Convenzione internazionale n. 19 concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro

0.832.27Multilateral International Treaty1 feb 1929

Adottata a Ginevra il 5 giugno 19252
Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 19273
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 1° febbraio 1929
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 19294

(Stato 2  settembre 2010)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione,

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla parità di trattamento ai lavoratori nazionali ed esteri vittime di infortuni del lavoro, seconda questione iscritta all’ordine del giorno della sessione, e dopo aver risolto che queste proposte avessero a prendere la forma di Convenzione internazionale,

adotta, oggi 5 giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla parità di trattamento (infortuni del lavoro), 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Art. 1
  1. Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad accordare ai sudditi di qualsiasi altro Membro che abbia ratificato la detta Convenzione, che saranno vittime di infortuni del lavoro avvenuti sul suo territorio, o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento ch’esso assicura a’ suoi propri sudditi in materia di riparazione di danni cagionati da infortuni del lavoro.
  2. Questa parità di trattamento sarà assicurata ai lavoratori esteri e ai loro aventi diritto, senza alcuna condizione di residenza. Tuttavia, per quanto concerne i pagamenti che, in virtù di questo principio, un Membro o i suoi sudditi dovessero fare fuori del territorio di detto Membro, le disposizioni da prendere saranno regolate, se è necessario, da accordi speciali conchiusi con i Membri interessati.
Art. 2

Per quanto concerne la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro patiti da lavoratori occupati temporaneamente o ad intermittenza sul territorio d’un Membro per conto d’una impresa situata sul territorio d’un altro Membro, si può disporre che sia applicata la legislazione di quest’ultimo mediante accordi speciali tra i Membri interessati.5

Art. 3

I Membri che ratificano la presente Convenzione e presso i quali non esiste un regime di indennità o d’assicurazione contro gli infortuni del lavoro che preveda delle prestazioni determinate, convengono di istituire un siffatto regime entro un termine di tre anni a contare dalla loro ratificazione.

Art. 4

I Membri che ratificano la presente Convenzione si impegnano a prestarsi mutua assistenza allo scopo di facilitare la sua applicazione come pure l’esecuzione delle loro leggi e regolamenti rispettivi in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro e a comunicare all’Ufficio internazionale del Lavoro, che ne informerà gli altri Membri interessati, qualsiasi modificazione nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro.

Art. 5

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 6
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
  2. Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
  3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Art. 7

Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro parimenti la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Art. 8

Salve restando le disposizioni dell’art. 6, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1, 2, 3 e 4 al più tardi il 1° gennaio 1927, e a prendere quelle misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Art. 9

Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla nelle sue Colonie, ne’ suoi possedimenti o protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 10

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla, tras-corso che sia un periodo di 10 anni dalla data in cui sarà primamente entrata in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 11

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica-zione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 12

