Convenzione tra la Svizzera e la Francia per regolare rispetto agli assegni familiari lo stato dei lavoratori salariati confinanti, alla frontiera franco-ginevrina

0.836.934.91Bilateral International Treaty1 feb 1961

Conchiusa a Parigi il 16 aprile 1959
Entrata in vigore il 1° febbraio 1961

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo francese

desiderosi di regolare rispetto agli assegni familiari lo stato dei lavoratori confinanti alla frontiera franco-ginevrina, hanno risolto di conchiudere a tale scopo una convenzione e convenuto le disposizione seguenti:

Art. 1
  1. Per quanto concerne i lavoratori salariati confinanti, la presente convenzione si applica:
    1. da parte svizzera, alla legislazione ginevrina sugli assegni familiari in favore dei lavoratori;
    2. da parte francese, alla legislazione francese sulle prestazioni in favore della famiglia.
  2. La convenzione si applica parimente alle leggi e ai regolamenti che modificano o completano le legislazione menzionate nel capoverso 1.
  3. Quanto alle leggi e regolamenti che istituiscano nuove prestazioni, la convenzione è applicabile soltanto se il Governo della Parte interessata non notifichi al Governo dell’altra Parte, entro quattro mesi dalla promulgazione o pubblicazione ufficiale di tali atti, il suo dissenso.
Art. 2

Con riserva degli articoli 4 e 5,

  1. i salariati confinanti francesi, domiciliati in Francia possono fruire della legislazione ginevrina sugli assegni familiari, prevista nell’articolo 1, capoverso 1, lettera a;
  2. i salariati confinanti, svizzeri e francesi, domiciliati nel Cantone di Ginevra possono fruire della legislazione francese sulle prestazioni in favore della famiglia, prevista nell’articolo 1, capoverso 1, lettera b.
Art. 3
  1. Sono considerati salariati confinanti, secondo l’articolo 2, lettera a, della presente convenzione, i cittadini francesi, domiciliati in Comuni francesi, situati totalmente o parzialmente in una zona di dieci chilometri a contare dalla frontiera franco-ginevrina, i quali prestano la loro opera a un datore di lavoro assoggettato alla legislazione ginevrina sugli assegni familiari in favore dei lavoratori, escluse le domestiche conformemente al capoverso 6, dell’articolo 9, della legge ginevrina del 12 febbraio 1944 sugli assegni familiari in favore dei lavoratori salariati.
  2. Sono considerati salariati confinanti, secondo l’articolo 2, lettera b, della presente convenzione, i cittadini svizzeri e francesi, domiciliati nel Cantone di Ginevra, i quali prestano i loro servizi nei Comuni francesi menzionati nel capoverso 1.
  3. La zona francese di cui nei capoversi 1 e 2 comprende i Comuni annoverati nell’allegato alla presente convenzione. Tale elenco può essere modificato, o completato, mediante semplice accordo amministrativo tra le Parti.
Art. 4
  1. I salariati di cui nell’articolo 3, capoverso 1, hanno diritto agli assegni familiari previsti dalla legislazione ginevrina sugli assegni familiari in favore dei lavoratori salariati, eccetto che:
    1. dell’assegno aggiuntivo, pagato per il mese della nascita, secondo l’articolo 9, capoverso 3, della legge ginevrina del 12 febbraio 1944, sugli assegni familiari in favore dei lavoratori salariati;
    2. dell’assegno aggiuntivo per l’istruzione professionale secondo l’articolo 9bisdella medesima legge.
  2. I confinanti menzionati nell’articolo 3, capoverso 2, hanno diritto agli assegni familiari propriamente detti e all’assegno per salario unico.
Art. 5

Quando il diritto agli assegni potesse spettare in virtù della legislazione ginevrina e di quella francese, non sono dovuti che gli assegni previsti dalla legislazione del luogo in cui lavora il padre.

Art. 6

Le alte autorità amministrative, ossia: – da parte svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; – da parte francese, il Ministero competente secondo la legislazione menzionata nell’articolo 1, capoverso 1, lettera b,

regolano di comune accordo i modi d’applicazione della presente convenzione. In particolare, esse possono convenire di designare, ciascuna, degli uffici di collegamento.

