0.854.917.2Bilateral International Treaty1 dic 1896
0.854.917.2
CS 14 120
Traduzione*1*
Firmata il 12 novembre 1896
Entrata in vigore il 1° dicembre 1896
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo belga
hanno convenuto quanto segue circa l’assistenza e il rimpatrio degli indigenti di ambedue i paesi.
Ognuna delle due Parti contraenti s’impegna di prestare, dentro i confini del suo territorio, agli indigenti dell’altra Parte i soccorsi che accorda ai suoi propri indigenti in virtù delle disposizioni legali sull’assistenza pubblica.
Se l’una delle Parti fa ricondurre o rimanda al suo paese un indigente dell’altra Parte, sarà suo obbligo di fornirgli i mezzi necessari per raggiungere il confine.
Il rimpatrio d’un indigente sarà differito, se il suo stato di salute lo richiede e finchè lo richieda. Le donne non potranno essere separate dai loro mariti, nè i fanciulli di età minore di sedici anni dai loro genitori, eccetto i casi previsti nell’articolo seguente.
Gli indigenti che per il loro stato di salute o per l’età non fossero in grado di guadagnarsi la vita, gli orfani, i fanciulli abbandonati e i dementi, non saranno rim-patriati, quando siano mantenuti o curati a spese della beneficenza pubblica, se non su domanda diretta in via diplomatica dall’uno dei due Governi all’altro.
La domanda di rimpatrio non può esser respinta sotto pretesto che l’indigente di cui si tratta ha perduto la sua nazionalità, purchè non ne abbia acquistata un’altra. Parimente le persone espulse o ricondotte al confine della loro patria, le quali avessero perduto la loro nazionalità senza averne acquistata una nuova, non potranno esser respinte dallo Stato di cui sono oriundi.
Gli indigenti svizzeri da rimpatriare saranno consegnati dalle autorità belghe competenti al Dipartimento di polizia in Basilea, e gli indigenti da rimpatriare d’ori-gine belga saranno consegnati dalle autorità svizzere al commissariato centrale di polizia in Arlon. La designazione del luogo in cui deve farsi la consegna potrà esser modificata col consenso di ambedue le parti.
Il rimborso delle spese fatte, in conformità degli articoli precedenti, pei soccorsi, il mantenimento, la cura medica o il rimpatrio di indigenti, non potrà esser chiesto nè alla cassa di Stato, nè a quella del comune, nè a qualsiasi altra cassa pubblica del paese a cui appartengono i detti indigenti. Lo stesso vale, al caso, per le spese di sepoltura.
Il rimpatrio potrà non aver luogo se gli interessati restano intesi che l’indigente continuerà a ricevere dei soccorsi nel luogo di sua residenza, mediante il rimborso delle spese da parte di chi ne ha l’obbligo.
Se la persona soccorsa o altre persone civilmente obbligate, in particolare i parenti tenuti a passarle gli alimenti, sono in grado di pagare le spese in questione, resta riservato il diritto di chieder loro il rimborso di queste spese. Ciascuno dei due Governi s’impegna a prestare all’altro i suoi buoni uffici, nei limiti della propria legislazione, per facilitare il rimborso di dette spese a coloro che le hanno anticipate.
Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di disdire la presente Convenzione dandone avviso sei mesi prima.
Le disposizioni che precedono saranno messe in vigore il 1° dicembre 1896.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Dichiarazione in doppio originale, a Berna, il dodici di novembre del milleottocentonovantasei (12 novembre 1896) e vi hanno apposto i loro sigilli.
(Seguono le firme)
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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