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria19 ottobre1962 S19 ottobre1962
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Antigua e Barbuda2 febbraio1983 S2 febbraio1983
Argentina14 marzo195014 marzo1950
Australia
Isola di Norfolka8 febbraio19968 febbraio1996
Austria29 settembre192829 settembre1928
Bahamas25 maggio1976 S25 maggio1976
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Barbados8 maggio1967 S8 maggio1967
Belgio3 ottobre19273 ottobre1927
Belize15 dicembre1983 S15 dicembre1983
Bolivia19 luglio195419 luglio1954
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Botswana3 febbraio19883 febbraio1988
Brasile25 aprile195725 aprile1957
Bulgaria5 settembre19295 settembre1929
Burkina Faso30 giugno196930 giugno1969
Burundi11 marzo1963 S11 marzo1963
Camerun3 settembre1962 S3 settembre1962
Capo Verde18 febbraio198718 febbraio1987
Ceca, Repubblica1° gennaio19931° gennaio1993
Cile8 ottobre19318 ottobre1931
Cina
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Macaoa20 dicembre199920 dicembre1999
Cipro23 settembre1960 S23 settembre1960
Colombia20 giugno193320 giugno1933
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Kinshasa)20 settembre1960 S20 settembre1960
Corea (Sud)29 marzo200129 marzo2002
Côte d’Ivoire5 maggio19615 maggio1961
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba6 agosto19286 agosto1928
Danimarca31 marzo192831 marzo1928
Groenlandia31 maggio195431 maggio1954
Isole Faeröer31 marzo192831 marzo1928
Dominica28 febbraio1983 S28 febbraio1983
Dominicana, Repubblica5 dicembre19565 dicembre1956
Egitto29 novembre194829 novembre1948
Estonia14 aprile193014 aprile1930
Figi19 aprile1974 S19 aprile1974
Filippine26 aprile199426 aprile1994
Finlandia17 settembre192717 settembre1927
Francia4 aprile19284 aprile1928
Guadalupa22 febbraio194822 febbraio1948
Guayana francese22 febbraio194822 febbraio1948
Martinica22 febbraio194822 febbraio1948
Nuova Caledonia27 novembre197427 novembre1974
Polinesia francese27 novembre197427 novembre1974
Riunione22 febbraio194822 febbraio1948
St. Pierre e Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Gabon13 giugno196113 giugno1961
Germania18 settembre192818 settembre1928
Ghana20 maggio1957 S20 maggio1957
Giamaica26 dicembre1962 S26 dicembre1962
Giappone*8 ottobre19288 ottobre1928
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Grecia30 maggio193630 maggio1936
Grenada9 luglio1979 S9 luglio1979
Guatemala2 agosto19612 agosto1961
Guinea-Bissau21 febbraio197721 febbraio1977
Guyana8 giugno1966 S8 giugno1966
Haiti19 aprile195519 aprile1955
India30 settembre192730 settembre1927
Indonesia12 giugno1950 S12 giugno1950
Iran10 giugno197210 giugno1972
Iraq30 aprile194030 aprile1940
Irlanda5 luglio19305 luglio1930
Israele5 maggio19585 maggio1958
Italia15 marzo192815 marzo1928
Kenya13 gennaio1964 S13 gennaio1964
Lesotho31 ottobre1966 S31 ottobre1966
Lettonia29 maggio192829 maggio1928
Libano1° giugno19771° giugno1977
Lituania28 settembre193428 settembre1934
Lussemburgo16 aprile192816 aprile1928
Macedonia17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar10 agosto196210 agosto1962
Malawi22 marzo196522 marzo1965
Malaysia11 novembre1957 S11 novembre1957
Mali17 agosto196417 agosto1964
Malta4 gennaio1965 S4 gennaio1965
Marocco13 giugno1956 S13 giugno1956
Mauritania8 novembre19638 novembre1963
Maurizio2 dicembre1969 S2 dicembre1969
Messico12 maggio193412 maggio1934
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Myanmar18 maggio1948 S18 maggio1948
Nauru5 settembre1968 S5 settembre1968
Nicaragua12 aprile193412 aprile1934
Nigeria17 ottobre1960 S17 ottobre1960
Norvegia11 giugno192911 giugno1929
Paesi Bassi13 settembre192713 settembre1927
Pakistan31 ottobre1947 S31 ottobre1947
Panama19 giugno197019 giugno1970
Papua Nuova Guinea1° maggio1976 S1° maggio1976
Perù8 novembre19458 novembre1945
Polonia28 febbraio192828 febbraio1928
Portogallo*27 marzo192927 marzo1929
Regno Unito
Anguilla27 marzo195015 giugno1974
Bermuda5 settembre196615 giugno1974
Guernesey6 ottobre19266 ottobre1926
Isola di Man6 ottobre19266 ottobre1926
Isole Falkland27 marzo195015 giugno1974
Isole Vergini britanniche27 marzo195015 giugno1974
Jersey6 ottobre19266 ottobre1926
Montserrat27 marzo195015 giugno1974
Sant’Elena27 marzo195015 giugno1974
Rep. Centrafricana9 giugno19649 giugno1964
Ruanda18 settembre1962 S18 settembre1962
Saint Lucia14 maggio1980 S14 maggio1980
Saint Vincent e Grenadine21 ottobre1998 S31 maggio1995
Salomone, Isole6 agosto1985 S6 agosto1985
Senegal22 ottobre196222 ottobre1962
Serbiab24 novembre2000 S1° aprile1927
Sierra Leone13 giugno1961 S13 giugno1961
Singapore25 ottobre1965 S25 ottobre1965
Siria30 ottobre1961 S30 ottobre1961
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Somaliac18 novembre1960 S18 novembre1960
Spagna22 febbraio192922 febbraio1929
Sudafrica30 marzo19268 settembre1926
Sudan18 giugno195718 giugno1957
Suriname15 giugno1976 S15 giugno1976
Svezia8 settembre19268 settembre1926
Svizzera1° febbraio19291° febbraio1929
Swaziland26 aprile1978 S26 aprile1978
São Tomé e Príncipe1° giugno1982 S1° giugno1982
Tanzania30 gennaio1962 S30 gennaio1962
Thailandia5 aprile19685 aprile1968
Trinidad e Tobago24 maggio1963 S24 maggio1963
Tunisia12 giugno1956 S12 giugno1956
Uganda4 giugno1963 S4 giugno1963
Ungheria19 aprile192819 aprile1928
Uruguay6 giugno19336 giugno1933
Venezuela20 novembre194420 novembre1944
Yemen14 aprile1969 S14 aprile1969
Zambia2 dicembre1964 S2 dicembre1964
Zimbabwe6 giugno1980 S6 giugno1980
*Riserve, vedi qui appresso
aApplicabile senza modifiche.
bIl 24 nov. 2000 in seguito all'ammissione della Repubblica federale di Jugoslavia all'organizzazione internazionale di lavoro, il governo di Jugoslavia dichiara che rimane legato para le obbligazioni che erano già applicabili al suo territorio.
cGli obblighi derivanti dalla Conv. n. 19, applicabili all’ex territorio sotto tutela, sono stati estesi all’insieme del territorio nazionale della Somalia.

Riserve

Giappone

La ratificazione del Giappone non si applica alla Corea, a Formosa, a Karafuto, al territorio di Kwantung e neppure alle isole sotto mandato giapponese del Pacifico.

Portogallo

La ratificazione non s’applica alle colonie portoghesi.

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’edizione franc. della presente Raccolta

  2. La Conv. è stata adottata nella settima sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 6). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modifiche alla presente Conv. allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modifiche, introdotte dalla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  3. N. I lett. a del DF del 9 giu. 1927 (RS 14 67).

  4. Con la dichiarazione contenuta nell’atto di ratificazione, la Svizzera ha riconosciuto applicabile la presente Conv. agli infortuni professionale che accadranno dopo il 31 gen. 1929.

  5. La Svizzera si è accordata in questo senso con i Paesi Bassi [RU 1958 1065art. 26 cpv. I]. Vedi anche l’Acc. 12 nov. 1936 tra la Svizzera e la Germania che libera le ferrovie di ciascuno di questi paesi dall’assoggettamento all’assicurazione contro gli infortuni dell’altro paese (RS 0.832.291.362 ).

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