales

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

c/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

Tel: +34913476659

Fax: +34913476703

Francia

GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification

44, rue du Louvre

F - 75001 PARIS

Tel: + 33 (0) 1 42 33 76 93

Fax: + 33 (0) 1 40 28 40 16

Irlanda

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Seed Certification Division

Backweston Farm

Leixlip

Co. Kildare

Republic of Ireland

Tel: + 353 1 6302900

Fax: + 353 1 6280634

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Via Ugo Bassi, n. 8

20159 MILANO

ITALIA

e-mail: aff-gen@ense.it

Cipro

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment,

Department of Agriculture

e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy

Tel: 00357 22 466249

Fax: 00357 22 343419

Lettonia

State Plant Protection Service

Seed Control Department

Lielvardes street 36/38

Riga, LV – 1006

Tel: +371-67113262

Fax: +371-67113085

e-mail: info@vaad.gov.lv

Lituania

Ministry of Agriculture

State Seed and Grain Service

Ozo 4A,

LT-08200 Vilnius

Tel/Fax: (+370 5) 2375631

Lussemburgo

Ministère de l’Agriculture

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la Production Végétale

BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel: +352-457172-234

Fax: +352-457172-341

Ungheria

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Production and Horticulture

1024 Budapest

Keleti Károly u. 24.

HUNGARY

Tel: +36 06 1 336 9114

Fax: +36 06 1 336 9011

Malta

Ministry for Resources and Rural Affairs

Plant Health Department

Seeds and other Propagation Material Unit

National Research and Development Centre

Għammieri, Marsa MRS 3300

MALTA

Tel: +356 25904153

Fax: +356 25904120.

e-mail: spmu.mrra@gov.mt

Paesi Bassi

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

postbox 20401

2500 EK The Hague Netherlands

Tel: +31 70 3785776

Fax: +31 70 3786156

Austria

Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit),

Seed Certification Department

Spargelfeldstrasse 191

A-1220 Vienna

Tel: +43 50555 31121

Fax: +43 50555 34808

e-mail: saatgut@baes.gv.at

Polonia

Plant Health and Seed Inspection Service

General Inspectorate

Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

Tel: 22 652-92-90, 22 620-28-24, 22 620-28-25

Fax: 22 654-52-21

e-mail: gi@piorin.gov.pl

Portogallo

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas

Edifício 1, Tapada da Ajuda

1349-018 Lisboa

Tel: +351 21 361 20 00

Fax: +351 21 361 32 77 /22

Romania

National Inspection for Quality of Seeds

Ministry of Agriculture and Rural Development

24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest

Romania

Tel: +40 21 3078663

Fax: +40 21 3078663

e-mail: incs@madr.ro

Slovenia

Ministry for Agriculture,

Forestry and Food

Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Einspielerjeva 6

1000 Ljubljana

Repubblica Slovacca

Seed inspection and certification body of the Slovak Republic

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),

odbor osív a sadív

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Braislava,

Department of Seeds and Planting Materials

Matúškova 21

833 16 Bratislava

Slovenská Republika

Tel: + 421259880255

Finlandia

Ministry of Agriculture and Forestry

Department of Food and Health

PO Box 30

FI - 00023 GOVERNMENT

FINLAND

Tel: +358-9-16001

Fax: +358-9-1605 3338

e-mail: elo.kirjaamo@mmm.fi

Svezia

Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)

Seed Division

Box 83

SE-268 22 Svalöv

SWEDEN

Fax: + 46 - (0)36 - 15 83 08

e-mail: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

Regno Unito

Food and Environment Research Agency

Seed Certification Team

Whitehouse Lane, Huntingdon Road

Cambridge CB3 0LF

Tel: +44(0)1223 342379

Fax: +44(0)1223 342386

e-mail: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

B. Svizzera

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG

Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà

CH – 3003 Berna

Tel: (41) 31 322 25 50

Fax: (41) 31 322 26 34

Appendice 3

Deroghe

Deroghe dell’Unione europea ammesse dalla Svizzera

a) che dispensano alcuni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra: – decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 8) – decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 9) – decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 10) – decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26) – decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27) – decisione 70/49/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28) – decisione 70/93/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16) – decisione 70/94/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17) – decisione 70/481/CEE della Commissione (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29) – decisione 73/123/CEE della Commissione (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43) – decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13) – decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18) – decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19) – decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20) – decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18) – decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14) – decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30) – decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15) – decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26) – decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37) – decisione 2005/325/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1) – decisione 2005/886/CE della Commissione (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39) – decisione 2005/931/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67) – decisione 2008/462/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 33); b) che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1)]; c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza diAvena fatua nelle sementi di cereali: – decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20) – decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13) – decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30) – decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39) – decisione 2005/200/CE della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19); d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie: – decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47); e) che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l’osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali diPoa pratensis : – decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41); f) che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l’Avena strigosa Schreb.: – decisione 2009/786/CE della Commissione del 26 ottobre 2009 (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5); g) che dispensano la Lettonia dall’obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specieAvena strigosa Schreb.,Brassica nigra (L.) Koch eHelianthus annuus L.: – decisione 2010/198/UE della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 84 del 7.4.2010, pag. 37).

Appendice 4

Elenco dei paesi terzi

Argentina

Australia

Canada

Cile

Croazia

Israele

Marocco

Nuova Zelanda

Serbia e Montenegro

Sudafrica

Turchia

Stati Uniti d’America

Uruguay

Allegato 7

Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Art. 1 Obiettivi

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 1.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’Allegato, si intende per: (a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio o su un territorio definito all’appendice 2, conformemente alle disposizioni del presente Allegato; (b) «indicazione geografica»: un’indicazione, inclusa la denominazione d’origine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, Allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio33(denominato in appresso «Accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all’appendice 2; (c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte; (d) «denominazione protetta»: un’indicazione geografica o una menzione tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato; (e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità; (f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie; (g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio; (h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale; (i) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato; (j) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l’applicazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli; (k) «autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designati da una Parte per garantire gli opportuni contatti con l’autorità di contatto dell’altra Parte; (l) «autorità richiedente»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo; (m) «autorità interpellata»: un organismo o un’autorità competente, all’uopo designati da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo; (n) «infrazione», qualsiasi violazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Titolo I Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione

Art. 4 Etichettatura, presentazione e documenti di accompagnamento

(1). Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 3, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti, ai loro documenti di accompagnamento nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi. (2). Il Comitato può decidere di modificare la definizione di «disposizioni tecniche» di cui al paragrafo 1. (3). Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 3, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato. (4). Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o dell’Unione europea concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

Titolo II Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2

Art. 5 Denominazioni protette

Per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e della Svizzera, sono protette le seguenti denominazioni, menzionate nell’appendice 4: (a) il nome o i riferimenti allo Stato membro dell’Unione europea o alla Svizzera di cui il vino è originario; (b) i termini specifici; (c) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche; (d) le menzioni tradizionali.

Art. 6 Nomi o riferimenti utilizzati per designare gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera

(1). Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini in Svizzera, i nomi o i riferimenti agli Stati membri dell’Unione che servono a designare tali prodotti: (a) sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato; (b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea. (2). Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini nell’Unione europea, il nome o i riferimenti alla Svizzera che servono a designare tali prodotti: (a) sono riservati ai vini originari della Svizzera; (b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

Art. 7 Altri termini

(1). I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regolamento (CE) n. 607/200934della Commissione, sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea. (2). Fatto salvo l’articolo 10, i termini «denominazione d’origine controllata», e la relativa sigla «DOC» e «vino con indicazione geografica tipica», di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura35, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

Il termine «vino da tavola» di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

Art. 8 Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

(1). In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell’Unione europea elencate nell’appendice 4, parte A: I. sono protette e riservate ai vini originari dell’Unione europea; II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell’Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea.

Nell’Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B: I. sono protette e riservate ai vini originari della Svizzera; II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere. (2). Le Parti adottano le misure necessarie, conformemente al presente Allegato, per la protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate di cui all’appendice 4 utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti medesime. Ciascuna Parte attua i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica menzionate nell’appendice 4 per designare un vino non originario del luogo indicato da tale denominazione di origine o indicazione geografica. (3). La protezione prevista al paragrafo 1 si applica anche quando: (a) è indicata la vera origine del vino; (b) la denominazione di origine o l’indicazione geografica è tradotta o trascritta o traslitterata, oppure (c) le indicazioni utilizzate sono accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili. (4). In caso di omonimia tra denominazioni di origine o indicazioni geografiche citate nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore. (5). In caso di omonimia tra un’indicazione geografica citata nell’appendice 4 e un’indicazione geografica di un Paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’Accordo ADPIC. (6). Le disposizioni del presente Allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori. (7). Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica dell’altra Parte citata nell’appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese. (8). Le Parti dichiarano che i diritti e gli obblighi stabiliti in virtù del presente Allegato non valgono per denominazioni di origine o indicazioni geografiche diverse da quelle menzionate nell’appendice 4. (9). Fatto salvo l’Accordo ADPIC, il presente Allegato completa e precisa i diritti e gli obblighi che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche di ciascuna Parte.

Tuttavia, ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni stabilite dall’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC, per rifiutare la protezione a una denominazione dell’altra Parte, salvo nei casi previsti nell’appendice 5 del presente Allegato. (10). La protezione esclusiva prevista dal presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» menzionata nell’elenco dell’Unione europea di cui all’appendice 4 del presente Allegato.

Art. 9 Relazioni fra denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi

(1). Le Parti non hanno l’obbligo di proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica se, considerata la reputazione o la notorietà di un marchio anteriore, la protezione può indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino. (2). La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un’indicazione geografica di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se il prodotto in questione non è originario del luogo indicato dalla denominazione di origine o dall’indicazione geografica. (3). Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un’indicazione geografica di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se si riferisce a un prodotto non conforme alle condizioni richieste per la denominazione di origine o l’indicazione geografica. (4). Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell’Unione europea), se questa possibilità è prevista nella rispettiva legislazione, prima della data di decorrenza della protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica dell’altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione concessa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica, purché nella legislazione della Parte interessata non esista alcun motivo di annullamento del marchio.

Art. 10 Protezione delle menzioni tradizionali

(1). In Svizzera, le menzioni tradizionali dell’Unione europea elencate nell’appendice 4, parte A: (a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera; (b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea.

Nell’Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B: (a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea; (b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere. (2). Le Parti adottano le misure necessarie, in applicazione del presente Accordo, per garantire la protezione, conformemente al presente articolo, delle menzioni tradizionali elencate nell’appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti rispettive. A tal fine, le Parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l’uso di tali menzioni tradizionali per designare vini che non ne hanno diritto, anche qualora tali menzioni siano accompagnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili. (3). La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto: (a) la lingua o le lingue in cui essa figura nell’elenco dell’appendice 4; (b) la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell’Unione europea o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell’appendice 4. (4). In caso di omonimia tra menzioni tradizionali citate nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore. (5). In caso di omonimia tra una menzione tradizionale citata nell’appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originarie del territorio di una delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino. (6). Il presente Allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore. (7). La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale.

Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale.

Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell’Unione) prima della data di decorrenza della protezione della manzione tradizionale dell’altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato se questa possibilità è prevista nella legislazione pertinente della Parte interessata. (8). Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga le Parti a proteggere una menzione tradizionale citata nell’appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel suo Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.

Art. 11 Attuazione della protezione

(1). Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicoli originario dell’altra Parte. (2). Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra Parte. (3). Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta. (4). Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 3 deve intervenire in particolare nei seguenti casi: (a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione dell’Unione europea o svizzera in una delle lingue dell’altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato; (b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o falsa o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto; (c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo. (5). L’applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

Titolo III Controllo e reciproca assistenza tra gli organismi di controllo

Art. 12 Oggetto e delimitazioni

(1). Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito. (2). L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale. (3). Il presente titolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.

Sottotitolo I Autorità e destinatari del controllo e della reciproca assistenza
Art. 13 Autorità di contatto

(1). Quando una Parte che designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni. (2). Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità: – trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte: – riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende; – rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della collaborazione in virtù del presente titolo; – comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 11.

Art. 14 Autorità e laboratori

Le Parti: (a) si comunicano reciprocamente gli elenchi da esse aggiornati regolarmente, segnatamente: – l’elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti VI 1 e degli altri documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1 del presente Allegato e delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea dell’appendice 3(A), – l’elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all’articolo 3, lettere j) e k), – l’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, – l’elenco delle autorità competenti svizzere di cui alla casella 4 del documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli in provenienza dalla Svizzera, conformemente all’appendice 3(B); (b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell’applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini della corretta applicazione del presente Allegato.

Art. 15 Destinatari dei controlli

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

Sottotitolo II Misure di controllo
Art. 16 Misure di controllo

(1). Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo. (2). Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza. (3). Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: – abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti; – abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto; – possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti; – possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Art. 17 Campioni

(1). L’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte. (2). L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentati ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all’autorità richiedente. (3). In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, è effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.

Sottotitolo III Procedure
Art. 18 Fatto generatore

Se un’autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto: – che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi relative all’elaborazione o alla commercializzazione di tale prodotto; e – che tale inosservanza riveste un interesse particolare per una Parte e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente, tramite l’autorità di contatto di sua pertinenza, l’autorità di contatto della Parte in questione.

Art. 19 Domande di reciproca assistenza

(1). Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Qualora l’urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente che devono però essere immediatamente confermate per iscritto. (2). Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni: – il nome dell’autorità richiedente; – la misura richiesta; – l’oggetto o il motivo della domanda; – la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati; – indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini; – una sintesi dei fatti pertinenti. (3). Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti. (4). Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

Art. 20 Procedura

(1). Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa. (2). Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti. (3). L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio Paese. (4). D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte che rappresenta: – per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri; oppure – per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’accordo dell’autorità interpellata. (5). L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. I funzionari dell’autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell’autorità richiedente: – presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità; – fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione: – godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 16, paragrafo 3, – godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 16, paragrafo 3; – adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l’operazione di controllo. (6). Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità interpellata della Parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per: – le risposte a tali domande; – le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità competente: – rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra Parte; – risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di contatto della Parte interessata. (7). Le informazioni che figurano nella banca di dati analitici di ciascuna delle Parti, compresi i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle Parti quando essi ne fanno richiesta. La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.

Art. 21 Decisione sull’assistenza reciproca

(1). La Parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte. (2). Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda. (3). Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.

Art. 22 Informazioni e documentazione

(1). L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili. (2). I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini. (3). Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare: – la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione; – la sua designazione e la sua presentazione; – il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione. (4). Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reciprocamente e senza indugio: – in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione; – in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

Art. 23 Spese

Le spese di viaggio sostenute ai fini dell’applicazione del presente titolo sono assunte a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 4.

Art. 24 Riservatezza

(1). Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell’Unione. (2). Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti. (3). Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse possono essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità. (4). Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale. (5). Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, come pure nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Titolo IV Disposizioni generali

Art. 25 Esclusioni

(1). I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2: (a) in transito sul territorio di una delle Parti; o (b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all’appendice 5 del presente Allegato. (2). L’applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 198436a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

Art. 26 Consultazioni

(1). Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato. (2). La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi. (3). Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l’adozione delle misure in parola. (4). Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente Allegato.

Art. 27 Gruppo di lavoro

(1). Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», di seguito denominato «gruppo di lavoro», istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. (2). Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte che presenta al Comitato al fine di adattare il presente Allegato e le relative appendici.

Art. 28 Disposizioni transitorie

(1). Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. (2). Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Appendice 1

Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2

Per l’Unione europea:

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11) e riguardante i prodotti di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.).

Per la Svizzera:

Capitolo 2 dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391) e riguardante i prodotti di cui ai codici della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.

Appendice 2

Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere (a) e (b)

Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)

1.  Zona geografica

La zona geografica della DOC Genève comprende: – l’intero territorio del cantone di Ginevra; – tutti i comuni francesi di: – Challex, – Ferney-Voltaire; – le parti dei comuni francesi di: – Ornex, – Chens-sur-Léman, – Veigy-Foncenex, – Saint-Julien-en-Genevois, – Viry,

descritte nelle disposizioni della DOC Genève.

2.  Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende:

  1. sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell’articolo 61 della legge federale sull’agricoltura (RS910.1 ) e la cui produzione è destinata alla vinificazione;
  2. sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.

3.  Zona di vinificazione del vino

La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.

4.  Declassamento

L’utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni «vin de pays» e «vin de table suisse» per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2 lettera (b) e declassati.

5.  Controllo delle disposizioni della DOC Genève

I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine.

Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l’autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.

6.  Disposizioni transitorie

I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera (b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Appendice 3

Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

A. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea

Atti ai quali si fa riferimento e disposizioni specifiche:

  1. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
  2. Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).
  3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE del Consiglio dell’11 marzo 1992 (GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32).
  4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.
  5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e modificata da ultimo dalla direttiva 2010/69/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 22).
  6. Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
  7. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
  8. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
  9. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione dell’11 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23).
  10. Regolamento (CE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
  11. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).
  12. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1).
  13. Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 16). Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 436/2009, qualsiasi importazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea è soggetta alla presentazione del documento di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.
  14. Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1).
  15. Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

B. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

Atti ai quali si fa riferimento:

1.  Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 18 giugno 2010 (RU [raccolta ufficiale]2010 5851).

2.  Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), modificata da ultimo il 4 novembre 2009 (RU2010 733).

3.  Ordinanza dell’UFAG (Ufficio federale dell’agricoltura) del 17 gennaio 2007,concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni, modificata da ultimo il 6 maggio 2011 (RU2011 2169).

4.  Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 5 ottobre 2008 (RU2008 785).

5.  Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU2010 4611).

6.  Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU2010 6391).

In deroga all’articolo 10 dell’ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai Paesi terzi secondo quanto disposto nei seguenti regolamenti:

  1. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11). Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:
    1. in deroga all’articolo 118sexvicies , paragrafo 1, lettera (a), le denominazioni della categoria sono sostituite dalle denominazioni specifiche previste dall’articolo 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche;
    2. in deroga all’articolo 118sexvicies , paragrafo 1, lettera (b) punto (i), i termini «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» sono sostituiti rispettivamente da «denominazione di origine controllata» e «vin de pays»;
    3. in deroga all’articolo 118sexvicies , paragrafo 1, lettera f), l’indicazione dell’importatore può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell’imbottigliatore svizzero.
  2. Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6). Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:
    1. in deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento, il titolo alcolometrico può essere indicato in decimi di unità percentuale in volume;
    2. in deroga all’articolo 64 e all’Allegato XIV, parte B, i termini «demi-sec» (abboccato) e «moelleux» (amabile) possono essere sostituiti rispettivamente da «légèrement doux» (leggermente dolce) e «demi-doux» (semidolce);
    3. in deroga all’articolo 62 del regolamento, l’indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto per l’85 per cento almeno dalla o dalle varietà indicate.

7.  Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU2010 4649).

8.  Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo l’11 maggio 2009 (RU2009 2047).

9.  Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 16 maggio 2011 (RU2011 1985).

10.  Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

11.  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1).

Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:

  1. tutte le importazioni nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione del documento di accompagnamento che segue, redatto conformemente alla decisione della Commissione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12);
  2. tale documento di accompagnamento sostituisce il documento VI 1 di cui al regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1);
  3. laddove il regolamento si riferisca a uno «Stato membro» o a «Stati membri», o a «disposizioni comunitarie o nazionali» (o a «norme comunitarie o nazionali»), tali termini si considerano riferiti anche alla Svizzera o alla legislazione svizzera;
  4. i vini originari della Svizzera, equiparabili ai vini a indicazione geografica, aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 g/l, ma non inferiore a 3 g/l, possono essere importati se sono designati da un’indicazione geografica e sono ottenuti, per l’85 per cento almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà di vite: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir o Merlot.

Documento di accompagnamento(1)per il trasporto di prodotti vitivinicoli provenienti dalla Svizzera(2)

1. Esportatore (nome e indirizzo)2. Numero di riferimento
4. Autorità competente svizzera del luogo di partenza (nome e indirizzo)
3. Destinatario (nome e indirizzo)
6. Data di spedizione
5. Trasportatore e altre indicazioni relative al trasporto7. Luogo di consegna
8. Designazione del prodotto9. Quantità
10. Indicazioni complementari11. Partita (numero)
12. Attestati (per taluni vini)
13. Indicazioni per vini esportati alla rinfusa
Titolo alcolometrico effettivo:
Manipolazioni:
14. Controlli da parte delle autorità competenti dell’UE15. Società del firmatario e numero di telefono
16. Nome del firmatario
17. Luogo e data
18. Firma

(1) Conformemente all’Allegato 7, appendice 1, lettera B, punto 9, dell’accordo del 21 giu.gno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli. (2) La zona viticola presa in considerazione per compilare il presente documento è il territorio della Confederazione Svizzera.

Appendice 4

Denominazioni protette di cui all’articolo 5

Parte A: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea

Belgio
Vini a denominazione di origine protetta

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vini a indicazione geografica protetta

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
appellation d’origine contrôléeDOPfrancese
gecontroleerde oorsprongsbenamingDOPolandese
Vin de paysIGPfrancese
LandwijnIGPolandese
Bulgaria
Vini a denominazione di origine protetta

Асеновград seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Asenovgrad

Болярово seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Bolyarovo

Брестник seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Brestnik

Варна seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Varna

Велики Преслав seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Veliki Preslav

Видин seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Vidin

Враца seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Vratsa

Върбица seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Varbitsa

Долината на Струма seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Struma valley

Драгоево seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Dragoevo

Евксиноград seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Evksinograd

Ивайловград seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Ivaylovgrad

Карлово seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Karlovo

Карнобат seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Karnobat

Ловеч seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Lovech

Лозицa seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Lozitsa

Лом seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Lom

Любимец seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Lyubimets

Лясковец seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Lyaskovets

Мелник seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Melnik

Монтана seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Montana

Нова Загора seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Nova Zagora

Нови Пазар seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Novi Pazar

Ново село seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Novo Selo

Оряховица seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Oryahovitsa

Павликени seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Pavlikeni

Пазарджик seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Pazardjik

Перущица seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Perushtitsa

Плевен seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Pleven

Пловдив seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Plovdiv

Поморие seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Pomorie

Русе seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Ruse

Сакар seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Sakar

Сандански seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Sandanski

Свищов seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Svishtov

Септември seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Septemvri

Славянци seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Slavyantsi

Сливен seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Sliven

Стамболово seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Stambolovo

Стара Загора seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Stara Zagora

Сунгурларе seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Sungurlare

Сухиндол seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Suhindol

Търговище seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Targovishte

Хан Крум seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Han Krum

Хасково seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Haskovo

Хисаря seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Hisarya

Хърсово seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Harsovo

Черноморски район seguita o no da Южно Черноморие

Termine equivalente: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Northen Black Sea Region

Шивачево seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Shivachevo

Шумен seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Shumen

Ямбол seguitao no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Yambol

Vini a indicazione geografica protetta

Дунавска равнина

Termine equivalente : Danube Plain

Тракийска низина

Termine equivalente : Thracian Lowlands

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Благородно сладко вино (БСВ)DOPbulgaro
Гарантирано и контролирано наименование
за произход (ГКНП)
DOPbulgaro
Гарантирано наименование за произход (ГНП)DOPbulgaro
Pегионално вино (Regional wine)IGPbulgaro
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Колекционно
(collection)
DOPbulgaro
Ново
(young)
DOP/IGPbulgaro
Премиум
(premium)
IGPbulgaro
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва
(premium oak)
DOPbulgaro
Премиум резерв
(premium reserve)
IGPbulgaro
Резерва
(reserve)
DOP/IGPbulgaro
Розенталер
(Rosenthaler)
DOPbulgaro
Специална селекция
(special selection)
DOPbulgaro
Специална резерва
(special reserve)
DOPbulgaro
Repubblica Ceca
Vini a denominazione di origine protetta

Čechyseguita o no da Litoměřická

Čechyseguita o no da Mělnická

Moravaseguita o no da Mikulovská

Moravaseguita o no da Slovácká

Moravaseguita o no da Velkopavlovická

Moravaseguita o no da Znojemská

Vini a indicazione geografica protetta

České

Moravské

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblastiDOPceco
aromatický sekt s.o.DOPceco
jakostní likérové vínoDOPceco
jakostní perlivé vínoDOPceco
jakostní šumivé víno stanovené oblastiDOPceco
jakostní vínoDOPceco
jakostní víno odrůdovéDOPceco
jakostní víno s přívlastkemDOPceco
jakostní víno známkovéDOPceco
V.O.CDOPceco
víno originální certifikaceDOPceco
víno s přívlastkem kabinetní vínoDOPceco
víno s přívlastkem ledové vínoDOPceco
víno s přívlastkem pozdní sběrDOPceco
víno s přívlastkem slámové vínoDOPceco
víno s přívlastkem výběr z bobulíDOPceco
víno s přívlastkem výběr z cibébDOPceco
víno s přívlastkem výběr z hroznůDOPceco
Víno origininální certifikace
(VOCo V.O.C.)
IGPceco
zemské vínoIGPceco
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Archivní vínoDOPceco
BurčákDOPceco
KlaretDOPceco
Košer, Košer vínoDOPceco
LabínDOPceco
Mladé vínoDOPceco
Mešní vínoDOPceco
Panenské víno, Panenská sklizeňDOPceco
Pěstitelský sekt (*)DOPceco
Pozdní sběrDOPceco
PremiumDOPceco
RezervaDOPceco
Růžák, RyšákDOPceco
Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích,
Školeno na kvasnicích
DOPceco
Germania
Vini a denominazione di origine protetta

Ahrseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Badenseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Frankenseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Hessische Bergstrasseseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Mittelrheinseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Moselseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Naheseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Pfalzseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Rheingauseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Rheinhessenseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Saale-Unstrutseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Sachsenseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Württembergseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Vini a indicazione geografica protetta

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat(*)),seguita da: – Kabinett – Spätlese – Auslese – Beerenauslese – Trockenbeerenauslese – EisweinDOPtedesco
Qualitätswein,seguita o no da b.A.
(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)
DOPtedesco
Qualitätslikörwein,seguita o no da b.A.
(Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)
DOPtedesco
Qualitätsperlwein,seguita o no da b.A.
(Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)
DOPtedesco
Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)DOPtedesco
LandweinIGPtedesco
WinzersektDOPtedesco
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
AffentalerDOPtedesco
Badisch RotgoldDOPtedesco
EhrentrudisDOPtedesco
HockDOPtedesco
Klassik/ClassicDOPtedesco
Liebfrau(en)milchDOPtedesco
Riesling-HochgewächsDOPtedesco
SchillerweinDOPtedesco
WeissherbstDOPtedesco
Grecia
Vini a denominazione di origine protetta

Αγχίαλος

Termine equivalente: Anchialos

Αμύνταιο

Termine equivalente: Amynteo

Αρχάνες

Termine equivalente: Archanes

Γουμένισσα

Termine equivalente: Goumenissa

Δαφνές

Termine equivalente: Dafnes

Ζίτσα

Termine equivalente: Zitsa

Λήμνος

Termine equivalente: Lemnos

Μαντινεία

Termine equivalente: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Termine equivalente: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Termine equivalente: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Termine equivalente: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Termine equivalente: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Termine equivalente: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Termine equivalente: Naoussa

Νεμέα

Termine equivalente: Nemea

Πάρος

Termine equivalente: Paros

Πάτρα

Termine equivalente: Patras

Πεζά

Termine equivalente: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Termine equivalente: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Termine equivalente: Rapsani

Ρόδος

Termine equivalente: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Robola of Cephalonia

Σάμος

Termine equivalente: Samos

Σαντορίνη

Termine equivalente: Santorini

Σητεία

Termine equivalente: Sitia

Vini a indicazione geografica protetta

Toπικός Οίνος Κω

Termine equivalente: Regional wine of Κοs

Toπικός Οίνος Μαγνησίας

Termine equivalente: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Tοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνοςoppure Τοπικός Οίνος Θράκης

Termine equivalente: Regional wine of Thrace-Thrakikosoppure Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικήςpuò essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίαςpuò essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρωνaccompagnata o no da Evvia

Termine equivalente: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίαςpuò essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβώνaccompagnata o no da Viotia

Termine equivalente: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστουaccompagnata o no da Evvia

Termine equivalente: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίαςoppure Ρετσίνα Κορωπίουaccompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Kropiaoppure Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλουaccompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρωνaccompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείωνaccompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίαςoppure Ρετσίνα Λιοπεσίουaccompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Peaniaoppure Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνηςaccompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίουaccompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτωνaccompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδαςaccompagnata o no da Evvia