Art. 7

Nell’applicare la presente convenzione, le autorità ginevrine e francesi s’assiste-ranno vicendevolmente, come si trattasse dell’applicazione della loro legislazione sugli assegni familiari. In particolare, si comunicheranno, a richiesta, tutte le informazioni necessarie a determinare il diritto alle prestazioni. Le informazioni ottenute non devono essere adoperate per scopi diversi da quelli della presente convenzione.

Art. 8
  1. Il beneficio dell’esenzione o della diminuzione delle tasse di bollo e delle altre tasse, previsto per le scritture e i documenti necessari alla applicazione, dalla legislazione ginevrina o, rispettivamente, da quella francese, è esteso alle scritture e ai documenti da prodursi in applicazione rispettivamente della legislazione francese o di quella ginevrina.
  2. Le autorità competenti, ginevrine e francesi, non esigeranno sugli atti, certificati o scritture da prodursi in applicazione della presente convenzione, il visto della legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.
Art. 9
  1. La presente convenzione è conchiusa per un anno. Essa sarà prorogata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, la quale dovrà essere notificata dall’una Parte all’altra sei mesi prima del decorso del termine annuale.
  2. La convenzione è da approvarsi secondo le disposizioni costituzionali di ciascuno dei due Paesi ed entrerà in vigore il primo giorno del dodicesimo mese, successivo allo scambio delle notificazioni accertanti che, dall’una Parte e dall’altra, siano state adempiute dette disposizioni.

Fatto a Parigi, in due esemplari, il 16 aprile 1959.

Per il
Consiglio federale svizzero,
Per il
Governo della Francia,
Pierre MicheliPhilippe Monod

Dipartimento dell’Alta Savoia

Circondario di Thonon-les-Bains

Ballaison
Boëge
Bons
Brens
Brenthonne
Burdignin
Chens
Douvaine
Excenevex
Fessy
Lully
Loisin
Massongy
Messery
Nernier
Saint‑André‑de‑Boëge
Saint‑Didier
Saxel
Sciez
Yvoire
Perrignier

Circondario di Bonneville

Contamine‑sur‑ArveMarcellazViuz‑en‑Sallaz

Circondario di Saint‑Julien

Archamp
Andilly
Arbusigny
Arcine
Arthaz‑Pont‑
Ambilly
Annemasse
Bossey
Bonne‑sur‑Menoge
Beaumont
Cernex
Chaumont
Chavannaz
Chevrier
Cruseilles
Villy‑le‑Bouveret
Clarafond
Copponex
Cranves‑Sales
Chénex
Collonges‑sous‑
Dingy‑en‑Vuache
Eloise
Esery
Etrembières
Esserts‑Salève
Feigères
Fillinges
Gaillard
Chessenaz
Jonzier‑Epagny
Juvigny
Loex
Lucinges
Menthonnex‑en-
Minzier
Machilly
Monnetier‑Mornex
La Muraz
Nangy
Neydens
Pers‑Jussy
Présilly
La Chapelle‑
Reignier
Saint‑Blaise
Savigny
Saint‑Cergues
Le Sappey
Saint‑Julien
Thairy
Vers
Vétraz‑Monthoux
Valleiry
Ville‑la‑Grand
Viry
Vulbens
Veigy‑Foncenex
Scientrier
Vovray‑en‑Bornes

Dipartimento dell’Ain

Circondario di Gex

Chesery
Coupy
Cessy
Challex
Chevry
Collonge‑Fort‑
Confort
Crozet
Divonne‑les‑Bains
Echenevex
Ferney-Voltaire
Farges
Grilly
Gex
Lancrans
Lélex
Moëns
Ornex
Péron
Pougny
Prévessin
Sergy
Sauverny
Segny
Saint‑Genis‑Pouilly
Saint‑Jean‑de
Thoiry
Vesancy
Versonnex
Vésenex
Léaz

Circondario di NantuaForens

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

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