Convenzione n. 27 concernente l’indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello

0.832.311.18Multilateral International Treaty8 nov 1935

Adottata a Ginevra il 21 giugno 19291
Approvata dall’Assemblea federale il 27 marzo 19342
Ratificazione depositata dalla Svizzera l’8 novembre 19343
Entrata in vigore per la Svizzera l’8 novembre 1935

(Stato 2 settembre 2010)

La conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitavisi il 30 maggio 1929 nella sua dodicesima sessione,

dopo aver risolto d’adottare diverse proposte relative all’indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, e

dopo aver risolto che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale,

adotta, oggi ventun giugno millenovecentoventinove, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione su l’indicazione del peso sui colli trasportati per battello, 1929, e che dovrà essere ratificata dai membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione internazionale del Lavoro:

Art. 1
  1. Ogni collo od oggetto pesante mille chilogrammi (una tonnellata metrica) o più di peso lordo, consegnato entro i confini del territorio di qualsiasi Membro che ratifichi la presente Convenzione e destinato ad essere trasportato per mare o per via navigabile interna, dovrà, prima diessere imbarcato, recare l’indicazione del suo peso, segnata all’esterno in modo chiaro e durevole.
  2. La legislazione nazionale potrà, nei casi eccezionali in cui è difficile determinare il peso esatto, permettere l’indicazione del peso approssimativo.4
  3. L’obbligo di vegliare all’osservanza di questa disposizione non incomberà se non al Governo del paese d’onde è spedito il collo o l’oggetto, restando escluso il Governo di qualsiasi altro paese che questo collo potrà attraversare per giungere a destinazione.
  4. Spetterà alle legislazioni nazionali decidere se l’obbligo d’indicare il peso nel modo suddetto debba incombere allo speditore o ad altri.5
Art. 2

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate da lui.

Art. 3
  1. La presente Convenzione non vincolerà se non quei Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la ratificazione dei quali sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
  3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.
Art. 4

Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate in seguito da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Art. 5
  1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato da lui. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione all’Ufficio internazionale del Lavoro.
  2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, nel termine d’un anno dopo la fine del periodo di dieci anni menzionato al numero precedente, non farà uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente Convenzione alla fine d’ogni periodo di dieci anni nelle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 6

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica-zione della presente Convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 7
  1. Nel caso in cui la Conferenza internazionale adottasse una nuova Convenzione modificante totalmente o in parte la presente Convenzione, la ratificazione, da parte d’un Membro, della nuova Convenzione implicherebbe di pieno diritto la denunzia della presente Convenzione senza condizione di termine, nonostante l’art. 5 precedente, con la riserva che la nuova Convenzione modificativa sia entrata in vigore.
  2. A contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione modificativa, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione da parte dei Membri.
  3. La presente Convenzione resterebbe tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione modificativa.
Art. 8

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Argentina14 marzo195014 marzo1951
Australia*9 marzo19319 marzo1932
Norfolk12 settembre19319 marzo1932
Austria16 agosto193516 agosto1936
Azerbaigian19 maggio1992 S19 maggio1992
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Belarus11 marzo197011 marzo1971
Belgio*6 giugno19346 giugno1935
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Bulgaria4 giugno19354 giugno1936
Burundi11 marzo1963 S11 marzo1963
Canada30 giugno193830 giugno1939
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Cile31 maggio193331 maggio1934
Cina24 giugno193124 giugno1932
Congo (Kinshasa)20 settembre1960 S20 settembre1960
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba7 settembre19547 settembre1955
Danimarca*18 gennaio193318 gennaio1934
Estonia18 gennaio193218 gennaio1933
Finlandia8 agosto19328 agosto1933
Francia29 luglio193529 luglio1936
Guadalupa27 novembre197427 novembre1974
Guayana francese27 novembre197427 novembre1974
Martinica27 novembre197427 novembre1974
Riunione27 novembre197427 novembre1974
Germania*5 luglio19335 luglio1934
Giappone16 marzo193116 marzo1932
Grecia30 maggio193630 maggio1937
Guinea-Bissau21 febbraio1977 S21 febbraio1977
Honduras9 giugno19809 giugno1981
India7 settembre19317 settembre1932
Indonesia12 giugno1950 S12 giugno1950
Iraq21 novembre196621 novembre1967
Irlanda5 luglio19309 marzo1932
Italia18 luglio193318 luglio1934
Kenya9 febbraio19719 febbraio1972
Kirghizistan31 marzo1992 S31 marzo1992
Lituania28 settembre193428 settembre1935
Lussemburgo1° aprile19311° aprile1932
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Marocco20 settembre195620 settembre1957
Messico12 maggio193412 maggio1935
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Myanmar18 maggio1948 S18 maggio1948
Nauru5 settembre1968 S5 settembre1968
Nicaragua12 aprile193412 aprile1935
Norvegia1° luglio19321° luglio1933
Paesi Bassi4 gennaio19334 gennaio1934
Pakistan31 ottobre1947 S31 ottobre1947
Panama19 giugno197019 giugno1971
Papua Nuova Guinea1° maggio1976 S1° maggio1976
Perù4 aprile19624 aprile1963
Polonia18 giugno193218 giugno1933
Portogallo*1° marzo19321° marzo1933
Romania7 dicembre19327 dicembre1933
Russia4 novembre19694 novembre1970
Serbia22 aprile193322 aprile1934
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna29 agosto193229 agosto1933
Sudafrica*21 febbraio1933
Suriname15 giugno1976 S15 giugno1976
Svezia11 aprile193211 aprile1933
Svizzera8 novembre19348 novembre1935
Tagikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Ucraina17 giugno197017 giugno1971
Ungheria6 dicembre19376 dicembre1938
Uruguay6 giugno19336 giugno1934
Venezuela17 dicembre193217 dicembre1933
Vietnam3 ottobre19943 ottobre1995
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite:www.unece.org> About UNECE > Legal instruments, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. La Conv. è stata adottata nella dodicesima sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 3). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società dello Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. 9 ottobre 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RU 50 1285

  3. Conformemente al DF d’approvazione, il Consiglio federale ha depositato lo strumento di ratificazione solo dopo l’entrata in vigore della LF 28 mar. 1934 concernente l’indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello (CS 8 , pag. 368).

  4. Vedi la LF 28 mar. 1934 concernente l’indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello (RS 832.311.18 ).

  5. Vedi la LF 28 mar. 1934 concernente l’indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello (RS 832.311.18 ).

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.