Termine equivalente: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Termine equivalente: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Termine equivalente: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Termine equivalente: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Termine equivalente: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Termine equivalente: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Termine equivalente: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Termine equivalente: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Termine equivalente: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Termine equivalente: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Termine equivalente: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Termine equivalente: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Termine equivalente: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Termine equivalente: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Termine equivalente: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Termine equivalente: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Termine equivalente: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Termine equivalente: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Termine equivalente: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Termine equivalente: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Termine equivalente: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Termine equivalente: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Termine equivalente: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Termine equivalente: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Termine equivalente: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Termine equivalente: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Termine equivalente: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Termine equivalente: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Termine equivalente: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Termine equivalente: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Termine equivalente: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Termine equivalente: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Termine equivalente: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Termine equivalente: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Termine equivalente: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Termine equivalente: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Termine equivalente: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Termine equivalente: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Termine equivalente: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Termine equivalente: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Termine equivalente: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Termine equivalente: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Termine equivalente: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Termine equivalente: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Termine equivalente: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Termine equivalente: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Termine equivalente: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Termine equivalente: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Termine equivalente: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Termine equivalente: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Termine equivalente: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Termine equivalente: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Termine equivalente: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Termine equivalente: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Termine equivalente: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Termine equivalente: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Termine equivalente: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Termine equivalente: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Termine equivalente: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Termine equivalente: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Termine equivalente: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Termine equivalente: Regional wine of Halkidiki

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας
Ποιότητας (ΟΠΑΠ)
( denominazione di origine di qualità superiore )
DOPgreco
Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)
(denominazione di origine controllata)
DOPgreco
Οίνος γλυκός φυσικός
(vin doux naturel)
DOPgreco
Οίνος φυσικώς γλυκύς
(vin naturellement doux)
DOPgreco
ονομασία κατά παράδοση
(appellation traditionnelle)
IGPgreco
τοπικός οίνος
(vin de pays)
IGPgreco
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Αγρέπαυλη
(Agrepavlis)
DOP/IGPgreco
Αμπέλι
(Ampeli)
DOP/IGPgreco
Αμπελώνας(ες)
(Ampelonas (-ès))
DOP/IGPgreco
Αρχοντικό
(Archontiko)
DOP/IGPgreco
Κάβα
(Cava)
IGPgreco
Από διαλεκτούς αμπελώνες
(Grand Cru)
DOPgreco
Ειδικά Επιλεγμένος
(Grande réserve)
DOPgreco
Κάστρο
(Kastro)
DOP/IGPgreco
Κτήμα
(Ktima)
DOP/IGPgreco
Λιαστός
(Liastos)
DOP/IGPgreco
Μετόχι
(Metochi)
DOP/IGPgreco
Μοναστήρι
(Monastiri)
DOP/IGPgreco
Νάμα
(Nama)
DOP/IGPgreco
Νυχτέρι
(Nychteri)
DOPgreco
Ορεινό κτήμα
(Orino Ktima)
DOP/IGPgreco
Ορεινός αμπελώνας
(Orinos Ampelonas)
DOP/IGPgreco
Πύργος
(Pyrgos)
DOP/IGPgreco
Επιλογή ή Επιλεγμένος
(Réserve)
DOPgreco
Παλαιωθείς επιλεγμένος
(Vieille réserve)
DOPgreco
Βερντέα
(Verntea)
IGPgreco
VinsantoDOPlatino
Spagna
Vini a denominazione di origine protetta

Abona

Alella

Alicanteseguita o no da Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Termine equivalente : Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Termine equivalente: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segreseguita o no da Artesa

Costers del Segreseguita o no da Les Garrigues

Costers del Segreseguita o no da Raimat

Costers del Segreseguita o no da Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Termine equivalente: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palmaseguita o no da Fuencaliente

La Palmaseguita o no da Hoyo de Mazo

La Palmaseguita o no da Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Termine equivalente : Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterreiseguita o no da Ladera de Monterrei

Monterreiseguita o no da Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarraseguita o no da Baja Montaña

Navarraseguita o no da Ribera Alta

Navarraseguita o no da Ribera Baja

Navarraseguita o no da Tierra Estella

Navarraseguita o no da Valdizarbe

Pago de Arínzano

Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixasseguita o no da Condado do Tea

Rías Baixasseguita o no da O Rosal

Rías Baixasseguita o no da Ribeira do Ulla

Rías Baixasseguita o no da Soutomaior

Rías Baixasseguita o no da Val do Salnés

Ribeira Sacraseguita o no da Amandi

Ribeira Sacraseguita o no da Chantada

Ribeira Sacraseguita o no da Quiroga-Bibei

Ribeira Sacraseguita o no da Ribeiras do Miño

Ribeira Sacraseguita o no da Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadianaseguita o no da Cañamero

Ribera del Guadianaseguita o no da Matanegra

Ribera del Guadianaseguita o no da Montánchez

Ribera del Guadianaseguita o no da Ribera Alta

Ribera del Guadianaseguita o no da Ribera Baja

Ribera del Guadianaseguita o no da Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Riojaseguita o no da Rioja Alavesa

Riojaseguita o no da Rioja Alta

Riojaseguita o no da Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málagaseguita o no da Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Termine equivalente : Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valenciaseguita o no da Alto Turia

Valenciaseguita o no da Clariano

Valenciaseguita o no da Moscatel de Valencia

Valenciaseguita o no da Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madridseguita o no da Arganda

Vinos de Madridseguita o no da Navalcarnero

Vinos de Madridseguita o no da San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vini a indicazione geografica protetta

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
D.ODOPspagnolo
D.O.CaDOPspagnolo
Denominacion de origenDOPspagnolo
Denominacion de origen calificadaDOPspagnolo
vino de calidad con indicación geográficaDOPspagnolo
vino de pagoDOPspagnolo
vino de pago calificadoDOPspagnolo
Vino dulce naturalDOPspagnolo
Vino generosoDOPspagnolo
Vino generoso de licorDOPspagnolo
Vino de la TierraIGPspagnolo
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
AmontilladoDOPspagnolo
AñejoDOP/IGPspagnolo
Chacolí-TxakolinaDOPspagnolo
ClásicoDOPspagnolo
CreamDOPspagnolo
CriaderaDOPspagnolo
Criaderas y SolerasDOPspagnolo
CrianzaDOPspagnolo
DoradoDOPspagnolo
FinoDOPspagnolo
FondillónDOPspagnolo
Gran reservaDOPspagnolo
LágrimaDOPspagnolo
NobleDOP/IGPspagnolo
OlorosoDOPspagnolo
PajareteDOPspagnolo
PálidoDOPspagnolo
Palo CortadoDOPspagnolo
Primero de CosechaDOPspagnolo
RancioDOPspagnolo
RayaDOPspagnolo
ReservaDOPspagnolo
SobremadreDOPspagnolo
SoleraDOPspagnolo
SuperiorDOPspagnolo
TrasañejoDOPspagnolo
Vino MaestroDOPspagnolo
Vendimia InicialDOPspagnolo
ViejoDOP/IGPspagnolo
Vino de TeaDOPspagnolo
Francia
Vini a denominazione di origine protetta

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsaceseguita o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Vin d’Alsace

Alsace Grand Crupreceduta da Rosacker

Alsace Grand Cruseguita da Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cruseguita da Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cruseguita da Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cruseguita da Brand

Alsace Grand Cruseguita da Bruderthal

Alsace Grand Cruseguita da Eichberg

Alsace Grand Cruseguita da Engelberg

Alsace Grand Cruseguita da Florimont

Alsace Grand Cruseguita da Frankstein

Alsace Grand Cruseguita da Froehn

Alsace Grand Cruseguita da Furstentum

Alsace Grand Cruseguita da Geisberg

Alsace Grand Cruseguita da Gloeckelberg

Alsace Grand Cruseguita da Goldert

Alsace Grand Cruseguita da Hatschbourg

Alsace Grand Cruseguita da Hengst

Alsace Grand Cruseguita da Kanzlerberg

Alsace Grand Cruseguita da Kastelberg

Alsace Grand Cruseguita da Kessler

Alsace Grand Cruseguita da Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cruseguita da Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cruseguita da Kitterlé

Alsace Grand Cruseguita da Mambourg

Alsace Grand Cruseguita da Mandelberg

Alsace Grand Cruseguita da Marckrain

Alsace Grand Cruseguita da Moenchberg

Alsace Grand Cruseguita da Muenchberg

Alsace Grand Cruseguita da Ollwiller

Alsace Grand Cruseguita da Osterberg

Alsace Grand Cruseguita da Pfersigberg

Alsace Grand Cruseguita da Pfingstberg

Alsace Grand Cruseguita da Praelatenberg

Alsace Grand Cruseguita da Rangen

Alsace Grand Cruseguita da Saering

Alsace Grand Cruseguita da Schlossberg

Alsace Grand Cruseguita da Schoenenbourg

Alsace Grand Cruseguita da Sommerberg

Alsace Grand Cruseguita da Sonnenglanz

Alsace Grand Cruseguita da Spiegel

Alsace Grand Cruseguita da Sporen

Alsace Grand Cruseguita da Steinen

Alsace Grand Cruseguita da Steingrubler

Alsace Grand Cruseguita da Steinklotz

Alsace Grand Cruseguita da Vorbourg

Alsace Grand Cruseguita da Wiebelsberg

Alsace Grand Cruseguita da Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cruseguita da Winzenberg

Alsace Grand Cruseguita da Zinnkoepflé

Alsace Grand Cruseguita da Zotzenberg

Anjouseguita o no da Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loireseguita o no da Val de Loire

Anjou-Villages Brissacseguita o no da Val de Loire

Arboisseguita o no da Pupillinseguita o no da «mousseux»

Auxey-Duressesseguita o no da «Côte de Beaune»o da «Côte de Beaune-Villages»

Bandol

Termine equivalente: Vin de Bandol

Banyulsseguita o no da «Grand Cru»e/o «Rancio»

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarnseguita o no da Bellocq

Beaujolaisseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «Villages», seguita o no da «Supérieur»

Beaune

Bellet

Termine equivalente: Vin de Bellet

Bergeracseguita o no da «sec»

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagnyseguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeauxseguita o no da Val de Loire

Bordeauxseguita o no da «Clairet», «Rosé», «Mousseux»o «supérieur»

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Termine equivalente: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Chitry

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côte Chalonnaise

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côte Saint-Jacques

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côtes d’Auxerre

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côtes du Couchois

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Coulanges-la-Vineuse

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Épineuil

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Hautes Côtes de Beaune

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Hautes Côtes de Nuits

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola La Chapelle Notre-Dame

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola

Le Chapitre

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Vézelay

Bourgogneseguita o no da «Clairet», «Rosé», «ordinaire»o «grand ordinaire»

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugeyseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, preceduta o no da «Vins du», «Mousseux du», «Pétillant»o «Roussette du», o seguita o no da «Mousseux»o «Pétillant», seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjouseguita o no da Val de Loire

Cabernet de Saumurseguita o no da Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablisseguita o no da Beauroyseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Berdiotseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Beugnons

Chablisseguita o no da Butteauxseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Chapelotseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Chatainsseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Chaume de Talvatseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Côte de Bréchainseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Côte de Cuissy

Chablisseguita o no da Côte de Fontenayseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Côte de Jouanseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Côte de Léchetseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Côte de Savantseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Côte de Vaubarousseseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Côte des Prés Girotsseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Forêtsseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Fourchaumeseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da L’Homme mortseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Les Beauregardsseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Les Épinottesseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Les Fourneauxseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Les Lysseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Mélinotsseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Mont de Milieuseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Montée de Tonnerre

Chablisseguita o no da Montmainsseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Moreinseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Pied d’Aloupseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Roncièresseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Sécherseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Troesmesseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Vaillonsseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Vau de Veyseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Vau Ligneauseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Vaucoupinseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Vaugirautseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Vaulorentseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Vaupulentseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Vaux-Ragonsseguita o no da «premier cru»

Chablisseguita o no da Vosgrosseguita o no da «premier cru»

Chablis

Chablis grand cruseguita o no da Blanchot

Chablis grand cruseguita o no da Bougros

Chablis grand cruseguita o no da Grenouilles

Chablis grand cruseguita o no da Les Clos

Chablis grand cruseguita o no da Preuses

Chablis grand cruseguita o no da Valmur

Chablis grand cruseguita o no da Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachetseguita o no da Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beauneseguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedocseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corsepreceduta o no da «Vin de»

Corseseguita o no da Calvipreceduta o no da «Vin de»

Corseseguita o no da Coteaux du Cap Corsepreceduta o no da «Vin de»

Corseseguita o no da Figaripreceduta o no da «Vin de»

Corseseguita o no da Porto-Vecchiopreceduta o no da «Vin de»

Corseseguita o no da Sartènepreceduta o no da «Vin de»

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaunepreceduta dal nome di un’unità geografica più piccola

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenoisseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenisseguita dal nome della varietà di vite

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubanceseguita o no da Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumurseguita o no da Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedocseguita o no da Cabrières

Coteaux du Languedocseguita o no da Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedocseguita o no da Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedocseguita o no da Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedocseguita o no da Montpeyroux

Coteaux du Languedocseguita o no da Quatourze

Coteaux du Languedocseguita o no da Saint-Drézéry

Coteaux du Languedocseguita o no da Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedocseguita o no da Saint-Saturnin

Coteaux du Languedocseguita o no da Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layonseguita o no da Val de Loireseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Coteaux du Layon Chaumeseguita o no da Val de Loire

Coteaux du Loirseguita o no da Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômoisseguita o no da Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Termine equivalente: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergneseguita o no da Boudes

Côtes d’Auvergneseguita o no da Chanturgue

Côtes d’Auvergneseguita o no da Châteaugay

Côtes d’Auvergneseguita o no da Corent

Côtes d’Auvergneseguita o no da Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnaisseguita o no da Fronton

Côtes du Frontonnaisseguita o no da Villaudric

Côtes du Juraseguita o no da «mousseux»

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillonseguita o no da Les Aspres

Côtes du Roussillon Villagesseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Chevernyseguita o no da Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Termine equivalente: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéensseguita o no da Brem

Fiefs Vendéensseguita o no da Mareuil

Fiefs Vendéensseguita o no da Pissotte

Fiefs Vendéensseguita o no da Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignanpreceduta o no da «Muscat de»

Fronton

Gaillacseguita o no da «mousseux»

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillonseguita o no da «Rancio»

Grand-Échezeaux

Gravesseguita o no da «supérieures»

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Termine equivalente: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnièresseguita o no da Val de Loire

Juliénas

Jurançonseguita o no da «sec»

L’Étoileseguita o no da «mousseux»

La Grande Rue

Ladoixseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»

Lalande de Pomerol

Languedocseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâconseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «Supérieur»o «Villages»

Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Marangesseguita o no da Clos de la Boutière

Marangesseguita o no da La Croix Moines

Marangesseguita o no da La Fussière

Marangesseguita o no da Le Clos des Loyères

Marangesseguita o no da Le Clos des Rois

Marangesseguita o no da Les Clos Roussots

Marangesseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»

Marcillac

Margaux

Marsannayseguita o no da «Rosé»

Mauryseguita o no da «Rancio»

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salonseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da Val de Loire

Mercurey

Meursaultseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélieseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»

Montlouis-sur-Loireseguita o no da Val de Loireseguita o no da «mousseux»o «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Termine equivalente: Moulis-en-Médoc

Muscadetseguita o no da Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loireseguita o no da Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieuseguita o no da Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maineseguita o no da Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges

Orléansseguita o no da Cléry

Pacherenc du Vic-Bilhseguita o no da «sec»

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelessesseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»

Pessac-Léognan

Petit Chablisseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Pineau des Charentes

Termine equivalente: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loireseguita o no da Val de Loire

Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeauxseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachetseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»

Quarts de Chaumeseguita o no da Val de Loire

Quincyseguita o no da Val de Loire

Rasteauseguita o no da «Rancio»

Régnié

Reuillyseguita o no da Val de Loire

Richebourg

Rivesaltesseguita o no da «Rancio»preceduta o no da «Muscat de»

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loireseguita o no da Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoieseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubinseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueilseguita o no da Val de Loire

Saint-Pérayseguita o no da «mousseux»

Saint-Pourçain

Saint-Romainseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenayseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»

Saumurseguita o no da Val de Loireseguita o no da «mousseux»o «pétillant»

Saumur-Champignyseguita o no da Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennièresseguita o no da Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrantseguita o no da Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moinesseguita o no da Val de Loire

Savigny-les-Beauneseguita o no da «Côte de Beaune»o «Côte de Beaune-Villages»

Termine equivalente: Savigny

Seysselseguita o no da «mousseux»

Tâche (La)

Tavel

Touraineseguita o no da Val de Loireseguita o no da «mousseux»o «pétillant»

Touraine Amboiseseguita o no da Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideauseguita o no da Val de Loire

Touraine Mestandseguita o no da Val de Loire

Touraine Noble Jouéseguita o no da Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoieseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «mousseux»o «pétillant»

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvrayseguita o no da Val de Loireseguita o no da «mousseux»o «pétillant»

Vini a indicazione geografica protetta

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennesseguita o no da Mont Bouquet

Charentaisseguita o no da Ile d’Oléron

Charentaisseguita o no da Ile de Ré

Charentaisseguita o no da Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comtéseguita o no da Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauteriveseguita o no da Coteaux du Termenès

Hauteriveseguita o no da Côtes de Lézignan

Hauteriveseguita o no da Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la Franceseguita o no da Marches de Bretagne

Jardin de la Franceseguita o no da Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgordseguita o no da Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landaisseguita o no da Coteaux de Chalosse

Terroirs Landaisseguita o no da Côtes de L’Adour

Terroirs Landaisseguita o no da Sables de l’Océan

Terroirs Landaisseguita o no da Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Appellation contrôléeDOPfrancese
Appellation d’origine contrôléeDOPfrancese
Appellation d’origine
Vin Délimité de qualité supérieure
DOPfrancese
Vin doux naturelDOPfrancese
Vin de paysIGPfrancese
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
AmbréDOPfrancese
ClairetDOPfrancese
ClaretDOPfrancese
TuiléDOPfrancese
Vin jauneDOPfrancese
ChâteauDOPfrancese
ClosDOPfrancese
Cru artisanDOPfrancese
Cru bourgeoisDOPfrancese
Cru classé,seguita o no da Grand,
Premier Grand, Deuxième, Troisième,
Quatrième, Cinquième
DOPfrancese
EdelzwickerDOPfrancese
Grand cruDOPfrancese
Hors d’âgeDOPfrancese
Passe-tout-grainsDOPfrancese
Premier CruDOPfrancese
PrimeurDOP/IGPfrancese
RancioDOPfrancese
Sélection de grains noblesDOPfrancese
Sur lieDOP/IGPfrancese
Vendanges tardivesDOPfrancese
VillagesDOPfrancese
Vin de pailleDOPfrancese
Italia
Vini a denominazione di origine protetta

Aglianico del Taburno

Termine equivalente: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adigeseguita da Colli di Bolzano

Termine equivalente: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adigeseguita da Meranese di collina

Termine equivalente: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adigeseguita da Santa Maddalena

Termine equivalente: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adigeseguita da Terlano

Termine equivalente: Südtirol Terlaner

Alto Adigeseguita da Valle Isarco

Termine equivalente: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adigeseguita da Valle Venosta

Termine equivalente: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Termine equivalente: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adigeo dell’Alto Adigeseguita o no da Bressanone

Termine equivalente: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adigeseguita o no da Burgraviato

Termine equivalente: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Astiseguita o no da «spumante»o preceduta o no da «Moscato di»

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Termine equivalente: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Astiseguita o no da Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Astiseguita o no da Nizza

Barbera d’Astiseguita o no da Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Termine equivalente: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Termine equivalente: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheriseguita o no da Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Termine equivalente: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Termine equivalente: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegnaseguita o no da Capo Ferrato

Cannonau di Sardegnaseguita o no da Jerzu

Cannonau di Sardegnaseguita o no da Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Termine equivalente: Piglio

Cesanese di Affile

Termine equivalente: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Termine equivalente: Olevano Romano

Chiantiseguita o no da Colli Aretini

Chiantiseguita o no da Colli Fiorentini

Chiantiseguita o no da Colli Senesi

Chiantiseguita o no da Colline Pisane

Chiantiseguita o no da Montalbano

Chiantiseguita o no da Montespertoli

Chiantiseguita o no da Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terreseguita o no da Costa da Posa

Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terreseguita o no da Costa de Campu

Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terreseguita o no da Costa de Sera

Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Termine equivalente: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesiseguita o no da Colline di Oliveto

Colli Bolognesiseguita o no da Colline di Riosto

Colli Bolognesiseguita o no da Colline Marconiane

Colli Bolognesiseguita o no da Monte San Pietro

Colli Bolognesiseguita o no da Serravalle

Colli Bolognesiseguita o no da Terre di Montebudello

Colli Bolognesiseguita o no da Zola Predosa

Colli Bolognesiseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Termine equivalente: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Coneglianoseguita o no da Fregona

Colli di Coneglianoseguita o no da Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuliseguita o no da Cialla

Colli Orientali del Friuliseguita o no da Rosazzo

Colli Orientali del Friuliseguita o no da Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolitseguita o no da Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresiseguita o no da Focara

Colli Pesaresiseguita o no da Roncaglia

Colli Piacentiniseguita o no da Gutturnio

Colli Piacentiniseguita o no da Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentiniseguita o no da Val Trebbia

Colli Piacentiniseguita o no da Valnure

Colli Piacentiniseguita o no da Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Termine equivalente: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfiseguita o no da Furore

Costa d’Amalfiseguita o no da Ravello

Costa d’Amalfiseguita o no da Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Termine equivalente: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Termine equivalente: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Termine equivalente: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloroseguita o no da Pachino

Erbaluce di Caluso

Termine equivalente: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Termine equivalente: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Termine equivalente: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Termine equivalente: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Termine equivalente: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpiniaseguita o no da Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Termine equivalente: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Termine equivalente: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovanoseguita o no da Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovanoseguita o no da Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Termine equivalente: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Termine equivalente: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Termine equivalente: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfiseguita o no da Bonera

Menfiseguita o no da Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Termine equivalente: del Molise

Monferratoseguita o no da Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Termine equivalente: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzoaccompagnata o no da Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzoaccompagnata o no da Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzoseguita o no da Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Termine equivalente: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Termine equivalente: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegnaseguita o no da Gallura

Moscato di Sardegnaseguita o no da Tempio Pausania

Moscato di Sardegnaseguita o no da Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Termine equivalente: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagnaseguita o no da Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentinaseguita o no da Gragnano

Penisola Sorrentinaseguita o no da Lettere

Penisola Sorrentinaseguita o no da Sorrento

Pentro di Isernia

Termine equivalente: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Termine equivalente: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponenteseguita o no da Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponenteseguita o no da Finale/Finalese

Riviera ligure di ponenteseguita o no da Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Termine equivalente: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosaseguita o no da Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Termine equivalente: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Termine equivalente: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Termine equivalente: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidanoseguita o no da Mogoro

Savuto

Scanzo

Termine equivalente: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Termine equivalente: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soaveseguita o no da Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Termine equivalente: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbonaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Termine equivalente: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentinoseguita o no da Isera/d’Isera

Trentinoseguita o no da Sorni

Trentinoseguita o no da Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Corniaseguita o no da Suvereto

Val Polcèveraseguita o no da Coronata

Valcalepio

Valdadigeseguita o no da Terra dei Forti

Termine equivalente: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aostaseguita o no da Arnad-Montjovet

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostaseguita o no da Blanc de Morgex et de la Salle

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostaseguita o no da Chambave

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostaseguita o no da Donnas

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostaseguita o no da Enfer d’Arvier

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostaseguita o no da Nus

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostaseguita o no da Torrette

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valpolicellaaccompagnata o no da Valpantena

Valsusa

Valtellina Superioreseguita o no da Grumello

Valtellina Superioreseguita o no da Inferno

Valtellina Superioreseguita o no da Maroggia

Valtellina Superioreseguita o no da Sassella

Valtellina Superioreseguita o no da Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Termine equivalente: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Termine equivalente: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vini a indicazione geografica protetta

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Termine equivalente: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Termine equivalente: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Termine equivalente: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Termine equivalente: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Termine equivalente: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Termine equivalente: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Termine equivalente: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Termine equivalente: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Termine equivalente: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Termine equivalente: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Termine equivalente: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Termine equivalente: Weinberg Dolomiten

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
D.O.CDOPitaliano
D.O.C.G.DOPitaliano
Denominazione di Origine Controllata e GarantitaDOPitaliano
Denominazione di Origine ControllataDOPitaliano
Kontrollierte und garantierte UrsprungsbezeichnungDOPtedesco
Kontrollierte UrsprungsbezeichnungDOPtedesco
Vino Dolce NaturaleDOPitaliano
Inticazione geografica tipica (IGT)IGPitaliano
LandweinIGPtedesco
Vin de paysIGPfrancese
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Alberatao vigneti ad alberataDOPitaliano
AmaroneDOPitaliano
AmbraDOPitaliano
AmbratoDOPitaliano
AnnosoDOPitaliano
ApianumDOPitaliano
AusleseDOPitaliano
ButtafuocoDOPitaliano
CannellinoDOPitaliano
CerasuoloDOPitaliano
ChiarettoDOP/IGPitaliano
CiaretDOPitaliano
ChâteauDOPfrancese
ClassicoDOPitaliano
DunkelDOPtedesco
FineDOPitaliano
Fior d’ArancioDOPitaliano
FlétriDOPfrancese
Garibaldi Dolce (o GD)DOPitaliano
Governo all’uso toscanoDOP/IGPitaliano
GutturnioDOPitaliano
Italia Particolare (o IP)DOPitaliano
Klassisch/Klassisches UrsprungsgebietDOPtedesco
KretzerDOPtedesco
LacrimaDOPitaliano
Lacryma ChristiDOPitaliano
LambiccatoDOPitaliano
London Particolar (o LPo Inghilterra)DOPitaliano
Occhio di PerniceDOPitaliano
OroDOPitaliano
Passitoo Vino passitoo
Vino Passito Liquoroso
DOP/IGPitaliano
RamieDOPitaliano
RebolaDOPitaliano
ReciotoDOPitaliano
RiservaDOPitaliano
RubinoDOPitaliano
Sangue di GiudaDOPitaliano
SceltoDOPitaliano
SciacchetràDOPitaliano
Sciac-tràDOPitaliano
SpätleseDOP/IGPtedesco
SolerasDOPitaliano
StravecchioDOPitaliano
StrohweinDOP/IGPtedesco
SuperioreDOPitaliano
Superiore Old MarsalaDOPitaliano
TorchiatoDOPitaliano
TorcolatoDOPitaliano
VecchioDOPitaliano
Vendemmia TardivaDOP/IGPitaliano
VerdolinoDOPitaliano
VergineDOPitaliano
VermiglioDOPitaliano
Vino FioreDOPitaliano
Vino Novelloo NovelloDOP/IGPitaliano
Vin Santoo Vino Santoo VinsantoDOPitaliano
VivaceDOP/IGPitaliano
Cipro
Vini a denominazione di origine protetta

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Termine equivalente: Vouni Panayias – Ampelitis

Κουμανδαρία

Termine equivalente : Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσούseguita o no da Αφάμης

Termine equivalente: Krasohoria Lemesou – Afames

Κρασοχώρια Λεμεσούseguita o no da Λαόνα

Termine equivalente: Krasohoria Lemesou – Laona

Λαόνα Ακάμα

Termine equivalente: Laona Akama

Πιτσιλιά

Termine equivalente : Pitsilia

Vini a indicazione geografica protetta

Λάρνακα

Termine equivalente : Larnaka

Λεμεσός

Termine equivalente : Lemesos

Λευκωσία

Termine equivalente : Lefkosia

Πάφος

Termine equivalente : Pafos

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Οίνος γλυκύς φυσικόςDOPgreco
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)DOPgreco
Τοπικός ΟίνοςIGPgreco
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Αμπελώνας (-ες)
(Ampelonas (-es))
(Vineyard(-s))
DOP/IGPgreco
Κτήμα
(Ktima)
(Domain)
DOP/IGPgreco
Μοναστήρι
(Monastiri)
(Monastery)
DOP/IGPgreco
Lussemburgo
Vini a denominazione di origine protetta

Crémant de Luxemboug

Moselle Luxembourgeoiseseguita da Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/ Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/ Grevenmacherseguita da Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoiseseguita da Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/ Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/ Stadtbredimusseguita da Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoiseseguita da Remerschen/Remich/Schengen/ Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbilig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingenseguita da Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoiseseguita dal nome della varietà di vite seguita da Appellation contrôlée

