Convenzione n. 136 concernente la protezione contro i rischi d’intossicazione dovuti al benzene

0.832.326Multilateral International Treaty25 mar 1976

Conchiusa in Ginevra il 23 giugno 1971
Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 19742
Strumento di ratifica depositato il 25 marzo 1975
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1976

(Stato 2  settembre 2010)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e riunitasi il 2 giugno 1971 nella sua 56.esima sessione,

dopo aver deciso l’adozione di alcune proposte relative alla protezione contro i rischi dovuti al benzene, problema che costituisce il sesto punto dell’ordine del giorno della sessione,

dopo aver deciso che tali proposte assumono forma di una convenzione internazionale,

adotta, il 23 giugno 1971 la convenzione seguente chiamata Convenzione sul benzene 1971:

Art. 1

La presente convenzione s’applica a tutte le attività comportanti l’esposizione di lavoratori:

  1. all’idrocarburo aromatico benzene C6H6d’appresso chiamato «benzene»;
  2. ai prodotti il cui tasso benzenico supera 1 per cento in volume, d’appresso chiamati «prodotti convenenti benzene».
Art. 2
  1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi inoffensivi o almeno meno nocivi, questi devono essere sostituiti al benzene o ai prodotti contenenti benzene.
  2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
    1. alla produzione di benzene;
    2. all’impiego di benzene nei lavori di sintesi chimica;
    3. all’impiego del benzene nei carburanti;
    4. ai lavori d’analisi o di ricerca nei laboratori.
Art. 3
  1. L’autorità competente in ogni Paese può concedere deroghe temporanee al tenore stabilito nell’articolo 1 capoverso b e alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente convenzione, entro i limiti e i termini da stabilire dopo consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, qualora esistano.
  2. In siffatti casi, il membro interessato indica, nei propri rapporti sull’applicazione della presente convenzione, di essere tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro3, lo stato della propria legislazione e della propria prassi riguardo ai problemi oggetto di tale deroga nonché i progressi realizzati in vista dell’applicazione completa delle disposizioni dell’applicazione.
  3. Scaduto che sia un triennio dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza un rapporto speciale concernente l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 e contenenti quelle proposte ritenute opportune per introdurre provvedimenti in proposito.
Art. 4
  1. L’utilizzazione del benzene e dei prodotti contenenti benzene deve essere vietata in talune lavori da stabilire mediante legislazione nazionale.
  2. Tale divieto deve mirare almeno l’impiego del benzene e dei prodotti contenenti benzene come solventi o diluenti salvo per quelle operazioni effettuate in apparecchi chiusi o in altri procedimenti presentanti le stesse condizioni di sicurezza.
Art. 5

Devono esser attuati provvedimenti di prevenzione tecnica e di igiene per garantire un’applicazione efficace dei lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene.

Art. 6
  1. Nei locali dove sono fabbricati, manipolati o utilizzati benzene o prodotti contenenti benzene, devono esser presi tutti i provvedimenti per prevenire la fuga di vapori di benzene nell’atmosfera dei luoghi di lavoro.
  2. Se i lavoratori sono esposti al benzene o prodotti contenenti benzene, il datore di lavoro deve fare in modo che la concentrazione benzenica nell’atmosfera nel luogo di lavoro non superi il massimo stabilito dall’autorità competente a un livello non superiore a 25 parti per milione (80 mg/m3).
  3. Le direttive dell’autorità competente devono definire il modo di procedere per stabilire la concentrazione benzenica nell’atmosfera dei luoghi di lavoro.
Art. 7
  1. I lavori comportanti l’impiego di benzene o di prodotti contenenti benzene devono essere fatti, per quanto possibile, in apparecchi chiusi.
  2. Ove non sia possibile di ricorrere ad apparecchi chiusi, i luoghi di lavoro in cui sono impiegati benzene o prodotti contenenti benzene devono essere dotati dei mezzi efficaci garantenti l’evacuazione dei vapori benzeni nella misura necessaria per proteggere la salute dei lavoratori.
Art. 8
  1. I lavoratori che potessero entrare in contatto con benzene liquido o prodotti liquidi contenenti benzene devono essere dotati dei mezzi di protezione individuale adeguati contro i rischi d’assorbimento percutaneo.
  2. I lavoratori che per ragioni speciali, nei luoghi di lavoro potessero essere esposti a concentrazioni benzeniche superanti il massimo di qui all’articolo 6 paragrafo 2 della presente convenzione, devono essere dotati dei mezzi di protezione individuale adeguati contro i rischi d’inalazione di vapori benzenici; la durata dell’esposizione deve essere per quanto possibile limitata.
Art. 9
  1. Se dei lavoratori devono effettuare un lavoro comportante l’esposizione al benzene e a prodotti contenenti benzene, essi devono essere sottoposti:
    1. una visita medica preliminare d’attitudine, comprendente un’analisi del sangue;
    2. a ulteriori visite periodiche comprendenti esami biologici (compresa un’analisi del sangue) e la cui frequenza è stabilita dalla legislazione nazionale.
  2. Dopo consultazione degli organi più rappresentativi dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, ove ne esistano, l’autorità competente di ciascun Paese può concedere deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti di determinate categorie di lavoratori.
Art. 10
  1. Le visite mediche di cui all’articolo 9 paragrafo 1, della presente convenzione devono:
    1. essere effettuate sotto la responsabilità di un medico qualificato e riconosciuto dall’autorità competente, nonché con l’aiuto all’occorrenza dei laboratori competenti;
    2. essere debitamente attestate.
  2. Tali visite non devono comportare spesa alcuna per i lavoratori.
Art. 11
  1. Le donne incinte, la cui gravidanza è accertata dal medico e le madri durante l’allattamento non devono essere occupate in lavori comportanti l’esposizione al benzene o a prodotti contenenti il benzene.
  2. Gli adolescenti non ancora diciottenni non devono essere occupati in lavori comportanti l’esposizione al benzene o a prodotti contenenti il benzene, nondimeno, tale divieto non è applicabile agli adolescenti che ricevono un’educazione o una formazione se sono sotto un controllo tecnico e medico adeguati.
Art. 12