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Crémant de LuxembourgDOPfrancese
Marque nationale, seguita da: – appellation contrôlée – appellation d’origine contrôléeDOPfrancese
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
ChâteauDOPfrancese
Grand premier cru
Premier cru
Vin classé
DOPfrancese
Vendanges tardivesDOPfrancese
Vin de glaceDOPfrancese
Vin de pailleDOPfrancese
Ungheria
Vini a denominazione di origine protetta

Badacsonyseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balaton

Balaton-felvidékseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balatonboglárseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balatonfüred-Csopakseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balatoni

Bükkseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Csongrádseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Debrői Hárslevelű

Duna

Egerseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Budaseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Hajós-Bajaseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunságseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Mátraseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Mórseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Nagy-Somlóseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Neszmélyseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Pannon

Pannonhalmaseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Pécsseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopronseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Szekszárdseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Tihany

Tokajseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Tolnaseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Villányseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Villányi védett eredetű classicus

Zalaseguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Vini a indicazione geografica protetta

Alföldiseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Balatonmellékiseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
minőségi borDOPungherese
védett eredetű borDOPungherese
TájborIGPungherese
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyosDOPungherese
AszúeszenciaDOPungherese
BikavérDOPungherese
EszenciaDOPungherese
FordításDOPungherese
MáslásDOPungherese
Késői szüretelésű borDOP/IGPungherese
Válogatott szüretelésű borDOP/IGPungherese
Muzeális borDOP/IGPungherese
SillerDOP/IGPungherese
SzamorodniDOPungherese
Malta
Vini a denominazione di origine protetta

Gozo

Malta

Vini a indicazione geografica protetta

Maltese Islands

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)DOPmaltese
Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)IGPmaltese
Paesi Bassi
Vini a indicazione geografica protetta

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
LandwijnIGPOlandese
Austria
Vini a denominazione di origine protetta

Burgenlandseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Carnuntumseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Kamptalseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Kärntenseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Kremstalseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Leithabergseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Mittelburgenlandseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Neusiedlerseeseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Neusiedlersee-Hügellandseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Niederösterreichseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Oberösterreichseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Salzburgseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Steirermarkseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Süd-Oststeiermarkseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Südburgenlandseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Südsteiermarkseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Thermenregionseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Tirolseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Traisentalseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Vorarlbergseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Wachauseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Wagramseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Weinviertelseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Weststeiermarkseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Wienseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Vini a indicazione geografica protetta

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Prädikatswein o Qualitätswein
besonderer Reife und Leseart,seguita o no da : – Ausbruch/Ausbruchwein – Auslese/Auslesewein – Beerenauslese/Beerenauslesewein – Kabinett/Kabinettwein – Schilfwein – Spätlese/Spätlesewein – Strohwein – Trockenbeerenauslese – Eiswein
DOPtedesco
DACDOPlatino
Districtus Austriae ControllatusDOPlatino
Qualitätsweino Qualitätswein mit staatlicher PrüfnummerDOPtedesco
LandweinIGPtedesco
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
AusstichDOP/IGPtedesco
AuswahlDOP/IGPtedesco
BergweinDOP/IGPtedesco
Klassik/ClassicDOPtedesco
HeurigerDOP/IGPtedesco
Gemischter SatzDOP/IGPtedesco
JubiläumsweinDOP/IGPtedesco
ReserveDOPtedesco
SchilcherDOP/IGPtedesco
SturmIGPtedesco
Portogallo
Vini a denominazione di origine protetta

Alenquer

Alentejoseguita o no da Borba

Alentejoseguita o no da Évora

Alentejoseguita o no da Granja-Amareleja

Alentejoseguita o no da Moura

Alentejoseguita o no da Portalegre

Alentejoseguita o no da Redondo

Alentejoseguita o no da Reguengos

Alentejoseguita o no da Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interiorseguita o no da Castelo Rodrigo

Beira Interiorseguita o no da Cova da Beira

Beira Interiorseguita o no da Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dãoseguita o no da Alva

Dãoseguita o no da Besteiros

Dãoseguita o no da Castendo

Dãoseguita o no da Serra da Estrela

Dãoseguita o no da Silgueiros

Dãoseguita o no da Terras de Azurara

Dãoseguita o no da Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douroseguita o no da Baixo Corgo

Termine equivalente: Vinho do Douro

Douroseguita o no da Cima Corgo

Termine equivalente: Vinho do Douro

Douroseguita o no da Douro Superior

Termine equivalente: Vinho do Douro

Encostas d’Aireseguita o no da Alcobaça

Encostas d’Aireseguita o no da Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Termine equivalente: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Termine equivalente: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/ Portvin/Portwijn

Ribatejoseguita o no da Almeirim

Ribatejoseguita o no da Cartaxo

Ribatejoseguita o no da Chamusca

Ribatejoseguita o no da Coruche

Ribatejoseguita o no da Santarém

Ribatejoseguita o no da Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montesseguita o no da Chaves

Trás-os-Montesseguita o no da Planalto Mirandês

Trás-os-Montesseguita o no da Valpaços

Vinho do Douroseguita o no da Baixo Corgo

Termine equivalente: Douro

Vinho do Douroseguita o no da Cima Corgo

Termine equivalente: Douro

Vinho do Douroseguita o no da Douro Superior

Termine equivalente: Douro

Vinho Verdeseguita o no da Amarante

Vinho Verdeseguita o no da Ave

Vinho Verdeseguita o no da Baião

Vinho Verdeseguita o no da Basto

Vinho Verdeseguita o no da Cávado

Vinho Verdeseguita o no da Lima

Vinho Verdeseguita o no da Monção e Melgaço

Vinho Verdeseguita o no da Paiva

Vinho Verdeseguita o no da Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vini a indicazione geografica protetta

Lisboaseguita o no da Alta Estremadura

Lisboaseguita o no da Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beirasseguita o no da Beira Alta

Vinho Espumante Beirasseguita o no da Beira Litoral

Vinho Espumante Beirasseguita o no da Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beirasseguita o no da Beira Alta

Vinho Regional Beirasseguita o no da Beira Litoral

Vinho Regional Beirasseguita o no da Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Denominação de origemDOPportoghese
Denominação de origem controladaDOPportoghese
DODOPportoghese
DOCDOPportoghese
Indicação de proveniência regulamentadaIGPportoghese
IPRIGPportoghese
Vinho doce naturalDOPportoghese
Vinho generosoDOPportoghese
Vinho regionalIGPportoghese
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
CanteiroDOPportoghese
Colheita SeleccionadaDOPportoghese
Crusted/CrustingDOPinglese
EscolhaDOPportoghese
EscuroDOPportoghese
FinoDOPportoghese
FrasqueiraDOPportoghese
GarrafeiraDOP/IGPportoghese
LágrimaDOPportoghese
LeveDOPportoghese
NobreDOPportoghese
ReservaDOPportoghese
Velha reserva (o grande reserva)DOPportoghese
RubyDOPportoghese
SoleraDOPportoghese
Super reservaDOPportoghese
SuperiorDOPportoghese
TawnyDOPinglese
Vintage,seguita o no da Late Bottle (LBV)
o Character
DOPinglese
VintageDOPinglese
Romania
Vini a denominazione di origine protetta

Aiudseguita o no dal nome della sottoregione

Alba Iuliaseguita o no dal nome della sottoregione

Babadagseguita o no dal nome della sottoregione

Banatseguita o no da Dealurile Tirolului

Banatseguita o no da Moldova Nouă

Banatseguita o no da Silagiu

Banu Mărăcineseguita o no dal nome della sottoregione

Bohotinseguita o no dal nome della sottoregione

Cernăteşti – Podgoriaseguita o no dal nome della sottoregione

Coteştiseguita o no dal nome della sottoregione

Cotnari

Crişanaseguita o no da Biharia

Crişanaseguita o no da Diosig

Crişanaseguita o no da Şimleu Silvaniei

Dealu Bujoruluiseguita o no dal nome della sottoregione

Dealu Mareseguita o no da Boldeşti

Dealu Mareseguita o no da Breaza

Dealu Mareseguita o no da Ceptura

Dealu Mareseguita o no da Merei

Dealu Mareseguita o no da Tohani

Dealu Mareseguita o no da Urlaţi

Dealu Mareseguita o no da Valea Călugărească

Dealu Mareseguita o no da Zoreşti

Drăgăşaniseguita o no dal nome della sottoregione

Huşiseguita o no da Vutcani

Ianaseguita o no dal nome della sottoregione

Iaşiseguita o no da Bucium

Iaşiseguita o no da Copou

Iaşiseguita o no da Uricani

Lechinţaseguita o no dal nome della sottoregione

Mehedinţiseguita o no da Corcova

Mehedinţiseguita o no da Golul Drâncei

Mehedinţiseguita o no da Oreviţa

Mehedinţiseguita o no da Severin

Mehedinţiseguita o no da Vânju Mare

Minişseguita o no dal nome della sottoregione

Murfatlarseguita o no da Cernavodă

Murfatlarseguita o no da Medgidia

Nicoreştiseguita o no dal nome della sottoregione

Odobeştiseguita o no dal nome della sottoregione

Oltinaseguita o no dal nome della sottoregione

Panciuseguita o no dal nome della sottoregione

Pietroasaseguita o no dal nome della sottoregione

Recaşseguita o no dal nome della sottoregione

Sâmbureştiseguita o no dal nome della sottoregione

Sarica Niculiţelseguita o no da Tulcea

Sebeş – Apoldseguita o no dal nome della sottoregione

Segarceaseguita o no dal nome della sottoregione

Ştefăneştiseguita o no da Costeşti

Târnaveseguita o no da Blaj

Târnaveseguita o no da Jidvei

Târnaveseguita o no da Mediaş

Vini a indicazione geografica protetta

Colinele Dobrogeiseguita o no dal nome della sottoregione

Dealurile Crişaneiseguita o no dal nome della sottoregione

Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Dealurile Huşilor

Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Dealurile Iaşilor

Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldoveio, secondo il caso, Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Caraşului

Viile Timişului

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.),seguito da : – Cules la maturitate deplină – C.M.D. – Cules târziu – C.T. – Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.DOPrumeno
Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.DOPrumeno
Vin cu indicaţie geograficăIGPrumeno
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
RezervăDOP/IGPrumeno
Vin de vinotecăDOPrumeno
Slovenia
Vini a denominazione di origine protetta

Bela krajinaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Belokranjecseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljčanseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljsko-Sremičseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente : Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjskaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Dolenjskaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Goriška Brdaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente : Brda

Krasseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Metliška črninaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Prekmurjeseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente : Prekmurčan

Slovenska Istraseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Štajerska Slovenijaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Teran, Krasseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Vipavska dolinaseguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente : Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vini a indicazione geografica

Podravje eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale

Posavje eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale

Primorska eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP),seguita o no da Mlado vinoDOPsloveno
Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)DOPsloveno
PeninaDOPsloveno
Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)DOPsloveno
RenomeDOPsloveno
Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP),seguita o no da : – Pozna trgatev – Izbor – Jagodni izbor – Suhi jagodni izbor – Ledeno vino – Arhivsko vino (Arhiva) – Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)DOPsloveno
Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)IGPsloveno
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Mlado vino DOP/IGP sloveno

Slovacchia
Vini a denominazione di origine protetta

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Galantský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Komárňanský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Palárikovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Šamorínsky vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Strekovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Štúrovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Bratislavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Doľanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Hlohovecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Modranský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Orešanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Pezinský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Senecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Skalický vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťseguita o no da Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Nitriansky vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Pukanecký vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Radošinský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Šintavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Tekovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Vrábeľský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Želiezovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Žitavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťseguita o no da Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Fil’akovský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Gemerský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Hontiansky vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Ipeľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Modrokamencký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Tornaľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Vinický vinohradnícky rajón

Vinohradnícka oblasť Tokajseguita o no da una delle seguenti unità geografiche più piccole: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/ Viničky

Východoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Východoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Michalovský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Moldavský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasťseguita o no da Sobranecký vinohradnícky rajón

Vini a indicazione geografica protetta

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťeventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»

Malokarpatská vinohradnícka oblasťeventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»

Nitrianska vinohradnícka oblasťeventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťeventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»

Východoslovenská vinohradnícka oblasťeventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Akostné vínoDOPslovacco
Akostné víno s prívlastkom,seguita da : – Kabinetné – Neskorý zber – Výber z hrozna – Bobuľovývýber – Hrozienkový výber – Cibébový výber – L’adový zber – Slamové vínoDOPslovacco
EsenciaDOPslovacco
ForditášDOPslovacco
MášlášDOPslovacco
Pestovateľský sektDOPslovacco
SamorodnéDOPslovacco
Sekt vinohradníckej oblastiDOPslovacco
Výber (3)(4)(5)(6) putňovýDOPslovacco
Výberová esenciaDOPslovacco
Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
Mladé vínoDOPslovacco
Archívne vínoDOPslovacco
Panenská úrodaDOPslovacco
Regno Unito
Vini a denominazione di origine protetta

English Vineyards

Welsh Vineyards

Vini a indicazione geografica protetta

Englandsostituita o no da Berkshire

Englandsostituita o no da Buckinghamshire

Englandsostituita o no da Cheshire

Englandsostituita o no da Cornwall

Englandsostituita o no da Derbyshire

Englandsostituita o no da Devon

Englandsostituita o no da Dorset

Englandsostituita o no da East Anglia

Englandsostituita o no da Gloucestershire

Englandsostituita o no da Hampshire

Englandsostituita o no da Herefordshire

Englandsostituita o no da Isle of Wight

Englandsostituita o no da Isles of Scilly

Englandsostituita o no da Kent

Englandsostituita o no da Lancashire

Englandsostituita o no da Leicestershire

Englandsostituita o no da Lincolnshire

Englandsostituita o no da Northamptonshire

Englandsostituita o no da Nottinghamshire

Englandsostituita o no da Oxfordshire

Englandsostituita o no da Rutland

Englandsostituita o no da Shropshire

Englandsostituita o no da Somerset

Englandsostituita o no da Staffordshire

Englandsostituita o no da Surrey

Englandsostituita o no da Sussex

Englandsostituita o no da Warwickshire

Englandsostituita o no da West Midlands

Englandsostituita o no da Wiltshire

Englandsostituita o no da Worcestershire

Englandsostituita o no da Yorkshire

Walessostituita o no da Cardiff

Walessostituita o no da Cardiganshire

Walessostituita o no da Carmarthenshire

Walessostituita o no da Denbighshire

Walessostituita o no da Gwynedd

Walessostituita o no da Monmouthshire

Walessostituita o no da Newport

Walessostituita o no da Pembrokeshire

Walessostituita o no da Rhondda Cynon Taf

Walessostituita o no da Swansea

Walessostituita o no da The Vale of Glamorgan

Walessostituita o no da Wrexham

Menzioni tradizionali (art. 118 duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)
quality (sparkling) wineDOPinglese
Regional vineIGPinglese

NB: i termini in corsivo sono indicati solo a titolo informativo o esplicativo e non sono quindi soggetti alle disposizioni in materia di protezione di cui al presente Allegato.

Parte B: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

Vini a denominazione di origine controllata

Auvernier

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern/Berne

Bevaix

Bielersee/Lac de Bienne

Bôle

Bonvillars

Boudry

Chablais

Champréveyres

Château de Choully

Château de Collex

Château du Crest

Cheyres

Chez-le-Bart

Colombier

Corcelles-Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Coteau de Bossy

Coteau de Bourdigny

Coteau de Chevrens

Coteau de Choulex

Coteau de Choully

Coteau de Genthod

Coteau de la vigne blanche

Coteau de Lully

Coteau de Peissy

Coteau des Baillets

Coteaux de Dardagny

Coteaux de Peney

Côtes de Landecy

Côtes de Russin

Côtes-de-l’Orbe

Cressier

Domaine de l’Abbaye

Entre-deux-Lacs

Fresens

Genève

Glarus

Gorgier

Grand Carraz

Graubünden/Grigioni

Hauterive

La Béroche

La Côte

La Coudre

La Feuillée

Lavaux

Le Landeron

Luzern

Mandement de Jussy

Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

Peseux

Rougemont

Saint-Aubin-Sauges

Saint-Blaise

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

St.Gallen

Thunersee

Thurgau

Ticinopreceduto o no da «Rosso del», «Bianco del»o «Rosato del»

Uri

Valais/Wallis

Vaud

Vaumarcus

Ville de Neuchâtel

Vully

Zürich

Zürichsee

Zug

Menzioni tradizionali

Auslese/Sélection/Selezione

Appellation d’origine

Appellation d’origine contrôlée (AOC)

Attestierter Winzerwy

Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein

Château/Schloss/Castello37

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata (DOC)

Eiswein/vin de glace

Federweiss/Weissherbst38

Flétri/Flétri sur souche

Gletscherwein/Vin des Glaciers

Grand Cru

Indicazione geografica tipica (IGT)

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)

La Gerle

Landwein

Œil-de-Perdrix39

Passerillé/Strohwein/Sforzato40

Premier Cru

Pressé doux/Süssdruck

Primeur/Vin nouveau/Novello

Riserva

Schiller

Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva41

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Tafelwein

Terravin

Trockenbeerenauslese

Ursprungsbezeichnung

Village(s)

Vin de pays

Vin de table

Vin doux naturel42

Vinatura

Vino da tavola

VITI

Winzerwy

Denominazioni tradizionali

Dôle

Dorin

Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais

Fendant

Goron

Johannisberg du Valais

Malvoisie du Valais

Nostrano

Salvagnin

Païen ou Heida

Appendice 5

Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

I. La protezione delle denominazioni di cui all’articolo 8 dell’Allegato non impedisce l’uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l’origine del vino: – Ermitage/Hermitage; – Johannisberg. II. Conformemente all’articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l’Allegato non si applica ai prodotti vitivinicoli: a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato; b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato; c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione; d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro; e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari; f) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Dichiarazione della Commissione sull’articolo 7

L’Unione europea dichiara che non si opporrà all’uso, da parte della Svizzera, delle espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», e delle relative sigle «DOP» e «IGP», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’Allegato 7 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, dal momento in cui il sistema legislativo svizzero in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli sarà armonizzato col sistema dell’Unione europea.

Allegato 8

Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Art. 2

Il presente allegato si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) quali definiti nella legislazione di cui all’appendice 5.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

  1. «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
  2. «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
  3. «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
  4. «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
  5. «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;
  6. «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.
Art. 4
  1. Sono protette le seguenti denominazioni:
    1. per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell’appendice 1;
    2. per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell’appendice 2;
    3. per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell’appendice 3;
    4. per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell’appendice 4.
  2. La denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell’appendice 2, conformemente al regolamento di cui all’appendice 5, lettera a), primo trattino.43
Art. 5
  1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette: – possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.
  2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette: – possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.
  3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all’Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio44(denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.
  4. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell’altra Parte.45
Art. 6

La protezione di cui all’articolo 5 si applica anche nei casi in cui la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata e anche nel caso in cui la denominazione è tradotta, trascritta o traslitterata o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Art. 9

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell’altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d’origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Art. 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell’altra Parte.

Art. 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell’altra Parte.

Art. 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

Art. 13

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

  1. in transito sul territorio di una delle Parti, o
  2. originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:

aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;

bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;

dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

ff) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14
  1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell’applicazione del presente Allegato.
  2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall’entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.
Art. 15
  1. Se uno degli organismi di cui all’articolo 14 ha motivo di sospettare che:
    1. una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all’articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e
    2. tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l’organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l’organismo o gli organismi competenti dell’altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell’indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

  1. il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
  2. la composizione di tale bevanda;
  3. la designazione e la presentazione;
  4. la natura dell’infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.
Art. 16
  1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.
  2. La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
  3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola.
  4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l’applicazione del presente Allegato.
Art. 17
  1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all’applicazione dell’Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.
  2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall’applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.
Art. 18

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l’inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 19
  1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d’origine sin dall’entrata in vigore del presente Allegato.
  2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.
Appendice 1

Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell’Unione europea

Categoria di prodottiIndicazione geograficaPaese d’origine (l’origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
1. Rum
Rhum de la MartiniqueFrancia
Rhum de la GuadeloupeFrancia
Rhum de la RéunionFrancia
Rhum de la GuyaneFrancia
Rhum de sucrerie de la Baie du GalionFrancia
Rhum des Antilles françaisesFrancia
Rhum des départements français d’outre-merFrancia
Ron de MálagaSpagna
Ron de GranadaSpagna
Rum da MadeiraPortogallo
2. Whisky/Whiskey
Scotch WhiskyRegno Unito (Scozia)
Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky46Irlanda
Whisky españolSpagna
Whisky breton/Whisky de BretagneFrancia
Whisky alsacien/Whisky d’AlsaceFrancia
3. Acquavite di cereali
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoiseLussemburgo
Korn/KornbrandGermania,
Austria,
Belgio
(Comunità germanofona)
Münsterländer Korn/KornbrandGermania
Sendenhorster Korn/KornbrandGermania
Bergischer Korn/KornbrandGermania
Emsländer Korn/KornbrandGermania
Haselünner Korn/KornbrandGermania
Hasetaler Korn/KornbrandGermania
SamanėLituania
4. Acquavite di vino
Eau-de-vie de CognacFrancia
Eau-de-vie des CharentesFrancia
Eau-de-vie de JuraFrancia
CognacFrancia
(La denominazione «Cognac » può essere completata da una delle seguenti menzioni:
FineFrancia
Grande Fine ChampagneFrancia
Grande ChampagneFrancia
Petite Fine ChampagneFrancia
Petite ChampagneFrancia
Fine ChampagneFrancia
BorderiesFrancia
Fins BoisFrancia
Bons Bois)Francia
Fine BordeauxFrancia
Fine de BourgogneFrancia
ArmagnacFrancia
Bas-ArmagnacFrancia
Haut-ArmagnacFrancia
Armagnac-TénarèzeFrancia
Blanche ArmagnacFrancia
Eau-de-vie de vin de la MarneFrancia
Eau-de-vie de vin originaire d’AquitaineFrancia
Eau-de-vie de vin de BourgogneFrancia
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-EstFrancia
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-ComtéFrancia
Eau-de-vie de vin originaire du BugeyFrancia
Eau-de-vie de vin de SavoieFrancia
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la LoireFrancia
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-RhôneFrancia
Eau-de-vie de vin originaire de ProvenceFrancia
Eau-de-vie de Faugères/FaugèresFrancia
Eau-de-vie de vin originaire du LanguedocFrancia
Aguardente de Vinho DouroPortogallo
Aguardente de Vinho RibatejoPortogallo
Aguardente de Vinho AlentejoPortogallo
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos VerdesPortogallo
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de AlvarinhoPortogallo
Aguardente de Vinho LourinhãPortogallo
Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di SungurlareBulgaria
Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/ Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sliven)Bulgaria
Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di StraldjaBulgaria
Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di PomorieBulgaria
Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya di RuseBulgaria
Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di BurgasBulgaria
Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/ Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya della DobrudjaBulgaria
Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di SuhindolBulgaria
Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya di KarlovoBulgaria
Vinars TârnaveRomania
Vinars VasluiRomania
Vinars MurfatlarRomania
Vinars VranceaRomania
Vinars SegarceaRomania
5. Brandy/Weinbrand
Brandy de JerezSpagna
Brandy del PenedésSpagna
Brandy italianoItalia
Brandy Αττικής/Brandy dell’AtticaGrecia
Brandy Πελοποννήσου/Brandy del PeloponnesoGrecia
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy della Grecia centraleGrecia
Deutscher WeinbrandGermania
Wachauer WeinbrandAustria
Weinbrand DürnsteinAustria
Pfälzer WeinbrandGermania
Karpatské brandy špeciálSlovacchia
Brandy francese/Brandy de FranceFrancia
6. Acquavite di vinaccia
Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de ChampagneFrancia
Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’AquitaineFrancia
Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de BourgogneFrancia
Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-EstFrancia
Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-ComtéFrancia
Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de BugeyFrancia
Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de SavoieFrancia
Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la LoireFrancia
Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du RhôneFrancia
Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de ProvenceFrancia
Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du LanguedocFrancia
Marc d’Alsace GewürztraminerFrancia
Marc de LorraineFrancia
Marc d’AuvergneFrancia
Marc du JuraFrancia
Aguardente Bagaceira BairradaPortogallo
Aguardente Bagaceira AlentejoPortogallo
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos VerdesPortogallo
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de AlvarinhoPortogallo
Orujo de GaliciaSpagna
GrappaItalia
Grappa di BaroloItalia
Grappa piemontese/Grappa del PiemonteItalia
Grappa lombarda/Grappa di LombardiaItalia
Grappa trentina/Grappa del TrentinoItalia
Grappa friulana/Grappa del FriuliItalia
Grappa veneta/Grappa del VenetoItalia
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto AdigeItalia
Grappa siciliana/Grappa di SiciliaItalia
Grappa di MarsalaItalia
Τσικουδιά/TsikoudiaGrecia
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di CretaGrecia
Τσίπουρο/TsipouroGrecia
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro di MacedoniaGrecia
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de TessagliaGrecia
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di TyrnavosGrecia
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoiseLussemburgo
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/ZivaniaCipro
TörkölypálinkaUngheria
9. Acquavite di frutta
Schwarzwälder KirschwasserGermania
Schwarzwälder MirabellenwasserGermania
Schwarzwälder WilliamsbirneGermania
Schwarzwälder ZwetschgenwasserGermania
Fränkisches ZwetschgenwasserGermania
Fränkisches KirschwasserGermania
Fränkischer ObstlerGermania
Mirabelle de LorraineFrancia
Kirsch d’AlsaceFrancia
Quetsch d’AlsaceFrancia
Framboise d’AlsaceFrancia
Mirabelle d’AlsaceFrancia
Kirsch de FougerollesFrancia
Williams d’OrléansFrancia
Südtiroler Williams/Williams dell’Alto AdigeItalia
Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto AdigeItalia
Südtiroler Marille/Marille dell’Alto AdigeItalia
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto AdigeItalia
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto AdigeItalia
Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto AdigeItalia
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto AdigeItalia
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto AdigeItalia
Williams friulano/Williams del FriuliItalia
Sliwovitz del VenetoItalia
Sliwovitz del Friuli-Venezia GiuliaItalia
Sliwovitz del Trentino-Alto AdigeItalia
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del TrentinoItalia
Williams trentino/Williams del TrentinoItalia
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del TrentinoItalia
Aprikot trentino/Aprikot del TrentinoItalia
Medronho do AlgarvePortogallo
Medronho do BuçacoPortogallo
Kirsch Friulano/Kirschwasser FriulanoItalia
Kirsch Trentino/Kirschwasser TrentinoItalia
Kirsch Veneto/Kirschwasser VenetoItalia
Aguardente de pêra da LousãPortogallo
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoiseLussemburgo
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoiseLussemburgo
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoiseLussemburgo
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoiseLussemburgo
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoiseLussemburgo
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoiseLussemburgo
Wachauer MarillenbrandAustria
Szatmári SzilvapálinkaUngheria
Kecskeméti BarackpálinkaUngheria
Békési SzilvapálinkaUngheria
Szabolcsi AlmapálinkaUngheria
Gönci BarackpálinkaUngheria
PálinkaUngheria,
Austria (acquaviti di albicocche elaborate esclusivamente nelle seguenti province austriache: Bassa Austria, Burgenland, Stiria, Vienna)
Bošácka SlivovicaSlovacchia
BrinjevecSlovenia
Dolenjski sadjevecSlovenia
Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya di Troyan,Bulgaria
Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Silistra,Bulgaria
Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Tervel,Bulgaria
Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya di LovechBulgaria
PălincăRomania
Țuică Zetea de Medieșu AuritRomania
Țuică de Valea MilcovuluiRomania
Țuică de BuzăuRomania
Ţuică de ArgeşRomania
Ţuică de ZalăuRomania
Țuică Ardelenească de BistrițaRomania
Horincă de MaramureșRomania
Horincă de CămârzanaRomania
Horincă de SeiniRomania
Horincă de ChioarRomania
Horincă de LăpușRomania
Turţ de OaşRomania
Turţ de MaramureşRomania
10. Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere
CalvadosFrancia
Calvados Pays d’AugeFrancia
Calvados DomfrontaisFrancia
Eau-de-vie de cidre de BretagneFrancia
Eau-de-vie de poiré de BretagneFrancia
Eau-de-vie de cidre de NormandieFrancia
Eau-de-vie de poiré de NormandieFrancia
Eau-de-vie de cidre du MaineFrancia
Aguardiente de sidra de AsturiasSpagna
Eau-de-vie de poiré du MaineFrancia
15. Vodka
Svensk Vodka/Swedish VodkaSvezia
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of FinlandFinlandia
Polska Wódka/Polish VodkaPolonia
Laugarício VodkaSlovacchia
Originali Lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodkaLituania
Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowejPolonia
Latvijas DzidraisLettonia
Rīgas DegvīnsLettonia
Estonian vodkaEstonia
17. Geist
Schwarzwälder HimbeergeistGermania
18. Genziana
Bayerischer GebirgsenzianGermania
Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto AdigeItalia
Genziana trentina/Genziana del TrentinoItalia
19. Bevande spiritose al ginepro
Genièvre/Jenever/Genever47Belgio,
Paesi Bassi,
Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas‑de-Calais [62]),
Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)
Genièvre de grains, Graanjenever, GraangeneverBelgio, Paesi Bassi, Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas-de-Calais [62])
Jonge jenever, jonge geneverBelgio,
Paesi Bassi
Oude jenever, oude geneverBelgio,
Paesi Bassi
Hasseltse jenever/HasseltBelgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)
Balegemse jeneverBelgio (Balegem)
O´ de Flander-Oost-Vlaamse GraanjeneverBelgio (Fiandra orientale)
Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de WallonieBelgio (Vallonia)
Genièvre Flandres ArtoisFrancia (dipartimenti Nord [59] e Pas‑de-Calais [62])
Ostfriesischer KorngeneverGermania
SteinhägerGermania
Plymouth GinRegno Unito
Gin de MahónSpagna
Vilniaus Džinas/Vilnius GinLituania
Spišská BorovičkaSlovacchia
Slovenská Borovička JuniperusSlovacchia
Slovenská BorovičkaSlovacchia
Inovecká BorovičkaSlovacchia
Liptovská BorovičkaSlovacchia
24. Akvavit/aquavit
Dansk Akvavit/Dansk AquavitDanimarca
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish AquavitSvezia
25. Bevande spiritose all’anice
Anís españolSpagna
Anís Paloma Monforte del CidSpagna
Hierbas de MallorcaSpagna
Hierbas IbicencasSpagna
Évora anisadaPortogallo
CazallaSpagna
ChinchónSpagna
OjénSpagna
RuteSpagna
JaneževecSlovenia
29. Anice distillato
Ouzo/OύζοCipro,
Grecia
Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di MetiliniGrecia
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo di PlomariGrecia
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo di KalamataGrecia
Ούζο Θράκης/Ouzo de TraciaGrecia
Ούζο Μακεδονίας/Ouzo di MacedoniaGrecia
30. Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
Demänovka bylinná horkáSlovacchia
Rheinberger KräuterGermania
Trejos devyneriosLituania
Slovenska travaricaSlovenia
32. Liquore
Berliner KümmelGermania
Hamburger KümmelGermania
Münchener KümmelGermania
Chiemseer KlosterlikörGermania
Bayerischer KräuterlikörGermania
Irish CreamIrlanda
Palo de MallorcaSpagna
Ginjinha portuguesaPortogallo
Licor de SingevergaPortogallo
Mirto di SardegnaItalia
Liquore di limone di SorrentoItalia
Liquore di limone della Costa d’AmalfiItalia
Genepì del PiemonteItalia
Genepì della Valle d’AostaItalia
Benediktbeurer KlosterlikörGermania
Ettaler KlosterlikörGermania
Ratafia de ChampagneFrancia
Ratafia catalanaSpagna
Anis portuguêsPortogallo
Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueurFinlandia
Grossglockner AlpenbitterAustria
Mariazeller MagenlikörAustria
Mariazeller JagasaftlAustria
Puchheimer BitterAustria
Steinfelder MagenbitterAustria
Wachauer MarillenlikörAustria
Jägertee/Jagertee/JagateeAustria
HüttenteeGermania
Allažu ĶimelisLettonia
ČepkeliųLituania
Demänovka Bylinný LikérSlovacchia
Polish CherryPolonia
Karlovarská HořkáRepubblica ceca
PelinkovecSlovenia
BlutwurzGermania
Cantueso AlicantinoSpagna
Licor café de GaliciaSpagna
Licor de hierbas de GaliciaSpagna
Génépi des Alpes/Genepì degli AlpiFrancia,
Italia
Μαστίχα Χίου/Masticha di ChiosGrecia
Κίτρο Νάξου/Kitro di NaxosGrecia
Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat di CorfùGrecia
Τεντούρα/TentouraGrecia
Poncha da MadeiraPortogallo
34. Crème de cassis
Cassis de BourgogneFrancia
Cassis de DijonFrancia
Cassis de SaintongeFrancia
Cassis du DauphinéFrancia
Cassis de BeaufortLussemburgo
40. Nocino
Nocino di ModenaItalia
OrehovecSlovenia
Altre bevande spiritose
Pommeau de BretagneFrancia
Pommeau du MaineFrancia
Pommeau de NormandieFrancia
Svensk Punsch/Swedish PunchSvezia
Pacharán navarroSpagna
PacharánSpagna
InländerrumAustria
BärwurzGermania
Aguardiente de hierbas de GaliciaSpagna
Aperitivo Café de AlcoySpagna
Herbero de la Sierra de MariolaSpagna
Königsberger BärenfangGermania
Ostpreußischer BärenfangGermania
RonmielSpagna
Ronmiel de CanariasSpagna
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/ Jenever met vruchten/FruchtgeneverBelgio, Paesi Bassi,
Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas‑de-Calais [62]),
Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)
Domači rumSlovenia
Irish Poteen/Irish PoitínIrlanda
TrauktinėLituania
Trauktinė PalangaLituania
Trauktinė DainavaLituania
Appendice 2

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

Acquavite di vino

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d’Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Acquavite di frutta

Aargauer Bure Kirsch

Abricotine/Eau-de-vie d’abricot du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Mirabelle

Baselbieter Pflümli

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudge de Cornaux

Canada du Valais

Coing d’Ajoie

Coing du Valais

Damassine

Eau-de-vie de poire du Valais

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d’Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Lauerzer Kirsch

Luzerner Kernobstbrand

Luzerner Kirsch

Luzerner Pflümli

Luzerner Williams

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d’Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d’Ajoie

Poire d’Orange de la Baroche

Pomme d’Ajoie

Pomme du Valais

Prune d’Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Schwarzbuben Kirsch

Seeländer Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre48

Genièvre du Jura

Liquori

Basler Eierkirsch

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d’abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (o a base di erbe)

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d’herbes du Jura

Eau-de-vie d’herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Innerschwyzer Chrüter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Appendice 3

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

Appendice 4

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

Nessuna

Appendice 5

Elenco degli atti di cui all’articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate

a) Bevande spiritose di cui al codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci49. Per l’Unione europea: regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1334/2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34). Per la Svizzera: capitolo 5 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU2010 6391). b) Bevande aromatizzate di cui ai codici 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. Per l’Unione europea: regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). Per la Svizzera: capitolo 2 sezione 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU2010 6391).

Allegato 9

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Art. 1 Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s’impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.

Art. 2 Campo d’applicazione
  1. Il presente Allegato si applica ai prodotti agricoli50e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.
  2. .51
Art. 3 Principio dell’equivalenza
  1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell’appendice 1.
  2. Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all’articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.
  3. Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.52
Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti di cui all’articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell’altra Parte menzionate nell’appendice 1.

Art. 5 Etichettatura
  1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell’ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

– la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici; – l’uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull’etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti. 2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall’altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.

Art. 6 Paesi terzi e organismi di controllo nei Paesi terzi
  1. Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equivalenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da Paesi terzi.
  2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei Paesi terzi e degli organismi di controllo nei Paesi terzi, le Parti istituiscono un’idonea collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un Paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 7 Scambio di informazioni
  1. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti: – l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili; – l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un Paese terzo; – le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 che alterano il carattere biologico del prodotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata secondo l’appendice.
  2. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.
Art. 8 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici
  1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, procede all’esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
  2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete: – verificare l’equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell’appendice 1; – raccomandare al Comitato, se necessario, l’introduzione nell’appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un’attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti; – raccomandare al Comitato l’estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Art. 9 Misure di salvaguardia
  1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l’adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.
  2. Se nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l’applicazione del presente Allegato.
Appendice 1

Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nell’Unione europea:

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 13.5.2011, pag. 97);

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015 (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1).

Disposizioni applicabili nella Confederazione Svizzera:

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU2014 3969);

Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU2014 3979).

Esclusione dal regime di equivalenza:

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all’agricoltura biologica;

Prodotti ottenuti dall’allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall’articolo 39d dell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente53.

Appendice 2

Modalità di applicazione

Nessuna

Allegato 10

Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente allegato si applica agli ortofrutticoli destinati a essere consumati freschi o secchi e per i quali l’Unione europea ha fissato norme di commercializzazione o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell’Unione in base al regolamento (UE) n. 1308/201354del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2 Oggetto
  1. I prodotti di cui all’articolo 1 originari della Svizzera o dell’Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera nell’Unione europea corredati del certificato di conformità di cui all’articolo 3, non sono soggetti, all’interno dell’Unione, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale dell’Unione europea.
  2. L’Ufficio federale dell’agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme dell’Unione europea o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o dell’Unione riesportati dalla Svizzera nell’Unione europea. A tal fine, l’Ufficio federale dell’agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati nell’appendice 1 di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura: – l’Ufficio federale dell’agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea; – gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all’articolo 3; – gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall’Ufficio federale dell’agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.
  3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all’articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.
Art. 3 Certificato di conformità
  1. Ai sensi del presente allegato, per «certificato di conformità» s’intende: – il formulario di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1); – il formulario svizzero di cui all’appendice 2 del presente allegato; – il formulario CEE/ONU allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca; – il formulario OCSE allegato alla decisione del Consiglio dell’OCSE sul regime OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
  2. Il certificato di conformità accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o dell’Unione europea riesportati dalla Svizzera nell’Unione fino all’immissione in libera pratica sul territorio dell’Unione europea.
  3. Il certificato di conformità deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati all’appendice 1 del presente allegato.
  4. I certificati di conformità rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente allegato.
Art. 4 Scambio di informazioni
  1. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all’Ufficio federale dell’agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o dell’Unione europea riesportati dalla Svizzera nell’Unione e corredati del certificato di conformità.
  2. Per poter valutare l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, l’Ufficio federale dell’agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.
  3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e decisa dal Comitato.
Art. 5 Clausola di salvaguardia
  1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l’altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente allegato.
  2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.
  3. Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o dell’Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera all’Unione europea corredati del certificato di conformità, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l’adozione di dette misure.
  4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente allegato.
Art. 6 Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»
  1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’Accordo esamina tutte le questioni relative al presente allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente allegato.
  2. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato onde adeguare e aggiornare le appendici del presente allegato.
Appendice 1

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’allegato 10

Qualiservice

Casella postale 7960

CH-3001 Berna

Svizzera

Appendice 2
Allegato 11

Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Art. 1
  1. Il titolo I del presente Allegato verte: – sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie; – sugli scambi e l’importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni; –55 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
  2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

Titolo I Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia

Art. 2
  1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.
  2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell’appendice 1. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.
Art. 3

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 2. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 4
  1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d’importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.
  2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell’appendice 3. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.
Art. 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull’applicazione delle disposizioni che figurano nell’appendice 4.

Art. 6

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell’appendice 5.

Titolo II Scambi di prodotti animali

Art. 7 Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l’istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell’equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Art. 8 Obblighi multilaterali

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie56(SPS).

Art. 9 Campo d’applicazione
  1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell’appendice 6.
  2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l’articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l’irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d’imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l’etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.
Art. 10 Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

  1. prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell’appendice 6;
  2. misure sanitarie: le misure definite nell’Allegato A, paragrafo 1 dell’Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
  3. adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell’Allegato A, paragrafo 5 dell’Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
  4. autorità competenti:

(i) Svizzera: le autorità di cui all’appendice 7, parte A,

(ii) Comunità europea: le autorità di cui all’appendice 7, parte B.

Art. 11 Adeguamento alle condizioni regionali
  1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all’articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
  2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l’importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell’appendice 8.
Art. 12 Equivalenza
  1. Il riconoscimento dell’equivalenza presuppone la valutazione e l’accettazione dei seguenti elementi: – legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l’adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore; – la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili; – l’operato delle autorità competenti nell’esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell’esperienza già acquisita. 2. L’equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d’igiene.

Art. 13 Determinazione dell’equivalenza
  1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l’adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue: i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell’equivalenza; ii) la Parte importatrice espone l’obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l’adeguato livello di protezione sanitaria; iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice; iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria; v) la Parte importatrice riconosce l’equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest’ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.
  2. Se l’equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l’adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell’appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l’esito della procedura di cui al paragrafo 1.
Art. 14 Riconoscimento delle misure sanitarie
  1. Nell’appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell’entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.
  2. Nell’appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.
Art. 15 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all’appendice 10.

Art. 16 Verifica
  1. Per stimolare la fiducia nell’effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l’altro:
    1. una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d’ispezione e di verifica;
    2. sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell’appendice 9.

2. Per la Comunità:

– le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;

– i controlli alle frontiere di cui all’articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all’articolo 15.

4. Le Parti possono, di comune Accordo:

  1. comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
  2. avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.
Art. 17 Notificazione
  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.
  2. Le Parti si notificano reciprocamente: – entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria; – nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie; – qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.
  3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell’appendice 11.
  4. In caso di allarme d’ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all’appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.
  5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.
Art. 18 Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche
  1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l’attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l’efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.
  2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l’altro: – l’esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti; – ragguagli sull’andamento degli scambi di prodotti di origine animale; – informazioni sui risultati delle verifiche di cui all’articolo 16.
  3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell’esito di detto esame.
  4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell’appendice 11.

Titolo III Disposizioni generali

Art. 19 Comitato misto veterinario
  1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all’applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.
  2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.
  3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.
  4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.
  5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.
  6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d’ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.
Art. 20 Clausola di salvaguardia
  1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell’altra Parte contraente, ne informa previamente quest’ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.
  2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l’intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.
  3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest’ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.
  4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.
Appendice 1

Misure di lotta/notifica delle malattie

I. Afta epizootica

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), in particolare gli articoli 1–10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l’animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99–103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l’afta epizootica). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI; RS172.212.1 ), in particolare l’articolo 12 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l’afta epizootica).
B. Modalità d’applicazione

1.  La Commissione e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.  In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

3.  Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epizootica è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. Peste suina classica

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), in particolare gli articoli 1–10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40–47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI; RS172.212.1 ), in particolare l’articolo 12 (laboratorio di riferimento). 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS916.441.22 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  La Commissione e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.  Se necessario e in applicazione dell’articolo 117 capoverso 5 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreta disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3.  In applicazione dell’articolo 121 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, conformemente agli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE.

4.  In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

5.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6.  Se necessario, in applicazione dell’articolo 89 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreta disposizioni d’esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al capo IV dell’Allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione57.

7.  Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559 Hannover, Deutschland. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III. Peste suina africana

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), in particolare gli articoli 1–10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI; RS172.212.1 ), in particolare l’articolo 12 (laboratorio di riferimento). 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS916.441.22 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste suina africana è il seguente: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato V della direttiva 2002/60/CE.

2.  In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

3.  Se necessario, e in applicazione dell’articolo 89 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreta disposizioni di esecuzione a carattere tecnico conformemente alle disposizioni della decisione 2003/422/CE della Commissione58per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.

4.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IV. Peste equina

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), in particolare gli articoli 1–10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112–112f (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI; RS172.212.1 ), in particolare l’articolo 12 (laboratorio di riferimento). 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS916.441.22).
B. Modalità d’applicazione

1.  Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s’impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.

2.  Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è il: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.  In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

V. Influenza aviaria

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), in particolare gli articoli 1–10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122–122f (misure specifiche riguardanti l’influenza aviaria). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI; RS172.212.1 ), in particolare l’articolo 12 (laboratorio di riferimento).
B. Modalità d’applicazione

1.  Il laboratorio di riferimento dell’UE per l’influenza aviaria è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/94/CE.

2.  In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

3.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Malattia di Newcastle

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), in particolare gli articoli 1–10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 123–125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI; RS172.212.1 ), in particolare l’articolo 12 (laboratorio di riferimento). 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS916.441.22 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la malattia di Newcastle è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2.  In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

3.  Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

4.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Malattie dei pesci e dei molluschi

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), in particolare gli articoli 1–10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 3–5 (epizoozie considerate), 21–23 (registrazione delle aziende di acquacoltura, controllo degli effettivi e altri obblighi, sorveglianza sanitaria), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 277–290 (misure comuni e specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).
B. Modalità d’applicazione

1.  Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell’Unione europea, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.  Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l’ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo dei proprietari e degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 277–290 (misure specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).

3.  Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, United Kingdom. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei pesci è il National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danemark. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell’Allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

4.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).1. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS455.1 ), in particolare l’articolo 184 (procedimenti di stordimento). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ). 3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS817.0 ), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari). 4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS817.022.108 ), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata). 5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 34 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175–181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all’interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 302 (veterinario ufficiale) e 312 (laboratori di diagnostica). 6. Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAIA; RS916.307.1 ), in particolare l’articolo 21 (tolleranze, campionature, metodi d’analisi e trasporti), l’Allegato 1.2 punto 15 (prodotti di animali terrestri) e punto 16 (pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti) e l’Allegato 4.1 (sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso sono vietati o autorizzati con restrizioni). 7. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS916.441.22 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

2.  In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza per l’esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T.

3.  In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell’Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall’autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa deve essere incenerita e il cervello deve essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.

In applicazione dell’articolo 10 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d’identificazione uniforme, chiara e permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza di encefalopatia spongiforme bovina o da mucche colpite da tale malattia.

In applicazione dell’articolo 179c dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell’intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell’animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché di tutti i discendenti diretti di mucche contaminate nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi.

4.  In applicazione dell’articolo 180b dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo a eccezione: – degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ; e – degli animali aventi un’età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all’abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animali.

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all’abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l’anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l’abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un’analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell’ambito del gruppo.

In caso di conferma dell’E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s’impegna ad applicare le misure previste nell’Allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5.  In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell’Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell’Unione europea vige il divieto totale di somministrare ai ruminanti proteine derivate da animali.

In applicazione dell’articolo 27 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha introdotto il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6.  In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d’urgenza, sui bovini morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati nell’Allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell’articolo 176 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a quarantotto mesi morti o uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione, portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.

7.  In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell’articolo 177 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d’urgenza, morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l’insieme dei campioni è risultato negativo alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d’urgenza e degli animali morti nell’azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario.

8.  Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all’articolo 6, al capitolo B dell’Allegato III e all’Allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. Informazioni supplementari

1.  Dal 1° gennaio 2003 e in applicazione dell’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS916.407 ), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2.  In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.).

L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a ventiquattro mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l’ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell’articolo 179d dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

In applicazione dell’articolo 180c dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater ) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.

3.  Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio59e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione60definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell’Unione europea.

In applicazione dell’articolo 22 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda.

IX. Febbre catarrale degli ovini

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), in particolare gli articoli 1–10 (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 239a –239h (misure specifiche riguardanti la lotta alla febbre catarrale degli ovini). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI; RS172.212.1 ), in particolare l’articolo 12 (laboratorio di riferimento).
B. Modalità d’applicazione

1.  Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre catarrale degli ovini è il seguente: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato II, capitolo B, della direttiva 2000/75/CE.

2.  In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

3.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

X. Zoonosi

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1). 2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 291a –291e (disposizioni specifiche riguardanti le zoonosi). 3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS817.0 ). 4. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS817.02 ). 5. Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sui requisiti igienici (ORI; RS817.024.1 ). 6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (Legge sulle epidemie; RS818.101 ). 7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (Ordinanza sulla dichiarazione; RS818.141.1 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  I laboratori di riferimento dell’Unione europea sono i seguenti: – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’analisi e i test delle zoonosi (Salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 3720 BA Bilthoven Nederland – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per il controllo delle biotossine marine: Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) 36200 Vigo España – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi: The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Dorset DT4 8UB United Kingdom – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Listeria monocytogenes: AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) 94700 Maisons-Alfort France – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus: AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) 94700 Maisons-Alfort France – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC): Istituto Superiore di Sanità 00161 Roma Italia – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 751 89 Uppsala Svezia – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i parassiti (in particolare Trichine, Echinococcus e Anisakis): Istituto Superiore di Sanità 00161 Roma Italia – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la resistenza antimicrobica: Danmarks Fødevareforskning (DFVF) 1790 Copenhagen V Danemark

2.  La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio61.

3.  La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell’anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nell’Unione europea.

XI. Altre malattie

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), in particolare gli articoli 1–10 (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 104–105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI; RS172.212.1 ), in particolare l’articolo 12 (laboratorio di riferimento).
B. Modalità d’applicazione

1.  Nei casi di cui all’articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l’informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.  Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3.  In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

4.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

XII. Notifica delle malattie

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), in particolare gli articoli 11 (obbligo di diligenza e di annuncio) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 2–5 (malattie considerate), 59–65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292–299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa).
B. Modalità d’applicazione

La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Appendice 2

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977).1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37b (commercio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 116–121 (peste suina classica e africana), 135–141 (malattia di Aujeszky), 150–157 (brucellosi bovina), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (leucosi bovina enzootica), 170–174 (IBR/IPV), 175–181 (encefalopatie spongiformi), 186–189 (infezioni genitali bovine), 207–211 (brucellosi suina), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  In applicazione dell’articolo 301 capoverso 1 lettera i dell’ordinanza sulle epizoozie, il veterinario cantonale procede all’autorizzazione delle aziende detentrici di animali, dei mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe definiti nell’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, conformemente alle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l’elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

2.  L’informazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

3.  Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

  1. ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due esami sierologici con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
  2. nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che gli esami previsti alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l’animale o gli animali sospetti della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

4.  Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

  1. è istituito un sistema d’identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d’origine;
  2. ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
  3. qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
  4. in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell’autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;
  5. la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l’esistenza della tubercolosi bovina;
  6. quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, viene ritirata la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito;
  7. la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l’attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all’Allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l’animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

5.  Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato D, capitolo I, sezione F, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per il bestiame bovino, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

  1. il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per campione. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
  2. ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
  3. qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
  4. in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
  5. il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

6.  Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

  1. il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per campione. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
  2. i tori d’allevamento di età superiore a ventiquattro mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;
  3. qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui esami virologici o sierologici;
  4. in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
  5. il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno trenta giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2004/558/CE della Commissione62si applicamutatis mutandis .

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

7.  Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

  1. il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per campione. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
  2. qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui esami virologici o sierologici;
  3. in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
  4. il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno ventuno giorni d’intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2008/185/CE della Commissione63si applicamutatis mutandis .

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

8.  Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria dei suini (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria dello sviluppo della questione.

9.  In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline secondo l’Allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

10.  In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) secondo l’Allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

11.  I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti: – nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate: – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente: ‹– malattia: rinotracheite bovina infettiva, – conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicanomutatis mutandis ;› – nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate: – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente: ‹– malattia: Aujeszky, – conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicanomutatis mutandis ;›.

12.  Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie: ‹– I bovini: – sono identificati tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi; – non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina; – sono nati dopo il 1° giugno 2001.›

II. Ovini e caprini

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37b (commercio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 142–149 (rabbia), 158–165 (tubercolosi), 180-180c (scrapie), 190–195 (brucellosi ovina e caprina), 196–199 (agalassia contagiosa), 217–221 (artrite/encefalite caprina), 233–236 (brucellosi del montone), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 11 della direttiva 91/68/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

In caso d’insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell’evolversi della situazione.

2.  Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna ad attuare le misure previste nell’Allegato A, capitolo 1, sezione II, punto 2), della direttiva 91/68/CEE.

3.  Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. Equidi

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 112–112f (peste equina), 204–206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240–244 (metrite contagiosa equina). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  In applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

3.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.  Le disposizioni degli Allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicanomutatis mutandis alla Svizzera.

IV. Pollame e uova da cova

A. Legislazioni∗
Unione europeaSchweiz
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122–125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255–261 (Salmonella spp.), 262–265 (laringotracheite contagiosa aviaria). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, si riconosce che la Svizzera dispone di un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

2.  Ai fini dell’articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio di riferimento nazionale per la Svizzera è l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna.

3.  All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applicamutatis mutandis alla Svizzera.

4.  In caso di spedizioni di uova da cova verso l’Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione64.

5.  All’articolo 10, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applicamutatis mutandis alla Svizzera.

6.  All’articolo 11, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applicamutatis mutandis alla Svizzera.

7.  All’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applicamutatis mutandis alla Svizzera.

8.  Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese ‹che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle›. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

9.  All’articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro dell’Unione europea si applicanomutatis mutandis alla Svizzera.

10.  Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato IV della direttiva 2009/158/CE.

11.  In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s’impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa dell’Unione europea.

V. Animali e prodotti di acquacoltura

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 3–5 (epizoozie considerate), 21–23 (registrazione delle aziende di acquacoltura, controllo degli effettivi e altri obblighi, sorveglianza sanitaria), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 277–290 (misure comuni e specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ). 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS916.443.12 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  Ai fini dell’applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall’anemia infettiva del salmone e dalle infezioni daMarteilia refringens e daBonamia ostreae .

2.  L’eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.

3.  Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d’acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione65.

4.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Embrioni bovini

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 56–58a (trasferimento di embrioni). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 15 della direttiva 89/556/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.  Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII. Sperma bovino

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 51–55a (inseminazione artificiale). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.

2.  L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

3.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 88/407/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.  Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. Sperma suino

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62)1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 51–55a (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 )
B. Modalità d’applicazione

1.  L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2.  L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 90/429/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.  Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all’Allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). 2. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 51–55a (inseminazione artificiale) e 56–58a (trasferimento di embrioni). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE: RS916.443.10 ). 3. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS916.443.14 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  Ai fini del presente Allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni delle parti I–V della presente appendice, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni delle parti VI–VIII della presente appendice.

2.  L’Unione europea e la Svizzera s’impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati nel punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente Allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20.

3.  Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate nelle parti I, II e III della presente appendice e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’Allegato E, parte I, della direttiva 92/65/CEE completati dall’attestato che figura nell’articolo 6, parte A, punto 1, lettera e), della direttiva 92/65/CEE.

4.  I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall’attestato che figura nell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5.  L’informazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

6.  Le spedizioni dall’Unione europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

Il sistema d’identificazione è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dall’Allegato II, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/201366.

La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell’Allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013

7.  Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE della Commissione67.

8.  Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2010/470/UE.

9.  Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE.

10.  Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE.

11.  Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato E, parte II, della direttiva 92/65/CEE.

12.  Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all’Allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato E, parte III, della direttiva 92/65/CEE.

13.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l’informazione prevista al paragrafo 2 di tale articolo ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1)Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS916.443.14 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  Il sistema di marcatura è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013.

2.  La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell’Allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.

3.  Il modello di passaporto da utilizzare è quello previsto dall’Allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. I requisiti supplementari riguardanti il passaporto sono definiti nell’Allegato III, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

4.  Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, si applicanomutatis mutandis le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 576/2013. I controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in Svizzera da uno Stato membro dell’Unione europea sono effettuati conformemente alle modalità di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 576/2013.

Appendice 3

Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

I. Unione europea – Legislazione∗

A. Ungulati a eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

B. Equidi

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1)

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

D. Animali d’acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

E. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1.  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2.  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

I. Altre disposizioni specifiche

1.  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β‑agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

2.  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II. Svizzera – Legislazione∗

1.  Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS916.40 ).

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS916.401 ).

3.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE, RS916.443.10 ).

4.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA, RS916.443.12 ).

5.  Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, RS916.443.13 ).

6.  Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE, RS916.443.106 ).

7.  Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS916.443.14 ).

8.  Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet, RS812.212.27 ).

9.  Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV, RS916.472 ).

III. Modalità d’applicazione

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati alla parte I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d’adozione.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione.

Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, per la Svizzera le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all’Allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

Appendice 4

Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi

A. Legislazioni∗

Unione europeaSvizzera
1. Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1). 2. Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36). 3. Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all’ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54). 4. Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10) 5. Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30). 6. Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all’ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34). 7. Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all’ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36). 8. Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55). 9. Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60). 10. Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37). 11. Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all’importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull’allevamento di animali (OAlle; RS916.310 ).