Il termine «benzene» e i simboli di pericolo necessari devono essere chiaramente visibili su ogni recipienti di benzene o prodotti che contengono benzene.

Art. 13

Ciascun membro deve prendere tutti i provvedimenti utili affinché i lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene ricevano le adeguate istruzioni circa la prevenzione a tutela della salute e per evitare infortuni come anche circa le misure da prendersi in caso dovessero manifestarsi sintomi d’intossicazioni.

Art. 14

Ciascun Membro che ratifica la presente convenzione:

  1. adotta mediante legislazione o altro mezzo conforme alla pratica e alle condizioni nazionali i provvedimenti occorrenti per dare effetto alle disposizioni della presente convenzione;
  2. designa, conformemente alla prassi nazionale, la o le persone cui incombe l’obbligo di assicurare l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
  3. si obbliga di incaricare i servizi d’ispezione appropriati del controllo dell’applicazione delle disposizioni della presente convenzione o a verificare che è garantita un’ispezione adeguata.
Art. 15

Le ratificazioni formali delle presente convenzione sono ratificate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrate.

Art. 16
  1. La presente convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dal momento che la loro ratificazione è stata ratificata dal Direttore generale.
  2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri siano state registrate dal Direttore generale.
  3. Successivamente, la Convenzione entra in vigore per ciascun Membro che la ratificasse un anno dopo la data di registrazione della ratificazione.
Art. 17
  1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla scaduto che sia un decennio dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La disdetta prende effetto soltanto un anno dopo la registrazione.
  2. Ciascun Membro che abbia ratificato la convenzione e che, nel termine di un anno dopo che sia trascorso il decennio menzionato al paragrafo precedente non fa uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo decennio e successivamente potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ciascun decennio, secondo le condizioni dettate nel presente articolo.
Art. 18
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratificazione e disdetta che gli prevenissero da parte dei Membri dell’Organizzazione.
  2. Il Direttore generale, notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, avverte i Membri dell’Organizzazione circa la data in cui la presente convenzione entra in vigore.
Art. 19

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4, informazioni complete riguardo a tutte le ratificazioni e a tutte le disdette che egli ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 20

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre iscrivere all’ordine del giorno della conferenza il problema della revisione totale o parziale.

Art. 21
  1. Qualora la conferenza adottasse una nuova convenzione riguardante la revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti;
  1. la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione recante revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 17, la disdetta immediata della presente convenzione con la riserva che la nuova sia già entrata in vigore;
  2. a contare dall’entrata in vigore della nuova convenzione recante revisione, la presente cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.

2. La presente convenzione rimane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero quella recante revisione.

Art. 22

La versione francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Bolivia31 gennaio197731 gennaio1978
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Brasile24 marzo199324 marzo1994
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Cile14 ottobre199414 ottobre1995
Colombia16 novembre197616 novembre1977
Côte d’Ivoire21 febbraio197321 febbraio1974
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba17 novembre197217 novembre1973
Ecuador27 marzo197527 marzo1976
Finlandia13 gennaio197613 gennaio1977
Francia30 giugno197227 luglio1973
Comore27 novembre197427 novembre1974
Guadalupa27 novembre197427 novembre1974
Martinica27 novembre197427 novembre1974
Nuova Caledonia27 novembre197427 novembre1974
Polinesia francese27 novembre197427 novembre1974
Riunione27 novembre197427 novembre1974
St. Pierre e Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Germania26 settembre197326 settembre1974
Grecia24 gennaio197724 gennaio1978
Guinea26 maggio197726 maggio1978
Guyana10 gennaio1983 S10 gennaio1983
India11 giugno199111 giugno1992
Iraq27 luglio197227 luglio1973
Israele21 giugno197921 giugno1980
Italia23 giugno198123 giugno1982
Kuwait29 marzo197429 marzo1975
Libano23 febbraio200023 febbraio2001
Lussemburgo8 aprile20088 aprile2009
Macedonia17 novembre1991 S17 novembre1991
Malta18 maggio199018 maggio1991
Marocco22 luglio197422 luglio1975
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Nicaragua1° ottobre19811° ottobre1982
Romania6 novembre19756 novembre1976
Serbia24 novembre2000 S24 giugno1976
Siria7 febbraio19777 febbraio1978
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna8 maggio19738 maggio1974
Svizzera25 marzo197525 marzo1976
Ungheria11 settembre197211 settembre1973
Uruguay2 giugno19772 giugno1978
Zambia24 maggio197324 maggio1974

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 26 nov. 1974 (RU 1976 687).

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.120

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