B. Modalità d’applicazione

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano nelle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s’impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

Appendice 5

Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I: Disposizioni generali – sistema TRACES

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS916.40 ). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS916.443.12 ) 5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, (RS916.443.13 ). 6. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE, RS916.443.106 ). 7. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS916.443.14 ).
B. Modalità d’applicazione

La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera

A. Legislazioni∗

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europeaSvizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34). 2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ) e in particolare l’articolo 57. 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ) 3. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE, RS916.443.106 ). 4. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS916.443.14 ). 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV; RS916.472 ).
B. Modalità d’applicazione

Nei casi previsti all’articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all’autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L’attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

C. Modalità d’applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1.  Definizioni

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro dell’Unione europea o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e l’Unione europea.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell’azienda di provenienza in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera.

2.  Per il pascolo tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, si applicanomutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione68. Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l’articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti: – l’espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l’anno civile»; – per la Svizzera, le parti di cui all’articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell’Allegato corrispondente sono: Svizzera Cantone di Zurigo Cantone di Berna Cantone di Lucerna Cantone di Uri Cantone di Svitto Cantone di Obvaldo Cantone di Nidvaldo Cantone di Glarona Cantone di Zugo Cantone di Friburgo Cantone di Soletta Cantone di Basilea città Cantone di Basilea campagna Cantone di Sciaffusa Cantone di Appenzello esterno Cantone di Appenzello interno Cantone di San Gallo Cantone dei Grigioni Cantone di Argovia Cantone di Turgovia Cantone Ticino Cantone di Vaud Cantone del Vallese Cantone di Neuchâtel Cantone di Ginevra Cantone del Giura

In applicazione dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), e in particolare dell’articolo 7 (registrazione), e dell’ordinanza del 26 novembre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS916.404.1 ), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce a ogni pascolo un codice di registrazione specifico che deve essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3.  Per il pascolo tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

  1. notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
  2. procede all’esame degli animali entro le quarantott’ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
  3. rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

4.  Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

5.  Il detentore degli animali:

  1. deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stregua di un detentore originario di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera;
  2. si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all’applicazione del presente Allegato;
  3. offre piena collaborazione per l’espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

6.  Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:

  1. notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
  2. procede all’esame degli animali entro le quarantotto ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
  3. rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

7.  In caso d’insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

8.  In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera:

  1. gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
  2. il detentore degli animali s’impegna a segnalare all’autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
  3. il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all’atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
  4. le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all’atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro dell’Unione europea o verso la Svizzera nell’anno civile in questione;
  5. le disposizioni del punto 6 non si applicano;
  6. il detentore degli animali s’impegna a comunicare all’autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

9.  Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine

Unione europeaCertificato per gli scambi intracomunitari
Parte I: Informazioni relative alla partita presentataI.1. Speditore Nome Indirizzo PaeseI.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a. Numero di riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario Nome Indirizzo PaeseI.6. Numero di certificati originali annessiN° documenti di accompagnamento
I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento
I.8. Paese di origineCodice ISOI.9. Regione di origineCodiceI.10. Paese di destinazioneCodice ISOI.11. Regione di destinazioneCodice
I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda Centro di raccolta Sede del commerciante Organismo riconosciuto Centro sperma Azienda riconosciuta acquacoltura Gruppo embrioni Stabilimento Altro Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postaleI.13. Luogo di destinazione Azienda Centro di raccolta Sede del commerciante Organismo riconosciuto Centro sperma Azienda riconosciuta acquacoltura Gruppo embrioni Stabilimento Altro Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale
I.14. Luogo di carico Codice postaleI.15. Data e ora della partenza
I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Altro Identificazione: Numero/i:I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro
I.21.I.20. Numero di animali/Peso lordoI.22. Numero di colli
I.23. N. del sigillo e n. del container
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per: Transumanza
I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Paese terzo Codice ISO Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata
Numero del PIF
I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO
I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita CodiceI.29. Tempo previsto per il trasporto
I.30. Ruolino di marcia Sì No
I.31. Identificazione degli animali Codice del prodotto (codice SA) Numero del passaporto
Unione europea2005/22/CE Pascolo
II. Informazione sanitariaII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b. Numero di riferimento locale
Parte II: CertificazioneA. Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero o al pascolo giornaliero degli animali della specie bovina Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta: A.1. proviene da un’azienda d’origine e da un’area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini; A.2. proviene da un allevamento d’origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio: a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione …/…/CE della Commissione o, per la Svizzera, dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto I); b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;
A.3. è un animale d’allevamento(3)o da produzione(1)che: a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, è vissuto sin dalla nascita nell’azienda d’origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell’azienda; b) non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto 2;
A.4. Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un’ispezione in data [inserire la data], nelle quarantotto ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;
A.5. L’azienda d’origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l’area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini;
A.6. Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;
A.7. Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano,mutatis mutandis , conformemente all’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999;
A.8. Al momento dell’ispezione gli animali di cui sopra erano idonei a essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;
A.9. Data di arrivo al pascolo(6)
A.10. Data di partenza prevista dal pascolo: …
B. Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato)
B.1. che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato(3)o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente(3), (7), (8)] sono stati oggetto di un’ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o quarantotto ore prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa.
B.2. che l’area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.
* La parte A deve essere compilata per l’andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte B deve essere compilata per il ritorno dal pascolo frontaliero.
(1) Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell’emissione del certificato o almeno entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista dell’arrivo degli animali.
(2) Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell’esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d’origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l’intero periodo di pascolo.
(3) Depennare la menzione non pertinente.
(4) Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l’intero periodo di pascolo.
(5) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto.
(6) Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di riconoscimento) del presente certificato.
(7) Qualora uno o più animali siano ritornati nell’azienda d’origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall’elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale.
(8) Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d’entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6. del presente certificato.
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale
Nome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Unità veterinaria locale:
N. dell’UVL:
Data:
Firma:
Timbro:

Capitolo III Condizioni per gli scambi tra l’Unione europea e la Svizzera

A. Legislazioni

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione69.

Capitolo IV Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A. Legislazioni∗

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europeaSvizzera
1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11). 2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). 3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56). 4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31). 7. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS916.443.12 ) 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS916.443.13 ). 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE, RS916.443.106 ). 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS916.443.14 ). 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV; RS916.472 ). 7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet, RS812.212.27 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell’Allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione70.

2.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

NomeCodice TRACESTipoCentro d’ispezioneTipo di riconoscimento
Aeroporto di ZurigoCHZRH4ACentro 3O – Altri animali
(compresi gli animali dei giardini zoologici)*
Aeroporto di GinevraCHGVA4ACentro 2O – Altri animali
(compresi gli animali dei giardini zoologici)*
* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.

Le modifiche ulteriori dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 19 della direttiva 91/496/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.  L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione di cui all’appendice 3 del presente Allegato, nonché le misure d’applicazione.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione.

4.  I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea indicati al punto 1 della presente sezione effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente alla sezione A del presente capitolo.

5.  I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell’Unione europea, conformemente alla sezione A del presente capitolo.

Capitolo V: Disposizioni specifiche

1. Identificazione degli animali
A. Legislazioni∗

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europeaSvizzera
1. Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31). 2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS916.401 ), in particolare gli articoli 7–15f (registrazione e identificazione). 2. Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS916.404.1 ).
B. Modalità d’applicazione
  1. L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.
  2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, così come dell’articolo 1 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC, RS910.15 ).
2. Protezione degli animali
A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1). 2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’Allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS455 ), in particolare gli articoli 15 e 15a (principi, trasporti internazionali di animali). 2. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS455.1 ), in particolare gli articoli 169–176 (trasporti internazionali di animali).
B. Modalità d’applicazione
  1. Le autorità svizzere s’impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.
  2. Nei casi previsti all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
  3. L’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE del Consiglio è di competenza del Comitato misto veterinario.
  4. La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell’articolo 208 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS455.1 ).
  5. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 15a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS455 ), il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.
3. Canoni

1.  Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera.

2.  Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni dovuti per lo svolgimento dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Appendice 6

Prodotti di origine animale

Capitolo I: Settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta

«Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano»

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicanomutatis mutandis .

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea
Condizioni commercialiEquivalenza
Unione europeaSvizzera
Salute animale:
1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi
Ungulati domestici
Solipedi domestici
Direttiva 64/432/CEE
Direttiva 2002/99/CE*
Regolamento (CE) n. 999/2001
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
1
2. Carni di selvaggina d’allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni
Mammiferi terrestri d’allevamento diversi da quelli sopra citatiDirettiva 64/432/CEE
Direttiva 92/118/CEE**
Direttiva 2002/99/CE
Regolamento (CE) n. 999/2001
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
Ratiti d’allevamento
Lagomorfi
Direttiva 92/118/CEE
Direttiva 2002/99/CE
3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni
Ungulati selvatici
Lagomorfi
Altri mammiferi terrestri
Selvaggina selvatica di penna
Direttiva 2002/99/CE
Regolamento (CE) n. 999/2001
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi
PollameDirettiva 92/118/CEE
Direttiva 2002/99/CE
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
5. Stomaci, vesciche e budella
Bovini
Ovini e caprini
Suini
Direttiva 64/432/CEE
Direttiva 92/118/CEE
Direttiva 2002/99/CE
Regolamento (CE) n. 999/2001
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
1
6. Ossa e prodotti a base di ossa
Ungulati domestici
Solipedi domestici
Altri mammiferi terrestri d’allevamento o selvatici
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna
Direttiva 64/432/CEE
Direttiva 92/118/CEE
Direttiva 2002/99/CE
Regolamento (CE) n. 999/2001
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
1
7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue
Ungulati domestici
Solipedi domestici
Altri mammiferi terrestri d’allevamento o selvatici
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna
Direttiva 64/432/CEE
Direttiva 92/118/CEE
Direttiva 2002/99/CE
Regolamento (CE) n. 999/2001
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
1
8. Gelatina e collagene
Direttiva 2002/99/CE
Regolamento (CE) n. 999/2001
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
1
9. Latte e prodotti lattiero-caseari
Direttiva 64/432/CEE
Direttiva 2002/99/CE
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
10. Uova e ovoprodotti
Direttiva 2002/99/CELegge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini
Direttiva 2006/88/CE
Direttiva 2002/99/CE
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
12. Miele
Direttiva 92/118/CEE
Direttiva 2002/99/CE
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
13. Lumache e cosce di rana
Direttiva 92/118/CEE
Direttiva 2002/99/CE
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40 ).
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401 ).
1 Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario.

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea
Condizioni commercialiEquivalenza
Unione europeaSvizzera
Sanità pubblica
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).
Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0 )
Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1 )
Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel servizio veterinario pubblico (RS 916.402 )
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401 )
Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020 )
Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190 )
Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02 )
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21 )
Ordinanza del DFER del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1 )
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1 )
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1 )
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108 )
Sì con condizioni speciali
Protezione degli animali
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455 )
Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1 )
Ordinanza dell’USAV del 12 agosto 2010 concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2 )
Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190 )
Sì con condizioni speciali
* Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). ** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

Condizioni speciali

1)  La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell’abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES.

2)  La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.

3)  Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello dell’Unione.

4)  Le autorità competenti della Svizzera si impegnano a far sì che le carcasse e le carni di suini domestici immesse sul mercato dell’Unione europea siano sottoposte all’esame per l’individuazione di Trichine.

5)  I metodi di individuazione descritti all’Allegato I, capitoli I e II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione71sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine.

6)  In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS817.190.1 ) e dell’articolo 10 capoverso 8 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine animale (RS817.022.108 ), le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che non sono destinati al mercato dell’Unione europea recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell’Allegato 9 ultimo paragrafo dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione.

Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine animale.

7)  Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera provenienti: – da aziende riconosciute indenni da Trichine dalle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea; – da regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;

per le quali l’esame destinato a individuare la presenza di Trichine non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri dell’Unione europea.

8)  In applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 dell’ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS817.024.1 ), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 di tale ordinanza: a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna secondo la legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS901.0 ) e dell’ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (RS901.021 ). Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica: – fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario e indica la natura dell’adeguamento in questione; – descrive le derrate alimentari e le aziende interessate; – chiarisce i motivi dell’adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell’analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura che debba essere adottata per fare in modo che l’adeguamento non comprometta gli obiettivi dell’ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS817.024.1 ); – fornisce qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione e gli Stati membri dell’Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario; b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali. Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per scritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica: – descrive brevemente le disposizioni che sono state adottate; – descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e – fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

9)  La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri dell’Unione europea in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

10)  In applicazione dell’articolo 179d dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

11)  I laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti: a) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE72comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e 3 d): RIKILT – Institute of Food Safety, part of Wageningen UR P.O. Box 230 6700 AE Wageningen Nederland b) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punti 1 e 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox: Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants ANSES – Laboratoire de Fougères 35306 Fougères cedex France c) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5, e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e): Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Diedersdorfer Weg, 1 D-12277 Berlin Deutschland d) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c): Istituto Superiore di Sanità via Regina Elena 299 00161 Roma Italia

La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti nel titolo III e nell’Allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

12)  In attesa del riconoscimento dell’allineamento della legislazione dell’Unione europea e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l’Unione europea, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d’applicazione:

  1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
  2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
  3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β‑agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
  4. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
  5. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
  6. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
  7. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
  8. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
  9. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
  10. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
  11. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
  12. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
  13. Regolamento (UE) n. 213/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli Allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
  14. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
  15. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
«Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»
Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea
Condizioni commercialiEquivalenza
Unione europea ^73∗^Svizzera^ * ^
1. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). 2. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). 3. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).1. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS817.190) 2. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS817.190.1 ) 3. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS916.401 ). 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ) 5. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS916.441.22 )Sì con condizioni speciali

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli articoli da 25 a 28, 30 e 31 e agli Allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti nell’Allegato VIII, capitolo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Conformemente al titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e al capo IV e all’Allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l’elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.

Capitolo II: Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Tali esportazioni sono effettuate alle condizioni previste per gli scambi all’interno dell’Unione. Tuttavia le autorità competenti rilasciano, se del caso, un certificato che attesti il rispetto di tali condizioni ai fini dell’accompagnamento dei lotti.

Se necessario, i modelli di certificati sono discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.

Appendice 7

Autorità competenti

Parte A: Svizzera

Le competenze in materia di controllo sanitario e veterinario sono ripartite tra i servizi dei singoli Cantoni e quelli dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Si applicano le seguenti disposizioni: – per le esportazioni verso l’Unione europea, i Cantoni controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute; – l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d’ispezione, nonché l’azione legislativa finalizzata all’applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell’ambito del mercato svizzero. Esso è altresì competente per quanto concerne le importazioni delle derrate alimentari delle derrate alimentari di origine animale e degli altri prodotti animali provenienti dai paesi terzi. Infine rilascia le autorizzazioni per le esportazioni verso l’Unione europea dei sottoprodotti animali che rientrano nelle categorie 1 e 2.

Parte B: Unione europea

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri dell’Unione europea, sia dalla Commissione europea. Si applicano le seguenti disposizioni: – per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri dell’Unione europea controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute; – la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d’ispezione, nonché l’azione legislativa finalizzata all’applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell’ambito del mercato unico europeo.

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

Nessuno

Appendice 9

Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell’operato.

1 Principi generali

1.1 Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie. 1.2 Le verifiche sono intese ad appurare l’efficienza dell’autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l’esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l’esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate. 1.3 La frequenza delle verifiche dipende dall’operato stesso. Se quest’ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto. 1.4 Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2 Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi: 2.1 l’oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica; 2.2 la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva; 2.3 la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione; 2.4 l’identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati; 2.5 un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare; 2.6 fatte salve le disposizioni in materia di libertà d’informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d’interessi; 2.7 il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell’operatore. Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3 Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica. 3.1 Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l’altro: – accesso all’insieme della normativa pertinente; – accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente; – accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni; – documentazione su azioni correttive e sanzioni; – accesso agli stabilimenti. 3.2 Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l’osservanza regolare e uniforme delle norme.

4 Procedure

4.1 Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all’esecuzione della verifica.

4.2 Esame documentale

Si tratta dell’esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d’ispezione alimentare o di certificazione successivamente all’adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d’ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all’emissione di certificati.

4.3 Sopralluoghi

4.3.1 Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall’industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d’ispezione e di certificazione. 4.3.2 Nell’ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d’immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4 Verifica a posteriori

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5 Documenti di lavoro

I formulari per l’annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui: – testi normativi; – struttura e operato dei servizi incaricati dell’ispezione e della certificazione; – caratteristiche dello stabilimento e modalità operative; – statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati; – provvedimenti e procedure di applicazione; – procedure di notificazione e ricorso; – programmi di formazione.

6 Riunione di chiusura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d’ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti. Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7 Relazione

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

Appendice 10

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I: Disposizioni generali

A. Legislazioni∗
Unione europeaSvizzera
1. Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63). 2. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), e in particolare l’articolo 57. 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, RS 916.443.13). 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE, RS 916.443.106). 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV; RS 916.472).
B. Modalità d’applicazione

1.  La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

2.  La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema di allarme rapido previsto all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un’autorità competente in un posto frontaliero dell’Unione europea, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un’autorità competente di un posto frontaliero e rispetta le regole di riservatezza previste nell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera

A. Legislazioni∗

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europeaSvizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34). 2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13). 3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), e in particolare l’articolo 57. 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ) 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS916.443.13 ). 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE, RS916.443.106 ). 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS916.443.14 ). 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV; RS916.472 ).
B. Modalità d’applicazione

Nei casi previsti nell’articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all’autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L’attuazione delle disposizioni previste negli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e negli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

Capitolo III: Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A. Legislazioni∗

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europeaSvizzera
1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11). 2. Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all’introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1). 3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206). 4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). 5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34). 6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β‑agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9). 9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8). 10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). 11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61). 12. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS916.40 ), e in particolare l’articolo 57. 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ) 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS916.443.13 ). 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE, RS916.443.106 ). 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS916.443.14 ). 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV; RS916.472 ). 7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr; RS817.0 ). 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS817.02 ). 9. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS817.025.21 ). 10. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE; RS817.021.23 ).
B. Modalità d’applicazione

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea sono i seguenti: i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell’Allegato I della decisione 2009/821/CE.

2.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CEE, i posti d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

NomeCodice TRACESTipoCentro d’ispezioneTipo di riconoscimento
Aeroporto di ZurigoCHZRH4ACentro 1
Centro 2
NHC*
HC(2)*
Aeroporto di GinevraCHGVA4ACentro 2HC(2), NHC*
* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.

Le modifiche ulteriori dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

Capitolo IV: Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra l’Unione europea e la Svizzera

Per i settori nei quali l’equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES. Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell’appendice 6.

Capitolo V: Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

I. Unione europea– Legislazione∗
A. Regole di sanità pubblica

1.  Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

2.  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

3.  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

4.  Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

5.  Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).

6.  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β‑agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

7.  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

8.  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

9.  Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

10.  Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

11.  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

12.  Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

13.  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

14.  Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

15.  Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

16.  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

17.  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

18.  Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).

19.  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

20.  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

21.  Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1).

22.  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

B. Regole di salute animale

1.  Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

2.  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

3.  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

4.  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

5.  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

6.  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. Altre misure specifiche∗

1.  Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

2.  Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell’accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

3.  Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).

4.  Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).

5.  Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

6.  Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).

7.  Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

8.  Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).

9.  Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie aggiuntivo all’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).

10.  Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2. Svizzera – Legislazione∗
  1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS916.443.10 ).
  2. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, RS916.443.13 ).
3. Modalità d’applicazione

A. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati nel capitolo I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d’adozione. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione. B. I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea di cui al punto 1 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al parte A del capo III della presente appendice. C. I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto 2 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell’Unione europea conformemente al parte A del capo III della presente appendice. D. In applicazione delle disposizioni dell’ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS916.443.13 ), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d’importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita. L’esportazione di questa carne verso l’Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione svizzera: – limita l’utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura; – limita la loro introduzione ai soli posti d’ispezione frontalieri svizzeri; – mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea; – presenta una volta all’anno una relazione alla Commissione sull’origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini; – in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

Capitolo VI: Canoni

1.  Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera. 2.  Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Appendice 11

Punti di contatto

I. Per l’Unione europea:

Il direttore

Affari veterinari e internazionali

Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare

Commissione europea

1049 Bruxelles, Belgio

II. Per la Svizzera:

Il direttore

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

3003 Berna, Svizzera

Allegato 12

Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Art. 1 Obiettivi

Le Parti convengono di promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (in seguito «IG») e di facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro rispettive regolamentazioni.

Art. 2 Disposizioni legislative delle Parti
  1. Le legislazioni delle Parti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio permettono una procedura di protezione uniforme rispondente agli obiettivi comuni delle Parti.
  2. Le suddette legislazioni in particolare istituiscono: – un procedimento amministrativo che rende possibile verificare l’effettiva corrispondenza delle IG a prodotti agricoli o alimentari originari di una regione o di un luogo determinati a cui possono essere attribuite una qualità determinata, una reputazione, o altre caratteristiche; – un obbligo che le IG protette corrispondano a prodotti specifici, rispondenti a un determinato numero di condizioni elencate in un disciplinare e che le suddette condizioni possano essere modificate esclusivamente nell’ambito del suddetto procedimento amministrativo; – l’applicazione della protezione effettuata dalle Parti tramite controlli ufficiali; – il diritto per ogni produttore stabilito nell’area geografica interessata e che si sottopone al sistema di controllo di beneficiare della IG in questione, nella misura in cui i prodotti interessati sono conformi al disciplinare vigente; – una procedura preventiva di protezione che consenta ad ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse a far valere i propri diritti notificando la sua opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato che sia esistente da lunga data.
Art. 3 Procedimenti preventivi di protezione ai sensi dell’Accordo

Ogni Parte sottopone a un esame e a una consultazione pubblica le IG dell’altra Parte.

Art. 4 Oggetto della protezione
  1. Ogni Parte protegge le IG dell’altra Parte di cui all’appendice 1.
  2. Questa appendice può essere completata secondo la procedura di cui all’articolo 16.
  3. La protezione prevista dal presente allegato non pregiudica il trattamento di una domanda di registrazione individuale secondo le rispettive procedure delle Parti.
Art. 5 Campo d’applicazione

In deroga all’articolo 1 del presente accordo, il presente allegato si applica alle IG dell’appendice 1 che designano prodotti previsti dalle legislazioni delle due Parti di cui all’appendice 2.

Art. 6 Ammissibilità alla protezione
  1. Le IG delle Parti per essere ammesse alla protezione prevista dal presente allegato devono essere preventivamente protette sul loro rispettivo territorio ed essere originarie delle Parti.
  2. Le Parti non sono obbligate a proteggere una IG dell’altra Parte che non è più protetta sul territorio di quest’ultima.
Art. 7 Estensione della protezione
  1. Le IG di cui all’appendice 1 possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializzi il prodotto conformemente al relativo disciplinare in vigore.
  2. L’uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato:
    1. per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare;
    2. per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione.
  3. La protezione prevista nell’ambito del presente Accordo si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se: – la vera origine del prodotto è indicata; – la denominazione in questione è utilizzata in una traduzione, traslitterazione o trascrizione; – la denominazione utilizzata è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
  4. Le IG sono anche protette contro: – qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata sulla confezione, compreso l’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato; – qualsiasi impiego, per la confezione, di recipienti o imballaggi che possono indurre in errore sull’origine del prodotto; – qualsiasi ricorso alla forma del prodotto, qualora essa sia distintiva del prodotto; – qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.
  5. Le IG di cui all’appendice 1 non possono diventare generiche.
Art. 8 Disposizioni particolari per talune denominazioni
  1. La protezione dell’IG «Bündnerfleisch (Viande des Grisons)» della Svizzera di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio dell’Unione di detta denominazione per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera.
  2. La protezione delle seguenti IG dell’Unione di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell’Unione:
    1. Salame di Varzi;
    2. Schwarzwälder Schinken.
  3. La protezione delle seguenti IG della Svizzera di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio dell’Unione di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera:
    1. Sbrinz;
    2. Gruyère.
  4. La protezione delle seguenti IG dell’Unione di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell’Unione:
    1. Munster;
    2. Taleggio;
    3. Fontina;
    4. Φέτα (Feta);
    5. Chevrotin;
    6. Reblochon;
    7. Grana Padano (compreso il termine «Grana» usato da solo).
  5. Le seguenti IG omonime della Svizzera e dell’Unione di cui all’appendice 1 sono protette e possono coesistere: – «Vacherin Mont-d’Or» (Svizzera) e «Vacherin du Haut-Doubs» o «Mont d’Or» (Unione).

Se è necessario sono previste misure specifiche di etichettatura per distinguere i prodotti ed escludere qualsiasi rischio di inganno. 6. La protezione delle IG «Grana Padano» e «Parmigiano Reggiano» non esclude, per prodotti destinati al mercato svizzero e per i quali sono state adottate tutte le misure in modo da evitare che essi siano esportati nuovamente, che la grattugiatura e il confezionamento (compreso il taglio in porzioni e l’imballaggio) di questi prodotti si effettuino sul territorio della Svizzera durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato e senza il diritto all’utilizzo dei simboli e delle diciture dell’Unione per le suddette IG. 7. L’IG «Gruyère» da un lato e le IG «Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)», «Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)», «Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)» e «Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)» dall’altro, designano formaggi chiaramente distinti, in particolare per il loro luogo di origine geografica specifico, il loro modo di fabbricazione e le loro proprietà organolettiche. In questo contesto, le Parti si impegnano a adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare e, se necessario, per far cessare ogni uso abusivo o suscettibile di indurre confusione tra la IG «Gruyère» e il termine «Γραβιέρα/Graviera», nel rispetto delle disposizioni degli articoli 13 e 15.

A tal fine le Parti convengono in particolare che il termine «Γραβιέρα/Graviera» non può, in nessun caso, essere tradotto con «Gruyère» e lo stesso dicasi per il contrario.

Art. 9 Relazione con i marchi
  1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, per le IG di cui all’appendice 1 la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all’articolo 7 è negata o annullata d’ufficio o su istanza della Parte interessata conformemente alla legislazione di ogni Parte. Questa obbligazione generale si riferisce in particolare al fatto che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente alla situazione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sia rigettata conformemente alla legislazione di ogni Parte. I marchi registrati in violazione di quanto precede sono invalidi.
  2. Un marchio, il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all’articolo 7 e che in buona fede è stato depositato, registrato o acquisito con l’uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione sul territorio della Parte interessata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato, fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 3, può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una IG da parte del presente allegato, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi delle legislazione delle Parti.
Art. 10 Relazione con gli accordi internazionali

Il presente allegato si applica fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle Parti a norma dell’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio74e di ogni altro accordo multilaterale relativo al diritto della proprietà intellettuale cui sono Parti contraenti la Svizzera e l’Unione.

Art. 11 Legittimazione ad agire

Il diritto di agire per assicurare la protezione delle IG di cui all’appendice 1 è esteso alle persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate, in particolare federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori stabiliti o aventi sede sul territorio dell’altra Parte.

Art. 12 Diciture e simboli

Tenuto conto della convergenza delle legislazioni delle Parti di cui all’articolo 2, ogni Parte autorizza sul suo territorio la commercializzazione dei prodotti suscettibili di essere compresi nell’ambito di applicazione del presente allegato e recanti diciture ed eventuali simboli ufficiali, relativi alle IG, utilizzati dall’altra Parte.

Art. 13 Applicazione dell’allegato e provvedimenti di attuazione

Le Parti attuano la protezione prevista all’articolo 7 mediante ogni azione amministrativa idonea o azione legale, se necessario su richiesta dell’altra Parte.

Art. 14 Provvedimenti alla frontiera

Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari per permettere alle rispettive autorità doganali di trattenere alla frontiera i prodotti nei confronti dei quali si sospetta l’illecita apposizione di una IG protetta dal presente allegato e destinati all’importazione sul territorio doganale di una Parte, all’esportazione a partire dal territorio doganale di una Parte, alla riesportazione, alla disposizione in zona franca o deposito franco o ad essere assoggettati a uno dei regimi seguenti: transito internazionale, deposito doganale, perfezionamento attivo o passivo o ammissione temporanea sul territorio doganale di una Parte.

Art. 15 Cooperazione bilaterale
  1. Le Parti si prestano reciproca assistenza.
  2. Le Parti si scambiano, regolarmente o su richiesta di una Parte, ogni informazione utile al buon funzionamento delle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto attiene alla evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti o delle loro IG (modifiche di diciture, simboli e loghi, modifiche sostanziali del disciplinare, cancellazione, ecc.).
  3. Le Parti si informano qualora una di esse, nell’ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere una IG per un prodotto agricolo o alimentare di tale paese e che detta denominazione abbia per omonimo una IG protetta dell’altra Parte al fine di consentire a quest’ultima di esprimere un parere sulla protezione della IG in questione.
  4. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente allegato.
  5. Il Comitato esamina ogni questione relativa all’applicazione del presente allegato o alla sua evoluzione. Il Comitato in particolare può decidere le modifiche da apportare all’articolo 8 e, se necessario, le condizioni pratiche di uso che permettono di differenziare le IG omonime.
  6. Il gruppo di lavoro «DOP/IGP» istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’Accordo assiste il Comitato su richiesta di quest’ultimo.
Art. 16 Clausola di riesame
  1. Per quanto attiene alle IG di nuova registrazione, da ambo le parti, le Parti procedono all’esame e alla consultazione di cui all’articolo 3 ai fini della loro protezione. L’inserimento di nuove IG nell’appendice 1 viene fatto secondo le procedure del Comitato.
  2. La Parti si impegnano a esaminare i casi di IG che non figurano nell’appendice 1 entro due anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato.
  3. La data di cui all’articolo 9, paragrafo 2, è quella della trasmissione della domanda all’altra Parte.
  4. Le Parti si consultano per ogni altra modifica da apportare all’allegato.
  5. Le modalità di applicazione non previste dal presente allegato sono, se necessario, decise dal Comitato.
Art. 17 Disposizioni transitorie
  1. Fatto salvo l’articolo 8, i prodotti di cui alle IG contenuti nell’appendice 1 che, al momento dell’entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, designati e presentati legittimamente nel rispetto della legge o della regolamentazione interna delle Parti, ma la cui produzione, designazione e presentazione sono vietate dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, al massimo durante un periodo di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato.
  2. Le disposizioni transitorie summenzionate si applicano per analogia alle IG aggiunte successivamente all’appendice 1 ai sensi dell’articolo 16.
  3. Fatte salve disposizioni contrarie del Comitato, la commercializzazione dei prodotti elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
Appendice 1

Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall’altra parte

1. Elenco delle IG svizzere

Tipo di prodottoNomeProtezione (1)
Spezie:Munder SafranDOP
Formaggi:Berner Alpkäse / Berner HobelkäseDOP
Formaggio d’alpe ticineseDOP
Glarner AlpkäseDOP
L’EtivazDOP
GruyèreDOP
Raclette du Valais / Walliser RacletteDOP
SbrinzDOP
Tête de Moine, Fromage de BellelayDOP
Vacherin fribourgeoisDOP
Vacherin Mont-d’OrDOP
Werdenberger Sauerkäse / Liechtensteiner Sauerkäse / BloderkäseDOP
Frutta:Poire à BotziDOP
Ortaggi o legumi:Cardon épineux genevoisDOP
Prodotti carnei e di salumeria:Appenzeller MostbröckliIGP
Appenzeller PantliIGP
Appenzeller SiedwurstIGP
Berner ZungenwurstIGP
BündnerfleischIGP
Glarner KalberwurstIGP
Jambon cru du ValaisIGP
Lard sec du ValaisIGP
LongeoleIGP
Saucisse aux choux vaudoiseIGP
Saucisse d’AjoieIGP
Saucisson neuchâtelois / Saucisse neuchâteloiseIGP
Saucisson vaudoisIGP
St. Galler Bratwurst / St. Galler KalbsbratwurstIGP
Viande séchée du ValaisIGP
Prodotti di panetteria:Cuchaule / Freiburger SafranbrotDOP
Zuger KirschtorteIGP
Pain de seigle valaisan / Walliser RoggenbrotDOP
Prodotti della molitura:Rheintaler Ribel/Türggen RibelDOP
(1) Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto nell’appendice 2.

2. Elenco delle IG dell’Unione

Le classi di prodotti figurano all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36)

NomeTraslitterazione in caratteri latiniProtezione (1)Tipo di prodottoOrigine
Gailtaler AlmkäseDOPFormaggiAustria
Gailtaler SpeckIGPProdotti a base di carneAustria
MarchfeldspargelIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiAustria
Pöllauer HirschbirneDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiAustria
Steirische KäferbohneDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiAustria
Steirischer KrenIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiAustria
Steirisches KürbiskernölIGPOli e grassiAustria
Tiroler Almkäse / Tiroler AlpkäseDOPFormaggiAustria
Tiroler BergkäseDOPFormaggiAustria
Tiroler GraukäseDOPFormaggiAustria
Tiroler SpeckIGPProdotti a base di carneAustria
Vorarlberger AlpkäseDOPFormaggiAustria
Vorarlberger BergkäseDOPFormaggiAustria
Wachauer MarilleDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiAustria
Waldviertler GraumohnDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiAustria
Beurre d’ArdenneDOPOli e grassiBelgio
Brussels grondwitloofIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiBelgio
Fromage de HerveDOPFormaggiBelgio
Gentse azaleaIGPFiori e piante ornamentaliBelgio
Geraardsbergse MattentaartIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaBelgio
Jambon d’ArdenneIGPProdotti a base di carneBelgio
Liers vlaaikeIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaBelgio
Pâté gaumaisIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Belgio
Plate de FlorenvilleIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiBelgio
Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheutenIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiBelgio
Potjesvlees uit de WesthoekIGPProdotti a base di carneBelgio
Saucisson d’Ardenne / Collier d’Ardenne / Pipe d’ArdenneIGPProdotti a base di carneBelgio
Vlaams - Brabantse TafeldruifDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiBelgio
Vlaamse laurierIGPFiori e piante ornamentaliBelgio
Vlees van het rood ras van West-VlaanderenDOPCarni fresche (e rattaglie)Belgio
Българско розово маслоBulgarsko rozovo masloIGPOli essenzialiBulgaria
Горнооряховски суджукGornooryahovski sudzhukIGPProdotti a base di carneBulgaria
Странджански манов мед / Maнов мед от СтранджаStrandzhanski manov med / Manov med ot StrandzhaDOPAltri prodotti di origine animaleBulgaria
Γλυκό Τριαντάφυλλο ΑγρούGlyko Triantafyllo AgrouIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaCipro
Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες ΣωτήραςKolokasi Sotiras / Kolokasi-Poulles SotirasDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiCipro
Κουφέτα Αμυγδάλου ΓεροσκήπουKoufeta Amygdalou GeroskipouIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaCipro
Λουκούμι ΓεροσκήπουLoukoumi GeroskipouIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaCipro
Παφίτικο ΛουκάνικοPafitiko LoukanikoIGPProdotti a base di carneCipro
Březnický ležákIGPBirraRepubblica ceca
Brněnské pivo /
Starobrněnské pivo
IGPBirraRepubblica ceca
Budějovické pivoIGPBirraRepubblica ceca
Budějovický měšťanský varIGPBirraRepubblica ceca
Černá HoraIGPBirraRepubblica ceca
České pivoIGPBirraRepubblica ceca
Českobudějovické pivoIGPBirraRepubblica ceca
Český kmínDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Repubblica ceca
Chamomilla bohemicaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Repubblica ceca
Chelčicko – Lhenické ovoceIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiRepubblica ceca
Chodské pivoIGPBirraRepubblica ceca
Hořické trubičkyIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaRepubblica ceca
Jihočeská NivaIGPFormaggiRepubblica ceca
Jihočeská Zlatá NivaIGPFormaggiRepubblica ceca
Karlovarské oplatkyIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaRepubblica ceca
Karlovarské trojhránkyIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaRepubblica ceca
Karlovarský sucharIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaRepubblica ceca
Lomnické sucharyIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaRepubblica ceca
Mariánskolázeňské oplatkyIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaRepubblica ceca
Nošovické kysané zelíDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiRepubblica ceca
Olomoucké tvarůžkyIGPFormaggiRepubblica ceca
Pardubický perníkIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaRepubblica ceca
Pohořelický kaprDOPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiRepubblica ceca
Štramberské ušiIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaRepubblica ceca
Třeboňský kaprIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiRepubblica ceca
Valašský frgálIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaRepubblica ceca
Všestarská cibuleDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiRepubblica ceca
Žatecký chmelDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Repubblica ceca
Znojemské pivoIGPBirraRepubblica ceca
Aachener PrintenIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGermania
Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher WeihnachtsleberwurstIGPProdotti a base di carneGermania
Abensberger Spargel / Abensberger QualitätsspargelIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Aischgründer KarpfenIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiGermania
Allgäuer BergkäseDOPFormaggiGermania
Allgäuer SennalpkäseDOPFormaggiGermania
Altenburger ZiegenkäseDOPFormaggiGermania
Ammerländer Dielenrauchschinken / Ammerländer KatenschinkenIGPProdotti a base di carneGermania
Ammerländer Schinken / Ammerländer KnochenschinkenIGPProdotti a base di carneGermania
Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger HörnchenIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische BrezelIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGermania
Bayerischer Meerrettich / Bayerischer KrenIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Bayerisches BierIGPBirraGermania
Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus BayernIGPCarni fresche (e frattaglie)Germania
Bayrisch Blockmalz / Bayrischer Blockmalz / Echt Bayrisch Blockmalz / Aecht Bayrischer BlockmalzIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGermania
Beelitzer SpargelIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Bornheimer Spargel /
Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim
IGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Bremer BierIGPBirraGermania
Bremer KlabenIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGermania
Diepholzer MoorschnuckeDOPCarni fresche (e frattaglie)Germania
Dithmarscher KohlIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Dortmunder BierIGPBirraGermania
Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / Dresdner WeihnachtsstollenIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGermania
Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer MostertIGPPasta di mostardaGermania
Elbe-Saale HopfenIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Germania
Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder FeldkiekerIGPProdotti a base di carneGermania
Feldsalat von der Insel ReichenauIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Filderkraut / FilderspitzkrautIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
FlönzIGPProdotti a base di carneGermania
Frankfurter Grüne Sosse / Frankfurter Grie SossIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Fränkischer GrünkernDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus FrankenIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiGermania
Glückstädter MatjesIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiGermania
Göttinger FeldkiekerIGPProdotti a base di carneGermania
Göttinger StrackeIGPProdotti a base di carneGermania
Greussener SalamiIGPProdotti a base di carneGermania
Gurken von der Insel ReichenauIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Halberstädter WürstchenIGPProdotti a base di carneGermania
Hessischer ApfelweinIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Germania
Hessischer Handkäse / Hessischer HandkäsIGPFormaggiGermania
Hofer BierIGPBirraGermania
Hofer RindfleischwurstIGPProdotti a base di carneGermania
Holsteiner KarpfenIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiGermania
Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner KnochenschinkenIGPProdotti a base di carneGermania
Hopfen aus der HallertauIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Germania
Höri BülleIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
KölschIGPBirraGermania
Kulmbacher BierIGPBirraGermania
Lausitzer LeinölIGPOli e grassiGermania
Lübecker MarzipanIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGermania
Lüneburger HeidekartoffelnIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Lüneburger HeidschnuckeDOPCarni fresche (e frattaglie)Germania
Mainfranken BierIGPBirraGermania
Meissner FummelIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGermania
Münchener BierIGPBirraGermania
Nieheimer KäseIGPFormaggiGermania
Nürnberger Bratwürste / Nürnberger RostbratwürsteIGPProdotti a base di carneGermania
Nürnberger LebkuchenIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGermania
Obazda / ObatzterIGPAltri prodotti di origine animaleGermania
Oberlausitzer BiokarpfenIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiGermania
Oberpfälzer KarpfenIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiGermania
Odenwälder FrühstückskäseDOPFormaggiGermania
Oecher Puttes / Aachener PuttesIGPProdotti a base di carneGermania
Reuther BierIGPBirraGermania
Rheinisches ApfelkrautIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches RübenkrautIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Salate von der Insel ReichenauIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Salzwedeler BaumkuchenIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGermania
Schrobenhausener Spargel / Spargel aus dem Schrobenhausener Land / Spargel aus dem Anbaugebiet SchrobenhausenIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Schwäbische Maultaschen / Schwäbische SuppenmaultaschenIGPPaste alimentariGermania
Schwäbische Spätzle / Schwäbische KnöpfleIGPPaste alimentariGermania
Schwäbisch-Hällisches QualitätsschweinefleischIGPCarni fresche (e frattaglie)Germania
Schwarzwälder SchinkenIGPProdotti a base di carneGermania
SchwarzwaldforelleIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiGermania
Spalt SpalterDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Germania
Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel /
Franken-Spargel
IGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Spreewälder GurkenIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Spreewälder MeerrettichIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Stromberger PflaumeDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Tettnanger HopfenIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Germania
Thüringer LeberwurstIGPProdotti a base di carneGermania
Thüringer RostbratwurstIGPProdotti a base di carneGermania
Thüringer RotwurstIGPProdotti a base di carneGermania
Tomaten von der Insel ReichenauIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Walbecker SpargelIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGermania
Weideochse vom Limpurger RindDOPCarni fresche (e frattaglie)Germania
Weisslacker / Allgäuer WeisslackerDOPFormaggiGermania
Westfälischer KnochenschinkenIGPProdotti a base di carneGermania
Westfälischer PumpernickelIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGermania
DanabluIGPFormaggiDanimarca
EsromIGPFormaggiDanimarca
LammefjordsgulerodIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiDanimarca
LammefjordskartoflerIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiDanimarca
VadehavslamIGPCarni fresche (e frattaglie)Danimarca
VadehavsstudeIGPCarni fresche (e frattaglie)Danimarca
Άγιος Ματθαίος ΚέρκυραςAgios Mattheos KerkyrasIGPOli e grassiGrecia
Αγκινάρα ΙρίωνAgkinara IrionIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Αγουρέλαιο ΧαλκιδικήςAgoureleo ChalkidikisDOPOli e grassiGrecia
Ακτινίδιο ΠιερίαςAktinidio PieriasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Ακτινίδιο ΣπερχειούAktinidio SperchiouDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
ΑνεβατόAnevatoDOPFormaggiGrecia
Αποκορώνας Χανίων ΚρήτηςApokoronas Chanion KritisDOPOli e grassiGrecia
Αρνάκι ΕλασσόναςArnaki ElassonasDOPCarni fresche (e frattaglie)Grecia
Αρχάνες Ηρακλείου ΚρήτηςArxanes Irakliou KritisDOPOli e grassiGrecia
Αυγοτάραχο ΜεσολογγίουAvgotaracho MessolongiouDOPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiGrecia
Βιάννος Ηρακλείου ΚρήτηςViannos Irakliou KritisDOPOli e grassiGrecia
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης ΚρήτηςVorios Mylopotamos Rethymnis KritisDOPOli e grassiGrecia
Γαλανό Μεταγγιτσίου ΧαλκιδικήςGalano Metaggitsiou ChalkidikisDOPOli e grassiGrecia
ΓαλοτύριGalotyriDOPFormaggiGrecia
Γραβιέρα ΑγράφωνGraviera AgrafonDOPFormaggiGrecia
Γραβιέρα ΚρήτηςGraviera KritisDOPFormaggiGrecia
Γραβιέρα ΝάξουGraviera NaxouDOPFormaggiGrecia
Ελιά ΚαλαμάταςElia KalamatasDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»DOPOli e grassiGrecia
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΘραψανόExeretiko partheno eleolado ThrapsanoDOPOli e grassiGrecia
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο ΚρήτηςExeretiko Partheno Eleolado Selino KritisDOPOli e grassiGrecia
ΖάκυνθοςZakynthosIGPOli e grassiGrecia
ΘάσοςThassosIGPOli e grassiGrecia
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης ΚρήτηςThroumpa Ampadias Rethymnis KritisDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Θρούμπα ΘάσουThroumpa ThassouDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Θρούμπα ΧίουThroumpa ChiouDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Καλαθάκι ΛήμνουKalathaki LimnouDOPFormaggiGrecia
ΚαλαμάταKalamataDOPOli e grassiGrecia
ΚασέριKasseriDOPFormaggiGrecia
Κατίκι ΔομοκούKatiki DomokouDOPFormaggiGrecia
Κατσικάκι ΕλασσόναςKatsikaki ElassonasDOPCarni fresche (e frattaglie)Grecia
Κελυφωτό φυστίκι
Φθιώτιδας
Kelifoto
fystiki Fthiotidas
DOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Κεράσια τραγανά
Ροδοχωρίου
Kerassia Tragana RodochoriouDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
ΚεφαλογραβιέραKefalogravieraDOPFormaggiGrecia
ΚεφαλονιάKefaloniaIGPOli e grassiGrecia
Κολυμβάρι Χανίων ΚρήτηςKolymvari Chanion KritisDOPOli e grassiGrecia
Κονσερβολιά ΑμφίσσηςKonservolia AmfissisDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Κονσερβολιά ΑρταςKonservolia ArtasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Κονσερβολιά ΑταλάντηςKonservolia AtalantisDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Κονσερβολιά Πηλίου ΒόλουKonservolia Piliou VolouDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Κονσερβολιά ΡοβίωνKonservolia RovionDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Κονσερβολιά ΣτυλίδαςKonservolia StylidasDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
ΚοπανιστήKopanistiDOPFormaggiGrecia
Κορινθιακή Σταφίδα
Βοστίτσα
Korinthiaki Stafida VostitsaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Κουμ Κουάτ ΚέρκυραςKoum kouat KerkyrasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Κρανίδι ΑργολίδαςKranidi Argol dasDOPOli e grassiGrecia
Κρασοτύρι Κω / Τυρί της ΠόσιαςKrasotiri Ko – Tiri tis PossiasIGPFormaggiGrecia
Κρητικό παξιμάδιKritiko paximadiIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGrecia
ΚριτσάKritsaIGPOli e grassiGrecia
Κροκεές ΛακωνίαςKrokees LakoniasDOPOli e grassiGrecia
Κρόκος ΚοζάνηςKrokos KozanisDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Grecia
Λαδοτύρι ΜυτιλήνηςLadotyri MytilinisDOPFormaggiGrecia
ΛακωνίαLakoniaIGPOli e grassiGrecia
Λέσβος / ΜυτιλήνηLesvos / MytiliniIGPOli e grassiGrecia
Λυγουριό ΑσκληπιείουLygourio AsklipiiouDOPOli e grassiGrecia
ΜανούριManouriDOPFormaggiGrecia
Μανταρίνι ΧίουMandarini ChiouIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Μαστίχα ΧίουMasticha ChiouDOPGomme e resine naturaliGrecia
Μαστιχέλαιο ΧίουMastichelaio ChiouDOPOli essenzialiGrecia
ΜελεκούνιMelekouniIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaGrecia
Μέλι Ελάτης Μαινάλου ΒανίλιαMeli Elatis Menalou VaniliaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Grecia
ΜεσσαράMessaraDOPOli e grassiGrecia
ΜετσοβόνεMetsovoneDOPFormaggiGrecia
Μήλα Ζαγοράς ΠηλίουMila Zagoras PiliouDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά ΤριπόλεωςMila Delicious Pilafa TripoleosDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Μήλο ΚαστοριάςMilo KastoriasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
ΜπάτζοςBatzosDOPFormaggiGrecia
Ξερά σύκα ΚύμηςXera syka KymisDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο ΣητείαςXygalo Siteias / Xigalo SiteiasDOPFormaggiGrecia
Ξηρά Σύκα ΤαξιάρχηXira Syka TaxiarchiDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Ξυνομυζήθρα ΚρήτηςXynomyzithra KritisDOPFormaggiGrecia
ΟλυμπίαOlympiaIGPOli e grassiGrecia
Πατάτα Κάτω ΝευροκοπίουPatata Kato NevrokopiouIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Πατάτα ΝάξουPatata NaxouIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Πευκοθυμαρόμελο ΚρήτηςPefkothymaromelo KritisDOPAltri prodotti di origine animaleGrecia
Πεζά Ηρακλείου ΚρήτηςPeza Irakliou KritisDOPOli e grassiGrecia
Πέτρινα ΛακωνίαςPetrina LakoniasDOPOli e grassiGrecia
Πηχτόγαλο ΧανίωνPichtogalo ChanionDOPFormaggiGrecia
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων ΚρήτηςPortokalia Maleme Chanion KritisDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Πράσινες Ελιές ΧαλκιδικήςPrasines Elies ChalkidikisDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
ΠρέβεζαPrevezaIGPOli e grassiGrecia
Ροδάκινα ΝάουσαςRodakina NaoussasDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
ΡόδοςRodosIGPOli e grassiGrecia
ΣάμοςSamosIGPOli e grassiGrecia
Σαν ΜιχάληSan MichaliDOPFormaggiGrecia
Σητεία Λασιθίου ΚρήτηςSitia Lasithiou KritisDOPOli e grassiGrecia
Σταφίδα ΖακύνθουStafida ZakynthouDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Σταφίδα ΗλείαςStafida IliasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Σταφίδα Σουλτανίνα ΚρήτηςStafida Soultanina KritisIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου ΜεσογείωνSyka Vavronas Markopoulou MessongionIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
ΣφέλαSfelaDOPFormaggiGrecia
Τοματάκι ΣαντορίνηςTomataki SantorinisDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Τσακώνικη μελιτζάνα ΛεωνιδίουTsakoniki Melitzana LeonidiouDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Τσίχλα ΧίουTsikla ChiouDOPGomme e resine naturaliGrecia
Φάβα ΣαντορίνηςFava SantorinisDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Φάβα ΦενεούFava FeneouIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Φασόλια Βανίλιες ΦενεούFasolia Vanilies FeneouIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Φασόλια
(Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας
Fassolia Gigantes Elefantes Prespon FlorinasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Φασόλια
(πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας
Fassolia (plake megalosperma) Prespon FlorinasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Φασόλια γίγαντες – ελέφαντες ΚαστοριάςFassolia Gigantes Elefantes KastoriasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω ΝευροκοπίουFassolia Gigantes Elefantes Kato NevrokopiouIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω ΝευροκοπίουFassolia kina Messosperma Kato
Nevrokopiou
IGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
ΦέταFetaDOPFormaggiGrecia
Φιρίκι ΠηλίουFiriki PiliouDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Φοινίκι ΛακωνίαςFiniki LakoniasDOPOli e grassiGrecia
Φορμαέλλα Αράχωβας ΠαρνασσούFormaella Arachovas ParnassouDOPFormaggiGrecia
Φυστίκι ΑίγιναςFystiki EginasDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Φυστίκι ΜεγάρωνFystiki MegaronDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiGrecia
Χανιά ΚρήτηςChania KritisIGPOli e grassiGrecia
Aceite Campo de CalatravaDOPOli e grassiSpagna
Aceite Campo de MontielDOPOli e grassiSpagna
Aceite de La AlcarriaDOPOli e grassiSpagna
Aceite de la RiojaDOPOli e grassiSpagna
Aceite de la Comunitat ValencianaDOPOli e grassiSpagna
Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquíDOPOli e grassiSpagna
Aceite de Terra Alta / Oli de Terra AltaDOPOli e grassiSpagna
Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-MontsiàDOPOli e grassiSpagna
Aceite del Bajo AragónDOPOli e grassiSpagna
Aceite de LucenaDOPOli e grassiSpagna
Aceite de NavarraDOPOli e grassiSpagna
Aceite MonterrubioDOPOli e grassiSpagna
Aceite Sierra del MoncayoDOPOli e grassiSpagna
Aceituna Aloreña de MálagaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva MallorquinaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Afuega’l PituDOPFormaggiSpagna
Ajo Morado de las PedroñerasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Alcachofa de Benicarló / Carxofa de BenicarlóDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Alcachofa de TudelaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Alfajor de Medina SidoniaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla MallorquinaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Alubia de La Bãneza-LeónIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
AntequeraDOPOli e grassiSpagna
Arroz de Valencia / Arròs de ValènciaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l’EbreDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Arzùa-UlloaDOPFormaggiSpagna
Avellana de ReusDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Azafrán de la ManchaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Spagna
BaenaDOPOli e grassiSpagna
Berenjena de AlmagroIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Botillo del BierzoIGPProdotti a base di carneSpagna
Caballa de AndaluciaIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiSpagna
CabralesDOPFormaggiSpagna
CalasparraDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Calçot de VallsIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Capón de VilalbaIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Carne de ÁvilaIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Carne de CantabriaIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Carne de la Sierra de GuadarramaIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Carne de SalamancaIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal OkelaIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Castaña de GaliciaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Cebolla Fuentes de EbroDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
CebreiroDOPFormaggiSpagna
Cecina de LeónIGPProdotti a base di carneSpagna
Cereza del JerteDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Cerezas de la Montaña de AlicanteIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Chirimoya de la Costa tropical de Granada-MálagaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Chorizo de CantimpalosIGPProdotti a base di carneSpagna
Chorizo RiojanoIGPProdotti a base di carneSpagna
Chosco de TineoIGPProdotti a base di carneSpagna
Chufa de ValenciaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Spagna
Cítricos Valencianos / Cítrics ValenciansIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Clementinas de las Tierras del Ebro / Clementines de les Terres de l’EbreIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Coliflor de CalahorraIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Cordero de ExtremaduraIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Cordero de Navarra / Nafarroako ArkumeaIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Cordero ManchegoIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Cordero SegureñoIGPProdotti a base di carneSpagna
Dehesa de ExtremaduraDOPProdotti a base di carneSpagna
Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquinaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Espárrago de Huétor-TájarIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Espárrago de NavarraIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
EstepaDOPOli e grassiSpagna
Faba AsturianaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Faba de LourenzáIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Fesols de Santa PauDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Gall del PenedèsIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Gamoneu / GamonedoDOPFormaggiSpagna
Garbanzo de EscacenaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Garbanzo de FuentesaúcoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Gata-HurdesDOPOli e grassiSpagna
Gofio CanarioIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Spagna
Granada Mollar de Elche / Granada de ElcheDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Grelos de GaliciaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
GuijueloDOPProdotti a base di carneSpagna
IdiazabalDOPFormaggiSpagna
JabugoDOPProdotti a base di carneSpagna
Jamón de SerónIGPProdotti a base di carneSpagna
Jamón de Teruel / Paleta de TeruelDOPProdotti a base di carneSpagna
Jamón de TrevélezIGPProdotti a base di carneSpagna
JijonaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Judías de El Barco de ÁvilaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Kaki Ribera del XúquerDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Lacón GallegoIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Lechazo de Castilla y LeónIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Lenteja de La ArmuñaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Lenteja de Tierra de CamposIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Les GarriguesDOPOli e grassiSpagna
Los PedrochesDOPProdotti a base di carneSpagna
Mahón-MenorcaDOPFormaggiSpagna
Mantecadas de AstorgaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Mantecados de EstepaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya / Mantega de l’Alt Urgell i la CerdanyaDOPOli e grassiSpagna
Mantequilla de SoriaDOPOli e grassiSpagna
Manzana de Girona / Poma de GironaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Manzana Reineta del BierzoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Mazapán de ToledoIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Mejillón de Galicia / Mexillón de GaliciaDOPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiSpagna
Melocotón de CalandaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Melón de la ManchaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Melón de Torre Pacheco-MurciaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Melva de AndaluciaIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiSpagna
Miel de Galicia / Mel de GaliciaIGPAltri prodotti di origine animaleSpagna
Miel de GranadaDOPAltri prodotti di origine animaleSpagna
Miel de La AlcarriaDOPAltri prodotti di origine animaleSpagna
Miel de LiébanaDOPAltri prodotti di origine animaleSpagna
Miel de TenerifeDOPAltri prodotti di origine animaleSpagna
Miel Villuercas-IboresDOPAltri prodotti di origine animaleSpagna
Mojama de BarbateIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiSpagna
Mojama de Isla CristinaIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiSpagna
Mongeta del GanxetDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Montes de GranadaDOPOli e grassiSpagna
Montes de ToledoDOPOli e grassiSpagna
Montoro-AdamuzDOPOli e grassiSpagna
Morcilla de BurgosIGPProdotti a base di carneSpagna
Nísperos Callosa d’En SarriáDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Oli de l’Empordà /
Aceite de L’Empordà
DOPOli e grassiSpagna
Pa de Pagès CatalàIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Pan Galego / Pan GallegoIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Pan de AlfacarIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Pan de CeaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Pan de Cruz de Ciudad RealIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Papas Antiguas de CanariasDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pasas de MálagaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pataca de Galicia / Patata de GaliciaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Patatas de Prades / Patates de PradesIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pemento da ArnoiaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pemento de HerbónDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pemento de MougánIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pemento de OímbraIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pemento do CoutoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pera de JumillaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pera de LleidaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Peras de Rincón de SotoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Picón Bejes-TresvisoDOPFormaggiSpagna
Pimentón de la VeraDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Spagna
Pimentón de MurciaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Spagna
Pimiento Asado del BierzoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pimiento de Fresno-BenaventeIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pimiento de Gernika / Gernikako PiperraIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pimiento RiojanoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Pimientos del Piquillo de LodosaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Plátano de CanariasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Polvorones de EstepaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Pollo y Capón del PratIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Poniente de GranadaDOPOli e grassiSpagna
Priego de CórdobaDOPOli e grassiSpagna
Queso CameranoDOPFormaggiSpagna
Queso CasinDOPFormaggiSpagna
Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de GuíaDOPFormaggiSpagna
Queso de La SerenaDOPFormaggiSpagna
Queso de l’Alt Urgell y la CerdanyaDOPFormaggiSpagna
Queso de MurciaDOPFormaggiSpagna
Queso de Murcia al vinoDOPFormaggiSpagna
Queso de ValdeónIGPFormaggiSpagna
Queso IboresDOPFormaggiSpagna
Queso Los BeyosIGPFormaggiSpagna
Queso MajoreroDOPFormaggiSpagna
Queso ManchegoDOPFormaggiSpagna
Queso Nata de CantabriaDOPFormaggiSpagna
Queso Palmero / Queso de la PalmaDOPFormaggiSpagna
Queso Tetilla / Queixo TetillaDOPFormaggiSpagna
Queso ZamoranoDOPFormaggiSpagna
Quesucos de LiébanaDOPFormaggiSpagna
RoncalDOPFormaggiSpagna
Rosée des Pyrénées CatalanesIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna, Francia
Salchichón de Vic / Llonganissa de VicIGPProdotti a base di carneSpagna
San Simón da CostaDOPFormaggiSpagna
Sidra de Asturias / Sidra d’AsturiesDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Spagna
Sierra de CadizDOPOli e grassiSpagna
Sierra de CazorlaDOPOli e grassiSpagna
Sierra de SeguraDOPOli e grassiSpagna
Sierra MáginaDOPOli e grassiSpagna
SiuranaDOPOli e grassiSpagna
Sobao PasiegoIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Sobrasada de MallorcaIGPProdotti a base di carneSpagna
Tarta de SantiagoIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Ternasco de AragónIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Ternera AsturianaIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Ternera de AlisteIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Ternera de ExtremaduraIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Ternera de los Pirineos Catalanes / Vedella dels Pirineus Catalans / Vedell des Pyrénées CatalanesIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna, Francia
Ternera de Navarra / Nafarroako AratxeaIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Ternera GallegaIGPCarni fresche (e frattaglie)Spagna
Tomate La CañadaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Torta del CasarDOPFormaggiSpagna
Turrón de Agramunt / Torró d’AgramuntIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Turrón de AlicanteIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSpagna
Uva de mesa embolsada «Vinalopó»DOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSpagna
Vinagre de JerezDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Spagna
Vinagre del Condado de HuelvaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Spagna
Vinagre de Montilla-MorilesDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Spagna
Kainuun rönttönenIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaFinlandia
Kitkan viisasDOPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiFinlandia
Lapin Poron kuivalihaDOPProdotti a base di carneFinlandia
Lapin Poron kylmäsavulihaDOPProdotti a base di carneFinlandia
Lapin Poron lihaDOPCarni fresche (e frattaglie)Finlandia
Lapin PuikulaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFinlandia
Puruveden muikkuIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiFinlandia
AbondanceDOPFormaggiFrancia
Abricots rouges du RoussillonDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Agneau de lait des PyrénéesIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Agneau de l’AveyronIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Agneau de LozèreIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Agneau de PauillacIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Agneau du PérigordIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Agneau de SisteronIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Agneau du BourbonnaisIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Agneau du LimousinIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Agneau du Poitou-CharentesIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Agneau du QuercyIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Ail blanc de LomagneIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Ail de la DrômeIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Ail fumé d’ArleuxIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Ail rose de LautrecIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Ail violet de CadoursDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Anchois de CollioureIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiFrancia
Artichaut du RousillonIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Asperge des sables des LandesIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Asperges du BlayaisIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
BanonDOPFormaggiFrancia
Barèges-GavarnieDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Béa du RoussillonDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
BeaufortDOPFormaggiFrancia
Bergamote(s) de NancyIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaFrancia
Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-SèvresDOPOli e grassiFrancia
Beurre de BresseDOPOli e grassiFrancia
Beurre d’IsignyDOPOli e grassiFrancia
Bleu d’AuvergneDOPFormaggiFrancia
Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de SeptmoncelDOPFormaggiFrancia
Bleu des CaussesDOPFormaggiFrancia
Bleu du Vercors-SassenageDOPFormaggiFrancia
Bœuf charolais du BourbonnaisIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Bœuf de BazasIGPCarni fresche (e frattaglie))Francia
Bœuf de ChalosseIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Bœuf de CharollesDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Bœuf de VendéeIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Bœuf du MaineIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Boudin blanc de RethelIGPProdotti a base di carneFrancia
Brie de MeauxDOPFormaggiFrancia
Brie de MelunDOPFormaggiFrancia
Brillat-SavarinIGPFormaggiFrancia
Brioche vendéenneIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaFrancia
Brocciu Corse / BrocciuDOPFormaggiFrancia
Bulot de la Baie de GranvilleIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiFrancia
Camembert de NormandieDOPFormaggiFrancia
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)IGPProdotti a base di carneFrancia
Cantal / Fourme de CantalDOPFormaggiFrancia
Chabichou du PoitouDOPFormaggiFrancia
ChaourceDOPFormaggiFrancia
Chapon du PérigordIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
CharolaisDOPFormaggiFrancia
Charolais de BourgogneIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Chasselas de MoissacDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Châtaigne d’ArdècheDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
ChevrotinDOPFormaggiFrancia
Choucroute d’AlsaceIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Cidre Cotentin / CotentinDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Francia
Cidre de Bretagne / Cidre bretonIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Francia
Cidre de Normandie / Cidre normandIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Francia
Citron de MentonIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Clémentine de CorseIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Coco de PaimpolDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
ComtéDOPFormaggiFrancia
Coppa de Corse / Coppa de Corse – Coppa di CorsicaDOPProdotti a base di carneFrancia
Coquille Saint-Jacques des Côtes d’ArmorIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiFrancia
CornouailleDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Francia
Crème de BresseDOPAltri prodotti di origine animaleFrancia
Crème d’Isigny / Crème fraîche d’IsignyDOPAltri prodotti di origine animaleFrancia
Crème fraîche fluide d’AlsaceIGPAltri prodotti di origine animaleFrancia
Crottin de Chavignol / ChavignolDOPFormaggiFrancia
Dinde de BresseDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
DomfrontDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Francia
Echalote d’AnjouIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
ÉpoissesDOPFormaggiFrancia
Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du BreizhIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Farine de châtaigne corse / Farina castagnina corsaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Farine de Petit Epeautre de Haute ProvenceIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Figue de SollièsDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Fin Gras / Fin Gras du MézencDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Foin de CrauDOPFoinFrancia
Fourme d’AmbertDOPFormaggiFrancia
Fourme de MontbrisonDOPFormaggiFrancia
Fraise du PérigordIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Fraises de NîmesIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Gâche vendéenneIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaFrancia
Génisse Fleur d’AubracIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Gruyère75IGPFormaggiFrancia
Haricot tarbaisIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Huile d’olive d’Aix-en-ProvenceDOPOli e grassiFrancia
Huile d’olive de Corse / Huile d’olive de Corse-Oliu di CorsicaDOPOli e grassiFrancia
Huile d’olive de Haute-ProvenceDOPOli e grassiFrancia
Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-ProvenceDOPOli e grassiFrancia
Huile d’olive de NiceDOPOli e grassiFrancia
Huile d’olive de NîmesDOPOli e grassiFrancia
Huile d’olive de NyonsDOPOli e grassiFrancia
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-ProvenceDOPOli e grassiFrancia
Huîtres Marennes OléronIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Francia
Jambon d’AuvergneIGPProdotti a base di carneFrancia
Jambon de BayonneIGPProdotti a base di carneFrancia
Jambon noir de BigorreDOPProdotti a base di carneFrancia
Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse – PrisuttuDOPProdotti a base di carneFrancia
Jambon de LacauneIGPProdotti a base di carneFrancia
Jambon de l’ArdècheIGPProdotti a base di carneFrancia
Jambon de VendéeIGPProdotti a base di carneFrancia
Jambon sec des Ardennes / Noix de Jambon sec des ArdennesIGPProdotti a base di carneFrancia
Jambon du KintoaDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
KintoaDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Kiwi de l’AdourIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
LaguioleDOPFormaggiFrancia
LangresDOPFormaggiFrancia
Lentille verte du PuyDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Lentilles vertes du BerryIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Lingot du NordIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
LivarotDOPFormaggiFrancia
Lonzo de Corse / Lonzo de Corse – LonzuDOPProdotti a base di carneFrancia
Lucques de LanguedocDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Mâche nantaiseIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
MâconnaisDOPFormaggiFrancia
Maine – AnjouDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Maroilles / MarollesDOPFormaggiFrancia
Melon de GuadeloupeIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Melon du Haut-PoitouIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Melon du QuercyIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Miel d’AlsaceIGPAltri prodotti di origine animaleFrancia
Miel des CévennesIGPAltri prodotti di origine animaleFrancia
Miel de Corse – Mele di CorsicaDOPAltri prodotti di origine animaleFrancia
Miel de ProvenceIGPAltri prodotti di origine animaleFrancia
Miel de sapin des VosgesDOPAltri prodotti di origine animaleFrancia
Mirabelles de LorraineIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Mogette de VendéeIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Mont d’Or /
Vacherin du Haut-Doubs
DOPFormaggiFrancia
MorbierDOPFormaggiFrancia
Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-MichelDOPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiFrancia
Moutarde de BourgogneIGPPasta di mostardaFrancia
Munster / Munster-GéroméDOPFormaggiFrancia
Muscat du VentouxDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
NeufchâtelDOPFormaggiFrancia
Noisette de Cervione – Nuciola di CervioniIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Noix de GrenobleDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Noix du PérigordDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Œufs de LouéIGPAltri prodotti di origine animaleFrancia
Oie d’AnjouIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Oignon de RoscoffDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Oignon doux des CévennesDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Olive de NiceDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Olive de NîmesDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Olives cassées de la Vallée des Baux-de-ProvenceDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Olives noires de la Vallée des Baux-de-ProvenceDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Olives noires de NyonsDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Ossau-IratyDOPFormaggiFrancia
Pâté de Campagne BretonIGPProdotti a base di carneFrancia
Pâtes d’AlsaceIGPPaste alimentariFrancia
Pays d’Auge / Pays d’Auge-CambremerDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Francia
PélardonDOPFormaggiFrancia
Petit Épeautre de Haute-ProvenceIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
PicodonDOPFormaggiFrancia
Piment d’Espelette / Piment d’Espelette – Ezpeletako BiperraDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Francia
Pintadeau de la DrômeIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Pintade de l’ArdècheIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Poireaux de CréancesIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Pomelo de CorseIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Pomme de terre de l’Île de RéDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Pomme du LimousinDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Pommes des Alpes de Haute DuranceIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Pommes de terre de MervilleIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Pommes et poires de Savoie / Pommes de Savoie / Poires de SavoieIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Pont-l’ÉvêqueDOPFormaggiFrancia
Porc d’AuvergneIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Porc de Franche-ComtéIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Porc de la SartheIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Porc de NormandieIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Porc de VendéeIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Porc du LimousinIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Porc du Sud-OuestIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Porc noir de BigorreDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Poularde du PérigordIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Poulet de l’Ardèche / Chapon de l’ArdècheIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Poulet des Cévennes / Chapon des CévennesIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Poulet du PérigordIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Pouligny-Saint-PierreDOPFormaggiFrancia
Prés-salés de la baie de SommeDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Prés-salés du Mont-Saint-MichelDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Pruneaux d’Agen / Pruneaux d’Agen mi-cuitsIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
Raclette de SavoieIGPFormaggiFrancia
Raviole du DauphinéIGPPaste alimentariFrancia
Reblochon / Reblochon de SavoieDOPFormaggiFrancia
Rigotte de CondrieuDOPFormaggiFrancia
Rillettes de ToursIGPProdotti a base di carneFrancia
Riz de CamargueIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiFrancia
RocamadourDOPFormaggiFrancia
RoquefortDOPFormaggiFrancia
Sainte-Maure de TouraineDOPFormaggiFrancia
Saint-MarcellinIGPFormaggiFrancia
Saint-NectaireDOPFormaggiFrancia
SalersDOPFormaggiFrancia
Saucisse de MontbéliardIGPProdotti a base di carneFrancia
Saucisse de Morteau / Jésus de MorteauIGPProdotti a base di carneFrancia
Saucisson de Lacaune / Saucisse de LacauneIGPProdotti a base di carneFrancia
Saucisson de l’ArdècheIGPProdotti a base di carneFrancia
Saucisson sec d’Auvergne / Saucisse sèche d’AuvergneIGPProdotti a base di carneFrancia
Selles-sur-CherDOPFormaggiFrancia
SoumaintrainIGPFormaggiFrancia
Taureau de CamargueDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Thym de ProvenceIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Francia
Tome des BaugesDOPFormaggiFrancia
Tomme de SavoieIGPFormaggiFrancia
Tomme des PyrénéesIGPFormaggiFrancia
ValençayDOPFormaggiFrancia
Veau d’Aveyron et du SégalaIGPCarni fresche (e frattaglie))Francia
Veau du LimousinIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles d’AlsaceIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles d’AncenisIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles d’AuvergneIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de BourgogneIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de BresseDOPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de BretagneIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de ChallansIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de CholetIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de GascogneIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de HoudanIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de JanzéIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de la ChampagneIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de la DrômeIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de l’AinIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de LicquesIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de l’OrléanaisIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de NormandieIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles de VendéeIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles des LandesIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du BéarnIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du BerryIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du CharolaisIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du ForezIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du GatinaisIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du GersIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du LanguedocIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du LauragaisIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du MaineIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du plateau de LangresIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du Val de SèvresIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Volailles du VelayIGPCarni fresche (e frattaglie)Francia
Baranjski kulenIGPProdotti a base di carneCroazia
Dalmatinski pršutIGPProdotti a base di carneCroazia
Drniški pršutIGPProdotti a base di carneCroazia
Ekstra djevičansko maslinovo ulje CresDOPOli e grassiCroazia
Istarski pršut / Istrski pršutDOPProdotti a base di carneCroazia, Slovenia
IstraDOPOli e grassiCroazia, Slovenia
Korčulansko maslinovo uljeDOPOli e grassiCroazia
Krčki pršutIGPProdotti a base di carneCroazia
Krčko maslinovo uljeDOPOli e grassiCroazia
Lička janjetinaIGPCarni fresche (e frattaglie)Croazia
Lički krumpirIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiCroazia
Međimursko meso ’z tibliceIGPProdotti a base di carneCroazia
Neretvanska mandarinaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiCroazia
Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zeljeDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiCroazia
Paška janjetinaDOPCarni fresche (e frattaglie)Croazia
Paški sirDOPFormaggiCroazia
Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjakIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaCroazia
Slavonski kulen / Slavonski kulinIGPProdotti a base di carneCroazia
Slavonski medDOPAltri prodotti di origine animaleCroazia
Šoltansko maslinovo uljeDOPOli e grassiCroazia
Varaždinsko zeljeDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiCroazia
Zagorski mlinciIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaCroazia
Zagorski puranIGPCarni fresche (e frattaglie)Croazia
Alföldi kamillavirágzatDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Ungheria
Budapesti szalámi / Budapesti téliszalámiIGPProdotti a base di carneUngheria
Csabai kolbász / Csabai vastagkolbászIGPProdotti a base di carneUngheria
Gönci kajszibarackIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiUngheria
Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbászIGPProdotti a base di carneUngheria
Hajdúsági tormaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiUngheria
Kalocsai fűszerpaprika örleményDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Ungheria
Magyar szürkemarha húsIGPCarni fresche (e frattaglie)Ungheria
Makói petrezselyemgyökérIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiUngheria
Makói vöröshagyma / Makói hagymaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiUngheria
Szegedi fűszerpaprika-őrlemény / Szegedi paprikaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Ungheria
Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámiDOPProdotti a base di carneUngheria
Szentesi paprikaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiUngheria
Szőregi rózsatőIGPFiori e piante ornamentaliUngheria
Clare Island SalmonIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiIrlanda
Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe ChonamaraIGPCarni fresche (e frattaglie)Irlanda
Imokilly RegatoDOPFormaggiIrlanda
Sneem Black PuddingIGPProdotti a base di carneIrlanda
Timoleague Brown PuddingIGPProdotti a base di carneIrlanda
Waterford Blaa / BlaaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaIrlanda
Abbacchio RomanoIGPCarni fresche (e frattaglie)Italia
Acciughe Sotto Sale del Mar LigureIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiItalia
Aceto balsamico di ModenaIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Italia
Aceto balsamico tradizionale di ModenaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Italia
Aceto balsamico tradizionale di Reggio EmiliaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Italia
Aglio Bianco PolesanoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Aglio di VoghieraDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Agnello del Centro ItaliaIGPCarni fresche (e frattaglie)Italia
Agnello di SardegnaIGPCarni fresche (e frattaglie)Italia
Alto CrotoneseDOPOli e grassiItalia
Amarene Brusche di ModenaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Anguria ReggianaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Aprutino PescareseDOPOli e grassiItalia
Arancia del GarganoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Arancia di RiberaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Arancia Rossa di SiciliaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
AsiagoDOPFormaggiItalia
Asparago Bianco di BassanoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Asparago bianco di CimadolmoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Asparago di BadoereIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Asparago di CantelloIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Asparago verde di AltedoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Basilico GenoveseDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenzialeDOPOli essenzialiItalia
BittoDOPFormaggiItalia
BraDOPFormaggiItalia
Bresaola della ValtellinaIGPProdotti a base di carneItalia
BrisighellaDOPOli e grassiItalia
BrovadaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
BruzioDOPOli e grassiItalia
Burrata di AndriaIGPFormaggiItalia
Caciocavallo SilanoDOPFormaggiItalia
Canestrato di MoliternoIGPFormaggiItalia
Canestrato PuglieseDOPFormaggiItalia
CaninoDOPOli e grassiItalia
Cantuccini Toscani / Cantucci ToscaniIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
Cappellacci di zucca ferraresiIGPPaste alimentariItalia
Capocollo di CalabriaDOPProdotti a base di carneItalia
Cappero di PantelleriaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Carciofo BrindisinoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Carciofo di PaestumIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Carciofo Romanesco del LazioIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Carciofo Spinoso di SardegnaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Carota dell’Altopiano del FucinoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Carota Novella di IspicaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
CartocetoDOPOli e grassiItalia
Casatella TrevigianaDOPFormaggiItalia
Casciotta d’UrbinoDOPFormaggiItalia
Castagna CuneoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Castagna del Monte AmiataIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Castagna di MontellaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Castagna di ValleranoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
CastelmagnoDOPFormaggiItalia
Chianti ClassicoDOPOli e grassiItalia
CiauscoloIGPProdotti a base di carneItalia
CilentoDOPOli e grassiItalia
Ciliegia dell’EtnaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Ciliegia di MarosticaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Ciliegia di VignolaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Cinta SeneseDOPCarni fresche (e frattaglie)Italia
Cioccolato di ModicaIGPCioccolato e prodotti derivatiItalia
Cipolla bianca di MargheritaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Cipolla Rossa di Tropea CalabriaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Cipollotto NocerinoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Clementine del Golfo di TarantoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Clementine di CalabriaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Collina di BrindisiDOPOli e grassiItalia
Colline di RomagnaDOPOli e grassiItalia
Colline PontineDOPOli e grassiItalia
Colline SalernitaneDOPOli e grassiItalia
Colline TeatineDOPOli e grassiItalia
Coppa di ParmaIGPProdotti a base di carneItalia
Coppa PiacentinaDOPProdotti a base di carneItalia
Coppia FerrareseIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
Cotechino ModenaIGPProdotti a base di carneItalia
Cozza di ScardovariDOPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiItalia
Crudo di CuneoDOPProdotti a base di carneItalia
Culatello di ZibelloDOPProdotti a base di carneItalia
Culurgionis d’OgliastraIGPPaste alimentariItalia
DaunoDOPOli e grassiItalia
Fagioli Bianchi di RotondaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Fagiolo Cannellino di AtinaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Fagiolo CuneoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Fagiolo di Lamon della Vallata BelluneseIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Fagiolo di SarconiIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Fagiolo di SoranaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Farina di castagne della LunigianaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Farina di Neccio della GarfagnanaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Farro di Monteleone di SpoletoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Farro della GarfagnanaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Fichi di CosenzaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Fico Bianco del CilentoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Ficodindia dell’EtnaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Ficodindia di San ConoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
FinocchionaIGPProdotti a base di carneItalia
Fiore SardoDOPFormaggiItalia
Focaccia di Recco col formaggioIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
FontinaDOPFormaggiItalia
Formaggella del LuineseDOPFormaggiItalia
Formaggio di Fossa di SoglianoDOPFormaggiItalia
Formai de Mut dell’Alta Valle BrembanaDOPFormaggiItalia
Fungo di BorgotaroIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
GardaDOPOli e grassiItalia
GorgonzolaDOPFormaggiItalia
Grana PadanoDOPFormaggiItalia
Insalata di LusiaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Irpinia – Colline dell’UfitaDOPOli e grassiItalia
Kiwi LatinaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
La Bella della DauniaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Laghi LombardiDOPOli e grassiItalia
LametiaDOPOli e grassiItalia
Lardo di ColonnataIGPProdotti a base di carneItalia
Lenticchia di AltamuraIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Lenticchia di Castelluccio di NorciaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Limone Costa d’AmalfiIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Limone di Rocca ImperialeIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Limone di SiracusaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Limone di SorrentoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Limone Femminello del GarganoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Limone Interdonato MessinaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Liquirizia di CalabriaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Italia
Lucanica di PicernoIGPProdotti a base di carneItalia
LuccaDOPOli e grassiItalia
Maccheroncini di CampofiloneIGPPaste alimentariItalia
MarcheIGPOli e grassiItalia
Marrone della Valle di SusaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Marrone del MugelloIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Marrone di Caprese MichelangeloDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Marrone di Castel del RioIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Marrone di CombaiIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Marrone di RoccadaspideIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Marrone di San ZenoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Marrone di Serino / Castagna di SerinoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Marroni del MonfeneraIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Mela Alto Adige / Südtiroler ApfelIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Mela di ValtellinaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Mela Rossa CuneoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Mela Val di NonDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Melannurca CampanaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Melanzana Rossa di RotondaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Melone MantovanoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Miele della LunigianaDOPAltri prodotti di origine animaleItalia
Miele delle Dolomiti BellunesiDOPAltri prodotti di origine animaleItalia
Miele VaresinoDOPAltri prodotti di origine animaleItalia
MoliseDOPOli e grassiItalia
MontasioDOPFormaggiItalia
Monte EtnaDOPOli e grassiItalia
Monte VeroneseDOPFormaggiItalia
Monti IbleiDOPOli e grassiItalia
Mortadella BolognaIGPProdotti a base di carneItalia
Mortadella di PratoIGPProdotti a base di carneItalia
Mozzarella di Bufala CampanaDOPFormaggiItalia
MurazzanoDOPFormaggiItalia
Nocciola del Piemonte / Nocciola PiemonteIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Nocciola di GiffoniIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Nocciola RomanaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Nocellara del BeliceDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Nostrano ValtrompiaDOPFormaggiItalia
Oliva Ascolana del PicenoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Olio di CalabriaIGPOli e grassiItalia
Olio di PugliaIGPOli e grassiItalia
Oliva di GaetaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
OssolanoDOPFormaggiItalia
Pagnotta del DittainoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Pampapato di Ferrara /
Pampepato di Ferrara
IGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
Pancetta di CalabriaDOPProdotti a base di carneItalia
Pancetta PiacentinaDOPProdotti a base di carneItalia
Pane casareccio di GenzanoIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
Pane di AltamuraDOPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
Pane di MateraIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
Pane ToscanoDOPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
Panforte di SienaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
Parmigiano ReggianoDOPFormaggiItalia
Pasta di GragnanoIGPPaste alimentariItalia
Patata del FucinoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Patata dell’Alto ViterbeseIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Patata della SilaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Patata di BolognaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Patata novella di GalatinaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Patata Rossa di ColfioritoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Pecorino CrotoneseDOPFormaggiItalia
Pecorino delle Balze VolterraneDOPFormaggiItalia
Pecorino di FilianoDOPFormaggiItalia
Pecorino di PiciniscoDOPFormaggiItalia
Pecorino RomanoDOPFormaggiItalia
Pecorino SardoDOPFormaggiItalia
Pecorino SicilianoDOPFormaggiItalia
Pecorino ToscanoDOPFormaggiItalia
Penisola SorrentinaDOPOli e grassiItalia
Peperone di PontecorvoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Peperone di SeniseIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Pera dell’Emilia RomagnaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Pera mantovanaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
PescabivonaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Pesca di LeonforteIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Pesca di VeronaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Pesca e nettarina di RomagnaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Piacentinu EnneseDOPFormaggiItalia
Piadina Romagnola / Piada RomagnolaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
PiaveDOPFormaggiItalia
Pistacchio verde di BronteDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
PitinaIGPProdotti a base di carneItalia
Pizzoccheri della ValtellinaIGPPaste alimentariItalia
Pomodorino del Piennolo del VesuvioDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Pomodoro di PachinoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-NocerinoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Porchetta di AricciaIGPProdotti a base di carneItalia
Pretuziano delle Colline TeramaneDOPOli e grassiItalia
Prosciutto AmatricianoIGPProdotti a base di carneItalia
Prosciutto di CarpegnaDOPProdotti a base di carneItalia
Prosciutto di ModenaDOPProdotti a base di carneItalia
Prosciutto di NorciaIGPProdotti a base di carneItalia
Prosciutto di ParmaDOPProdotti a base di carneItalia
Prosciutto di SaurisIGPProdotti a base di carneItalia
Prosciutto di San DanieleDOPCarni fresche (e frattaglie)Italia
Prosciutto ToscanoDOPProdotti a base di carneItalia
Prosciutto Veneto Berico-EuganeoDOPProdotti a base di carneItalia
Provolone del MonacoDOPFormaggiItalia
Provolone ValpadanaDOPFormaggiItalia
Puzzone di Moena / Spretz TzaorìDOPFormaggiItalia
Quartirolo LombardoDOPFormaggiItalia
Radicchio di ChioggiaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Radicchio di VeronaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Radicchio Rosso di TrevisoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Radicchio Variegato di CastelfrancoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
RagusanoDOPFormaggiItalia
RascheraDOPFormaggiItalia
Ricciarelli di SienaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
Ricotta di Bufala CampanaDOPAltri prodotti di origine animaleItalia
Ricotta RomanaDOPFormaggiItalia
Riso del Delta del PoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Riso di Baraggia Biellese e VercelleseDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Riso Nano Vialone VeroneseIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Riviera LigureDOPOli e grassiItalia
Robiola di RoccaveranoDOPFormaggiItalia
SabinaDOPOli e grassiItalia
Salama da sugoIGPProdotti a base di carneItalia
Salame BrianzaDOPProdotti a base di carneItalia
Salame CremonaIGPProdotti a base di carneItalia
Salame di VarziIGPProdotti a base di carneItalia
Salame d’oca di MortaraIGPProdotti a base di carneItalia
Salame FelinoIGPProdotti a base di carneItalia
Salame PiacentinoDOPProdotti a base di carneItalia
Salame PiemonteIGPProdotti a base di carneItalia
Salame S. AngeloIGPProdotti a base di carneItalia
Salamini italiani alla cacciatoraDOPProdotti a base di carneItalia
Salmerino del TrentinoIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiItalia
Salsiccia di CalabriaDOPProdotti a base di carneItalia
Salva CremascoDOPFormaggiItalia
SardegnaDOPOli e grassiItalia
Scalogno di RomagnaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Sedano Bianco di SperlongaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
SeggianoDOPOli e grassiItalia
SiciliaIGPOli e grassiItalia
SilterDOPFormaggiItalia
Soppressata di CalabriaDOPProdotti a base di carneItalia
Soprèssa VicentinaDOPProdotti a base di carneItalia
Speck dell’Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler SpeckIGPProdotti a base di carneItalia
Spressa delle GiudicarieDOPFormaggiItalia
Squacquerone di RomagnaDOPFormaggiItalia
Stelvio / StilfserDOPFormaggiItalia
StrachituntDOPFormaggiItalia
Susina di DroDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
TaleggioDOPFormaggiItalia
TergesteDOPOli e grassiItalia
Terra di BariDOPOli e grassiItalia
Terra d’OtrantoDOPOli e grassiItalia
Terre AuruncheDOPOli e grassiItalia
Terre di SienaDOPOli e grassiItalia
Terre TarentineDOPOli e grassiItalia
Tinca Gobba Dorata del Pianalto di PoirinoDOPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiItalia
Toma PiemonteseDOPFormaggiItalia
Torrone di BagnaraIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaItalia
ToscanoIGPOli e grassiItalia
Trote del TrentinoIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiItalia
TusciaDOPOli e grassiItalia
UmbriaDOPOli e grassiItalia
Uva da tavola di CanicattìIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Uva da tavola di MazzarroneIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Uva di PugliaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiItalia
Val di MazaraDOPOli e grassiItalia
ValdemoneDOPOli e grassiItalia
Valle d’Aosta FromadzoDOPFormaggiItalia
Valle d’Aosta Jambon de BossesDOPProdotti a base di carneItalia
Valle d’Aosta Lard d’ArnadDOPProdotti a base di carneItalia
Valle del BeliceDOPOli e grassiItalia
Valli TrapanesiDOPOli e grassiItalia
Valtellina CaseraDOPFormaggiItalia
Vastedda della valle del BelìceDOPFormaggiItalia
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del GrappaDOPOli e grassiItalia
Vitellone bianco dell’Appennino CentraleIGPCarni fresche (e frattaglie)Italia
Vitelloni Piemontesi della cosciaIGPCarni fresche (e frattaglie)Italia
VultureDOPOli e grassiItalia
Zafferano dell’AquilaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Italia
Zafferano di San GimignanoDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Italia
Zafferano di SardegnaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Italia
Zampone ModenaIGPProdotti a base di carneItalia
Daujėnų naminė duonaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaLituania
DžiugasIGPFormaggiLituania
Kaimiškas Jovarų alusIGPBirraLituania
Lietuviškas varškės sūrisIGPFormaggiLituania
LiliputasIGPFormaggiLituania
Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyny / ŁoździejszczyznyDOPAltri prodotti di origine animaleLituania, Polonia
StakliškėsIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Lituania
Beurre rose – Marque nationale du Grand-Duché de LuxembourgDOPOli e grassiLussemburgo
Miel – Marque nationale du Grand-Duché de LuxembourgDOPAltri prodotti di origine animaleLussemburgo
Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de LuxembourgIGPProdotti a base di carneLussemburgo
Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de LuxembourgIGPCarni fresche (e frattaglie)Lussemburgo
Carnikavas nēģiIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiLettonia
Latvijas lielie pelēkie zirņiDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiLettonia
Rucavas baltais sviestsIGPOli e grassiLettonia
Boeren-Leidse met sleutelsDOPFormaggiPaesi Bassi
Brabantse Wal aspergesDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPaesi Bassi
De MeerlanderIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPaesi Bassi
Edam HollandIGPFormaggiPaesi Bassi
Gouda HollandIGPFormaggiPaesi Bassi
Hollandse geitenkaasIGPFormaggiPaesi Bassi
Kanterkaas / Kanternagelkaas / KanterkomijnekaasDOPFormaggiPaesi Bassi
Noord-Hollandse EdammerDOPFormaggiPaesi Bassi
Noord-Hollandse GoudaDOPFormaggiPaesi Bassi
Opperdoezer RondeDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPaesi Bassi
Westlandse druifIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPaesi Bassi
Andruty KaliskieIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPolonia
Bryndza PodhalańskaDOPFormaggiPolonia
Cebularz lubelskiIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPolonia
Chleb prądnickiIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPolonia
Czosnek galicyjskiIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPolonia
Fasola korczyńskaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPolonia
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny DunajcaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPolonia
Fasola WrzawskaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPolonia
Jabłka grójeckieIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPolonia
Jabłka łąckieIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPolonia
Jagnięcina podhalańskaIGPCarni fresche (e frattaglie)Polonia
Karp zatorskiDOPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiPolonia
Kiełbasa biała parzona wielkopolskaIGPProdotti a base di carnePolonia
Kiełbasa lisieckaIGPProdotti a base di carnePolonia
Kiełbasa piaszczańskaIGPProdotti a base di carnePolonia
Kołocz śląski/kołacz śląskiIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPolonia
Krupnioki śląskieIGPProdotti a base di carnePolonia
Miód drahimskiIGPAltri prodotti di origine animalePolonia
Miód kurpiowskiIGPAltri prodotti di origine animalePolonia
Miód wrzosowy z Borów DolnośląskichIGPAltri prodotti di origine animalePolonia
Obwarzanek krakowskiIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPolonia
OscypekDOPFormaggiPolonia
Podkarpacki miód spadziowyDOPAltri prodotti di origine animalePolonia
RedykołkaDOPFormaggiPolonia
Rogal świętomarcińskiIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPolonia
Ser koryciński swojskiIGPFormaggiPolonia
Śliwka szydłowskaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPolonia
Suska sechlońskaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPolonia
Truskawka kaszubska / Kaszëbskô malënaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPolonia
Wielkopolski ser smażonyIGPFormaggiPolonia
Wiśnia nadwiślankaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPolonia
Alheira de Barroso-MontalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Alheira de MirandelaIGPProdotti a base di carnePortogallo
Alheira de VinhaisIGPProdotti a base di carnePortogallo
Ameixa d’ElvasDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Amêndoa Coberta de MoncorvoIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPortogallo
Amêndoa DouroDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Ananás dos Açores / São MiguelDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Anona da MadeiraDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Arroz Carolino do Baixo MondegoIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Arroz Carolino Lezírias RibatejanasIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Azeite de MouraDOPOli e grassiPortogallo
Azeite de Trás-os-MontesDOPOli e grassiPortogallo
Azeite do Alentejo InteriorDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)DOPOli e grassiPortogallo
Azeites do Norte AlentejanoDOPOli e grassiPortogallo
Azeites do RibatejoDOPOli e grassiPortogallo
Azeitona de conserva Negrinha de FreixoDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo MaiorDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Batata de Trás-os-montesIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Batata doce de AljezurIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Borrego da BeiraIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Borrego de Montemor-o-NovoIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Borrego do Baixo AlentejoIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Borrego do Nordeste AlentejanoIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Borrego Serra da EstrelaDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Borrego TerrinchoDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Butelo de Vinhais / Bucho de Vinhais / Chouriço de Ossos de VinhaisIGPProdotti a base di carnePortogallo
Cabrito da BeiraIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Cabrito da GralheiraIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Cabrito das Terras Altas do MinhoIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Cabrito de BarrosoIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Cabrito do AlentejoIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Cabrito TransmontanoDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Cacholeira Branca de PortalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Capão de FreamundeIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
CarnalentejanaDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne ArouquesaDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne BarrosãDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne Cachena da PenedaDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne da CharnecaDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne de Bísaro Transmonano / Carne de Porco TransmontanoDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do BarrosoIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne de Bravo do RibatejoDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne de Porco AlentejanoDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne dos AçoresIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne MarinhoaDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne MaronesaDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne MertolengaDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Carne MirandesaDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Castanha da Terra FriaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Castanha de PadrelaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Castanha dos Soutos da LapaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Castanha Marvão-PortalegreDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Cereja da Cova da BeiraIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Cereja de São Julião-PortalegreDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Chouriça de carne de Barroso-MontalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Chouriça de carne de MelgaçoIGPProdotti a base di carnePortogallo
Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de VinhaisIGPProdotti a base di carnePortogallo
Chouriça de sangue de MelgaçoIGPProdotti a base di carnePortogallo
Chouriça doce de VinhaisIGPProdotti a base di carnePortogallo
Chouriço azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de VinhaisIGPProdotti a base di carnePortogallo
Chouriço de Abóbora de Barroso-MontalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Chouriço de Carne de Estremoz e BorbaIGPProdotti a base di carnePortogallo
Chouriço de PortalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Chouriço grosso de Estremoz e BorbaIGPProdotti a base di carnePortogallo
Chouriço Mouro de PortalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Citrinos do AlgarveIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Cordeiro BragançanoDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Cordeiro de Barroso / Anho de Barroso / Cordeiro de leite de BarrosoIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Cordeiro Mirandês / Canhono MirandêsDOPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Farinheira de Estremoz e BorbaIGPProdotti a base di carnePortogallo
Farinheira de PortalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Fogaça da FeiraIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPortogallo
Folar de ValpaçosIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPortogallo
Ginja de Óbidos e AlcobaçaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Linguiça de PortalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Linguiça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo AlentejoIGPProdotti a base di carnePortogallo
Lombo Branco de PortalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Lombo Enguitado de PortalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Maçã Bravo de EsmolfeDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Maçã da Beira AltaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Maçã da Cova da BeiraIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Maçã de AlcobaçaIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Maçã de PortalegreIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Maçã Riscadinha de PalmelaDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Maracujá dos Açores /
S. Miguel
DOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Mel da Serra da LousãDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Mel da Serra de MonchiqueDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Mel da Terra QuenteDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Mel das Terras Altas do MinhoDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Mel de BarrosoDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Mel do AlentejoDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Mel do Parque de MontezinhoDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)DOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Mel dos AçoresDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Meloa de Santa Maria – AçoresIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Morcela de Assar de PortalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Morcela de Cozer de PortalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Morcela de Estremoz e BorbaIGPProdotti a base di carnePortogallo
Ovos moles de AveiroIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPortogallo
Paio de Estremoz e BorbaIGPProdotti a base di carnePortogallo
Paia de Lombo de Estremoz e BorbaIGPProdotti a base di carnePortogallo
Paia de Toucinho de Estremoz e BorbaIGPProdotti a base di carnePortogallo
Painho de PortalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Paio de BejaIGPProdotti a base di carnePortogallo
Pão de Ló de OvarIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPortogallo
Pastel de ChavesIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPortogallo
Pastel de TentúgalIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaPortogallo
Pêra Rocha do OesteDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Pêssego da Cova da BeiraIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiPortogallo
Presunto de Barrancos / Paleta de BarrancosDOPProdotti a base di carnePortogallo
Presunto de BarrosoIGPProdotti a base di carnePortogallo
Presunto de Camp Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e ElvasIGPProdotti a base di carnePortogallo
Presunto de MelgaçoIGPProdotti a base di carnePortogallo
Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da SerraIGPProdotti a base di carnePortogallo
Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de VinhaisIGPProdotti a base di carnePortogallo
Presunto do Alentejo / Paleta do AlentejoDOPProdotti a base di carnePortogallo
Queijo de AzeitãoDOPFormaggiPortogallo
Queijo de cabra TransmontanoDOPFormaggiPortogallo
Queijo de ÉvoraDOPFormaggiPortogallo
Queijo de NisaDOPFormaggiPortogallo
Queijo do PicoDOPFormaggiPortogallo
Queijo mestiço de TolosaIGPFormaggiPortogallo
Queijo RabaçalDOPFormaggiPortogallo
Queijo São JorgeDOPFormaggiPortogallo
Queijo SerpaDOPFormaggiPortogallo
Queijo Serra da EstrelaDOPFormaggiPortogallo
Queijo TerrinchoDOPFormaggiPortogallo
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)DOPFormaggiPortogallo
Requeijão da Beira BaixaDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Requeijão Serra da EstrelaDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Salpicão de Barroso-MontalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Salpicão de MelgaçoIGPProdotti a base di carnePortogallo
Salpicão de VinhaisIGPProdotti a base di carnePortogallo
Sangueira de Barroso-MontalegreIGPProdotti a base di carnePortogallo
Travia da Beira BaixaDOPAltri prodotti di origine animalePortogallo
Vitela de LafõesIGPCarni fresche (e frattaglie)Portogallo
Cârnaţi de PleşcoiIGPProdotti a base di carneRomania
Magiun de prune TopoloveniIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiRomania
Novac afumat din Ţara BârseiIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiRomania
Salam de SibiuIGPProdotti a base di carneRomania
Scrumbie de Dunăre afumatăIGPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiRomania
Telemea de IbăneştiDOPFormaggiRomania
Telemea de SibiuIGPFormaggiRomania
Bruna bönor från ÖlandIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSvezia
HånnlambDOPCarni fresche (e frattaglie)Svezia
Kalix LöjromDOPPesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivatiSvezia
Skånsk spettkakaIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSvezia
SveciaIGPFormaggiSvezia
UpplandskubbDOPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSvezia
Bovški sirDOPFormaggiSlovenia
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske IstreDOPOli e grassiSlovenia
Jajca izpod Kamniških planinIGPAltri prodotti di origine animaleSlovenia
Kočevski gozdni medDOPAltri prodotti di origine animaleSlovenia
Kranjska klobasaIGPProdotti a base di carneSlovenia
Kraška pancetaIGPProdotti a base di carneSlovenia
Kraški medDOPAltri prodotti di origine animaleSlovenia
Kraški pršutIGPProdotti a base di carneSlovenia
Kraški zašinkIGPProdotti a base di carneSlovenia
MohantDOPFormaggiSlovenia
Nanoški sirDOPFormaggiSlovenia
Prekmurska šunkaIGPCarni fresche (e frattaglie)Slovenia
Prleška tünkaIGPProdotti a base di carneSlovenia
Ptujski lükIGPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSlovenia
Šebreljski želodecIGPProdotti a base di carneSlovenia
Slovenski medIGPAltri prodotti di origine animaleSlovenia
Štajerski hmeljIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Slovenia
Štajersko prekmursko bučno oljeIGPOli e grassiSlovenia
TolmincDOPFormaggiSlovenia
Zgornjesavinjski želodecIGPProdotti a base di carneSlovenia
Klenovecký syrecIGPFormaggiSlovacchia
Levický SladIGPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Slovacchia
Oravský korbáčikIGPFormaggiSlovacchia
Paprika Žitava / Žitavská paprikaDOPAltri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)Slovacchia
Skalický trdelnikIGPProdotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteriaSlovacchia
Slovenská bryndzaIGPFormaggiSlovacchia
Slovenská parenicaIGPFormaggiSlovacchia
Slovenský oštiepokIGPFormaggiSlovacchia
Stupavské zeléDOPOrtofrutticoli e cereali, freschi o trasformatiSlovacchia
Tekovský salámový syrIGPFormaggiSlovacchia
Zázrivské vojkyIGPFormaggiSlovacchia
Zázrivský korbáčikIGPFormaggiSlovacchia
(1) Conformemente alla legislazione dell’Unione vigente, come contenuto nell’appendice 2.
Appendice 2

Legislazione delle parti

Legislazione dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Legislazione della Confederazione Svizzera

Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati, modificata da ultimo il 1° dicembre 2018 (RS910.12 , RU2020 5445

Atto finale

I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera,
e
della Comunità europea,riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la SvizzeraDichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di fruttaDichiarazione comune concernente il settore delle carniDichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carniDichiarazione comune sull’applicazione dell’Allegato 4 relativo al settore fitosanitarioDichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzeroDichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vinoDichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentariDichiarazione comune concernente l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animaleDichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementariEssi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»Dichiarazione della Svizzera concernente la grappaDichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamentoDichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitatiFatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la
Confederazione Svizzera:
Pascal Couchepin
Joseph Deiss
Per la Comunità europea:
Joschka Fischer
Hans van den Broek

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all’appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all’Unione europea o all’Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all’allegato 2 dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l’aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle concessioni tariffarie.

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell’encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell’OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

Dichiarazione comune relativa all’attuazione dell’allegato 4 relativo al settore fitosanitario

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l’allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell’appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell’appendice 1 dell’allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell’appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell’allegato 4 sono attuati al momento dell’entrata in vigore dell’allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d’includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell’appendice 1 dell’allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell’appendice 2 dell’allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell’appendice 3 dell’allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell’appendice 4 dell’allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all’articolo 10 dell’allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all’attuazione progressiva dell’allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice A della presente dichiarazione .

Per favorire l’adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

Appendice A

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio di ciascuna delle Parti

1 Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione
1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.76

1.2 Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all’impollinazione

Chaenomeles Lindl*.*

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. eccetto S. intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4 Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti
2.1 Vegetali, escluse le sementi

Abies spp.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Solanaceae , eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3 Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea Mill.

Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5 Vegetali destinati all’impianto

Allium porrum L.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come:G. callianthus Marais,G. colvillei Sweet,G. nanus hort.,G. ramosus hort. etG. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (=Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A

3

Tutti i vegetali destinati all’impianto, eccetto: – sementi diverse da quelle di cui al punto 4 – i seguenti vegetali: Citrus L. Clausena Burm. f. Fortunella Swingle Murraya Koenig ex L. Palmae Poncirus Raf.

4 Sementi
4.1 Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2 Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3 Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d’America dei seguenti generi:

Triticum

Secale

X Triticosecale

5 Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

6 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (originario di paesi extraeuropei)

Quercus L.

7 Frutti (originari di paesi extraeuropei)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8 Tuberi non destinati all’impianto

Solanum tuberosum L.

9 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali: – Castanea Mill. – Castanea Mill.,Quercus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale) – Coniferales diverse daPinus L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale) – Pinus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale) – Populus L. (originario del continente americano) – Acer saccharum Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale) e b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NCDesignazione delle merci
4401 10 00Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21Legno in piccole placche o in particelle: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
4401 22Legno in piccole placche o in particelle: – diverso da quello di Coniferales
4401 30Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
ex 4403 20Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
4403 91Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di Quercus L.
4403 99Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – diverso da quello di Coniferales, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4404 10Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4404 20Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di Coniferales
4406 10Traversine di legno per strade ferrate o simili – non impregnate
ex 4407 10Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4407 91Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di Quercus L.
ex 4407 99Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di Coniferales, di legni tropicali, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4415 10Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di Quercus L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch’esse dell’esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

10 Terra e mezzo di coltura
  1. terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;
  2. terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.
Appendice B

Legislazioni

Disposizioni della Comunità europea: – Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata – Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato – Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José – Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano – Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell’8 gennaio 1998 – Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità – Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell’11 marzo 1998 – Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione – Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione – Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America – Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada – Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico – Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) – Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)- – Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale – Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa – Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996 – Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d’America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996 – Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata – Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997 – Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997 – Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto – Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal – Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l’Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al – Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina – Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

Appendice C

Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario

Comunità europea

Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture

Service de la Qualité et de la Protection des végétaux

WTC 3–6ème étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B - 1210 Bruxelles

Tél.: +32-2-2083704

Fax: +32-2-2083705

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK - 2800 Lyngby

Tél.: +45-45966600

Fax: +45-45966610

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Rochusstrasse 1

D - 53123 Bonn 1

Tél.: +49-2285293590

Fax: +49-2285294262

Ministry of Agriculture

Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str.

GR - 10164 Athens

Tél.: +30-1-3605480

Fax: +30-1-3617103

Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentacion

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Subdireccion general de Sanidad Vegetal

M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta

E - 28002 Madrid

Tél.: +34-1-3478254

Fax: +34-1-3478263

Ministry of Agriculture and Forestry

Plant Production Inspection Centre

Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42

FIN - 00501 Helsinki

Tél.: +358-0-134-211

Fax: +358-0-13421499

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation

Direction générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret

F - 75013 Paris

Tél.: +33.1-49554955

Fax: +33.1-49555949

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale

Via XX Settembre, 20

I - 00195 Roma

Tél.: +39-6-4884293 - 46655070

Fax: +39-6-4814628

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Geertjesweg 15 - Postbus 9102

NL - 6700 HC Wageningen

Tél.: +31-317-496911

Fax: +31-317-421701

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

Stubenring 1

Abteilung Pflanzenschutzdienst

A - 1012 Wien

Tél.: +43-1-711 00/6806

Fax.: +43-1-711 00/6507

Direcção-geral de Protecção das culturas

Quinta do Marquês

P - 2780 Oeiras

Tel.: +351-1-4435058/4430772/3

Fax: +351-1-4420616/4430527

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S - 551 82 Jönkoping

Tél.: +46-36-155913

Fax: +46-36-122522

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A.

16, route d’Esch - BP 1904

L - 1019 Luxembourg

Tél.: +352-457172-218

Fax: +352-457172-340

Department of Agriculture, Food and Forestry

Plant Protection Service

Agriculture House (7 West), Kildare street

IRL - Dublin 2

Tél.: +353-1-6072003

Fax: +353-1-6616263

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Division

Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

UK - York YO1 2PX

Tél.: +44-1904-455161

Fax: +44-1904-455163

Appendice D

Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari

Le zone di cui all’articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea: – Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all’articolo 1 della direttiva 92/76/CEE – Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell’11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’appendice 1, parte A dell’allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest’ultima, da quella degli Stati membri di cui all’appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell’articolo 371 dell’ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d’ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all’inserimento nell’accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate «le Parti») convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L’inserimento delle pertinenti disposizioni nell’Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all’allegato 7 dell’Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all’allegato 8 dell’Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l’inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

Dichiarazione comune concernente l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l’evoluzione dell’encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute»

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell’ambito dell’adeguamento del protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972, l’elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazionegrappa (acquavite di vinaccia omarc) di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d’ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un’informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l’utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti: – Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST); – Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti; – Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; – Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE77.

Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008

I plenipotenziari
della Comunità europeada un latoedella Confederazione Svizzeradall’altro,riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera recante modifica dell’Allegato 11 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente Atto finale: – Dichiarazione della Svizzera relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali.Fatto a Parigi, addì 23 di dicembre duemilaotto

Per la
Confederazione Svizzera:
Hans Wyss
Per la Comunità europea:
Paul Van Geldorp

Dichiarazione della Svizzera relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali

La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l’importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all’importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.

Atto finale della modifica del 14 maggio 2009

I rappresentanti
della Confederazione Svizzerada una parte,edella Comunità europeadall’altrariuniti a Bruxelles il quattordicesimo giorno di maggio dell’anno duemilanove per la firma dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

  1. Dichiarazione comune sull’aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
  2. Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari
Per la
Confederazione Svizzera:
Jacques de Watteville
Per la Comunità europea:
Milena Vicenová

Dichiarazione comune sull’aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Tenuto conto dell’evoluzione della legislazione delle Parti dalla preparazione e dall’adozione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, le Parti si impegnano, secondo le procedure previste dall’Accordo, a proseguire rapidamente con l’aggiornamento dell’allegato 7, relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, e dell’allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino; ciò per tener conto dell’evoluzione dell’acquis comunitario a seguito dell’adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148, del 6.6.2008, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)

Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari

L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l’Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002, apre, tra l’altro, contingenti tariffari per facilitare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le Parti. Nella «dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni», allegata all’Accordo, le Parti dichiaravano che intendevano riesaminare congiuntamente il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponesse minori ostacoli al commercio. Dal 2002 tale riesame non ha tuttavia avuto luogo.

La questione del metodo di gestione tramite gara d’appalto utilizzato dalla Svizzera è stata regolarmente sollevata nei comitati misti sull’agricoltura previsti dall’Accordo. In tale contesto la Comunità si è lamentata a più riprese del fatto che il ricorso a gare d’appalto comporta una riduzione della preferenza tariffaria bilaterale accordata, traducendosi in un ostacolo agli scambi.

La Comunità si compiace dell’apertura di negoziati bilaterali in vista della totale liberalizzazione degli scambi bilaterali nel settore agroalimentare che, a termine, risolverà la questione. Tuttavia, tenuto conto della prevedibile durata di tali negoziati e della relativa attuazione, la Comunità chiede che nel frattempo i metodi di gestione dei contingenti tariffari della Svizzera possano essere adattati in modo da limitare gli ostacoli agli scambi.

Atto finale della modifica del 17 maggio 2011

I plenipotenziari
della Confederazione svizzeraedell’Unione europea,riuniti il 17 maggio 2011 a Bruxelles per la firma dell’Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato una dichiarazione comune di seguito menzionata e acclusa al presente atto finale: – Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime,

Per la
Confederazione Svizzera:
Johann N. Schneider-Ammann
Per l’Unione europea:
Sánder Fazekas Dacian Ciolos

Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime

Le Parti riconoscono che le procedure relative alle domande di registrazione delle IG depositate prima della firma della dichiarazione d’intenti dell’11 dicembre 2009 ai sensi delle loro rispettive legislazioni possono proseguire nonostante le disposizioni del presente Accordo e, in particolare, dell’articolo 7 dell’allegato 12.

In caso di registrazione di tali IG le Parti convengono che si debbano applicare le disposizioni in materia di omonimia previste nell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 e all’articolo 4a dell’ordinanza DOP/IGP (RS910.12 ). A tal fine le Parti si informano preventivamente.

Se necessario, e secondo le procedure di cui all’articolo 16 dell’allegato 12, il Comitato potrà considerare una modifica dell’articolo 8 per precisare le disposizioni specifiche relative alle denominazioni omonime.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF dell’8 ott. 1999 (RU 2002 1527).

  2. Ora: Unione europea

  3. RS 0.632.401

  4. RS 0.632.11

  5. RS 0.632.401.2

  6. RS 0.632.401.3

  7. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).

  8. Introdotto dall’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).

  9. Introdotto dall’art. 1 n. 2 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).

  10. RS 0.142.112.681

  11. RS 0.748.127.192.68

  12. RS 0.740.72

  13. RS 0.946.526.81

  14. RS 0.172.052.68

  15. [RU 2002 1998]

  16. Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all’esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell’importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.

  17. Introdotto dall’art. 1 n. 2 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

  18. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

  19. Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

  20. Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.1.2000, pag. 1).

  21. In deroga a quanto disposto al presente punto 4, l’ingresso e il transito di tali vegetali nel territorio svizzero sono autorizzati ma la loro commercializzazione, produzione e coltura sono vietate in Svizzera.

  22. In deroga a quanto disposto al presente punto 4, l’ingresso e il transito di tali vegetali nel territorio svizzero sono autorizzati ma la loro commercializzazione, produzione e coltura sono vietate in Svizzera.

  23. GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

  24. Introdotto dall’art. 1 n. 5 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

  25. Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR (RU 2012 3631).

  26. Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR (RU 2012 3631).

  27. Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR (RU 2012 3631).

  28. Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR (RU 2012 3631).

  29. Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

  30. Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

  31. Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR (RU 2012 3631).

  32. Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR (RU 2012 3631).

  33. RS 0.632.20 , Allegato 1C

  34. GU L 193 del 24.7.2009, pagg. 60–139

  35. RS 910.1

  36. RU 1984 1317

  37. Questi termini sono protetti unicamente per i Cantoni in cui beneficiano di una definizione precisa, ossia Vaud, Vallese e Ginevra.

  38. Questi termini sono protetti fatto salvo l’uso della menzione tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano, secondo quanto previsto all’articolo 3, lettera c), della legge tedesca sul vino e all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

  39. Questo termine è protetto fatto salvo l’articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

  40. Per l’esportazione verso l’Unione, titolo alcolometrico totale (effettivo e potenziale) di 16% vol.

  41. Per l’esportazione verso l’Unione, il tenore di zucchero naturale deve essere superiore almeno dell’1% alla media dell’anno degli altri vini.

  42. Per l’esportazione verso l’Unione, questo termine indica un vino liquoroso con caratteristiche più rigorose in materia di resa e di contenuto di zucchero (contenuto iniziale di zucchero naturale: 252 g/l).

  43. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 17 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

  44. RS 0.632.20

  45. Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 18 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

  46. L’indicazione geograficaIrish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.

  47. Tenendo conto della protezione dell’indicazione geografica*«Genièvre»* nell’Unione europea e dell’intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione*«Genièvre»* come indicazione geografica sul suo territorio, l’Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione*«Genièvre»* nelle appendici 1 e 2 dell’allegato 8. Le Parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione*«Genièvre»* come indicazione geografica in Svizzera.

  48. Tenendo conto della protezione dell’indicazione geografica*«Genièvre»* nell’Unione europea e dell’intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione*«Genièvre»* come indicazione geografica sul suo territorio, l’Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione*«Genièvre»* nelle appendici 1 e 2 dell’allegato 8. Le Parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione*«Genièvre»* come indicazione geografica in Svizzera.

  49. RS 0.632.11

  50. Nuova espr. giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell’agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU 2011 6335).

  51. Abrogato dall’art. 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell’agricoltura, con effetto dal 1° dic. 2011 (RU 2011 6335).

  52. Introdotto dall’art. 1 n. 22 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

  53. RS 910.18

  54. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

  55. Trattino introdotto dall’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).

  56. RS 0.632.20 , Allegato 1A.4

  57. Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

  58. Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35).

  59. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

  60. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

  61. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

  62. Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

  63. Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

  64. Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

  65. Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

  66. Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

  67. Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

  68. Decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23).

  69. Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

  70. Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

  71. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7).

  72. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

  73. Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

  74. RS 0.632.20

  75. Le modalità di utilizzo dell’IGP Gruyère sono descritte nei considerando 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2013 della Commissione, del 6 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gruyère (IGP)] (GU L 36 del 7.2.2013, pag. 1).

  76. Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

  77. FF 1992 IV 481

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